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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/03/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3838 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis c.p.c. vertente:
TRA
rapp.to e difeso dagli Avv.ti Claudio Roseto e Francesco Parte_1
Bonamassa; RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dal Funzionario CP_1 dell'ente Avv. Antonino De Luca;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da conclusioni della parte ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante conveniva in giudizio l' CP_1 instaurando giudizio per ATP previdenziale per il riconoscimento dell'invalidità civile. Descritto l'iter amministrativo, esaurito con esito infruttuoso, ed assunto che gli stati patologici denunciati davano diritto alle provvidenze richieste, la ricorrente chiedeva il riconoscimento della domanda.
L' resistente si costituiva in giudizio per l'udienza del 21/01/2025 e, CP_1 all'odierna udienza, eccepiva l'inammissibilità della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il giudizio deve dichiararsi improcedibile per le motivazioni che seguono.
L'istante aveva richiesto il riconoscimento delle prestazioni sanitarie relative all'indennità di accompagnamento ed ai benefici ex Legge 104/92.
Bisogna rilevare che all'esito dell'udienza del 19/11/2024 parte ricorrente non aveva dimostrato di avere notificato nei termini di legge il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza all' resistente che non CP_1
risultava costituita. La causa veniva rinviata per la decisione.
Devesi osservare che parte ricorrente all'udienza successiva del 21/01/2025 ha insistito nella domanda. Depositava il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza notificati in data 21/11/2024, evidentemente successiva alla prima udienza già celebrata del 19/11/2024.
Appare palese che l' , pur essendosi costituita in giudizio per l'udienza del CP_1
21/1/2025, è stata evocata in giudizio in maniera irrituale.
Infatti, parte ricorrente, contrariamente a quanto disposto nei verbali delle celebrate udienze, ha provveduto alla notifica senza che questa venisse disposta dal giudicante.
Tutto quanto verificatosi deve essere valutato in maniera impeditiva ai fini della prosecuzione del giudizio.
Per tali motivi, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così Parte_1
provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna la ricorrente al pagamento della somma di Parte_1
€. 500,00, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P, se dovuti, in favore dell' . CP_1
Castrovillari lì, 24 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3838 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis c.p.c. vertente:
TRA
rapp.to e difeso dagli Avv.ti Claudio Roseto e Francesco Parte_1
Bonamassa; RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dal Funzionario CP_1 dell'ente Avv. Antonino De Luca;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da conclusioni della parte ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante conveniva in giudizio l' CP_1 instaurando giudizio per ATP previdenziale per il riconoscimento dell'invalidità civile. Descritto l'iter amministrativo, esaurito con esito infruttuoso, ed assunto che gli stati patologici denunciati davano diritto alle provvidenze richieste, la ricorrente chiedeva il riconoscimento della domanda.
L' resistente si costituiva in giudizio per l'udienza del 21/01/2025 e, CP_1 all'odierna udienza, eccepiva l'inammissibilità della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il giudizio deve dichiararsi improcedibile per le motivazioni che seguono.
L'istante aveva richiesto il riconoscimento delle prestazioni sanitarie relative all'indennità di accompagnamento ed ai benefici ex Legge 104/92.
Bisogna rilevare che all'esito dell'udienza del 19/11/2024 parte ricorrente non aveva dimostrato di avere notificato nei termini di legge il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza all' resistente che non CP_1
risultava costituita. La causa veniva rinviata per la decisione.
Devesi osservare che parte ricorrente all'udienza successiva del 21/01/2025 ha insistito nella domanda. Depositava il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza notificati in data 21/11/2024, evidentemente successiva alla prima udienza già celebrata del 19/11/2024.
Appare palese che l' , pur essendosi costituita in giudizio per l'udienza del CP_1
21/1/2025, è stata evocata in giudizio in maniera irrituale.
Infatti, parte ricorrente, contrariamente a quanto disposto nei verbali delle celebrate udienze, ha provveduto alla notifica senza che questa venisse disposta dal giudicante.
Tutto quanto verificatosi deve essere valutato in maniera impeditiva ai fini della prosecuzione del giudizio.
Per tali motivi, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così Parte_1
provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna la ricorrente al pagamento della somma di Parte_1
€. 500,00, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P, se dovuti, in favore dell' . CP_1
Castrovillari lì, 24 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari