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Ordinanza 11 marzo 2025
Ordinanza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, ordinanza 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI XIII SEZIONE CIVILE
N.R.G. 22803/2022
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del dott. Mario Suriano, sciogliendo la riserva del 06/02/2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 22803 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: ricongiungimento familiare
TRA
nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Veneruso, ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo stesso in Portici, alla Via Diaz 3d.
RICORRENTE
E
in persona del p.t., rapp.to e Controparte_1 CP_2
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a in via Diaz n. CP_1
11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, cittadino cubano, ha adìto questa Sezione per sentir revocare il provvedimento a mezzo del quale la Questura di in data CP_1
27/08/2022 aveva respinto la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, con contestuale declaratoria della sussistenza dei presupposti di legge per il rilascio del permesso di soggiorno a favore dell'istante, con condanna, altresì, al TRIBUNALE DI NAPOLI XIII SEZIONE CIVILE
pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
Si è costituita in giudizio la resistente amministrazione, chiedendo il rigetto del ricorso;
Acquisita la documentazione prodotta;
raccolto il libero interrogatorio del ricorrente;
espletata la prova testimoniale ammessa;
la controversia è stata trattenuta in decisione all'esito della udienza del 06/02/2025.
Ciò premesso, la presente controversia rientra nell'ambito applicativo degli artt.
30, comma 6, t.u.i. (d.lgs. 286\1998) e 20 d.lgs. 150\11, avendo ad oggetto il diritto all'unità familiare, vantato dall'attore e a suo dire illegittimamente frustrato dal Questore della Provincia di Napoli, che ha rigettato la sua richiesta di permesso di soggiorno per coesione con la coniuge avente cittadinanza italiana.
In particolare, il Questore con il provvedimento impugnato con il decreto n. 248 del 27/08/2022 impugnato, riscontrando l'irreperibilità dei coniugi agli indirizzi indicati nel corso del procedimento amministrativo ha escluso l'effettiva sussistenza del rapporto di stabile convivenza del ricorrente con la moglie nata a [...] Controparte_3
l'01/02/1953, e, ricavando da ciò il carattere fittizio del rapporto di coniugio, ha disatteso l'istanza di soggiorno.
Il richiamo al presupposto della convivenza, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non risulta errato.
Al momento della formulazione dell'istanza, il richiedente era irregolarmente presente sul territorio nazionale.
Alla fattispecie concreta non si applica il d.lgs. 30\2007, che ha abrogato il d.p.r.
54\2002, e che disciplina l'ingresso ed il soggiorno dei familiari di cittadini UE ed italiani, ma il combinato disposto degli artt. 19, comma 2, lett. c), t.u.i. e 28 d.p.r.
394\1999 (cfr. cass. 14159\17, per la quale “poichè il permesso di soggiorno per motivi familiari oggetto del presente giudizio costituisce una conseguenza del divieto di espulsione previsto dal T.U. n.
286 del 1998, art. 19 comma 2, lett. c), è a tale paradigma normativo che occorre riferirsi TRIBUNALE DI NAPOLI XIII SEZIONE CIVILE
nell'individuazione delle ragioni ostative al rilascio iniziale del predetto permesso del D.P.R. n. 394 del
1999, ex art. 28, specificamente denominato: "permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione ed il respingimento".
Non trova peraltro applicazione neanche il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, che disciplina le ipotesi di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari di cittadini stranieri che siano in possesso dei requisiti d'ingresso o siano già soggiornanti ad altro titolo. Tale norma contempla, alla lett. b),
l'ipotesi dello straniero che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano ma ne richiede la precondizione del soggiorno regolare ad altro titolo per almeno un anno. Deve, conseguentemente, concludersi che al cittadino straniero che soggiorna irregolarmente in quanto già attinto da un provvedimento espulsivo o perchè privo dei requisiti per un diverso titolo di soggiorno, si applica il combinato disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c) e del D.P.R. n. 394 del
1999, art. 28.”; cass. 17346\2010: “il diritto all'ingresso, alla circolazione ed al soggiorno per i familiari dei cittadini comunitari si pone, in termini certamente derogatori rispetto alla disciplina del
T.U., le sole volte in cui l'extra comunitario familiare del cittadino (alla stregua delle "definizioni" di cui al D.Lgs. n. 30 del 2007, non modificato per quel che qui rileva dal D.Lgs. n. 32 del 2008) abbia ottenuto i titoli che lo abilitano al soggiorno ed alla circolazione in Italia come in tutti i Paesi membri dell'Unione, e cioe', alla stregua del disposto degli artt. 10 e 17 del decreto del 2007, la Carta di soggiorno e la Carta di soggiorno permanente, titoli aventi valore costitutivo per l'esercizio dei diritti in tutta l'Unione (come gia' notato in Cass. 4868/2010 ed in Cass. pen. 16446/2010).
Anteriormente al rilascio del predetto titolo, il familiare extracomunitario del cittadino italiano (o di altro paese dell'Unione) ha diritto di ingresso per raggiungere il cittadino italiano, ove munito di passaporto e visto di ingresso, e di soggiornare per mesi tre (D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 5, comma 2 e art. 6, comma 2), munito non gia' di "titolo" (art. 6 commi 1 e 2: "senza alcuna condizione o formalita'") ma soltanto in forza del visto di ingresso autorizzante l'entrata nel territorio nazionale.
Non e' data al familiare del cittadino alcuna possibilita' di chiedere soggiorno superiore ai mesi tre (art.
7), facolta' riservata ai cittadini comunitari, al predetto familiare incombendo "....trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale....." (art. 10, comma 1) richiedere la Carta di soggiorno anzidetta,
e restando fermo che, sino alla data di entrata in vigore del D.M. disciplinante le modalita' del rilascio, il titolo di soggiorno spettante allo straniero familiare e' quello previsto dalla normativa vigente alla data TRIBUNALE DI NAPOLI XIII SEZIONE CIVILE
di entrata in vigore del D.Lgs. n. 30 del 2007 ((art. 10, comma 1, ult.parte).”; conforme, in motivazione, cass. 5378\2020; v. anche cass. 12745\13).
Elemento costitutivo della fattispecie normativa su richiamata, la quale, nel vietarne l'espulsione, consente allo straniero di conseguire il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 28, lett. b), d.p.r. 394\1999, è la convivenza con il coniuge cittadino italiano. L'art. 19, lett. c), infatti, esige, per permettere allo straniero richiedente di beneficiare del permesso di soggiornare sul territorio nazionale, di dimostrare che a base del vincolo matrimoniale con un cittadino italiano vi sia una concreta affectio maritalis, all'evidente scopo di frustrare agevoli aggiramenti delle regole disciplinanti l'afflusso di stranieri nello Stato.
Tuttavia, la conclusione cui è pervenuta l'autorità amministrativa circa l'insussistenza del presupposto della convivenza risulta superata alla luce della attività istruttoria compiuta in corso di lite.
Infatti, i testimoni escussi, sigg.ri e , della cui CP_4 Testimone_1
attendibilità non vi è da dubitare, hanno entrambi riferito di avere conoscenza diretta della effettiva convivenza dei coniugi presso l'immobile in Giugliano in Campania, alla via Marenola 22 (località Lago Patria).
Tali deposizioni non appaiono in contrasto con gli accertamenti anagrafici compiuti dalla PA, tenuto conto delle vicende narrate dal ricorrente in ordine alle difficoltà frapposte dal proprietario dell'abitazione sopra indicata alla fissazione della residenza anagrafica a tale indirizzo (vicende che risultano avvalorate dalla documentazione anche di natura giudiziaria prodotta in atti).
Di qui l'indicazione da parte del ricorrente di un indirizzo, parco Noci, corrispondente alla risalente residenza anagrafica della al periodo concernente il CP_3
primo matrimonio della medesima, ma non coincidente con l'effettiva dimora coniugale.
Lo stesso accertamento compiuto presso il civico 7 di via Marenola, in quanto frutto all'evidenza di un errore compiuto dal ricorrente all'atto dell'inoltro della TRIBUNALE DI NAPOLI XIII SEZIONE CIVILE
domanda, non risulta decisivo tenuto conto che l'abitazione dei coniugi alla luce delle testimonianze raccolte, ma anche delle indicazioni contenute negli atti prodotti da parte ricorrente, risulta essere Via Marenola 22.
La domanda va, pertanto, accolta con le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo.
Soccorrono i presupposti per dichiarare interamente compensate le spese processuali, avendo il ricorrente dato luogo ai fraintendimenti che hanno determinato l'amministrazione a negare il permesso di soggiorno con le proprie inesatte dichiarazioni circa l'indirizzo anagrafico contenute in domanda.
PQM
Il Tribunale così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce ad nato in Parte_1
Cuba il 27/07/1993, il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare con la moglie, cittadina italiana nata a [...] Controparte_3
l'01/02/1953;
2. dichiara compensate le spese processuale.
Si comunichi.
Napoli, 06/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Suriano
N.R.G. 22803/2022
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del dott. Mario Suriano, sciogliendo la riserva del 06/02/2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 22803 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: ricongiungimento familiare
TRA
nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Veneruso, ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo stesso in Portici, alla Via Diaz 3d.
RICORRENTE
E
in persona del p.t., rapp.to e Controparte_1 CP_2
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a in via Diaz n. CP_1
11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, cittadino cubano, ha adìto questa Sezione per sentir revocare il provvedimento a mezzo del quale la Questura di in data CP_1
27/08/2022 aveva respinto la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, con contestuale declaratoria della sussistenza dei presupposti di legge per il rilascio del permesso di soggiorno a favore dell'istante, con condanna, altresì, al TRIBUNALE DI NAPOLI XIII SEZIONE CIVILE
pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
Si è costituita in giudizio la resistente amministrazione, chiedendo il rigetto del ricorso;
Acquisita la documentazione prodotta;
raccolto il libero interrogatorio del ricorrente;
espletata la prova testimoniale ammessa;
la controversia è stata trattenuta in decisione all'esito della udienza del 06/02/2025.
Ciò premesso, la presente controversia rientra nell'ambito applicativo degli artt.
30, comma 6, t.u.i. (d.lgs. 286\1998) e 20 d.lgs. 150\11, avendo ad oggetto il diritto all'unità familiare, vantato dall'attore e a suo dire illegittimamente frustrato dal Questore della Provincia di Napoli, che ha rigettato la sua richiesta di permesso di soggiorno per coesione con la coniuge avente cittadinanza italiana.
In particolare, il Questore con il provvedimento impugnato con il decreto n. 248 del 27/08/2022 impugnato, riscontrando l'irreperibilità dei coniugi agli indirizzi indicati nel corso del procedimento amministrativo ha escluso l'effettiva sussistenza del rapporto di stabile convivenza del ricorrente con la moglie nata a [...] Controparte_3
l'01/02/1953, e, ricavando da ciò il carattere fittizio del rapporto di coniugio, ha disatteso l'istanza di soggiorno.
Il richiamo al presupposto della convivenza, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non risulta errato.
Al momento della formulazione dell'istanza, il richiedente era irregolarmente presente sul territorio nazionale.
Alla fattispecie concreta non si applica il d.lgs. 30\2007, che ha abrogato il d.p.r.
54\2002, e che disciplina l'ingresso ed il soggiorno dei familiari di cittadini UE ed italiani, ma il combinato disposto degli artt. 19, comma 2, lett. c), t.u.i. e 28 d.p.r.
394\1999 (cfr. cass. 14159\17, per la quale “poichè il permesso di soggiorno per motivi familiari oggetto del presente giudizio costituisce una conseguenza del divieto di espulsione previsto dal T.U. n.
286 del 1998, art. 19 comma 2, lett. c), è a tale paradigma normativo che occorre riferirsi TRIBUNALE DI NAPOLI XIII SEZIONE CIVILE
nell'individuazione delle ragioni ostative al rilascio iniziale del predetto permesso del D.P.R. n. 394 del
1999, ex art. 28, specificamente denominato: "permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione ed il respingimento".
Non trova peraltro applicazione neanche il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, che disciplina le ipotesi di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari di cittadini stranieri che siano in possesso dei requisiti d'ingresso o siano già soggiornanti ad altro titolo. Tale norma contempla, alla lett. b),
l'ipotesi dello straniero che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano ma ne richiede la precondizione del soggiorno regolare ad altro titolo per almeno un anno. Deve, conseguentemente, concludersi che al cittadino straniero che soggiorna irregolarmente in quanto già attinto da un provvedimento espulsivo o perchè privo dei requisiti per un diverso titolo di soggiorno, si applica il combinato disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c) e del D.P.R. n. 394 del
1999, art. 28.”; cass. 17346\2010: “il diritto all'ingresso, alla circolazione ed al soggiorno per i familiari dei cittadini comunitari si pone, in termini certamente derogatori rispetto alla disciplina del
T.U., le sole volte in cui l'extra comunitario familiare del cittadino (alla stregua delle "definizioni" di cui al D.Lgs. n. 30 del 2007, non modificato per quel che qui rileva dal D.Lgs. n. 32 del 2008) abbia ottenuto i titoli che lo abilitano al soggiorno ed alla circolazione in Italia come in tutti i Paesi membri dell'Unione, e cioe', alla stregua del disposto degli artt. 10 e 17 del decreto del 2007, la Carta di soggiorno e la Carta di soggiorno permanente, titoli aventi valore costitutivo per l'esercizio dei diritti in tutta l'Unione (come gia' notato in Cass. 4868/2010 ed in Cass. pen. 16446/2010).
Anteriormente al rilascio del predetto titolo, il familiare extracomunitario del cittadino italiano (o di altro paese dell'Unione) ha diritto di ingresso per raggiungere il cittadino italiano, ove munito di passaporto e visto di ingresso, e di soggiornare per mesi tre (D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 5, comma 2 e art. 6, comma 2), munito non gia' di "titolo" (art. 6 commi 1 e 2: "senza alcuna condizione o formalita'") ma soltanto in forza del visto di ingresso autorizzante l'entrata nel territorio nazionale.
Non e' data al familiare del cittadino alcuna possibilita' di chiedere soggiorno superiore ai mesi tre (art.
7), facolta' riservata ai cittadini comunitari, al predetto familiare incombendo "....trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale....." (art. 10, comma 1) richiedere la Carta di soggiorno anzidetta,
e restando fermo che, sino alla data di entrata in vigore del D.M. disciplinante le modalita' del rilascio, il titolo di soggiorno spettante allo straniero familiare e' quello previsto dalla normativa vigente alla data TRIBUNALE DI NAPOLI XIII SEZIONE CIVILE
di entrata in vigore del D.Lgs. n. 30 del 2007 ((art. 10, comma 1, ult.parte).”; conforme, in motivazione, cass. 5378\2020; v. anche cass. 12745\13).
Elemento costitutivo della fattispecie normativa su richiamata, la quale, nel vietarne l'espulsione, consente allo straniero di conseguire il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 28, lett. b), d.p.r. 394\1999, è la convivenza con il coniuge cittadino italiano. L'art. 19, lett. c), infatti, esige, per permettere allo straniero richiedente di beneficiare del permesso di soggiornare sul territorio nazionale, di dimostrare che a base del vincolo matrimoniale con un cittadino italiano vi sia una concreta affectio maritalis, all'evidente scopo di frustrare agevoli aggiramenti delle regole disciplinanti l'afflusso di stranieri nello Stato.
Tuttavia, la conclusione cui è pervenuta l'autorità amministrativa circa l'insussistenza del presupposto della convivenza risulta superata alla luce della attività istruttoria compiuta in corso di lite.
Infatti, i testimoni escussi, sigg.ri e , della cui CP_4 Testimone_1
attendibilità non vi è da dubitare, hanno entrambi riferito di avere conoscenza diretta della effettiva convivenza dei coniugi presso l'immobile in Giugliano in Campania, alla via Marenola 22 (località Lago Patria).
Tali deposizioni non appaiono in contrasto con gli accertamenti anagrafici compiuti dalla PA, tenuto conto delle vicende narrate dal ricorrente in ordine alle difficoltà frapposte dal proprietario dell'abitazione sopra indicata alla fissazione della residenza anagrafica a tale indirizzo (vicende che risultano avvalorate dalla documentazione anche di natura giudiziaria prodotta in atti).
Di qui l'indicazione da parte del ricorrente di un indirizzo, parco Noci, corrispondente alla risalente residenza anagrafica della al periodo concernente il CP_3
primo matrimonio della medesima, ma non coincidente con l'effettiva dimora coniugale.
Lo stesso accertamento compiuto presso il civico 7 di via Marenola, in quanto frutto all'evidenza di un errore compiuto dal ricorrente all'atto dell'inoltro della TRIBUNALE DI NAPOLI XIII SEZIONE CIVILE
domanda, non risulta decisivo tenuto conto che l'abitazione dei coniugi alla luce delle testimonianze raccolte, ma anche delle indicazioni contenute negli atti prodotti da parte ricorrente, risulta essere Via Marenola 22.
La domanda va, pertanto, accolta con le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo.
Soccorrono i presupposti per dichiarare interamente compensate le spese processuali, avendo il ricorrente dato luogo ai fraintendimenti che hanno determinato l'amministrazione a negare il permesso di soggiorno con le proprie inesatte dichiarazioni circa l'indirizzo anagrafico contenute in domanda.
PQM
Il Tribunale così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce ad nato in Parte_1
Cuba il 27/07/1993, il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare con la moglie, cittadina italiana nata a [...] Controparte_3
l'01/02/1953;
2. dichiara compensate le spese processuale.
Si comunichi.
Napoli, 06/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Suriano