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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 13/02/2026, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 762/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 16/04/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
FINI OSCAR, Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 24/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6700/2024 depositato il 26/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024SA0113698 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2282/2025 depositato il
29/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente,come in atti rappresentata e difesa,impugna l'avviso di accertamento riportato in epigrafe , relativo alla rendita catastale di un immobile sito nel Comune di IO,Dati_Catastali_1 , contestandone in toto la valutazione e i criteri che hanno portato all'attribuzione della nuova rendita catastale, nonostante il verbale di rettifica della Commssione autotutele.
La parte, a seguito di Costituzione del 12/12/2022 Pratica n. SA00186126 in atti dal 13/12/2022 proponeva il seguente classamento per l'immobile in comune di IO :
- Categoria A/2; Classe 4 ;rendita € 211,13.
L'Ufficio, ai sensi del D.M. 701/94, rettificava il suddetto classamento come segue:
Cat. A/2 classe 11; consistenza 7,5 vani;
Rendita € 716,58
Con istanza di parte del 13/11/2024 , l'Ufficio Provinciale Territorio rettificava il classamento a seguito di verbale della Commissione autotutele prot. 187637/2024, come di seguito si rappresenta:
- Dati_Catastali_1 Cat. A/2 Cl. 9 Consist.7,5 vani R.C. € 503,55 , classamento che,nonostante la revisione della Commissione autotutele,veniva impugnato.
L'Agenzia delle entrate .Ufficio Territorio.si costituiva ritualmente in giudizio confermando l'operato dell'Ufficio accertatore e confutando l'assunto di parte ricorrente.
Nel contestare,pertanto,i motivi del ricorso,concludeva per la loro reiezione, con le conseguenze di legge.
Alla pubblica udienza del 16 aprile 2025,sentite le parti costituite,la causa viene trattenuta in decisione e così definita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono documentati e pacifici.
Il ricorso, che presenta alcuni fondati motivi di doglianza,può essere parzialmente accolto.
La modifica dei dati di classamento, come osservato dall'Ufficio finanziario e ripreso nel parere tecnico depositato,si basa principalmente sulle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile,in un contesto che tiene conto della posizione urbanistica e dei servizi dei quali può usufruire ,come la presenza di servizi pubblici,la vicinanza di negozi, di scuole ecc...(caratteristiche estrinseche) e delle tipicità delle costruzioni abitative di oltre 50 anni fa (caratteristiche intrinseche).
Si concorda pertanto con il parere tecnico dell'Arch. Nominativo_2 sul fatto che le unità immobiliari prese a confronto dall'Ufficio del Territorio,verosimilmente, riguardano contesti urbanisticamente più centrali e con caratteristiche estrinseche diverse rispetto a quelle della località Varolato ,sede dell'immobile in questione, da considerarsi periferica e quindi con un classamento ancora inferiore a quello indicato dopo la rettifica della Commissione autotutele.
Dall'esame delle valutazioni effettuate dalle parti in causa e dalle verifiche della classe ordinaria delle costruzioni limitrofe,che si condividono, effettuate sulla stessa strada nonchè sulla traversa parallela, è emerso che tutti i dati ,rettificati a seguito di errori di valutazione compiuti dai proprietari di immobili attigui a quello oggetto di esame,sono stati compresi e descritti dettagliatamente nell'Atto di identificazione catastale, anch'esso depositato, e che rappresenta,pertanto,il documento ufficiale al quale fare riferimento per una corretta valutazione della rendita.
Ad ogni buon fine, preso atto di tutto quanto sopra esposto e considerato,in via equitativa,si può attribuire all'immobile de quo il seguente classamento catastale:
- Categoria A/2 ; classe 6^ ; consistenza vani 7,5
Taluni aspetti particolari della questione costituiscono giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, sciogliendo oggi 24/04/2025, la riserva del 16/04/2025, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, determina il seguente classamento dell'immobile : categoria
A/2, classe 6^.
Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Salerno 16/24 aprile 2025.
