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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/09/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7208/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Michele Angelo LUPOI e C.F._1
Tiziana FALVO, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio a Bologna, via Altabella, n. 15 e
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), rappresentata e difesa dagli Avv. ti Antonio Francesco DE C.F._2
GREGORIO e Valeria DAMIANI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo a Bologna, in Via Garibaldi, n. 7; RICORRENTI con l'intervento del P.M.
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 9 settembre 2025. Il PM ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 16 maggio 2025.
pagina 1 di 5 Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 9 settembre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna, il 30 luglio 2011. Dall'unione sono nati , il 13 dicembre 2012, , il 14 gennaio 2015, Per_1 Per_2
, il 18 giugno 2016, , il 10 marzo 2018, e , l'8 dicembre 2020. Per_3 Per_4 Per_5
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione dei ricorrenti - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il P.M. è intervenuto. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, A) dichiara la separazione personale tra nato a [...] il 27 Parte_1 novembre 1985 e nata a [...], [...], unitisi in Parte_2 matrimonio a Bologna il 30 luglio 2011, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune atto N. 165, P. 2, S. A, anno 2011; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) affida i figli a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i minori si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
pagina 2 di 5 3) dispone che ciascun genitore vedrà e terrà con sé i figli, alternandosi nella ex casa coniugale, secondo le seguenti modalità consequenziali: a) prima settimana:
- con il padre dal lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola al mercoledì mattina, con riaccompagnamento a scuola e dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
- con la madre dal mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola al venerdì mattina, con accompagnamento a scuola;
b) seconda settimana:
- con la madre dal lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola al mercoledì mattina, con accompagnamento a scuola e dal giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola al venerdì mattina, con accompagnamento a scuola;
- con il padre dal mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola al giovedì mattina, con accompagnamento a scuola e dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
c) terza settimana:
- con la madre dal lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola al mercoledì mattina, con riaccompagnamento a scuola e dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
- con il padre dal mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola al venerdì mattina, con accompagnamento a scuola;
- nelle vacanze invernali sette giorni, alternando di anno in anno il 25 e il 31 dicembre;
- nelle festività pasquali tre giorni alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- in estate tre settimane da concordarsi tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
In caso di disaccordo, deciderà il padre negli anni dispari e la madre in quelli pari;
4) prende atto che le parti si impegnano a favorire il dialogo tra genitori e figli nei periodi di permanenza presso ciascuno di loro e i figli saranno liberi di chiamare la madre o il padre ogni qualvolta lo vorranno;
5) con decorrenza dal deposito della domanda, in considerazione dello stato di disoccupazione della signora pone a carico del signor Parte_2 Pt_1
l'obbligo di corrisponde alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese alle coordinate bancarie già note, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, fino al raggiungimento dell' autosufficienza economica degli stessi, la somma mensile di 1.000,00 euro (200 euro per ciascuno), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di maggio 2028; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 6) con decorrenza dal deposito del ricorso, dispone che le spese straordinarie siano poste a carico del padre e della madre rispettivamente nella misura del 70% e del 30%
pagina 3 di 5 ciascuno secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09/08/2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
pagina 4 di 5 7) prende atto che le parti hanno concordato di dividere al 50% ciascuno l'assegno unico, come di legge;
8) dal mese di maggio 2025 a quello di aprile 2026 compreso, in considerazione dello stato di disoccupazione della signora pone a carico del signor Parte_2
l'obbligo di corrisponde alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese alle Pt_1 coordinate bancarie già note, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di 500,00 euro;
9) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che il marito si farà carico integrale delle spese relative alle utenze della casa coniugale fino al mese di giugno 2025; dal mese di luglio 2025 saranno sopportate nella misura del 50% ciascuno tra i coniugi. Per il vitto, ciascun coniuge provvederà per il rispettivo peridoto di permanenza;
10) prende atto che le parti hanno concordato che le spese condominiali dell'immobile adibito a casa familiare saranno integralmente a carico del signor
Pt_1
D) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
E) spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 22 settembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Michele Angelo LUPOI e C.F._1
Tiziana FALVO, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio a Bologna, via Altabella, n. 15 e
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), rappresentata e difesa dagli Avv. ti Antonio Francesco DE C.F._2
GREGORIO e Valeria DAMIANI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo a Bologna, in Via Garibaldi, n. 7; RICORRENTI con l'intervento del P.M.
