Articolo 5 della Legge 3 maggio 1989, n. 170
Articolo 4Articolo 6
Versione
27 maggio 1989
Art. 5. 1. L'utilizzazione di strumenti di riferimento non conformi alla norma di cui all'articolo 3 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria per ogni esemplare da lire centomila a lire un milione.
Entrata in vigore il 27 maggio 1989