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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 01/04/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1150 /2024
Verbale di udienza del 01/04/2025
Sono presenti:
l'avv. Guida per parte ricorrente;
l'avv. Linzalone per l'INPS;
I difensori si riportano ai rispettivi scritti difensivi e chiedono la decisione.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, decide come da sentenza che segue. TRIBUNALE DI MATERA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino Digregorio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al NRG. 1150/2024 vertente
TRA
(cod. fisc.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 26.02.1948 ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Guida giusta procura in atti;
-RICORRENTE -
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vito Dinoia e Marina
Savastano giusta procura generale alle liti in atti;
-RESISTENTE -
OGGETTO: assegno sociale ex art. 3, comma, 6 L. 335/95.
FATTO E DIRITTO
I – Con ricorso depositato il 17 ottobre 2024 agiva in Parte_1
giudizio nei confronti dell'Inps al fine di conseguire nuovamente l'assegno sociale
(conclusioni della parte: “• Accertare e dichiarare il diritto soggettivo del ricorrente alla prestazione di assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
• Condannare l'I.N.P.S. al pagamento a favore del ricorrente dei ratei arretrati della prestazione di assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
• Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore del sottoscritto procuratore antistatario”).
Con comparsa depositata il 6 dicembre 2024 si costituiva l'Inps il quale rassegnava le seguenti conclusioni: “- dichiarare infondate in fatto e in diritto le domande introduttive del giudizio;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”.
Rigettata la prova testimoniale articolata dal ricorrente (v. ordinanza del 9 gennaio
2025), all'odierna udienza il Tribunale ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
II – Il ricorso è meritevole accoglimento.
Si legge nella relazione istruttoria menzionata nella comparsa di costituzione: "Il ricorrente è stato già titolare di assegno sociale con decorrenza 06/2013, in seguito alla istanza presentata in data 20/05/2013.
L'erogazione della prestazione, come noto, è condizionata al possesso di requisiti reddituali del richiedente e del coniuge sia al momento della concessione che per la successiva erogazione.
Nel caso di specie l'assegno sociale è stato corrisposto in misura piena, in quanto il titolare e il coniuge hanno dichiarato di essere privi di redditi per tutti gli anni dal
2013 sino al 2018 (ricostituzione reddituale del 05/02/2018).
A partire dall'anno 2018 la moglie del ricorrente è stata assunta con contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di personale ATA e, pertanto, ha conseguito redditi da lavoro dipendente rilevanti ai fini della prestazione in oggetto.
Di tale circostanza il Sig. avrebbe dovuto effettuare tempestiva Pt_1
comunicazione, secondo quanto prevede espressamente ogni provvedimento di concessione delle prestazioni INPS alla sezione "OBBLIGO DI COMUNICAZIONI Le ricordo che lei è tenuto a comunicare all'Inps qualsiasi fatto che incida sul diritto o la misura dell'assegno. L'omessa o incompleta comunicazione comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme percepite indebitamente".
Tale comunicazione non è avvenuta e l'INPS ha incrociato tali redditi sulla base di dati forniti dall'Agenzia delle Entrate.
Ne è derivato il ricalcolo dell'assegno sociale con conseguente indebito per gli anni interessati dall'incidenza dei redditi da lavoro dipendente della moglie e azzeramento della prestazione per superamento dei limiti coniugali.
Successivamente a tale ricalcolo il Sig. e la Sig.ra hanno presentato Pt_1 Pt_2
in data 04/08/2023 ricorso per separazione consensuale rinunciando reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento.
Poiché il reddito coniugale viene sistematicamente superato ogni anno per effetto dell'attività lavorativa della moglie, appare evidente che il ricorso per separazione consensuale è stato presentato dai coniugi al solo scopo di precostituirsi una condizione reddituale che consenta al sig. di rientrare in possesso della Pt_1
prestazione assistenziale.
Chiaro indice dell'assenza dello stato di bisogno del sig. è il fatto che i coniugi Pt_1
abbiano rinunciato reciprocamente a qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, che la moglie chiaramente ben potrebbe corrispondergli.
Inoltre, dalla consultazione delle banche dati dell non risulta presentato alcun CP_1
modello ISEE da parte di entrambi nei vari anni e questo è un ulteriore elemento che denota la mancanza dello stato di bisogno in quanto tale modello viene richiesto per beneficiare di diverse prestazioni collegate alla situazione economica, quali bonus ed erogazioni varie previste dalla legge italiana per persone bisognose".
Nel presente caso di specie non è contestata da parte dell'Inps la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti anagrafici e reddituali ai fini della maturazione del diritto alla prestazione rivendicata;
deve reputarsi quindi oggetto di controversia esclusivamente la rilevanza a tale fine della rinuncia da parte del ricorrente a qualsivoglia eventuale assegno di mantenimento a carico del coniuge (invero, l'Inps non ha nemmeno indicato l'esistenza di specifici introiti o possesso di cespiti che in ogni caso lascerebbero presupporre l'inesistenza dello stato si bisogno, a prescindere quindi dal mancato mantenimento da parte del coniuge).
Ciò premesso intende il Tribunale attribuire rilievo, ai fini del diritto rivendicato, in ragione del chiaro tenore letterale della norma (ove fa chiaro riferimento ai redditi effettivamente percepiti e agli assegni alimentari corrisposti: art. 3 comma 6, l. 335/95) al solo dato oggettivo della mancata percezione di un reddito incompatibile, non essendo invece di ostacolo a tale fine né la mera potenzialità reddituale dell'interessato né le ragioni dell'insorgere in capo a quest'ultimo dello stato di bisogno (cfr. C.d.A.
Roma n. 160/2016, n. 735/2018, n. 383/2019 e n. 921/2109).
La più recente giurisprudenza di legittimità ha inoltre statuito che “In materia di diritto all'assegno sociale, deve ritenersi erronea la sentenza che ritenga che la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno, dando luogo al riconoscimento da parte dell'istante del proprio stato di autosufficienza economica, e ciò in quanto così facendo il giudice finisce per introdurre nell'ordinamento l'ulteriore requisito dell'obbligo del richiedente
l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato, con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza, pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge" (Cass. Sez lav. Ord. 6/10/2022 n. 29109).
Se è vero che l'odierno ricorrente e il coniuge in sede di separazione nulla hanno convenuto sulle condizioni economiche, è pur vero che tale scelta non è di per sé idonea ad escludere la effettiva sussistenza di un obiettivo stato di bisogno e di carenza di fonti di reddito da parte del ricorrente, cui deve aversi esclusivo riguardo (cfr. Cass. n. 6570 del 18/3/2010).
Inoltre, è stato affermato che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno (Cass. n. 14513 del 09/07/2020).
Né l'INPS ha, del resto, validamente provato che tale scelta da parte dell'assistito sia il frutto di una preordinazione dolosa ovvero che la separazione non sia effettiva e che il predetto ed il coniuge continuino in realtà a condurre una regolare vita familiare, essendo all'uopo insufficiente la mera circostanza che la separazione sia intervenuta dopo il "ricalcolo" operato dall'Inps e in assenza di precedenti presentazioni di modelli
ISEE. In ultimo, le considerazioni sopra esposte sono state ribadite da Cass. Civ., sez. lav., 11 settembre 2023, n. 26287, in De Jure).
Alla stregua delle considerazioni che precedono deve quindi dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire dell'assegno sociale ex art. 3 l. n. 335/1995 nella misura di legge.
III – Le spese di lite seguono la soccombenza ex artt. 91 e 93 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, anche in deroga ai minimi tariffari (V. Cass. Civ. Sez.
VI, 1 giugno 2020 n. 10343), tenuto conto della durata alquanto contenuta del procedimento, dell'assenza di attività istruttoria, della non particolare difficoltà delle questioni affrontate nonchè della concreta attività difensionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino Digregorio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso come da parte motiva e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a percepire dall'Inps l'assegno sociale di cui alla domanda amministrativa del
26 marzo 2024, nella misura di legge;
2) condanna l'Inps al pagamento dei ratei dell'assegno sociale in favore del ricorrente, oltre accessori di legge;
3) condanna l a pagare le spese di lite in favore del ricorrente , con la distrazione CP_2
ex art. 93 c.p.c. al difensore, che liquida in complessivi euro 900,00 (euro novecento/00) per onorario, oltre spese generali 15%, nonché Cassa ed IVA (se dovuta) come per legge.
