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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/06/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 760/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 760/2025 v.g., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. SOLITO FRIDA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. MASCIOLI GIOVANNA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/04/2025, e Parte_1
esponevano che in data 10/12/1987 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito civile, in LORETO APRUTINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data dell'08/05/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'08/05/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 4 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza dell'08/05/2025:
1) la signora continuerà ad abitare nella casa coniugale, di sua Parte_1
proprietà esclusiva, sita in Loreto Aprutino (PE), alla contrada Passo Cordone, n.
104;
2) il signor si trasferirà presso l'abitazione di sua proprietà Controparte_1
esclusiva, sita in Montebello di Bertona (PE), alla contrada Campo delle Piane, n. 62, portando con sé gli effetti personali;
3) il signor corrisponderà alla signora a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo al suo mantenimento la somma mensile di € 430,00 da versare mediante bonifico sul conto corrente alla stessa intestato a decorrere dal mese di aprile 2025;
4) la signora riconosce e dichiara di essere debitrice nei Parte_1 confronti del signor dell'importo di € 14.000,00 (diconsi Controparte_1
quattordicimila/00 euro) e si obbliga a restituire detto importo in rate mensili di €
170,00 ciascuna a decorrere dal mese di aprile 2025 e sino alla completa estinzione del debito, senza interessi;
5) le parti concordano di portare in detrazione il suddetto importo da quello dovuto a titolo di assegno di mantenimento e ciò sino all'estinzione del debito di cui sopra.
Pertanto, il signor verserà a titolo di assegno di mantenimento Controparte_1
la somma di € 260,00 al mese a decorrere dal mese di aprile 2025 e sino all'estinzione del debito indicato al punto precedente;
pagina 3 di 4 6) l'autovettura tipo Ford Focus targata CX962HB intestata al signor CP_1
sarà assegnata in proprietà esclusiva alla signora , la
[...] Parte_1
quale si impegna a provvedere alle necessarie volturazioni presso i competenti enti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LORETO
APRUTINO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'08/05/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 760/2025 v.g., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. SOLITO FRIDA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. MASCIOLI GIOVANNA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/04/2025, e Parte_1
esponevano che in data 10/12/1987 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito civile, in LORETO APRUTINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data dell'08/05/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'08/05/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 4 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza dell'08/05/2025:
1) la signora continuerà ad abitare nella casa coniugale, di sua Parte_1
proprietà esclusiva, sita in Loreto Aprutino (PE), alla contrada Passo Cordone, n.
104;
2) il signor si trasferirà presso l'abitazione di sua proprietà Controparte_1
esclusiva, sita in Montebello di Bertona (PE), alla contrada Campo delle Piane, n. 62, portando con sé gli effetti personali;
3) il signor corrisponderà alla signora a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo al suo mantenimento la somma mensile di € 430,00 da versare mediante bonifico sul conto corrente alla stessa intestato a decorrere dal mese di aprile 2025;
4) la signora riconosce e dichiara di essere debitrice nei Parte_1 confronti del signor dell'importo di € 14.000,00 (diconsi Controparte_1
quattordicimila/00 euro) e si obbliga a restituire detto importo in rate mensili di €
170,00 ciascuna a decorrere dal mese di aprile 2025 e sino alla completa estinzione del debito, senza interessi;
5) le parti concordano di portare in detrazione il suddetto importo da quello dovuto a titolo di assegno di mantenimento e ciò sino all'estinzione del debito di cui sopra.
Pertanto, il signor verserà a titolo di assegno di mantenimento Controparte_1
la somma di € 260,00 al mese a decorrere dal mese di aprile 2025 e sino all'estinzione del debito indicato al punto precedente;
pagina 3 di 4 6) l'autovettura tipo Ford Focus targata CX962HB intestata al signor CP_1
sarà assegnata in proprietà esclusiva alla signora , la
[...] Parte_1
quale si impegna a provvedere alle necessarie volturazioni presso i competenti enti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LORETO
APRUTINO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'08/05/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4