Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 11/04/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.591 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di NO in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 591 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
Il sig. nato a [...], il [...], residente in [...]di Petriano, Parte_1
Via Roma 104, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Dottorini
E
La sig.ra nata a [...], il [...], residente in [...]
Gallo di Petriano, Via Roma 104, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Silvia Vanni.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 22/11/2024, i ricorrenti, esponevano:
2007 ritualmente trascritto presso il medesimo Comune (anno 2007, atto n. 12, parte 2, serie A) optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni (doc. 3);
- dal matrimonio sono nate: nata a [...], il [...], Parte_3
residente in [...], di cittadinanza italiana e di
[...]
ata a NO , il 15 marzo 2011, residente in [...], Pt_4
di cittadinanza italiana
- il rapporto matrimoniale è divenuto impossibile a causa di gravi incompatibilità di carattere ed inutili si sono rivelati i tentativi effettuati dalla coppia per superare i contrasti insorti;
- La signora svolge il lavoro di insegnante percependo uno stipendio pari ad € Parte_2
1.650,00 al mese oltre all'assegno unico pari a circa € 350,00 al mese ed è proprietaria dell'immobile sito in Gallo di Petriano, Via Roma 104 (visura all.ta);
- Il Signor è titolare della quota del 2% della ed è assunto dalla Pt_1 Parte_5
medesima società con uno stipendio pari ad € 2.000,00 al mese (visura all.ta).;”.
Tanto premesso, previa dichiarazione non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione da sostituirsi con lo scambio di note scritte, domandavano all'adito Tribunale, di omologare la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
“1.- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2.- Le figlie rimangono affidate ad entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione della madre in Gallo di Petriano, via Roma 104;
3.- Le Parti danno atto che il signor di comune accordo ha già provveduto a Pt_1
lasciare l'abitazione familiare e provvederà a portare via tutti i propri effetti personali entro 20 giorni dall'omologa della separazione;
4.- La responsabilità genitoriale ordinaria sarà esercitata disgiuntamente dai genitori, ossia gli stessi assumeranno in autonomia le decisioni opportune di vita quotidiana nei periodi in cui avranno le figlie con sé. Le decisioni di maggior interesse per le figlie minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo – nel rispetto del criterio di bigenitorialità - tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e delle necessità delle ragazze. I genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati mediante comunicazione via e-mail o via WhatsApp di tutto ciò che riguarda la vita, la salute e l'educazione delle figlie, avendo cura di comunicarsi reciprocamente tutti gli eventi scolastici, extrascolastici e sanitari.
5.- Il signor potrà vedere e tenere le figlie tenuto conto della volontà e delle Pt_1
esigenze di e nonché dei propri impegni lavorativi. Pt_3 Pt_4
In ogni caso, il padre avrà con sé le figlie a fine settimana alternati;
il tutto salvo diverso e migliore accordo dei genitori e tenuto conto delle volontà delle figlie.
Il padre, inoltre, potrà tenere con sé le figlie come segue:
Vacanze estive:
- nei mesi di giugno e luglio, alla chiusura della scuola, i genitori seguiranno il calendario di visita ordinario sopraindicato fermo restando che le figlie, previo accordo tra i genitori, potranno frequentare campus estivi, scelti di comune accordo tra le parti.
- nel mese di agosto le figlie trascorreranno 15 giorni con ciascuno dei genitori, secondo la suddivisione del periodo di vacanza che verrà consensualmente concordato tra stessi che comunque sarà modificabile con il consenso di entrambi.
Vacanze di Natale
- per metà del periodo delle vacanze scolastiche natalizie, da alternare di anno in anno (dal
26 dicembre sino al 31 dicembre mattina o dal 31 dicembre mattina al 6 gennaio sera). Le figlie inoltre, salvo diverso accordo trascorreranno il 24 dicembre (giorno della Vigilia di
Natale) con un genitore e il giorno 25 dicembre (Natale) con l'altro, in via alternata.
Il genitore che terrà con sé le figlie il giorno 24 dicembre (giorno della Vigilia di Natale) trascorrerà con loro il periodo dal 31 dicembre mattina al 6 gennaio sera, mentre il genitore che terrà con sé le figlie il 25 dicembre (giorno di Natale) trascorrerà con le figlie il periodo dal 26 dicembre sino al 31 dicembre mattina, in via alternata di anno in anno.
Il tutto salvo diverso e migliore accordo dei genitori
Ulteriori festività e ponti scolastici - per le festività scolastiche pasquali, di carnevale e/o ponti, i genitori concordano che le figlie trascorreranno tali periodi in via alternata, di anno in anno, con la mamma o con il papà. Il tutto salvo diverso accordo dei genitori.
Altre ricorrenze o giorni significativi, quali, a mero titolo esemplificativo compleanni, recite scolastiche, saggi o sacramenti religiosi: i genitori si renderanno disponibili a trascorrerli insieme, ciò sempre salvo migliori accordi fra gli stessi.
6.- Il padre si impegna a corrispondere, quale contributo per il mantenimento delle figlie,
l'assegno mensile, per dodici mensilità, pari ad euro 900,00, rivalutabile secondo Istat. Tale importo verrà corrisposto alla signora in via anticipata, entro il giorno 5 di Parte_2
ogni mese, con bonifico bancario a valuta fissa. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione
Istat annuale.
7.- Le parti concordano sin da ora che laddove le figlie decidessero in futuro di trascorrere due pernottamenti infrasettimanali oltre a due fine settimana alternati con il padre la somma mensile che il signor dovrà corrispondere alla signora sarà Pt_1 Parte_2
rideterminata in euro 600,00 mensili rivalutabile secondo Istat, per docici mensilità.
L'assegno di mantenimento verrà corrisposto con le medesime modalità di cui al punto 6;
8.- I genitori concordano che l'assegno unico universale erogato dall verrà percepito CP_1
integralmente (nella misura del 100%) dalla signora quale genitore collocatario Parte_2
delle figlie.
9.- Per quanto riguarda le spese straordinarie verranno suddivise nella quota del 70% a carico del padre e per il restante 30% a carico della madre sulla scorta del protocollo del
Tribunale di Pesaro del 12.11.2018 da intendersi qui integralmente richiamato. I coniugi concordano che, per le spese straordinarie di importo superiore ad euro 300,00, queste verranno anticipate per intero dal signor con impegno della signora a Pt_1 Parte_2
rimborsare la quota di sua spettanza entro il giorno 15 del mese successivo a quello di pagamento. Le parti stabiliscono inoltre che verranno considerate spese straordinarie da concordare anche l'acquisto di capi d'abbigliamento particolarmente costosi come piumini, giacconi e simili nel cambio taglia e/o cambio stagione.
10.- I genitori concordano che, in caso di circostanze di particolare rilevanza, quali, ad esempio l'eventuale frequentazione o l'eventuale presenza stabile di un/a nuovo/a compagno/a, le figlie non verranno coinvolte se non secondo un principio di estrema gradualità e, in ogni caso, non prima di un anno di stabile relazione. I genitori, inoltre osserveranno quale regola generale di condotta, la previa informazione all'altro genitore ed il preventivo accordo sulle modalità di comunicazione alle figlie di tali avvenimenti.
11.- I genitori concordano che qualora un soggetto terzo (a mero titolo esemplificativo, nuovi compagni / parenti etc.) dovesse iniziare ad abitare stabilmente nella casa familiare in cui risiedono abitualmente le figlie, si impegnano a tenersi reciprocamente informati al fine di notiziarsi e rendersi edotti delle persone che coabitano con e . Pt_3 Pt_4
12. I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento. 13.- A definizione dei reciproci rapporti economici e a tacitazione di ogni e qualsiavoglia reciproca pretesa, i coniugi concordano che, a fronte della contribuzione da parte del Sig. all'acquisto dell'immobile di proprietà della Sigra in caso di vendita Pt_1 Parte_2
del detto immobile sito in Gallo di Petriano alla via Roma 104, la stessa sig.ra si Parte_2
impegna a destinare il 20% del ricavato della vendita alla costituzione di un fondo di risparmio vincolato ed intestato alle figlie nella misura del 50% ciascuna quale donazione da parte di entrambi i genitori, da utilizzare per gli eventuali studi universitari e/o esigenze lavorative.
14.- Spese di lite compensate tra le parti”.
All'esito del deposito delle note scritte congiunte, con le quali i ricorrenti insistevano per l'accogliento della domanda di separazione alle condizioni indicate in ricorso, in data
11.02.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
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La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data 22 gennaio 2025 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Entrambe le parti, inoltre, hanno congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie minori ed Pt_3
sono da considerarsi confacenti al loro preminente interesse. Pt_4
Soddisfacente per l'interesse dei minori e conforme ai principi regolatori della materia appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire alle minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con le figlie minori ed Pt_3 Pt_4
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti sul punto giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio concordatario in CO (fraz. di Parte_2
Vallefoglia), in data 8 settembre 2007 ritualmente trascritto presso il medesimo Comune
(anno 2007, atto n. 12, parte 2, serie A) alle condizioni di cui al ricorso congiunto per separazione del 22.11.2024, riportate in parte motiva, e confermate nelle note scritte del
22.01.2025;
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di CO (fraz. di Vallefoglia) (PU)
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in NO, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il 9.4.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone