CA
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 05/08/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, composta da
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott.ssa Giovanna Sanfilippo Giudice ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.214/2021 RGCA alla quale è riunito il procedimento iscritto al numero 215/2021 R.G.
promossi da
, nata a [...] il 27.0767, , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Massimo Caristia per procura in calce all'atto di appello
Appellante/appellata nel proc. R.G.214/2021R.G.
Contro
1 nata a [...] l'[...], Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Marco CodiceFiscale_2
Bellanti come da procura in atti;
appellata in entrambi i processi riuniti
e nei confronti di
nato a [...] il [...], c.f. CP_2 C.F._3
rappresentato e difeso per procura in calce all'atto d'appello nel procedimento n. 215/2021 dall'Avv. Fabio Bennici per procura in calce all'atto di appello nel proc. riunito n.215/2021
Appellato/appellante nel proc. / R.G.215/2021
Conclusioni delle parti
Per l' Appellante : Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, Parte_1
1)in via pregiudiziale e cautelare sospendere e o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza;
2) In via principale, nel merito per i motivi dedotti, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: accertamento del possesso continuato ed esclusivo per oltre 20 anni da parte della signora rigettare le Parte_1
domande spiegate siccome inammissibili infondate e per l'effetto dichiarare l'usucapione della porzione di fabbricato sito in Via Gradini
n.113, piano secondo con accesso e scala comune individuato catastalmente al foglio 92, particella 733, sub 3, del Comune di Niscemi, in favore della signora per essere stato posseduto uti Parte_1
dominus e interrottamente da oltre vent'anni e conseguentemente, ordinare alla Conservatoria RR.II. di Caltanissetta la relativa trascrizione dell'emananda sentenza e all' di eseguire la relativa voltura e
2 accatastamento con esenzione di responsabilità per il medesimo e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni ed istanze dell'appellato.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
Per l' Appellata Controparte_1
Rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese.
Per , appellato e appellante nel proc. riunito n.215/2021 CP_2
Piaccia alla Corte d'Appello così provvedere:
1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza in motivi dedotti;
2) In via principale, nel merito, accogliere l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 237/2021 emessa dal Tribunale di Gela nel giudizio R.G.
n.1518/2015, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure da che qui si riportano: accertamento del possesso continuato CP_2
ed esclusivo per oltre vent'anni da parte del signor;
CP_2
rigettare le domande spiegate da , inammissibili e Controparte_1
infondate e per l'effetto in via riconvenzionale dichiarare l'usucapione della porzione di fabbricato sito in Niscemi via Gradini n. 113 piano secondo, con accesso e scale comune individuato catastalmente al foglio 92 particella 733 Sub 4 del Comune di Niscemi in favore di CP_2
per essere stato posseduto uti dominus e ininterrottamente da oltre 20 anni e conseguentemente ordinare alla Conservatoria RR.II. la relativa Contr trascrizione e all di eseguire relativa voltura e accatastamento con l'esenzione di responsabilità per il medesimo e per l'effetto disattendere
3 tutte le eccezioni e istanze sollevate dall'appellata Controparte_1
innanzi il tribunale per i motivi esposti;
3) In via subordinata e per mero tuziorismo difensivo, voglia riconoscere la
Corte, il diritto dell'appellante alla rifusione delle spese sostenute per le migliorie apportate all' immobile convenuto quantificate in euro 10.000 o in quella somma maggiore o minore che la Corte riterrà di giustizia anche mediante l'ausilio di CTU di cui si chiede la nomina;
4) Con vittoria di spese.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava Controparte_1 in giudizio avanti il Tribunale di Gela, e . CP_2 Parte_1
Premetteva di essere proprietaria dell'immobile sito in Niscemi Via Gradini nn. 113-115 distinto in catasto: foglio 92 particella n. 733 sub 1 (via gradini
115 piano terra), 733 Sub 2 (via gradini 113 piano I°) in forza dell'atto pubblico in Not. di Niscemi dell'8/4/2013 n. 537 rep. al n. Persona_1
411 da potere di e e di avere consentito ai Persona_2 Persona_3 convenuti, a titolo di cortesia e benevolenza (come, in passato il proprio padre ), viste le difficoltà in cui versavano, di abitare il Persona_2 secondo piano del detto immobile. Agiva per ottenere il rilascio dell'appartamento e sentire condannare i convenuti al pagamento dei frutti per il mancato godimento del bene dal 6 marzo 2014 all'effettivo rilascio.
Costituitisi, i convenuti contestavano la domanda spiegata sostenendo,
di abitare con il coniuge l'immobile oggetto del giudizio Parte_1 insieme ai suoceri ed eccependo di aver acquistato “la porzione del bene” per usucapione;
, il quale premettendo che l'immobile era CP_2 stato residenza dei genitori di esso medesimo in quanto proprietari del bene, nonché dei fratelli germani, che aveva acquistato il bene per
4 usucapione e che aveva eseguito lavori di rifacimento balconi, sostituzione di porte concludendo entrambi per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto. In via riconvenzionale chiedeva CP_2
che venisse dichiarato di accertare che l'immobile era stato usucapito dal medesimo per possesso ultraventennale ed in via subordinata, chiedeva la rifusione delle migliorie apportate per €. 3.000, poi modificata quest'ultima domanda in €.10.000.
Chiedevano pertanto al Tribunale il rigetto della domanda attrice e l'accoglimento delle proprie eccezioni e riconvenzionali.
Si procedeva all'acquisizione di prova testimoniale, di documenti e all'interrogatorio formale dell'attrice.
Con sentenza pubblicata il 20.05.2021 il Tribunale di Gela accoglieva la domanda di rilascio dell'immobile in favore dell'attrice proprietaria, “non potendo i convenuti opporre un titolo idoneo che ne legittimi il possesso”, condannando i convenuti al pagamento delle spese. Rigettava la domanda accessoria dei frutti formulata dall'attrice, per il mancato godimento del bene perché non provata nel suo ammontare, così come la domanda dei convenuti relativa alle migliorie apportate all'immobile trattandosi di interventi non necessari.
****
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello Parte_1
chiedendone la riforma con il favore delle spese.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto del gravame Controparte_1
con il favore delle spese.
Al presente giudizio, con ordinanza depositata il 20 aprile 2022, il Collegio disponeva ex art. 335 c.p.c. la riunione al procedimento n. 215/2021, trattandosi dell'appello proposto da avverso la medesima CP_2
sentenza. Con successiva ordinanza depositata il 29 maggio 2022, la Corte, ritenuti insussistenti i presupposti per pronunciare l'ordinanza ex articolo
5 348 bis c.p.c., rigettava l'istanza di inibitoria della sentenza impugnata e la richiesta di CTU avanzata da volta a “quantificare CP_2
esattamente il costo delle migliorie” in quanto avente natura esplorativa,
e rinviava la causa matura per la precisazione delle conclusioni.
****
Gli appelli non meritano accoglimento in quanto si sostanziano nella riproposizione di censure ed argomentazioni già esplicitate in prime cure infondate alla luce dell'istruttoria.
Entrambi gli appellanti assumono che il Tribunale avrebbe errato nella valutazione delle prove e nell'applicazione delle norme giuridiche.
Le censure sono del tutto infondate.
Come dato atto dalla sentenza appellata, è incontestato il diritto di proprietà dell'attrice sull'immobile di via Gradini 113- Controparte_1
115 per averlo acquistato con atto pubblico in Not. A. Ciancico di Niscemi dell'8.04.2013 da potere di , padre dell'attrice. Lo stesso Persona_2
aveva concesso al fratello di abitare il 2° Persona_2 CP_2
piano assieme alla moglie . Di qui il suo diritto al rilascio Parte_1
dell'immobile. Incombeva sui convenuti ed attori in riconvenzionale l'onere di provare l'asserita usucapione, in tutto o in parte, dell'immobile loro concesso per spirito di tolleranza. Viceversa, all'esito delle prove ammesse, si sono rivelati insussistenti i presupposti, in favore della
[...]
per ritenere compiuta in suo favore una valida possessio ad Pt_1
usucapionem “della porzione di immobile in contestazione”. L'unico elemento dal quale l'appellante vorrebbe far derivare la prova del perfezionamento degli elementi costitutivi dell'usucapione è l'avere abitato con i propri suoceri e successivamente insieme al marito, dopo la morte dell'ultimo genitore (nel dicembre '97) e tale situazione, a dire dell'appellante, troverebbe conferma nelle dichiarazioni dei testi. Tale
6 circostanza (specificatamente contestata da parte appellata) anche se fosse vera non sarebbe dimostrativa di un potere di fatto idoneo al compiersi dell'usucapione.
Il sostiene altresì di aver effettuato delle migliorie CP_2
nell'immobile che dimostrerebbero il suo comportamento di proprietario sullo stesso ed in subordine ne ha chiesto il pagamento senza tuttavia fornirne alcuna prova. Di qui il rigetto della richiesta di CTU avente solo natura esplorativa e che per tale ragione va definitivamente disattesa.
Le testimonianze acquisite e citate espressamente nell'atto di appello, sono del tutto insignificanti ai fini della prova dell'avere i convenuti tenuto per almeno vent'anni un comportamento espressivo della loro volontà di affermarsi come proprietari dell'immobile e senza contestazioni di terzi.
Dalle prove in questione emerge solo il dato, pacifico, ed anzi alla base della controversia, che gli odierni appellanti abbiano abitato nell'edificio conteso, ma nulla sul loro comportamento uti domini. La conferma della teste – soprassedendo su ogni questione di attendibilità – Testimone_1
sul capitolato 3 è talmente generica da non avere alcun reale contenuto probatorio. Non vengono minimamente specificati i comportamenti attraverso i quali avrebbe posseduto l'immobile “da CP_2
padrone assoluto”.
Peraltro, gli stessi appellanti, nei propri atti, affermano di avere abitato nell'immobile in contestazione assieme ai genitori dei germani _2
(suoceri di e nonni dell'odierna appellata), genitori che Parte_1
erano i titolari del diritto di proprietà del fabbricato. La coabitazione del familiare in una casa di pacifica ed indiscussa titolarità di altro familiare
(nella specie, appunto i genitori, suoceri e nonni delle parti in causa) è palesemente connessa ai rapporti di affetto, solidarietà ed assistenza normalmente esistenti fra parenti di così stretto grado, ma certamente non è qualificabile in termini di possesso uti dominus. E poiché, come pacifico, la coabitazione si protrasse fino al 1997, anno della morte della
7 madre, suocera e nonna delle parti (sopravvissuta al marito, deceduto nel
1995) e poiché, ancora, il rilascio dell'immobile è stato chiesto ai convenuti ed appellanti nel 2014, è evidente che, come rilevato dal
Tribunale, quand'anche si volesse ravvisare nelle testimonianze raccolte la prova di un comportamento degli appellanti utile al perfezionamento dell'usucapione, “non è maturato il termine di vent'anni previsto dalla norma per l'acquisto per usucapione” .
A ciò va aggiunto, che gli appellanti non hanno prodotto alcuna documentazione attestante spese da loro sostenute per lavori effettuati di straordinaria manutenzione o pagamenti di tasse relativi all'appartamento in contestazione tali da ricondurre ad una gestione dell'immobile come proprietari.
Per le ragioni esposte gli appelli proposti non meritano accoglimento e gli appellanti vanno condannati in solido a rifondere le spese del grado.
L'appellata è stata ammessa al gratuito patrocinio, per cui il pagamento delle spese deve essere disposto in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133
D.P.R. n. 115/02. Non si applica qui la riduzione del 50% disposta dall'art. 130 D.P.R. 115/02, che opera esclusivamente nell'ambito della liquidazione del compenso che lo Stato deve corrispondere al difensore della parte ammessa a G.P., “attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio
e lo Stato, disciplinato dal citato decreto” (Cass. 2 settembre 2020 n.
18223; v. anche Cass. 19 gennaio 2021 n. 777, Cass. 8 gennaio 2020 n.
136).
Le spese - si liquidano in complessivi euro 3.520,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed oltre I.V.A. e C.p.A. come per legge.
Sussistenti devono ritenersi i presupposti per porre a carico degli appellanti il pagamento, se dovuto, di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002.
8
P. Q. M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.237/2021 del Tribunale di Gela pubblicata il
20.05.2021, appellata da e Parte_1 CP_2
Condanna gli appellanti in solido tra loro alle spese del presente grado liquidate come in parte motiva disponendone il pagamento in favore dello
Stato.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti il pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002, se dovuto.
Caltanissetta, camera di consiglio del 27 marzo 2025
IL Giudice Ausiliario Est. Il PRESIDENTE
Giovanna Sanfilippo Dott. Roberto Rezzonico
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, composta da
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott.ssa Giovanna Sanfilippo Giudice ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.214/2021 RGCA alla quale è riunito il procedimento iscritto al numero 215/2021 R.G.
promossi da
, nata a [...] il 27.0767, , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Massimo Caristia per procura in calce all'atto di appello
Appellante/appellata nel proc. R.G.214/2021R.G.
Contro
1 nata a [...] l'[...], Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Marco CodiceFiscale_2
Bellanti come da procura in atti;
appellata in entrambi i processi riuniti
e nei confronti di
nato a [...] il [...], c.f. CP_2 C.F._3
rappresentato e difeso per procura in calce all'atto d'appello nel procedimento n. 215/2021 dall'Avv. Fabio Bennici per procura in calce all'atto di appello nel proc. riunito n.215/2021
Appellato/appellante nel proc. / R.G.215/2021
Conclusioni delle parti
Per l' Appellante : Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, Parte_1
1)in via pregiudiziale e cautelare sospendere e o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza;
2) In via principale, nel merito per i motivi dedotti, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: accertamento del possesso continuato ed esclusivo per oltre 20 anni da parte della signora rigettare le Parte_1
domande spiegate siccome inammissibili infondate e per l'effetto dichiarare l'usucapione della porzione di fabbricato sito in Via Gradini
n.113, piano secondo con accesso e scala comune individuato catastalmente al foglio 92, particella 733, sub 3, del Comune di Niscemi, in favore della signora per essere stato posseduto uti Parte_1
dominus e interrottamente da oltre vent'anni e conseguentemente, ordinare alla Conservatoria RR.II. di Caltanissetta la relativa trascrizione dell'emananda sentenza e all' di eseguire la relativa voltura e
2 accatastamento con esenzione di responsabilità per il medesimo e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni ed istanze dell'appellato.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
Per l' Appellata Controparte_1
Rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese.
Per , appellato e appellante nel proc. riunito n.215/2021 CP_2
Piaccia alla Corte d'Appello così provvedere:
1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza in motivi dedotti;
2) In via principale, nel merito, accogliere l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 237/2021 emessa dal Tribunale di Gela nel giudizio R.G.
n.1518/2015, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure da che qui si riportano: accertamento del possesso continuato CP_2
ed esclusivo per oltre vent'anni da parte del signor;
CP_2
rigettare le domande spiegate da , inammissibili e Controparte_1
infondate e per l'effetto in via riconvenzionale dichiarare l'usucapione della porzione di fabbricato sito in Niscemi via Gradini n. 113 piano secondo, con accesso e scale comune individuato catastalmente al foglio 92 particella 733 Sub 4 del Comune di Niscemi in favore di CP_2
per essere stato posseduto uti dominus e ininterrottamente da oltre 20 anni e conseguentemente ordinare alla Conservatoria RR.II. la relativa Contr trascrizione e all di eseguire relativa voltura e accatastamento con l'esenzione di responsabilità per il medesimo e per l'effetto disattendere
3 tutte le eccezioni e istanze sollevate dall'appellata Controparte_1
innanzi il tribunale per i motivi esposti;
3) In via subordinata e per mero tuziorismo difensivo, voglia riconoscere la
Corte, il diritto dell'appellante alla rifusione delle spese sostenute per le migliorie apportate all' immobile convenuto quantificate in euro 10.000 o in quella somma maggiore o minore che la Corte riterrà di giustizia anche mediante l'ausilio di CTU di cui si chiede la nomina;
4) Con vittoria di spese.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava Controparte_1 in giudizio avanti il Tribunale di Gela, e . CP_2 Parte_1
Premetteva di essere proprietaria dell'immobile sito in Niscemi Via Gradini nn. 113-115 distinto in catasto: foglio 92 particella n. 733 sub 1 (via gradini
115 piano terra), 733 Sub 2 (via gradini 113 piano I°) in forza dell'atto pubblico in Not. di Niscemi dell'8/4/2013 n. 537 rep. al n. Persona_1
411 da potere di e e di avere consentito ai Persona_2 Persona_3 convenuti, a titolo di cortesia e benevolenza (come, in passato il proprio padre ), viste le difficoltà in cui versavano, di abitare il Persona_2 secondo piano del detto immobile. Agiva per ottenere il rilascio dell'appartamento e sentire condannare i convenuti al pagamento dei frutti per il mancato godimento del bene dal 6 marzo 2014 all'effettivo rilascio.
