CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rovigo, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente
MUNARI GIANFRANCO, Relatore
MONDAINI PIETRO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 119/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rovigo - Via Conte Camillo Benso D Cavour 19 45100 Rovigo RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U0E9900751 RE-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 186/2025 depositato il
17/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto impositivo n. T6U0E9900751-2024 (anno d'imposta 2018) l'Agenzia delle Entrate accertava in capo alla società Ricorrente_1 SPA con sede in Arquà Polesine (RO) maggiori imposte dovute ai fini RE .
La società impugnava l'avviso di accertamento, contestando le argomentazioni ivi contenute .
Nelle more del giudizio le parti tentavano di definire extragiudizialmente la vertenza.
In data 31.07.2025 sottoscrivevano l'accordo conciliativo n. 500036/2025 con cui definivano integralmente a spese compensate l'avviso impugnato Chiedevano quindi a questa Corte di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la conciliazione raggiunta fra le parti ed appurata la legittimità della stessa
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione. Spese compensate.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente
MUNARI GIANFRANCO, Relatore
MONDAINI PIETRO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 119/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rovigo - Via Conte Camillo Benso D Cavour 19 45100 Rovigo RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U0E9900751 RE-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 186/2025 depositato il
17/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto impositivo n. T6U0E9900751-2024 (anno d'imposta 2018) l'Agenzia delle Entrate accertava in capo alla società Ricorrente_1 SPA con sede in Arquà Polesine (RO) maggiori imposte dovute ai fini RE .
La società impugnava l'avviso di accertamento, contestando le argomentazioni ivi contenute .
Nelle more del giudizio le parti tentavano di definire extragiudizialmente la vertenza.
In data 31.07.2025 sottoscrivevano l'accordo conciliativo n. 500036/2025 con cui definivano integralmente a spese compensate l'avviso impugnato Chiedevano quindi a questa Corte di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la conciliazione raggiunta fra le parti ed appurata la legittimità della stessa
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione. Spese compensate.