Articolo 9 della Legge 26 aprile 1983, n. 136
Articolo 8Articolo 10
Versione
18 maggio 1983
Art. 9.
E' concesso alla produzione un termine di mesi nove dalla data di entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento degli imballaggi dei prodotti di cui all'articolo 1 recanti le iscrizioni e le dichiarazioni previste dall' articolo 4 della legge 3 marzo 1971, n. 125 , e dall'articolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238 .
Alla distribuzione e' concesso un termine di sei mesi successivo a quello indicato al primo comma per smaltire i prodotti non conformi alle prescrizioni contenute negli articoli 2 e 7 della presente legge.
Dopo il secondo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801 , convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62 , e' aggiunto il seguente comma:
"La distribuzione e la vendita dei detersivi da bucato con un contenuto di composti di fosforo, espressi in fosforo, superiore al 6,5 per cento, sono consentite fino al 1 maggio 1983. I contravventori alla presente disposizione sono puniti, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da L. 500.000 a L. 10.000.000".
Dopo il terzo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801 , convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62 , e' aggiunto il seguente comma:
"Con lo stesso decreto sara' fissato un termine di sei mesi per la distribuzione e la vendita di detersivi da bucato con un contenuto di composti di fosforo, espressi in fosforo, del 6,5 per cento".
Salvo quanto previsto dal precedente terzo comma, i contravventori alle disposizioni di cui al primo , secondo e quarto comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801 , convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62 , sono puniti, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 20.000.000.
Entrata in vigore il 18 maggio 1983