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 9 settembre 2025. Il PM ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 16 maggio 2025.
pagina 1 di 5 Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 9 settembre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna, il 30 luglio 2011. Dall'unione sono nati , il 13 dicembre 2012, , il 14 gennaio 2015, Per_1 Per_2
, il 18 giugno 2016, , il 10 marzo 2018, e , l'8 dicembre 2020. Per_3 Per_4 Per_5
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione dei ricorrenti - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il P.M. è intervenuto. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, A) dichiara la separazione personale tra nato a [...] il 27 Parte_1 novembre 1985 e nata a [...], [...], unitisi in Parte_2 matrimonio a Bologna il 30 luglio 2011, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune atto N. 165, P. 2, S. A, anno 2011; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) affida i figli a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i minori si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
pagina 2 di 5 3) dispone che ciascun genitore vedrà e terrà con sé i figli, alternandosi nella ex casa coniugale, secondo le seguenti modalità consequenziali: a) prima settimana:
- con il padre dal lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola al mercoledì mattina, con riaccompagnamento a scuola e dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
- con la madre dal mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola al venerdì mattina, con accompagnamento a scuola;
b) seconda settimana:
- con la madre dal lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola al mercoledì mattina, con accompagnamento a scuola e dal giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola al venerdì mattina, con accompagnamento a scuola;
- con il padre dal mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola al giovedì mattina, con accompagnamento a scuola e dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
c) terza settimana:
- con la madre dal lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola al mercoledì mattina, con riaccompagnamento a scuola e dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
- con il padre dal mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola al venerdì mattina, con accompagnamento a scuola;
- nelle vacanze invernali sette giorni, alternando di anno in anno il 25 e il 31 dicembre;
- nelle festività pasquali tre giorni alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- in estate tre settimane da concordarsi tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
In caso di disaccordo, deciderà il padre negli anni dispari e la madre in quelli pari;
4) prende atto che le parti si impegnano a favorire il dialogo tra genitori e figli nei periodi di permanenza presso ciascuno di loro e i figli saranno liberi di chiamare la madre o il padre ogni qualvolta lo vorranno;
5) con decorrenza dal deposito della domanda, in considerazione dello stato di disoccupazione della signora pone a carico del signor Parte_2 Pt_1
l'obbligo di corrisponde alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese alle coordinate bancarie già note, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, fino al raggiungimento dell' autosufficienza economica degli stessi, la somma mensile di 1.000,00 euro (200 euro per ciascuno), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di maggio 2028; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 6) con decorrenza dal deposito del ricorso, dispone che le spese straordinarie siano poste a carico del padre e della madre rispettivamente nella misura del 70% e del 30%
pagina 3 di 5 ciascuno secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09/08/2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
pagina 4 di 5 7) prende atto che le parti hanno concordato di dividere al 50% ciascuno l'assegno unico, come di legge;
8) dal mese di maggio 2025 a quello di aprile 2026 compreso, in considerazione dello stato di disoccupazione della signora pone a carico del signor Parte_2
l'obbligo di corrisponde alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese alle Pt_1 coordinate bancarie già note, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di 500,00 euro;
9) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che il marito si farà carico integrale delle spese relative alle utenze della casa coniugale fino al mese di giugno 2025; dal mese di luglio 2025 saranno sopportate nella misura del 50% ciascuno tra i coniugi. Per il vitto, ciascun coniuge provvederà per il rispettivo peridoto di permanenza;
10) prende atto che le parti hanno concordato che le spese condominiali dell'immobile adibito a casa familiare saranno integralmente a carico del signor
Pt_1
D) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
E) spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 22 settembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5