Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 22/05/2023, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2023
N. 00690/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00363/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 363 del 2010, proposto da
IN ZA, AO HI, RT SC, Hotel Dahu di TT MA e C. s.n.c. in persona del legale rappresentante pro tempore e LA TT, rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo Ruffo e Giovanni Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Comune di Peschiera del Garda, in persona del sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
Sermana s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Bianchini, Barbara Bissoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri gi Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Bianchini in Venezia, Piazzale Roma, 464;
Giuseppe Marelli, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della delibera del Consiglio Comunale di Peschiera del Garda n. 72 del 16 novembre 2009, pubblicata all’albo pretorio il giorno 25 novembre 2009, avente ad oggetto “Piano degli interventi. Prima fase relativa al recepimento di Accordi ai Sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004 e modifiche di alcune parti delle Norme Tecniche di attuazione del P.R.G. Determinazione in ordine alle osservazioni presentate. Approvazione del piano degli interventi”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sermana S.r.l.;
Vista la comunicazione del 23 febbraio 2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 aprile 2023 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- i ricorrenti, con atto depositato il 23 febbraio 2023, hanno dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione del gravame, insistendo per la declaratoria di improcedibilità del ricorso e per la compensazione delle spese di lite;
- a norma degli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9 cod. proc. amm., dev’essere pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
- le spese di lite vanno compensate, sussistendone giusti motivi anche in ragione dell’accordo in tal senso delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 tenutasi da remoto con l'intervento dei magistrati:
Paolo Amovilli, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Paolo Amovilli |
IL SEGRETARIO