Matera, lì 1° aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Sabino Digregorio
Verbale di udienza del 01/04/2025
Sono presenti:
l'avv. Guida per parte ricorrente;
l'avv. Linzalone per l'INPS;
I difensori si riportano ai rispettivi scritti difensivi e chiedono la decisione.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, decide come da sentenza che segue. TRIBUNALE DI MATERA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino Digregorio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al NRG. 1150/2024 vertente
TRA
(cod. fisc.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 26.02.1948 ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Guida giusta procura in atti;
-RICORRENTE -
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vito Dinoia e Marina
Savastano giusta procura generale alle liti in atti;
-RESISTENTE -
OGGETTO: assegno sociale ex art. 3, comma, 6 L. 335/95.
FATTO E DIRITTO
I – Con ricorso depositato il 17 ottobre 2024 agiva in Parte_1
giudizio nei confronti dell'Inps al fine di conseguire nuovamente l'assegno sociale
(conclusioni della parte: “• Accertare e dichiarare il diritto soggettivo del ricorrente alla prestazione di assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
• Condannare l'I.N.P.S. al pagamento a favore del ricorrente dei ratei arretrati della prestazione di assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
• Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore del sottoscritto procuratore antistatario”).
Con comparsa depositata il 6 dicembre 2024 si costituiva l'Inps il quale rassegnava le seguenti conclusioni: “- dichiarare infondate in fatto e in diritto le domande introduttive del giudizio;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”.
Rigettata la prova testimoniale articolata dal ricorrente (v. ordinanza del 9 gennaio
2025), all'odierna udienza il Tribunale ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
II – Il ricorso è meritevole accoglimento.
Si legge nella relazione istruttoria menzionata nella comparsa di costituzione: "Il ricorrente è stato già titolare di assegno sociale con decorrenza 06/2013, in seguito alla istanza presentata in data 20/05/2013.
L'erogazione della prestazione, come noto, è condizionata al possesso di requisiti reddituali del richiedente e del coniuge sia al momento della concessione che per la successiva erogazione.
Nel caso di specie l'assegno sociale è stato corrisposto in misura piena, in quanto il titolare e il coniuge hanno dichiarato di essere privi di redditi per tutti gli anni dal
2013 sino al 2018 (ricostituzione reddituale del 05/02/2018).
A partire dall'anno 2018 la moglie del ricorrente è stata assunta con contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di personale ATA e, pertanto, ha conseguito redditi da lavoro dipendente rilevanti ai fini della prestazione in oggetto.
Di tale circostanza il Sig. avrebbe dovuto effettuare tempestiva Pt_1
comunicazione, secondo quanto prevede espressamente ogni provvedimento di concessione delle prestazioni INPS alla sezione "OBBLIGO DI COMUNICAZIONI Le ricordo che lei è tenuto a comunicare all'Inps qualsiasi fatto che incida sul diritto o la misura dell'assegno. L'omessa o incompleta comunicazione comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme percepite indebitamente".
Tale comunicazione non è avvenuta e l'INPS ha incrociato tali redditi sulla base di dati forniti dall'Agenzia delle Entrate.
Ne è derivato il ricalcolo dell'assegno sociale con conseguente indebito per gli anni interessati dall'incidenza dei redditi da lavoro dipendente della moglie e azzeramento della prestazione per superamento dei limiti coniugali.
Successivamente a tale ricalcolo il Sig. e la Sig.ra hanno presentato Pt_1 Pt_2
in data 04/08/2023 ricorso per separazione consensuale rinunciando reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento.
Poiché il reddito coniugale viene sistematicamente superato ogni anno per effetto dell'attività lavorativa della moglie, appare evidente che il ricorso per separazione consensuale è stato presentato dai coniugi al solo scopo di precostituirsi una condizione reddituale che consenta al sig. di rientrare in possesso della Pt_1
prestazione assistenziale.
Chiaro indice dell'assenza dello stato di bisogno del sig. è il fatto che i coniugi Pt_1
abbiano rinunciato reciprocamente a qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, che la moglie chiaramente ben potrebbe corrispondergli.
Inoltre, dalla consultazione delle banche dati dell non risulta presentato alcun CP_1
modello ISEE da parte di entrambi nei vari anni e questo è un ulteriore elemento che denota la mancanza dello stato di bisogno in quanto tale modello viene richiesto per beneficiare di diverse prestazioni collegate alla situazione economica, quali bonus ed erogazioni varie previste dalla legge italiana per persone bisognose".
