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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/12/2024, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3293/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Volontaria - SEZIONE 1 (PRIMA) CIVILE
Il Tribunale di Foggia, riunito in camera di consiglio, in persona dei signori magistrati:
Concetta Potito Presidente relatore
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice
ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 3293 del registro generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 2 dicembre 2024 avente ad oggetto “divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio”, promossa congiuntamente da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Barbaro e C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F.: CP_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Montuori, ed C.F._2 elettivamente domiciliati come in atti ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero
interventore ex lege
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 dicembre 2024, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate agli scritti difensivi ed il Giudice delegato ha rimesso pagina 1 di 3 la causa al collegio, per la decisione, sul parere del Pubblico Ministero, reso in data 29 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20 novembre 2024 le parti hanno congiuntamente chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, contratto in Biccari (FG) in data 23 gennaio 1988, indicando le condizioni per quanto riguarda la disciplina delle questioni accessorie alla domanda divorzile.
Alla udienza del 2 dicembre 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate agli scritti difensivi ed il Giudice delegato ha rimesso la causa alla decisione collegiale, mentre il Pubblico Ministero ha reso il suo parere con nota del
29 novembre 2024.
L'istanza congiunta di divorzio proposta deve essere accolta.
È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi, poi, alle condizioni riferite nel ricorso introduttivo.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio (e non lo scioglimento dello stesso, celebrato, infatti, con il rito concordatario).
Nulla è disposto per la prole, indicata come ormai autonoma economicamente.
E' previsto il pagamento di un assegno divorzile, oltre che il versamento di una somma di denaro per la risoluzione dei rapporti pendenti tra le parti, il tutto a carico del e di questo il Tribunale si limita a prendere atto, trattandosi di diritti CP_2 disponibili.
pagina 2 di 3 Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Trattandosi di pronuncia di divorzio consensuale non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da
[...]
e , con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1 CP_2
1.accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Foggia in data 23 gennaio 1988 (atto n. I, p. II, serie B, anno 1988, Comune di Biccari);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio.
4. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 3 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Concetta Potito
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Volontaria - SEZIONE 1 (PRIMA) CIVILE
Il Tribunale di Foggia, riunito in camera di consiglio, in persona dei signori magistrati:
Concetta Potito Presidente relatore
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice
ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 3293 del registro generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 2 dicembre 2024 avente ad oggetto “divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio”, promossa congiuntamente da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Barbaro e C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F.: CP_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Montuori, ed C.F._2 elettivamente domiciliati come in atti ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero
interventore ex lege
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 dicembre 2024, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate agli scritti difensivi ed il Giudice delegato ha rimesso pagina 1 di 3 la causa al collegio, per la decisione, sul parere del Pubblico Ministero, reso in data 29 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20 novembre 2024 le parti hanno congiuntamente chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, contratto in Biccari (FG) in data 23 gennaio 1988, indicando le condizioni per quanto riguarda la disciplina delle questioni accessorie alla domanda divorzile.
Alla udienza del 2 dicembre 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate agli scritti difensivi ed il Giudice delegato ha rimesso la causa alla decisione collegiale, mentre il Pubblico Ministero ha reso il suo parere con nota del
29 novembre 2024.
L'istanza congiunta di divorzio proposta deve essere accolta.
È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi, poi, alle condizioni riferite nel ricorso introduttivo.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio (e non lo scioglimento dello stesso, celebrato, infatti, con il rito concordatario).
Nulla è disposto per la prole, indicata come ormai autonoma economicamente.
E' previsto il pagamento di un assegno divorzile, oltre che il versamento di una somma di denaro per la risoluzione dei rapporti pendenti tra le parti, il tutto a carico del e di questo il Tribunale si limita a prendere atto, trattandosi di diritti CP_2 disponibili.
pagina 2 di 3 Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Trattandosi di pronuncia di divorzio consensuale non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da
[...]
e , con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1 CP_2
1.accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Foggia in data 23 gennaio 1988 (atto n. I, p. II, serie B, anno 1988, Comune di Biccari);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio.
4. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 3 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Concetta Potito
pagina 3 di 3