Costituitisi, i convenuti contestavano la domanda spiegata sostenendo,
di abitare con il coniuge l'immobile oggetto del giudizio Parte_1 insieme ai suoceri ed eccependo di aver acquistato “la porzione del bene” per usucapione;
, il quale premettendo che l'immobile era CP_2 stato residenza dei genitori di esso medesimo in quanto proprietari del bene, nonché dei fratelli germani, che aveva acquistato il bene per
4 usucapione e che aveva eseguito lavori di rifacimento balconi, sostituzione di porte concludendo entrambi per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto. In via riconvenzionale chiedeva CP_2
che venisse dichiarato di accertare che l'immobile era stato usucapito dal medesimo per possesso ultraventennale ed in via subordinata, chiedeva la rifusione delle migliorie apportate per €. 3.000, poi modificata quest'ultima domanda in €.10.000.
Chiedevano pertanto al Tribunale il rigetto della domanda attrice e l'accoglimento delle proprie eccezioni e riconvenzionali.
Si procedeva all'acquisizione di prova testimoniale, di documenti e all'interrogatorio formale dell'attrice.
Con sentenza pubblicata il 20.05.2021 il Tribunale di Gela accoglieva la domanda di rilascio dell'immobile in favore dell'attrice proprietaria, “non potendo i convenuti opporre un titolo idoneo che ne legittimi il possesso”, condannando i convenuti al pagamento delle spese. Rigettava la domanda accessoria dei frutti formulata dall'attrice, per il mancato godimento del bene perché non provata nel suo ammontare, così come la domanda dei convenuti relativa alle migliorie apportate all'immobile trattandosi di interventi non necessari.
****
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello Parte_1
chiedendone la riforma con il favore delle spese.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto del gravame Controparte_1
con il favore delle spese.
Al presente giudizio, con ordinanza depositata il 20 aprile 2022, il Collegio disponeva ex art. 335 c.p.c. la riunione al procedimento n. 215/2021, trattandosi dell'appello proposto da avverso la medesima CP_2
sentenza. Con successiva ordinanza depositata il 29 maggio 2022, la Corte, ritenuti insussistenti i presupposti per pronunciare l'ordinanza ex articolo
5 348 bis c.p.c., rigettava l'istanza di inibitoria della sentenza impugnata e la richiesta di CTU avanzata da volta a “quantificare CP_2
esattamente il costo delle migliorie” in quanto avente natura esplorativa,
e rinviava la causa matura per la precisazione delle conclusioni.
****
Gli appelli non meritano accoglimento in quanto si sostanziano nella riproposizione di censure ed argomentazioni già esplicitate in prime cure infondate alla luce dell'istruttoria.
Entrambi gli appellanti assumono che il Tribunale avrebbe errato nella valutazione delle prove e nell'applicazione delle norme giuridiche.
Le censure sono del tutto infondate.
Come dato atto dalla sentenza appellata, è incontestato il diritto di proprietà dell'attrice sull'immobile di via Gradini 113- Controparte_1
115 per averlo acquistato con atto pubblico in Not. A. Ciancico di Niscemi dell'8.04.2013 da potere di , padre dell'attrice. Lo stesso Persona_2
aveva concesso al fratello di abitare il 2° Persona_2 CP_2
piano assieme alla moglie . Di qui il suo diritto al rilascio Parte_1
dell'immobile. Incombeva sui convenuti ed attori in riconvenzionale l'onere di provare l'asserita usucapione, in tutto o in parte, dell'immobile loro concesso per spirito di tolleranza. Viceversa, all'esito delle prove ammesse, si sono rivelati insussistenti i presupposti, in favore della
[...]
per ritenere compiuta in suo favore una valida possessio ad Pt_1
usucapionem “della porzione di immobile in contestazione”. L'unico elemento dal quale l'appellante vorrebbe far derivare la prova del perfezionamento degli elementi costitutivi dell'usucapione è l'avere abitato con i propri suoceri e successivamente insieme al marito, dopo la morte dell'ultimo genitore (nel dicembre '97) e tale situazione, a dire dell'appellante, troverebbe conferma nelle dichiarazioni dei testi. Tale
6 circostanza (specificatamente contestata da parte appellata) anche se fosse vera non sarebbe dimostrativa di un potere di fatto idoneo al compiersi dell'usucapione.
Il sostiene altresì di aver effettuato delle migliorie CP_2
nell'immobile che dimostrerebbero il suo comportamento di proprietario sullo stesso ed in subordine ne ha chiesto il pagamento senza tuttavia fornirne alcuna prova. Di qui il rigetto della richiesta di CTU avente solo natura esplorativa e che per tale ragione va definitivamente disattesa.
Le testimonianze acquisite e citate espressamente nell'atto di appello, sono del tutto insignificanti ai fini della prova dell'avere i convenuti tenuto per almeno vent'anni un comportamento espressivo della loro volontà di affermarsi come proprietari dell'immobile e senza contestazioni di terzi.
Dalle prove in questione emerge solo il dato, pacifico, ed anzi alla base della controversia, che gli odierni appellanti abbiano abitato nell'edificio conteso, ma nulla sul loro comportamento uti domini. La conferma della teste – soprassedendo su ogni questione di attendibilità – Testimone_1
sul capitolato 3 è talmente generica da non avere alcun reale contenuto probatorio. Non vengono minimamente specificati i comportamenti attraverso i quali avrebbe posseduto l'immobile “da CP_2
padrone assoluto”.
Peraltro, gli stessi appellanti, nei propri atti, affermano di avere abitato nell'immobile in contestazione assieme ai genitori dei germani _2
(suoceri di e nonni dell'odierna appellata), genitori che Parte_1
erano i titolari del diritto di proprietà del fabbricato. La coabitazione del familiare in una casa di pacifica ed indiscussa titolarità di altro familiare
(nella specie, appunto i genitori, suoceri e nonni delle parti in causa) è palesemente connessa ai rapporti di affetto, solidarietà ed assistenza normalmente esistenti fra parenti di così stretto grado, ma certamente non è qualificabile in termini di possesso uti dominus. E poiché, come pacifico, la coabitazione si protrasse fino al 1997, anno della morte della
7 madre, suocera e nonna delle parti (sopravvissuta al marito, deceduto nel
1995) e poiché, ancora, il rilascio dell'immobile è stato chiesto ai convenuti ed appellanti nel 2014, è evidente che, come rilevato dal
Tribunale, quand'anche si volesse ravvisare nelle testimonianze raccolte la prova di un comportamento degli appellanti utile al perfezionamento dell'usucapione, “non è maturato il termine di vent'anni previsto dalla norma per l'acquisto per usucapione” .
A ciò va aggiunto, che gli appellanti non hanno prodotto alcuna documentazione attestante spese da loro sostenute per lavori effettuati di straordinaria manutenzione o pagamenti di tasse relativi all'appartamento in contestazione tali da ricondurre ad una gestione dell'immobile come proprietari.
Per le ragioni esposte gli appelli proposti non meritano accoglimento e gli appellanti vanno condannati in solido a rifondere le spese del grado.
L'appellata è stata ammessa al gratuito patrocinio, per cui il pagamento delle spese deve essere disposto in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133
D.P.R. n. 115/02. Non si applica qui la riduzione del 50% disposta dall'art. 130 D.P.R. 115/02, che opera esclusivamente nell'ambito della liquidazione del compenso che lo Stato deve corrispondere al difensore della parte ammessa a G.P., “attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio
e lo Stato, disciplinato dal citato decreto” (Cass. 2 settembre 2020 n.
18223; v. anche Cass. 19 gennaio 2021 n. 777, Cass. 8 gennaio 2020 n.
136).
Le spese - si liquidano in complessivi euro 3.520,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed oltre I.V.A. e C.p.A. come per legge.
Sussistenti devono ritenersi i presupposti per porre a carico degli appellanti il pagamento, se dovuto, di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002.
8
P. Q. M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.237/2021 del Tribunale di Gela pubblicata il
20.05.2021, appellata da e Parte_1 CP_2
Condanna gli appellanti in solido tra loro alle spese del presente grado liquidate come in parte motiva disponendone il pagamento in favore dello
Stato.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti il pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002, se dovuto.
Caltanissetta, camera di consiglio del 27 marzo 2025
IL Giudice Ausiliario Est. Il PRESIDENTE
Giovanna Sanfilippo Dott. Roberto Rezzonico
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