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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/06/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di TO TA
Il Tribunale di TO TA – Prima sezione civile – riunito in Camera di
Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Raffaella Cappiello giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2801/2024 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili DE matrimonioe vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. C.F._1
Daniela Di Casola (C.F. presso il cui studio elettivamente C.F._2 domicilia in Sorrento (NA) al Corso Italia n. 170
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._3 Aldo Montuoro (C.F. presso il cui studio elettivamente C.F._4 domicilia in TO TA (NA) alla Via Oplonti n.50
RESISTENTE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di TO TA
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione DEl'udienza DE 06.02.2025, le parti insistevano congiuntamente nelle proprie richieste riportandosi all'accordo raggiunto in corso di lite e chiedendo di rimettere la causa in decisione al Collegio con recepimento di tale accordo.
Il Pm ha concluso in senso favorevole al recepimento DEl'accordo in data
21.03.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.06.2024 e notificato alla controparte in data
24.10.2024, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili DE matrimonio concordatario contratto con in TO DE CP_1
RE (NA) in data 07.09.1995 (atto n. 80, parte I, anno 1995) e dal quale, in data
25.09.1998, nasceva il figlio . Persona_1
A sostegno DEla domanda il ricorrente deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con in TO DE RE in data 7.09.1995 e che da CP_1 tale unione nasceva in data 25.09.1998 un figlio, di nome;
Persona_1 che con sentenza n. 581/2009 depositata in cancelleria 07.03.2018 e passata in giudicato come da attestazione di cancelleria DE 23.04.2024, il Tribunale di TO
TA aveva disposto la separazione giudiziale dei coniugi e posto a carico di l'obbligo di concorrere al mantenimento DE figlio al Parte_1 Per_1 tempo minorenne, versando alla moglie euro 250,00 mensili. Non essendosi i coniugi da allora più riconciliati, il concludeva chiedendo di pronunciare Parte_1 la cessazione degli effetti civili DE matrimonio e di revocare l'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione per figlio in quanto Per_1 divenuto maggiorenne ed economicamente indipendente.
Si costituiva in giudizio, in data 09.11.2024, aderendo alla CP_1 domanda di cessazione degli effetti civili DE matrimonio ma chiedendo di prevedere in suo favore l'assegno divorzile di euro 100,00 mensili.
Con istanza congiunta DE 10.01.2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo deducendo che non vi fossero i presupposti per un'eventuale conciliazione e concordemente concludevano per la pronuncia di cessazione degli effetti civili DE matrimonio con revoca DEl'assegno di mantenimento di euro
250,00 mensili previsto per il mantenimento DE figlio Per_1
Dunque, con note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione DEl'udienza DE
06.02.2025, le parti insistevano per il recepimento DEl'accordo raggiunto e, pertanto, con ordinanza DE 05.03.2025, la causa veniva riservata in decisione al
Collegio e trasmissione DE fascicolo al P.M. Quest'ultimo, in data 21 marzo 2025, esprimeva parere favorevole alla cessazione degli effetti civili DE matrimonio.
Ritiene il Collegio che, nella fattispecie oggetto di causa, ricorrano i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili DE matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 CP_1
In primo luogo, infatti, il ricorrente ha richiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili DE matrimonio, e parte resistente non si è opposta, così confermando per facta concludentia l'inesistenza dei presupposti per una riconciliazione.
In secondo luogo, risulta realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L.
898/1970, così come modificata dall'art. 1 DEla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo trascorso sicuramente più di un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente DE Tribunale di TO TA nell'ambito DE procedimento di separazione giudiziale conclusosi nel lontano 2009 con sentenza n. 581 passata in giudicato come da giusta attestazione di cancelleria in atti.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita l'interruzione DEla separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi DEl'art. 5 L. n. 74/87.
Sorregge tale convincimento, inoltre, il fatto che le parti vivano separati da molti anni, l'espressa e congiunta dichiarazione DEl'impossibilità di una conciliazione e dunque la ferma e comune volontà di mettere fine alla loro unione costantemente manifestata dalle parti tramite le dichiarazioni rese e gli atti depositati durante tutto l'iter giudiziario.
Tutto quanto sopra esposto, consente di ritenere comprovata una crisi DE rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili DE matrimonio ed ordinato all'ufficiale DElo stato civile DE comune di TO DE RE (Na) di procedere all'annotazione DEla presente sentenza.
Passando alle statuizioni accessorie, le parti sono addivenute ad un accordo il quale, non contrastando con norme inderogabili, può senz'altro essere recepito dal Tribunale e posto alla base DEla presente decisione.
I coniugi hanno infatti concordemente concluso per la revoca DEl'obbligo di mantenimento DE figlio posto a carico di nella Per_1 Parte_1 sentenza di separazione, poiché divenuto maggiorenne (essendo nato il
25.09.1998) ed economicamente autosufficiente (in quanto dipendente DEla società Iveco con sede a Modena). Sul punto, infatti, consolidata giurisprudenza ha affermato che l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole DEl'art. 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento DEla loro maggiore età, ma continua invariato sino a quando i genitori o il genitore interessato alla pronuncia DEla cessazione DEl'obbligo di mantenimento non diano la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, oppure finché non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, quand'anche poi non ne abbia tratto profitto per sua colpa (tre le numerose, cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 8049/2022). Orbene, nel caso in esame, può ritenersi pacifico in quanto non oggetto di contestazione che , di quasi Persona_1
30 anni, lavori e sia economicamente indipendente. Le parti, inoltre, nell'accordo raggiunto chiedevano esclusivamente una pronuncia sullo status senza statuizioni accessorie e , dunque, senza nulla prevedere a titolo di assegno divorzile in favore DEla resistente.
Infine, tenuto conto DEla natura DEla lite e DEl'accordo raggiunto dalle parti, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese DE giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO TA, I sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di così provvede: CP_1
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili DE matrimonio concordatario contratto da e in TO DE RE (NA) il Parte_1 CP_1
07.09.1995 (atto n. 80, parte I, anno 1995);
2) compensa per intero tra le parti le spese processuali;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura DEla cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile DE predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l.
898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile.
Così deciso in TO TA, nella camera di consiglio DE 26.03.2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano