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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 5917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5917 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 16.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta sotto il n.r.g. 5382/2024 vertente
TRA on sede legale in Napoli, in persona del liquidatore Parte_1 sig. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmela Romano e Stefano Russo, presso Parte_2 il cui studio elettivamente domiciliata, come da procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante p.t., nonché per , Controparte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra Maria Ingala, presso il cui studio elettivamente domiciliati, come da procura in atti RESISTENTI
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.03.2024 parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio le convenute in opposizione dell'avviso di addebito n. 37120240000691228000, notificatogli in data 15.02.2024, chiedendo al Tribunale di accertare l'intervenuta prescrizione della pretesa atteso anche che non sono mai state notificate alla ricorrente atti interruttivi e quindi dichiarare la nullità dell'avviso impugnato. All'uopo l'istante ha dedotto che, in data 15.02.2024, gli era stato notificato l'avviso di addebito n. 37120240000691228000, avente ad oggetto contributi relativi al periodo 2015/2016 per la somma di € 8.052,72; che , considerato che non aveva mai ricevuto alcun verbale di accertamento od altra richiesta di pagamento interruttiva dei termini prescrizionali e/o di decadenza, la pretesa contributiva predetta doveva considerarsi prescritta in applicazione del termine quinquennale di cui alla legge n. 335/1995. Si costituivano in giudizio l' e la , CP_1 Controparte_2 in data 06.02.2025, chiedendo tra l'altro il rigetto della opposizione in quanto infondata in fatto e diritto. Parte resistente ha contestato la asserita prescrizione della pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito opposto notificato in data 15.02.2024 e riferito ai Modelli DM 10/V relativi ai periodi 9/2015, 10/2016 e 12/2016 nonché altre somme aggiuntive, stante la notifica del relativo atto di diffida di pagamento in data 28.02.2019, e vista la necessità di applicare sospensione emergenziale dei termini di prescrizione ex art. 37 co. 2 D.L. 18/2020 e art. 11 co. 9 D.L. n.183/2020. La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 16.07.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
***** Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. In via preliminare, l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120240000691228000 è ammissibile in quanto proposta entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, previsto dalla legge al fine di far valere vizi di merito, nonché il termine di cui all'art. 617 c.p.c. entro il quale è possibile sollevare vizi degli atti esecutivi. Nel caso di specie, parte ricorrente si duole di aver ricevuto la notifica di un avviso di addebito recante crediti contributivi prescritti. In quanto relativi agli anni 2015/2016 e visto che CP_1
l'avviso stesso era stato notificato solo in data 15.02.2024, in assenza di previa notifica di relativi verbali di accertamento e/o di qualsivoglia atto interruttivo della prescrizione. Ebbene, quanto sostenuto dall'istante non può essere condiviso. Le pretese dell'avviso di addebito opposto – come si trae testualmente dallo stesso - traggono origine dall'emissione dei Mod. DM 10/V per i periodi 9/2015, 10/2016 e 12/2016 riferiti alla diffida di pagamento notificata alla società ricorrente in data 20.02.2019 per non avere provveduto ad effettuare il versamento dei contributi dovuti per il licenziamento dei lavoratori assunti a tempo indeterminato , , e Persona_1 Persona_2 Persona_3
. Persona_4
L' ha documentato in atti di avere provveduto in data 28.02.2019 alla notifica, a mezzo p.e.c., nei confronti della società ricorrente, della predetta diffida, che integra valido atto interruttivo della prescrizione;
preme rimarcare che alcuna contestazione specifica ha mosso parte ricorrente in meritop alla stessa , così come documentata in atti . Pertanto alla data del 15.02.2024, di notifica dell'avviso di addebito opposto il termine prescrizionale non era ancora elasso. Deve, pertanto,per tutti i motivi di cui sopra, in rigetto della domanda, pronunziarsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede: 1) rigetta l'opposizione;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla parte convenuta che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 oltre contributi e rimborsi per spese generali spese generali, come per legge.
