Art. 10.
Il terzo comma dell'articolo 143 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalita' prescritte".
La presente legge munita del sigillo dello Stato sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 febbraio 1981
PERTINI
FORLANI - COLOMBO - SARTI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Il terzo comma dell'articolo 143 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalita' prescritte".
La presente legge munita del sigillo dello Stato sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 febbraio 1981
PERTINI
FORLANI - COLOMBO - SARTI
Visto, il Guardasigilli: SARTI