Il Relatore Il Presidente
Oscar Fini SS BU
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 16/04/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
FINI OSCAR, Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 24/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6700/2024 depositato il 26/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024SA0113698 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2282/2025 depositato il
29/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente,come in atti rappresentata e difesa,impugna l'avviso di accertamento riportato in epigrafe , relativo alla rendita catastale di un immobile sito nel Comune di IO,Dati_Catastali_1 , contestandone in toto la valutazione e i criteri che hanno portato all'attribuzione della nuova rendita catastale, nonostante il verbale di rettifica della Commssione autotutele.
La parte, a seguito di Costituzione del 12/12/2022 Pratica n. SA00186126 in atti dal 13/12/2022 proponeva il seguente classamento per l'immobile in comune di IO :
- Categoria A/2; Classe 4 ;rendita € 211,13.
L'Ufficio, ai sensi del D.M. 701/94, rettificava il suddetto classamento come segue:
Cat. A/2 classe 11; consistenza 7,5 vani;
Rendita € 716,58
Con istanza di parte del 13/11/2024 , l'Ufficio Provinciale Territorio rettificava il classamento a seguito di verbale della Commissione autotutele prot. 187637/2024, come di seguito si rappresenta:
- Dati_Catastali_1 Cat. A/2 Cl. 9 Consist.7,5 vani R.C. € 503,55 , classamento che,nonostante la revisione della Commissione autotutele,veniva impugnato.
L'Agenzia delle entrate .Ufficio Territorio.si costituiva ritualmente in giudizio confermando l'operato dell'Ufficio accertatore e confutando l'assunto di parte ricorrente.
Nel contestare,pertanto,i motivi del ricorso,concludeva per la loro reiezione, con le conseguenze di legge.
Alla pubblica udienza del 16 aprile 2025,sentite le parti costituite,la causa viene trattenuta in decisione e così definita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono documentati e pacifici.
Il ricorso, che presenta alcuni fondati motivi di doglianza,può essere parzialmente accolto.
La modifica dei dati di classamento, come osservato dall'Ufficio finanziario e ripreso nel parere tecnico depositato,si basa principalmente sulle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile,in un contesto che tiene conto della posizione urbanistica e dei servizi dei quali può usufruire ,come la presenza di servizi pubblici,la vicinanza di negozi, di scuole ecc...(caratteristiche estrinseche) e delle tipicità delle costruzioni abitative di oltre 50 anni fa (caratteristiche intrinseche).
Si concorda pertanto con il parere tecnico dell'Arch. Nominativo_2 sul fatto che le unità immobiliari prese a confronto dall'Ufficio del Territorio,verosimilmente, riguardano contesti urbanisticamente più centrali e con caratteristiche estrinseche diverse rispetto a quelle della località Varolato ,sede dell'immobile in questione, da considerarsi periferica e quindi con un classamento ancora inferiore a quello indicato dopo la rettifica della Commissione autotutele.
Dall'esame delle valutazioni effettuate dalle parti in causa e dalle verifiche della classe ordinaria delle costruzioni limitrofe,che si condividono, effettuate sulla stessa strada nonchè sulla traversa parallela, è emerso che tutti i dati ,rettificati a seguito di errori di valutazione compiuti dai proprietari di immobili attigui a quello oggetto di esame,sono stati compresi e descritti dettagliatamente nell'Atto di identificazione catastale, anch'esso depositato, e che rappresenta,pertanto,il documento ufficiale al quale fare riferimento per una corretta valutazione della rendita.
Ad ogni buon fine, preso atto di tutto quanto sopra esposto e considerato,in via equitativa,si può attribuire all'immobile de quo il seguente classamento catastale:
- Categoria A/2 ; classe 6^ ; consistenza vani 7,5
Taluni aspetti particolari della questione costituiscono giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, sciogliendo oggi 24/04/2025, la riserva del 16/04/2025, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, determina il seguente classamento dell'immobile : categoria
A/2, classe 6^.
Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Salerno 16/24 aprile 2025.
Il Relatore Il Presidente
Oscar Fini SS BU