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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 76220/22 del Ruolo Generale posta in deliberazione in data 20.7.24 e vertente
TRA
, C.F. , difeso dall'avv. Antonio Caruso Parte_1 CodiceFiscale_1
OPPONENTE E Avv. , C.F. difeso dall'Avv. CP_1 CodiceFiscale_2
Alessandro Bartoli
OPPOSTO CONCLUSIONI: come da verbali di udienza e comparse depositate MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva
pagina 1 di 4 aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014).
Sinteticamente, la parte opponente ha impugnato il decreto ingiuntivo n.
18370/2022 reso dal Tribunale Civile di Roma, con cui gli è stato ingiunto il pagamento di euro 16.073,67, oltre interessi e spese, quale saldo del compenso per prestazioni professionali di difesa rese dall'avv. nel procedimento penale n. CP_1
R.G. 24840/2016 e quale compenso per attività svolta negli ulteriori procedimenti nn. 22290/17 e 53391/17 R.G., tutti per reati di corruzione, fino alla revoca del mandato, avvenuta in data 22.1.21. L'opponente sostiene che i procedimenti si siano originati dallo stesso fascicolo di indagini della , che, poi, per questioni processuali è stato suddiviso in Pt_2 diversi processi e che il mandato conferito all'avv. riguardasse l'intera CP_1 vicenda;
pertanto, ritiene che lo studio dei fascicoli sia il medesimo e non possa portare alla liquidazione di più compensi, in relazione a tale fase.
Inoltre, segnala che quasi tutte le udienze sono state di mero rinvio e che i procedimenti si sono conclusi con sentenze di patteggiamento, escludendo la complessità dell'attività difensiva.
Considerato, quindi, quanto già versato a titolo di acconto, pari ad euro 52.886,80 (doc. 1), il pagamento di un ulteriore assegno di euro 6.000,00, nonchè gli onorari, pari ad euro 12.347,00, pagati in favore dell'avv. Stefano Pazienza, collaboratore dello studio , secondo l'opponente, l'attività professionale svolta sarebbe stata CP_1 congruamente remunerata. Lamenta, poi, l'opponente di aver subìto l'azione risarcitoria da parte della Procura della Corte dei Conti, come conseguenza diretta delle sentenze di patteggiamento a titolo di danno all'immagine, con condanna al risarcimento del danno all'immagine patito dalla per complessivi euro 330.000,00 (all. 6), nonostante le somme Pt_3 versate in sede penale titolo di risarcimento del danno patito dall'ente di appartenenza;
sul punto, sostiene che, se fosse stato informato di tale Parte_1 evenienza, probabilmente non avrebbe concordato la pena, posto che il reato ed esso ascritto e patteggiato non corrispondeva alle circostanza di fatto dedotte dai PM.
Si è costituita la parte opposta, contestando analiticamente le avverse deduzioni.
Ciò premesso, deve rilevarsi che dagli atti processuali e dalla lettura dei capi di imputazione, emerge che tutti i procedimenti penali in questione, siano effettivamente una derivazione della iniziale indagine relativa della contestata vicenda corruttiva;
tale circostanza emerge anche dalla comunicazione dell'avv.
del 16.9.20, ove si fa riferimento all'ultimo “troncone processuale” per il reato CP_1 di falso, nonché dalle istanze di patteggiamento, ove si chiede l'applicazione della pagina 2 di 4 continuazione e si specifica che trattasi di reati derivanti dalla medesima indagine (docc. 18 e 23 opposto).
Da ciò deriva che il compenso per la ulteriore attività svolta nei procedimenti nn. RG 22290/17 e 53391/17, consistita nella presentazione delle istanze di applicazione della pena ex art. 444 cpp e nella partecipazione ad alcune udienze di trattazione (quasi tutte di mero rinvio e solo due finalizzate alla trattazione delle istanze predette), possa congruamente quantificarsi in euro 2.295,00 per ogni procedimento, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori, pari al parametro minimo previsto dal DM 55/14 per la udienza preliminare per la fase di studio (già ampiamente remunerata dal compenso pagato per il giudizio R.G. 24840/16), quello medio per la fase introduttiva e quello minimo per le fasi di trattazione e decisionale, vista la assenza di attività istruttoria e di discussione.