Nel presente caso di specie non è contestata da parte dell'Inps la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti anagrafici e reddituali ai fini della maturazione del diritto alla prestazione rivendicata;
deve reputarsi quindi oggetto di controversia esclusivamente la rilevanza a tale fine della rinuncia da parte del ricorrente a qualsivoglia eventuale assegno di mantenimento a carico del coniuge (invero, l'Inps non ha nemmeno indicato l'esistenza di specifici introiti o possesso di cespiti che in ogni caso lascerebbero presupporre l'inesistenza dello stato si bisogno, a prescindere quindi dal mancato mantenimento da parte del coniuge).
Ciò premesso intende il Tribunale attribuire rilievo, ai fini del diritto rivendicato, in ragione del chiaro tenore letterale della norma (ove fa chiaro riferimento ai redditi effettivamente percepiti e agli assegni alimentari corrisposti: art. 3 comma 6, l. 335/95) al solo dato oggettivo della mancata percezione di un reddito incompatibile, non essendo invece di ostacolo a tale fine né la mera potenzialità reddituale dell'interessato né le ragioni dell'insorgere in capo a quest'ultimo dello stato di bisogno (cfr. C.d.A.
Roma n. 160/2016, n. 735/2018, n. 383/2019 e n. 921/2109).
La più recente giurisprudenza di legittimità ha inoltre statuito che “In materia di diritto all'assegno sociale, deve ritenersi erronea la sentenza che ritenga che la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno, dando luogo al riconoscimento da parte dell'istante del proprio stato di autosufficienza economica, e ciò in quanto così facendo il giudice finisce per introdurre nell'ordinamento l'ulteriore requisito dell'obbligo del richiedente
l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato, con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza, pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge" (Cass. Sez lav. Ord. 6/10/2022 n. 29109).
Se è vero che l'odierno ricorrente e il coniuge in sede di separazione nulla hanno convenuto sulle condizioni economiche, è pur vero che tale scelta non è di per sé idonea ad escludere la effettiva sussistenza di un obiettivo stato di bisogno e di carenza di fonti di reddito da parte del ricorrente, cui deve aversi esclusivo riguardo (cfr. Cass. n. 6570 del 18/3/2010).
Inoltre, è stato affermato che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno (Cass. n. 14513 del 09/07/2020).
Né l'INPS ha, del resto, validamente provato che tale scelta da parte dell'assistito sia il frutto di una preordinazione dolosa ovvero che la separazione non sia effettiva e che il predetto ed il coniuge continuino in realtà a condurre una regolare vita familiare, essendo all'uopo insufficiente la mera circostanza che la separazione sia intervenuta dopo il "ricalcolo" operato dall'Inps e in assenza di precedenti presentazioni di modelli
ISEE. In ultimo, le considerazioni sopra esposte sono state ribadite da Cass. Civ., sez. lav., 11 settembre 2023, n. 26287, in De Jure).
Alla stregua delle considerazioni che precedono deve quindi dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire dell'assegno sociale ex art. 3 l. n. 335/1995 nella misura di legge.
III – Le spese di lite seguono la soccombenza ex artt. 91 e 93 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, anche in deroga ai minimi tariffari (V. Cass. Civ. Sez.
VI, 1 giugno 2020 n. 10343), tenuto conto della durata alquanto contenuta del procedimento, dell'assenza di attività istruttoria, della non particolare difficoltà delle questioni affrontate nonchè della concreta attività difensionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino Digregorio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso come da parte motiva e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a percepire dall'Inps l'assegno sociale di cui alla domanda amministrativa del
26 marzo 2024, nella misura di legge;
2) condanna l'Inps al pagamento dei ratei dell'assegno sociale in favore del ricorrente, oltre accessori di legge;
3) condanna l a pagare le spese di lite in favore del ricorrente , con la distrazione CP_2
ex art. 93 c.p.c. al difensore, che liquida in complessivi euro 900,00 (euro novecento/00) per onorario, oltre spese generali 15%, nonché Cassa ed IVA (se dovuta) come per legge.
Matera, lì 1° aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Sabino Digregorio