TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 04/12/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 436/2025 (+ 478/2025)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice LV OR all'udienza del 04/12/2025 nella causa n. 436/2025 RGL, a cui è stata riunita la causa n. 478/2025 RGL, promossa da:
e , assistiti dagli avv.ti CUZZILLA ISABELLA e Parte_1 Parte_2
AI AN
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dai dott.ri BERGONZI LAURA e Controparte_1
NE TO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Carta Docenti
Premesso che: con separati ricorsi successivamente riuniti, e , docenti alle Parte_1 Parte_2 dipendenze del in forza di plurimi contratti annuali e/o fino al Controparte_1 termine delle attività didattiche, hanno lamentato di non avere avuto diritto a fruire della c.d. Carta Docente, istituita dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendenti precari, nonostante abbiano svolto le medesime mansioni e siano stati sottoposti ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato, con riferimento ai seguenti anni scolastici:
: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; Parte_1
: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025. Parte_2
1 RGL n. 436/2025 (+ 478/2025)
I ricorrenti hanno chiesto, quindi, l'accertamento del loro diritto di ottenere il beneficio economico di
€ 500,00 annui di cui alla “Carta elettronica del Docente” ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 per ogni anno scolastico indicato in cui hanno prestato servizio quali docenti precarie, nello specifico, per un ammontare complessivo di € 2.500,00 o del diverso importo accertato in causa, ciascuno;
con vittoria di spese, da distrarsi.
Il si è costituito in ciascun giudizio, chiedendo la riunione dei Controparte_1 procedimenti nonchè il rigetto della domanda formulata da con riguardo all'a.s. Parte_2
2024/2025, in cui la ricorrente era assunta con contratto annuale e quindi per legge aveva diritto di fruire del beneficio con osservanza della procedura messa prevista sul sito istituzionale che non ha invece provato di aver seguito.
All'udienza odierna, la difesa dei ricorrenti ha dato atto che ha effettivamente Parte_2 ottenuto il bonus con riguardo all'a.s. 2024/2025 nelle more del giudizio e ha precisato la propria domanda escludendo l'annualità predetta e riducendo quindi l'importo di € 500,00; per il resto ha insistito nelle conclusioni già formulate;
la difesa del convenuto si è riportata alle difese di CP_1 cui alle memorie di costituzione;
all'esito è pronunciata la presente sentenza.
Considerato che: sul tema oggetto di causa si è pronunciata la Corte di cassazione, decidendo sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. promosso dal Tribunale di Taranto. In particolare, la
Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa,
2 RGL n. 436/2025 (+ 478/2025)
da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n.29961).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche appena illustrate, peraltro, deve essere interpretato anche l'art. 15 D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha previsto espressamente che “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.”.
Con riguardo all'a.s. 2024/2025 l'art. 6 bis D.L. 45/2025 mod. dalla L. 79/2025 ha previsto che “Per
l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”.
Nel caso di specie è documentato che sia stato destinatario di contratti di Parte_1 supplenza fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025 e di contratti di supplenza annuale negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e sia Parte_2 stata destinataria di contratti di supplenza annuale in tutti gli anni scolastici per cui ha proposto domanda.
La domanda formulata da con riferimento all'a.s. 2024/2025 è stata rinunciata all'udienza Pt_2 odierna per essere intervenuto nelle more l'accredito di € 500,00, circostanza che ha comportato senz'altro la cessazione della materia del contendere in parte qua. Tuttavia, ai fini della valutazione dell'incidenza o meno sulla regolamentazione delle spese di lite di tale sopravvenienza, va detto che non è dato sapere quando tale accredito sia stato effettivamente disposto e se ciò sia avvenuto a seguito dell'esecuzione della procedura di attivazione sul sito istituzionale del CP_1 ad opera della ricorrente o meno.
In merito alla attuale presenza degli istanti nel sistema scolastico, non vi è contestazione tra le parti.
3 RGL n. 436/2025 (+ 478/2025)
Deve, quindi, essere riconosciuto ai docenti istanti il beneficio economico richiesto, mediante condanna in forma specifica dell'Amministrazione resistente all'attribuzione della Carta Elettronica,
c.d. “Carta docente”, per gli anni scolastici per cui è stata proposta domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore delle domande accolte, della pluralità dei ricorrenti, dell'attività processuale svolta e della serialità della controversia, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
- condanna il ad attribuire la Carta Docenti ai ricorrenti Controparte_1 per i seguenti importi:
• € 2.500,00 Parte_1
• € 2.000,00; Parte_2
- condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dalle ricorrenti, che liquida in complessivi € 1.339,00, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Cuzzilla Isabella e Gaido
AN.
Alessandria, il 4.12.2025.
