TRIB
Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/11/2024, n. 2088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 2088 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
N. 3226/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 29 maggio 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Gianluca MADONNA, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Fabrizio FRATUS, CP_1 C.F._2
come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI: per le parti: congiuntamente, come da verbale di udienza del 29 ottobre 2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. regolarmente depositato, ha domandato la Parte_1 modifica delle condizioni assunte dall'intestato Tribunale con decreto n. cronol. 3649/2015 del 24 settembre 2015, relativamente all'affido del figlio minore nato dall'unione more uxorio delle Per_1
parti il 31 ottobre 2013 e legalmente riconosciuto da entrambi (v. certificato di nascita in atti). Regolarmente costituitosi in giudizio, il signor ha formulato le proprie conclusioni CP_1
in senso parzialmente difforme dalla ricorrente.
All'udienza del 29 ottobre 2024, le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo.
Pertanto, il Giudice relatore, recependo in via provvisoria ed urgente le condizioni pattuite, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e tengano adeguatamente conto delle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti, rispondendo al preminente interesse del minore, tenuto conto della distanza tra il luogo di residenza del figlio e del padre e del distacco esistente con la figura paterna.
Data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa superfluo disporre l'ascolto della prole ex art. 473 bis.4 c.p.c.
Questo Collegio ritiene pertanto di poter decidere in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Le spese di lite, visto l'accordo raggiunto, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, a parziale modifica delle condizioni assunte dal Tribunale di Bergamo con decreto n. cronol. 3649/2015 del 24 settembre 2015, così statuisce: recepisce l'accordo delle parti, come di seguito trascritto: il figlio minore verrà affidato in via esclusiva alla madre, la quale adotterà tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio dei documenti;
le visite tra padre e figlio verranno regolamentate previo accordo con la madre;
conferma per il resto;
nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 7 novembre 2024.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 29 maggio 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Gianluca MADONNA, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Fabrizio FRATUS, CP_1 C.F._2
come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI: per le parti: congiuntamente, come da verbale di udienza del 29 ottobre 2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. regolarmente depositato, ha domandato la Parte_1 modifica delle condizioni assunte dall'intestato Tribunale con decreto n. cronol. 3649/2015 del 24 settembre 2015, relativamente all'affido del figlio minore nato dall'unione more uxorio delle Per_1
parti il 31 ottobre 2013 e legalmente riconosciuto da entrambi (v. certificato di nascita in atti). Regolarmente costituitosi in giudizio, il signor ha formulato le proprie conclusioni CP_1
in senso parzialmente difforme dalla ricorrente.
All'udienza del 29 ottobre 2024, le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo.
Pertanto, il Giudice relatore, recependo in via provvisoria ed urgente le condizioni pattuite, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e tengano adeguatamente conto delle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti, rispondendo al preminente interesse del minore, tenuto conto della distanza tra il luogo di residenza del figlio e del padre e del distacco esistente con la figura paterna.
Data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa superfluo disporre l'ascolto della prole ex art. 473 bis.4 c.p.c.
Questo Collegio ritiene pertanto di poter decidere in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Le spese di lite, visto l'accordo raggiunto, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, a parziale modifica delle condizioni assunte dal Tribunale di Bergamo con decreto n. cronol. 3649/2015 del 24 settembre 2015, così statuisce: recepisce l'accordo delle parti, come di seguito trascritto: il figlio minore verrà affidato in via esclusiva alla madre, la quale adotterà tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio dei documenti;
le visite tra padre e figlio verranno regolamentate previo accordo con la madre;
conferma per il resto;
nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 7 novembre 2024.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo