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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/01/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p ub bl ic a I t al i an a in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 3928 R.G.A.C. dell'anno 2018, vertente
TRA
, C.F.: , Parte_1 C.F._1
, C.F.: Parte_2 C.F._2 eredi di , deceduto il giorno 08.11.2012, rappresentati e difesi ER dall'Avv. Romina Maola, e con Lei elett.te dom.ti presso lo Studio dell'Avv.
Pompilia Rossi, in Piazza Monte Gennaro n° 24 - 00139 ROMA, giusta delega in calce all'atto di citazione in appello;
- Appellanti –
E
, Cod. Fisc. , Controparte_1 CodiceFiscale_3
Cod. Fisc. , Controparte_2 CodiceFiscale_4
, Cod. Fisc. , Controparte_3 CodiceFiscale_5
tutti rapp.ti e difesi, giusta delega su foglio a parte, dall'Avv. Giuseppe Eramo,
e con lui elett.te dom.ti in Roma, alla via Attilio Regolo n. 12/D scala A int. 8, nello studio dell'Avv. Rinaldo Fazi;
1 - Appellati –
Nonché
Controparte_4
-chiamato contumace -
(C.F. e P.IVA Controparte_5
), P.IVA_1 con sede in Torino, Via Corte d'Appello, 11, in persona del procuratore speciale,
Dott. , rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti Controparte_6 per atto notaio di Torino del 27.04.2017 rep. 81955 racc. Persona_2
38076, dall'Avvocato Francesco Berti Suman, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Quirino Majorana 104;
-chiamata-
Oggetto
Appello avverso la sentenza n. 508/2018 del Tribunale di Cassino del 23.4.2018.
Conclusioni
Per gli appellanti
“Nel merito: Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni istanza, riformare
l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: che gli appellati, nell'eseguire i lavori di cui alla premessa dell'atto di citazione, hanno realizzato opere lesive della proprietà di e Parte_1 Parte_2
(eredi di ), in particolare hanno: invaso la loro
[...] ER proprietà, occupando, illegittimamente, parte della superficie del secondo piano- soffitta della loro abitazione;
realizzato una colonna di scarico che passa interamente sulla facciata della loro abitazione;
realizzato, sempre, sulla facciata, un balcone che occupa parte della proprietà degli istanti e dal quale si esercita una veduta a distanza non legale dal confine;
realizzato un cornicione che invade la proprietà dei medesimi;
condannare , e , in solido Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
o meno, ad eliminare ogni opera che invade la proprietà degli appellanti o,
2 comunque, realizzata a distanza non legale dal confine, con il conseguente ripristino dello stato dei luoghi precedente;
dichiarare che non esiste alcuno sconfinamento al piano primo a danno della proprietà degli appellati, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale proposta da , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
.
[...]
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali ex art. 15 L.P.F., I. V.A. e C.P.A. come per legge;
porre a totale carico degli appellati le spese di C.T. U., disponendo il rimborso di quanto già anticipato dagli appellanti.
In via istruttoria: ci si riporta alle richieste istruttorie contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nella memoria ex art. 183, VI comma, II termine c.p.c., da intendersi qui, integralmente trascritte e di cui si chiede l 'ammissione; ci si riporta alle osservazioni alla C.T.U., redatte dal C.T.P., Geom.
[...]
datate 08.10.2013 e 18.12.2013 (depositate entrambe il Per_3
19.12.2013), ai verbali d'udienza ed in particolare dell'udienza del
03.03.2014, tutti da intendersi qui trascritti, e si chiede il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, con la nomina di altro C. T. U.”
Per gli appellati
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto dai Sig.ri e Parte_1 Parte_2
ai sensi di quanto disposto dall'art. 348 bis c.p.c. primo comma;
[...] nel merito: confermare la sentenza n. 508/2018 del Tribunale di Cassino per i motivi di cui in premessa. Con vittoria nelle spese, competenze ed onorari del grado di giudizio, da liquidarsi con riferimento alle tariffe professionali vigenti. Salvis juribus.
Per l'intervenuta
3 “Voglia la Corte d'Appello di Roma:
a) Rigettare l'appello confermando la sentenza del Tribunale di Cassino;
b) Rigettare comunque qualsiasi domanda nei confronti dell'ing.
, per essersi formato il giudicato rispetto alle statuizioni relative CP_4 alla sua posizione, contenute nella sentenza del Tribunale di Cassino;
c) In via subordinata, nel denegato caso di accoglimento anche parziale dell'appello, e nel caso di riproposizione della domanda di manleva da parte dell'appellato ing. : Controparte_4
- dichiarare che il contratto assicurativo stipulato dall'Ing.
[...]
con la non lo può manlevare dalle richieste CP_4 Parte_3 degli Attori, giuste le esclusioni della polizza, sopra richiamate;
- limitare comunque l'obbligo della a quanto stabilito Parte_3 nella polizza, in particolare per quanto attiene ai limiti di risarcimento, agli scoperti e alle esclusioni contrattuali;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cassino, ER
, e , il primo quale Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 usufruttuario, gli altri quali proprietari dell'immobile sito in Isola del Liri (FR) alla via Montemontano, distinto in catasto al fg 12 mapp. 632 sub 4 e 5.
A sostegno della domanda ha dedotto che i convenuti, nell'eseguire lavori di ristrutturazione della propria porzione di fabbricato, hanno sconfinato all'interno della sua proprietà.
In particolare, lamenta uno sconfinamento, a livello del piano secondo-soffitta, rispetto alla linea di confine che varia da una distanza di circa metri 1,06, ad una distanza di circa metri 0.72.
Lo sconfinamento aumenta, a livello della copertura, dove è stato realizzato un cornicione, che invade la proprietà di per ulteriori cm 30 di ER larghezza, per l'intera lunghezza della falda di copertura.
4 Inoltre, sulla facciata frontale, risulta realizzata una colonna di scarico posta sulla proprietà di , nonché un balcone, posto parzialmente ER sulla proprietà dell'istante.
Ha chiesto di accertare e dichiarare che i convenuti, nell'eseguire i lavori hanno realizzato opere lesive della sua proprietà e, quindi, di condannare CP_3
, e in solido o meno, ad eliminare ogni
[...] Controparte_2 Controparte_1 opera che invade la proprietà di , o, comunque, realizzata a ER distanza non legale dal confine, con il conseguente ripristino dello stato dei luoghi con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Si sono costituiti i convenuti chiedendo di chiamare in causa l'ing. CP_4
progettista e direttore dei lavori, responsabile dell'eventuale
[...] sconfinamento.
Hanno quindi eccepito che l'attore ha invaso per una larghezza di circa cm. 75
e per circa mt. 4,20 una porzione dell'immobile di proprietà dei convenuti, chiedendo in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento in favore dei convenuti dell'indennizzo previsto dall'art. 938 c.c. in relazione alla porzione di fabbricato di proprietà degli stessi.
Hanno escluso la fondatezza della domanda e, nella sola ipotesi in cui fosse stato accertato uno sconfinamento in danno dell'attore, hanno chiesto di accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza per l'attore, ai sensi dell'art. 938 c.c., dal diritto di chiedere l'abbattimento dell'opera realizzata dai convenuti;
di quantificare l'indennizzo previsto dall'art. 938 c.c. in favore del medesimo
, da porsi a carico dei Sigg. , ER Controparte_1 CP_2
e .
[...] Controparte_3
Autorizzata la chiamata in causa dell'ing. questi si è Controparte_4 costituito e, a sua volta, ha chiamato in causa la per Controparte_5 essere manlevato.
Nel corso del giudizio è deceduto e si sono costituiti i suoi ER eredi, e . Parte_1 Parte_2
Con sentenza n. 508/2018 del 23.4.2018 il Tribunale di Cassino ha:
- dichiarato che vi è stato uno sconfinamento, in danno della proprietà di
[...]
, da parte dei convenuti, per 32 cm e che, per l'effetto, ER Per_1
5 ed , sono tenuti a versare agli eredi di CP_7 Controparte_8 Per_1
, la somma di euro 897,00, oltre ad euro 500,00, somma stabilita in
[...] via equitativa, per risarcimento danni come previsto dall' art 938 c.c.;
-dichiarato che vi è stato sconfinamento a danno della proprietà di CP_9
, pari a 69 cm, da parte di , come accertato dal c.t.u,
[...] ER
e, per l'effetto, ha condannato gli eredi di al pagamento in ER favore degli stessi della somma di euro 3.614,00 a titolo di indennizzo oltre ad euro 1.000,00 per risarcimento danni, ex art. 938 c.c. rigettato le domande nei confronti dei chiamati in causa e compensato tra le parti le spese di lite.
Infine, ha posto a carico degli attori e dei convenuti le spese di CTU.
Avverso la sentenza e hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 lamentando
-l'erronea valutazione della C.T.U. e dei documenti alla stessa allegati, l'omessa motivazione su contestazioni precise mosse all'attendibilità della C.T.U.-
l'inesistenza di sconfinamenti a danno della proprietà degli appellati;
-l'erronea ed illegittima applicazione dell'art. 938 c.c. al giudizio ed illogicità della motivazione - inesistenza di domande riconvenzionali in ordine all'accessione invertita - omessa motivazione;
- la contraddittorietà tra la norma e le conclusioni della sentenza — omessa pronuncia sulla richiesta di eliminazione delle opere invadenti la proprietà di
; ER
- l'omessa pronuncia sulla richiesta di eliminazione della colonna di scarico, del balcone e del cornicione.
Si sono costituiti gli appellati eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc. Nel merito hanno preso posizione sui motivi d'appello chiedendone il rigetto.
L'ing. , avverso il quale non sono state proposte domande e la CP_4
sono stati citati su ordine della Corte. Parte_3
6 Solo l'assicurazione si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione e di qualsiasi domanda nei confronti dell'ing. , per essersi formato il CP_4 giudicato rispetto alle statuizioni relative alla sua posizione, contenute nella sentenza del Tribunale di Cassino. In via subordinata, ha chiesto di dichiarare che sulla base del contratto assicurativo stipulato dall'Ing. Controparte_4 con la e sulla base delle esclusioni di polizza, non era Parte_3 fondata la domanda di garanzia.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dagli appellati non è meritevole di accoglimento, mancando il presupposto della manifesta infondatezza nel merito del gravame.
Gli appellanti, nelle conclusioni dell'atto introduttivo, si sono riportati alle richieste istruttorie contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nella memoria ex art. 183, VI comma, II termine c.p.c., chiedendone l'ammissione.
Sul punto occorre fare una puntualizzazione. Il giudizio di appello possiede natura di controllo, quale revisio prioris instantiae della decisione di primo grado, per cui l'appellante che intende dare ingresso a prove non ammesse in prime cure deve superare il seguente duplice sbarramento: a) deve dimostrare l'errore commesso dal primo giudice nella esclusione della prova dedotta;
b) deve dimostrare la rilevanza potenziale della prova nell'economia della decisione di primo grado e cioè che la decisione non sarebbe stata la stessa se il giudice avesse potuto disporre di un risultato probatorio conforme alle aspettative di parte appellante.
Nella fattispecie, gli appellanti non hanno superato entrambi gli oneri dimostrativi di cui sopra. In primo luogo, infatti, non evidenziano specificatamente dove si annidi l'errore del giudicante;
in secondo luogo, non dimostrano per quale ragione la decisione di primo grado avrebbe potuto essere diversa nel senso auspicato, se il Giudice di prime cure avesse dato ingresso alle prove allora richieste. Ne consegue l'inammissibilità delle richieste istruttorie.
Quanto al merito dell'appello, il primo motivo attiene alla censura della sentenza per aver recepito una CTU che gli appellanti chiedono di rinnovare.
7 Assumono, infatti, che la prima critica alla sentenza oggetto di impugnazione va fatta in ordine alla valutazione della consulenza d'ufficio, della quale non si sono viste le mancanze e/o omissioni, la superficialità, gli errori tecnici commessi nonchè la contraddittorietà fra le conclusioni e la documentazione allegata. Ciò ha portato il Giudice a riconoscere una linea di confine errata, uno sconfinamento inesistente, a livello del piano primo, a danno degli odierni appellati, ed uno sconfinamento minimale (rispetto all'effettivo), a livello del piano secondo-soffitta, a danno degli odierni appellanti.
Procedono, quindi, all'enucleazione di svariati errori in cui sarebbe incorso il
CTU al fine di sostenere la richiesta di rinnovo della Consulenza.
Il primo motivo si sviluppa in quattro contestazioni che attengono alla mancata descrizione dello stato dei luoghi del piano secondo e dell'omissione circa la mancata autorizzazione dei lavori eseguiti;
alla mancata verifica da parte del CTU sulla struttura del fabbricato senza effettuare verifiche in tal senso;
alla erroneità della metodologia utilizzata per il rilievo della linea di confine e conseguente erroneità del confine individuato;
alla mancata modifica del primo elaborato depositato dopo l'acquisizione di documentazione.
A ben vedere le contestazioni attengono prevalentemente a carenze volte ad inficiare il lavoro del consulente al mero fine di ottenerne la sostituzione per errori tecnici che non sembrano interferire sul punto centrale della controversia, addirittura inerenti la regolarità urbanistica, indagine estranea alla controversia.
Comunque, con riferimento all'individuazione della linea di confine e quindi dei rispettivi sconfinamenti la consulenza appare, considerata la portata dei chiarimenti depositati, pienamente idonea e completa ai fini della decisione della controversia.
Con il secondo motivo d'appello parte appellante si duole della erronea e illegittima applicazione dell'articolo 938 CC per inesistenza di domande riconvenzionali in ordine all' accessione invertita e l'omessa motivazione nonché lamenta la contraddittorietà tra la norma e le conclusioni della
8 sentenza.
Asserisce parte appellante che mancherebbe la necessaria domanda riconvenzionale per l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 938 cc del codice civile, cosa che incide sull'ammissibilità della domanda. In realtà parte convenuta ha chiesto l'applicazione della fattispecie con riferimento alla propria domanda riconvenzionale relativa all'occupazione operata da parte attrice della sua proprietà ed in via riconvenzionale, qualora fosse stato accertato il suo sconfinamento, l'applicazione della disciplina disposta per l'accessione invertita.
Infine, gli appellanti si dolgono che nonostante le conclusioni del CTU il giudice di primo grado non si è pronunciato sulla domanda di eliminazione del balcone, del cornicione e della colonna di scarico realizzata dagli appellati.
Il Ctu rispondendo al quesito circa l'esistenza di opere realizzate dai convenuti sulla proprietà dell'attore e la presenza di opere realizzate a distanza non legale dal confine, quali una colonna di scarico, l'ampliamento di un balcone e la realizzazione di un cornicione, spiega che l'affaccio realizzato al primo piano è posto a una distanza di 1,37 m dal confine , quindi ad una distanza inferiore ai 3 m descritta dall'articolo 907 del codice civile per le distanze dalle vedute dirette concludendo che la veduta dovrà essere limitata con le opere in precedenza descritte.
La colonna di scarico, sempre secondo il CTU, è posta a 97 cm rispetto alla distanza disposta dall'art 889 cc.
Infine, anche il cornicione risulta sporgere di circa 0,30 metri dalla proprietà degli appellanti.
In definitiva, in accoglimento dell'ultimo motivo di gravame, , Controparte_3
e , vanno condannati a ripristinare le distanze Controparte_1 Controparte_2 legali e dal confine del cornicione, del balcone e della colonna di scarico.
In ragione dell'esito del giudizio d'appello, le spese processuali vanno compensate nella misura di due terzi mente il residuo va posto a carico degli appellati.
Le spese dell'Assicurazione vanno compensate tra le parti.
9
Pqm
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
, e , avverso la sentenza n. 508/2018 del Tribunale di
[...] Parte_2
Cassino, così provvede:
1- in parziale accoglimento dell'appello, ferma per il resto la sentenza impugnata, condanna , e a Controparte_3 Controparte_1 CP_2 ripristinare le distanze legali e dal confine del cornicione, del balcone e della colonna di scarico;
2- compensa nella misura di due terzi le spese processuali del grado tra gli appellanti ed appellati e pone il residuo, liquidato in € 2315,3per compensi oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge, a carico di , Controparte_3
e ; Controparte_1 CP_2
3- compensa integralmente le spese processuali della Parte_4
[...]
Roma, 11.12.2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
;
10
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 3928 R.G.A.C. dell'anno 2018, vertente
TRA
, C.F.: , Parte_1 C.F._1
, C.F.: Parte_2 C.F._2 eredi di , deceduto il giorno 08.11.2012, rappresentati e difesi ER dall'Avv. Romina Maola, e con Lei elett.te dom.ti presso lo Studio dell'Avv.
Pompilia Rossi, in Piazza Monte Gennaro n° 24 - 00139 ROMA, giusta delega in calce all'atto di citazione in appello;
- Appellanti –
E
, Cod. Fisc. , Controparte_1 CodiceFiscale_3
Cod. Fisc. , Controparte_2 CodiceFiscale_4
, Cod. Fisc. , Controparte_3 CodiceFiscale_5
tutti rapp.ti e difesi, giusta delega su foglio a parte, dall'Avv. Giuseppe Eramo,
e con lui elett.te dom.ti in Roma, alla via Attilio Regolo n. 12/D scala A int. 8, nello studio dell'Avv. Rinaldo Fazi;
1 - Appellati –
Nonché
Controparte_4
-chiamato contumace -
(C.F. e P.IVA Controparte_5
), P.IVA_1 con sede in Torino, Via Corte d'Appello, 11, in persona del procuratore speciale,
Dott. , rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti Controparte_6 per atto notaio di Torino del 27.04.2017 rep. 81955 racc. Persona_2
38076, dall'Avvocato Francesco Berti Suman, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Quirino Majorana 104;
-chiamata-
Oggetto
Appello avverso la sentenza n. 508/2018 del Tribunale di Cassino del 23.4.2018.
Conclusioni
Per gli appellanti
“Nel merito: Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni istanza, riformare
l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: che gli appellati, nell'eseguire i lavori di cui alla premessa dell'atto di citazione, hanno realizzato opere lesive della proprietà di e Parte_1 Parte_2
(eredi di ), in particolare hanno: invaso la loro
[...] ER proprietà, occupando, illegittimamente, parte della superficie del secondo piano- soffitta della loro abitazione;
realizzato una colonna di scarico che passa interamente sulla facciata della loro abitazione;
realizzato, sempre, sulla facciata, un balcone che occupa parte della proprietà degli istanti e dal quale si esercita una veduta a distanza non legale dal confine;
realizzato un cornicione che invade la proprietà dei medesimi;
condannare , e , in solido Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
o meno, ad eliminare ogni opera che invade la proprietà degli appellanti o,
2 comunque, realizzata a distanza non legale dal confine, con il conseguente ripristino dello stato dei luoghi precedente;
dichiarare che non esiste alcuno sconfinamento al piano primo a danno della proprietà degli appellati, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale proposta da , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
.
[...]
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali ex art. 15 L.P.F., I. V.A. e C.P.A. come per legge;
porre a totale carico degli appellati le spese di C.T. U., disponendo il rimborso di quanto già anticipato dagli appellanti.
In via istruttoria: ci si riporta alle richieste istruttorie contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nella memoria ex art. 183, VI comma, II termine c.p.c., da intendersi qui, integralmente trascritte e di cui si chiede l 'ammissione; ci si riporta alle osservazioni alla C.T.U., redatte dal C.T.P., Geom.
[...]
datate 08.10.2013 e 18.12.2013 (depositate entrambe il Per_3
19.12.2013), ai verbali d'udienza ed in particolare dell'udienza del
03.03.2014, tutti da intendersi qui trascritti, e si chiede il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, con la nomina di altro C. T. U.”
Per gli appellati
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto dai Sig.ri e Parte_1 Parte_2
ai sensi di quanto disposto dall'art. 348 bis c.p.c. primo comma;
[...] nel merito: confermare la sentenza n. 508/2018 del Tribunale di Cassino per i motivi di cui in premessa. Con vittoria nelle spese, competenze ed onorari del grado di giudizio, da liquidarsi con riferimento alle tariffe professionali vigenti. Salvis juribus.
Per l'intervenuta
3 “Voglia la Corte d'Appello di Roma:
a) Rigettare l'appello confermando la sentenza del Tribunale di Cassino;
b) Rigettare comunque qualsiasi domanda nei confronti dell'ing.
, per essersi formato il giudicato rispetto alle statuizioni relative CP_4 alla sua posizione, contenute nella sentenza del Tribunale di Cassino;
c) In via subordinata, nel denegato caso di accoglimento anche parziale dell'appello, e nel caso di riproposizione della domanda di manleva da parte dell'appellato ing. : Controparte_4
- dichiarare che il contratto assicurativo stipulato dall'Ing.
[...]
con la non lo può manlevare dalle richieste CP_4 Parte_3 degli Attori, giuste le esclusioni della polizza, sopra richiamate;
- limitare comunque l'obbligo della a quanto stabilito Parte_3 nella polizza, in particolare per quanto attiene ai limiti di risarcimento, agli scoperti e alle esclusioni contrattuali;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cassino, ER
, e , il primo quale Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 usufruttuario, gli altri quali proprietari dell'immobile sito in Isola del Liri (FR) alla via Montemontano, distinto in catasto al fg 12 mapp. 632 sub 4 e 5.
A sostegno della domanda ha dedotto che i convenuti, nell'eseguire lavori di ristrutturazione della propria porzione di fabbricato, hanno sconfinato all'interno della sua proprietà.
In particolare, lamenta uno sconfinamento, a livello del piano secondo-soffitta, rispetto alla linea di confine che varia da una distanza di circa metri 1,06, ad una distanza di circa metri 0.72.
Lo sconfinamento aumenta, a livello della copertura, dove è stato realizzato un cornicione, che invade la proprietà di per ulteriori cm 30 di ER larghezza, per l'intera lunghezza della falda di copertura.
4 Inoltre, sulla facciata frontale, risulta realizzata una colonna di scarico posta sulla proprietà di , nonché un balcone, posto parzialmente ER sulla proprietà dell'istante.
Ha chiesto di accertare e dichiarare che i convenuti, nell'eseguire i lavori hanno realizzato opere lesive della sua proprietà e, quindi, di condannare CP_3
, e in solido o meno, ad eliminare ogni
[...] Controparte_2 Controparte_1 opera che invade la proprietà di , o, comunque, realizzata a ER distanza non legale dal confine, con il conseguente ripristino dello stato dei luoghi con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Si sono costituiti i convenuti chiedendo di chiamare in causa l'ing. CP_4
progettista e direttore dei lavori, responsabile dell'eventuale
[...] sconfinamento.
Hanno quindi eccepito che l'attore ha invaso per una larghezza di circa cm. 75
e per circa mt. 4,20 una porzione dell'immobile di proprietà dei convenuti, chiedendo in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento in favore dei convenuti dell'indennizzo previsto dall'art. 938 c.c. in relazione alla porzione di fabbricato di proprietà degli stessi.
Hanno escluso la fondatezza della domanda e, nella sola ipotesi in cui fosse stato accertato uno sconfinamento in danno dell'attore, hanno chiesto di accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza per l'attore, ai sensi dell'art. 938 c.c., dal diritto di chiedere l'abbattimento dell'opera realizzata dai convenuti;
di quantificare l'indennizzo previsto dall'art. 938 c.c. in favore del medesimo
, da porsi a carico dei Sigg. , ER Controparte_1 CP_2
e .
[...] Controparte_3
Autorizzata la chiamata in causa dell'ing. questi si è Controparte_4 costituito e, a sua volta, ha chiamato in causa la per Controparte_5 essere manlevato.
Nel corso del giudizio è deceduto e si sono costituiti i suoi ER eredi, e . Parte_1 Parte_2
Con sentenza n. 508/2018 del 23.4.2018 il Tribunale di Cassino ha:
- dichiarato che vi è stato uno sconfinamento, in danno della proprietà di
[...]
, da parte dei convenuti, per 32 cm e che, per l'effetto, ER Per_1
5 ed , sono tenuti a versare agli eredi di CP_7 Controparte_8 Per_1
, la somma di euro 897,00, oltre ad euro 500,00, somma stabilita in
[...] via equitativa, per risarcimento danni come previsto dall' art 938 c.c.;
-dichiarato che vi è stato sconfinamento a danno della proprietà di CP_9
, pari a 69 cm, da parte di , come accertato dal c.t.u,
[...] ER
e, per l'effetto, ha condannato gli eredi di al pagamento in ER favore degli stessi della somma di euro 3.614,00 a titolo di indennizzo oltre ad euro 1.000,00 per risarcimento danni, ex art. 938 c.c. rigettato le domande nei confronti dei chiamati in causa e compensato tra le parti le spese di lite.
Infine, ha posto a carico degli attori e dei convenuti le spese di CTU.
Avverso la sentenza e hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 lamentando
-l'erronea valutazione della C.T.U. e dei documenti alla stessa allegati, l'omessa motivazione su contestazioni precise mosse all'attendibilità della C.T.U.-
l'inesistenza di sconfinamenti a danno della proprietà degli appellati;
-l'erronea ed illegittima applicazione dell'art. 938 c.c. al giudizio ed illogicità della motivazione - inesistenza di domande riconvenzionali in ordine all'accessione invertita - omessa motivazione;
- la contraddittorietà tra la norma e le conclusioni della sentenza — omessa pronuncia sulla richiesta di eliminazione delle opere invadenti la proprietà di
; ER
- l'omessa pronuncia sulla richiesta di eliminazione della colonna di scarico, del balcone e del cornicione.
Si sono costituiti gli appellati eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc. Nel merito hanno preso posizione sui motivi d'appello chiedendone il rigetto.
L'ing. , avverso il quale non sono state proposte domande e la CP_4
sono stati citati su ordine della Corte. Parte_3
6 Solo l'assicurazione si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione e di qualsiasi domanda nei confronti dell'ing. , per essersi formato il CP_4 giudicato rispetto alle statuizioni relative alla sua posizione, contenute nella sentenza del Tribunale di Cassino. In via subordinata, ha chiesto di dichiarare che sulla base del contratto assicurativo stipulato dall'Ing. Controparte_4 con la e sulla base delle esclusioni di polizza, non era Parte_3 fondata la domanda di garanzia.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dagli appellati non è meritevole di accoglimento, mancando il presupposto della manifesta infondatezza nel merito del gravame.
Gli appellanti, nelle conclusioni dell'atto introduttivo, si sono riportati alle richieste istruttorie contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nella memoria ex art. 183, VI comma, II termine c.p.c., chiedendone l'ammissione.
Sul punto occorre fare una puntualizzazione. Il giudizio di appello possiede natura di controllo, quale revisio prioris instantiae della decisione di primo grado, per cui l'appellante che intende dare ingresso a prove non ammesse in prime cure deve superare il seguente duplice sbarramento: a) deve dimostrare l'errore commesso dal primo giudice nella esclusione della prova dedotta;
b) deve dimostrare la rilevanza potenziale della prova nell'economia della decisione di primo grado e cioè che la decisione non sarebbe stata la stessa se il giudice avesse potuto disporre di un risultato probatorio conforme alle aspettative di parte appellante.
Nella fattispecie, gli appellanti non hanno superato entrambi gli oneri dimostrativi di cui sopra. In primo luogo, infatti, non evidenziano specificatamente dove si annidi l'errore del giudicante;
in secondo luogo, non dimostrano per quale ragione la decisione di primo grado avrebbe potuto essere diversa nel senso auspicato, se il Giudice di prime cure avesse dato ingresso alle prove allora richieste. Ne consegue l'inammissibilità delle richieste istruttorie.
Quanto al merito dell'appello, il primo motivo attiene alla censura della sentenza per aver recepito una CTU che gli appellanti chiedono di rinnovare.
7 Assumono, infatti, che la prima critica alla sentenza oggetto di impugnazione va fatta in ordine alla valutazione della consulenza d'ufficio, della quale non si sono viste le mancanze e/o omissioni, la superficialità, gli errori tecnici commessi nonchè la contraddittorietà fra le conclusioni e la documentazione allegata. Ciò ha portato il Giudice a riconoscere una linea di confine errata, uno sconfinamento inesistente, a livello del piano primo, a danno degli odierni appellati, ed uno sconfinamento minimale (rispetto all'effettivo), a livello del piano secondo-soffitta, a danno degli odierni appellanti.
Procedono, quindi, all'enucleazione di svariati errori in cui sarebbe incorso il
CTU al fine di sostenere la richiesta di rinnovo della Consulenza.
Il primo motivo si sviluppa in quattro contestazioni che attengono alla mancata descrizione dello stato dei luoghi del piano secondo e dell'omissione circa la mancata autorizzazione dei lavori eseguiti;
alla mancata verifica da parte del CTU sulla struttura del fabbricato senza effettuare verifiche in tal senso;
alla erroneità della metodologia utilizzata per il rilievo della linea di confine e conseguente erroneità del confine individuato;
alla mancata modifica del primo elaborato depositato dopo l'acquisizione di documentazione.
A ben vedere le contestazioni attengono prevalentemente a carenze volte ad inficiare il lavoro del consulente al mero fine di ottenerne la sostituzione per errori tecnici che non sembrano interferire sul punto centrale della controversia, addirittura inerenti la regolarità urbanistica, indagine estranea alla controversia.
Comunque, con riferimento all'individuazione della linea di confine e quindi dei rispettivi sconfinamenti la consulenza appare, considerata la portata dei chiarimenti depositati, pienamente idonea e completa ai fini della decisione della controversia.
Con il secondo motivo d'appello parte appellante si duole della erronea e illegittima applicazione dell'articolo 938 CC per inesistenza di domande riconvenzionali in ordine all' accessione invertita e l'omessa motivazione nonché lamenta la contraddittorietà tra la norma e le conclusioni della
8 sentenza.
Asserisce parte appellante che mancherebbe la necessaria domanda riconvenzionale per l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 938 cc del codice civile, cosa che incide sull'ammissibilità della domanda. In realtà parte convenuta ha chiesto l'applicazione della fattispecie con riferimento alla propria domanda riconvenzionale relativa all'occupazione operata da parte attrice della sua proprietà ed in via riconvenzionale, qualora fosse stato accertato il suo sconfinamento, l'applicazione della disciplina disposta per l'accessione invertita.
Infine, gli appellanti si dolgono che nonostante le conclusioni del CTU il giudice di primo grado non si è pronunciato sulla domanda di eliminazione del balcone, del cornicione e della colonna di scarico realizzata dagli appellati.
Il Ctu rispondendo al quesito circa l'esistenza di opere realizzate dai convenuti sulla proprietà dell'attore e la presenza di opere realizzate a distanza non legale dal confine, quali una colonna di scarico, l'ampliamento di un balcone e la realizzazione di un cornicione, spiega che l'affaccio realizzato al primo piano è posto a una distanza di 1,37 m dal confine , quindi ad una distanza inferiore ai 3 m descritta dall'articolo 907 del codice civile per le distanze dalle vedute dirette concludendo che la veduta dovrà essere limitata con le opere in precedenza descritte.
La colonna di scarico, sempre secondo il CTU, è posta a 97 cm rispetto alla distanza disposta dall'art 889 cc.
Infine, anche il cornicione risulta sporgere di circa 0,30 metri dalla proprietà degli appellanti.
In definitiva, in accoglimento dell'ultimo motivo di gravame, , Controparte_3
e , vanno condannati a ripristinare le distanze Controparte_1 Controparte_2 legali e dal confine del cornicione, del balcone e della colonna di scarico.
In ragione dell'esito del giudizio d'appello, le spese processuali vanno compensate nella misura di due terzi mente il residuo va posto a carico degli appellati.
Le spese dell'Assicurazione vanno compensate tra le parti.
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Pqm
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
, e , avverso la sentenza n. 508/2018 del Tribunale di
[...] Parte_2
Cassino, così provvede:
1- in parziale accoglimento dell'appello, ferma per il resto la sentenza impugnata, condanna , e a Controparte_3 Controparte_1 CP_2 ripristinare le distanze legali e dal confine del cornicione, del balcone e della colonna di scarico;
2- compensa nella misura di due terzi le spese processuali del grado tra gli appellanti ed appellati e pone il residuo, liquidato in € 2315,3per compensi oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge, a carico di , Controparte_3
e ; Controparte_1 CP_2
3- compensa integralmente le spese processuali della Parte_4
[...]
Roma, 11.12.2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
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