Del tutto ingiustificato, in relazione alla attività svolta come emergente dagli atti processuali è, infatti, l'aumento dell'80 % per la complessità, richiesto dall'avv.
. CP_1
Quanto alla attività compiuta dopo la sentenza della Corte di Cassazione nel procedimento R.G. 24840/16 e consistita nella presentazione di una istanza di differimento della applicazione della pena detentiva ex art. 684 cpp presentata al Tribunale di Sorveglianza per motivi di salute (doc. 7), nonché in due istanze di sospensione della efficacia dell'ordine di carcerazione presentate all'ufficio esecuzioni della Procura ed al GIP basate su alcune considerazioni giuridiche sulla nuova legge 3/19, che si richiamano (docc. 8 e 9), deve rilevarsi come la sospensione della pena decisa dall'Ufficio esecuzioni della Procura (doc. 10) sia stata attuata per applicazione dell'art. 656 V co. cpp, che prevede la sospensione della esecuzione in caso di pena detentiva inferiore ai 3 anni, senza alcun riferimento alle tesi difensive dell'avv. delle quali, dunque, non si può apprezzare l'efficacia; ad ogni modo, CP_1 le argomentazioni contenute nelle istanze e relative alla non applicabilità retroattiva delle nuove norme, non appaiono di complessità tale da giustificare gli aumenti richiesti;
pertanto, in relazione ai parametri dell'art. 12 del DM 55/14, si ritiene congruo liquidare euro 675,00, oltre spese e accessori, per la istanza al Tribunale di Sorveglianza, pari ai parametri minimi per le fasi di studio ed introduttiva, nonché euro 1.500,00, oltre spese e accessori, per ognuna delle istanze ulteriori, pari ai parametri medi per le fasi di studio e introduttiva dinanzi al PM ed al GIP.
Pertanto, complessivamente il credito dell'avv. opposto potrà quantificarsi in euro 8.265,00, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori.
Sulla somma spetteranno gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 c.c. dalla domanda.
Il pagamento di euro 6.000,00 tramite assegno riferito dall'opponente non risulta dimostrato, mentre parte opposta ha provato che le fatture emesse dall'avv. Pazienza riguardino pagamenti effettuati dallo studio , il quale ricevuto il CP_1
pagina 3 di 4 compenso da aveva girato parte della cifra al collaboratore (docc. 32-35 Parte_1 opposto).
Del tutto irrilevante è, poi, la condanna di da parte della Corte dei Conti Parte_1 non essendo collegata ad alcuna negligenza imputabile al difensore, né direttamente derivante dal patteggiamento, stante la autonomia dei giudizi, come segnalato nella stessa sentenza;
inoltre, l'opponente non deduce, né dimostra che avrebbe evitato suddetta condanna, qualora avesse proceduto con il giudizio ordinario.
Date queste considerazioni, il decreto ingiuntivo, emesso per un credito maggiore, sarà, quindi, revocato, mentre l'opponente sarà condannato al pagamento del compenso come liquidato da questo giudice.
Le spese vengono compensate al 50% visto il rifiuto dell'avv. di aderire alla CP_1 proposta conciliativa del giudice per una somma quasi identica a quella liquidata, in presenza della disponibilità manifestata da controparte;
le spese vengono liquidate secondo i parametri medi del DM 55/14 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, nonché minimi per quella istruttoria, limitata allo scambio di memorie.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
- in parziale accoglimento della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- accerta il credito di euro 8.265,00, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori, dell'avv. quale compenso per la attività professionale di cui è causa, CP_1
e condanna la parte opponente al pagamento della predetta somma, oltre interessi, come in motivazione;
- condanna parte opposta alla rifusione del 50 % delle spese di lite di controparte, che liquida ex DM 55/14 in euro 2.118,00 per compenso (già ridotto), oltre il 15% per spese forfettarie e accessori.
Roma, 3.2.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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