Napoli, in esito della udienza cartolare del 16/07/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Annamaria Lazzara)
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 16.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta sotto il n.r.g. 5382/2024 vertente
TRA on sede legale in Napoli, in persona del liquidatore Parte_1 sig. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmela Romano e Stefano Russo, presso Parte_2 il cui studio elettivamente domiciliata, come da procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante p.t., nonché per , Controparte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra Maria Ingala, presso il cui studio elettivamente domiciliati, come da procura in atti RESISTENTI
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.03.2024 parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio le convenute in opposizione dell'avviso di addebito n. 37120240000691228000, notificatogli in data 15.02.2024, chiedendo al Tribunale di accertare l'intervenuta prescrizione della pretesa atteso anche che non sono mai state notificate alla ricorrente atti interruttivi e quindi dichiarare la nullità dell'avviso impugnato. All'uopo l'istante ha dedotto che, in data 15.02.2024, gli era stato notificato l'avviso di addebito n. 37120240000691228000, avente ad oggetto contributi relativi al periodo 2015/2016 per la somma di € 8.052,72; che , considerato che non aveva mai ricevuto alcun verbale di accertamento od altra richiesta di pagamento interruttiva dei termini prescrizionali e/o di decadenza, la pretesa contributiva predetta doveva considerarsi prescritta in applicazione del termine quinquennale di cui alla legge n. 335/1995. Si costituivano in giudizio l' e la , CP_1 Controparte_2 in data 06.02.2025, chiedendo tra l'altro il rigetto della opposizione in quanto infondata in fatto e diritto. Parte resistente ha contestato la asserita prescrizione della pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito opposto notificato in data 15.02.2024 e riferito ai Modelli DM 10/V relativi ai periodi 9/2015, 10/2016 e 12/2016 nonché altre somme aggiuntive, stante la notifica del relativo atto di diffida di pagamento in data 28.02.2019, e vista la necessità di applicare sospensione emergenziale dei termini di prescrizione ex art. 37 co. 2 D.L. 18/2020 e art. 11 co. 9 D.L. n.183/2020. La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 16.07.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
***** Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. In via preliminare, l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120240000691228000 è ammissibile in quanto proposta entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, previsto dalla legge al fine di far valere vizi di merito, nonché il termine di cui all'art. 617 c.p.c. entro il quale è possibile sollevare vizi degli atti esecutivi. Nel caso di specie, parte ricorrente si duole di aver ricevuto la notifica di un avviso di addebito recante crediti contributivi prescritti. In quanto relativi agli anni 2015/2016 e visto che CP_1
l'avviso stesso era stato notificato solo in data 15.02.2024, in assenza di previa notifica di relativi verbali di accertamento e/o di qualsivoglia atto interruttivo della prescrizione. Ebbene, quanto sostenuto dall'istante non può essere condiviso. Le pretese dell'avviso di addebito opposto – come si trae testualmente dallo stesso - traggono origine dall'emissione dei Mod. DM 10/V per i periodi 9/2015, 10/2016 e 12/2016 riferiti alla diffida di pagamento notificata alla società ricorrente in data 20.02.2019 per non avere provveduto ad effettuare il versamento dei contributi dovuti per il licenziamento dei lavoratori assunti a tempo indeterminato , , e Persona_1 Persona_2 Persona_3
. Persona_4
L' ha documentato in atti di avere provveduto in data 28.02.2019 alla notifica, a mezzo p.e.c., nei confronti della società ricorrente, della predetta diffida, che integra valido atto interruttivo della prescrizione;
preme rimarcare che alcuna contestazione specifica ha mosso parte ricorrente in meritop alla stessa , così come documentata in atti . Pertanto alla data del 15.02.2024, di notifica dell'avviso di addebito opposto il termine prescrizionale non era ancora elasso. Deve, pertanto,per tutti i motivi di cui sopra, in rigetto della domanda, pronunziarsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede: 1) rigetta l'opposizione;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla parte convenuta che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 oltre contributi e rimborsi per spese generali spese generali, come per legge.
Napoli, in esito della udienza cartolare del 16/07/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Annamaria Lazzara)