Il Giudice
LV OR
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice LV OR all'udienza del 04/12/2025 nella causa n. 436/2025 RGL, a cui è stata riunita la causa n. 478/2025 RGL, promossa da:
e , assistiti dagli avv.ti CUZZILLA ISABELLA e Parte_1 Parte_2
AI AN
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dai dott.ri BERGONZI LAURA e Controparte_1
NE TO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Carta Docenti
Premesso che: con separati ricorsi successivamente riuniti, e , docenti alle Parte_1 Parte_2 dipendenze del in forza di plurimi contratti annuali e/o fino al Controparte_1 termine delle attività didattiche, hanno lamentato di non avere avuto diritto a fruire della c.d. Carta Docente, istituita dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendenti precari, nonostante abbiano svolto le medesime mansioni e siano stati sottoposti ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato, con riferimento ai seguenti anni scolastici:
: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; Parte_1
: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025. Parte_2
1 RGL n. 436/2025 (+ 478/2025)
I ricorrenti hanno chiesto, quindi, l'accertamento del loro diritto di ottenere il beneficio economico di
€ 500,00 annui di cui alla “Carta elettronica del Docente” ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 per ogni anno scolastico indicato in cui hanno prestato servizio quali docenti precarie, nello specifico, per un ammontare complessivo di € 2.500,00 o del diverso importo accertato in causa, ciascuno;
con vittoria di spese, da distrarsi.
Il si è costituito in ciascun giudizio, chiedendo la riunione dei Controparte_1 procedimenti nonchè il rigetto della domanda formulata da con riguardo all'a.s. Parte_2
2024/2025, in cui la ricorrente era assunta con contratto annuale e quindi per legge aveva diritto di fruire del beneficio con osservanza della procedura messa prevista sul sito istituzionale che non ha invece provato di aver seguito.
All'udienza odierna, la difesa dei ricorrenti ha dato atto che ha effettivamente Parte_2 ottenuto il bonus con riguardo all'a.s. 2024/2025 nelle more del giudizio e ha precisato la propria domanda escludendo l'annualità predetta e riducendo quindi l'importo di € 500,00; per il resto ha insistito nelle conclusioni già formulate;
la difesa del convenuto si è riportata alle difese di CP_1 cui alle memorie di costituzione;
all'esito è pronunciata la presente sentenza.
Considerato che: sul tema oggetto di causa si è pronunciata la Corte di cassazione, decidendo sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. promosso dal Tribunale di Taranto. In particolare, la
Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa,
2 RGL n. 436/2025 (+ 478/2025)
da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n.29961).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche appena illustrate, peraltro, deve essere interpretato anche l'art. 15 D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha previsto espressamente che “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.”.
Con riguardo all'a.s. 2024/2025 l'art. 6 bis D.L. 45/2025 mod. dalla L. 79/2025 ha previsto che “Per
l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”.
Nel caso di specie è documentato che sia stato destinatario di contratti di Parte_1 supplenza fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025 e di contratti di supplenza annuale negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e sia Parte_2 stata destinataria di contratti di supplenza annuale in tutti gli anni scolastici per cui ha proposto domanda.
La domanda formulata da con riferimento all'a.s. 2024/2025 è stata rinunciata all'udienza Pt_2 odierna per essere intervenuto nelle more l'accredito di € 500,00, circostanza che ha comportato senz'altro la cessazione della materia del contendere in parte qua. Tuttavia, ai fini della valutazione dell'incidenza o meno sulla regolamentazione delle spese di lite di tale sopravvenienza, va detto che non è dato sapere quando tale accredito sia stato effettivamente disposto e se ciò sia avvenuto a seguito dell'esecuzione della procedura di attivazione sul sito istituzionale del CP_1 ad opera della ricorrente o meno.
In merito alla attuale presenza degli istanti nel sistema scolastico, non vi è contestazione tra le parti.
3 RGL n. 436/2025 (+ 478/2025)
Deve, quindi, essere riconosciuto ai docenti istanti il beneficio economico richiesto, mediante condanna in forma specifica dell'Amministrazione resistente all'attribuzione della Carta Elettronica,
c.d. “Carta docente”, per gli anni scolastici per cui è stata proposta domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore delle domande accolte, della pluralità dei ricorrenti, dell'attività processuale svolta e della serialità della controversia, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
- condanna il ad attribuire la Carta Docenti ai ricorrenti Controparte_1 per i seguenti importi:
• € 2.500,00 Parte_1
• € 2.000,00; Parte_2
- condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dalle ricorrenti, che liquida in complessivi € 1.339,00, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Cuzzilla Isabella e Gaido
AN.
Alessandria, il 4.12.2025.
Il Giudice
LV OR
4