Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/06/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
RG 770/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente dott. Lorenzo Meoli - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 770/2025, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. GENNARI MARCELLA presso il cui studio sito in Castiglione delle Stiviere (MN), via Garibaldi n. 26 è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BONDIOLI MARTINA presso il cui studio sito in VIA DUOMO N.29 41012 CARPI (Mo) è elettivamente domiciliato con l'intervento volontario di
CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. BONDIOLI MARTINA presso il cui studio sito in VIA DUOMO N.29 41012 CARPI (Mo) è elettivamente domiciliata con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
CONCLUSIONI
le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del 19.06.2025 hanno dato atto di avere raggiunto un accordo ed hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di divorzio previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1603/2007 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 05-12.12.2007.
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che è consolidato il principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 14.03.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del 19.06.2025, hanno dato atto di avere raggiunto un accordo ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra le medesime concordate:
- Le Parti (sig. e concordano che, a far CP_1 Parte_1 CP_2 data dal mese di giugno 2025, la Signora non sarà più tenuta a Parte_1 versare al Signor né, comunque, alla figlia – che CP_1 CP_2 espressamente vi rinunciano da tale momento per il futuro - l'assegno di mantenimento già statuito a titolo di contribuzione di quest'ultima (in forza dell'ordinanza giudiziale 04.02.2010 Tribunale di Mantova RG 2358/2009, statuita in modifica della precedente sentenza di divorzio del Tribunale di Reggio Emilia n. 1603/2007, depositata il 12.12.2007 e passata in giudicato il 20.01.2008), da intendersi, in ogni caso e, a tutti gli effetti, revocato.
- Il Signor ha diritto di trattenere definitivamente le somme a titolo di CP_1 mantenimento ordinario, e comunque a qualsiasi altro diverso titolo, già corrisposte dalla (anche per il tramite di pagamenti effettuati dal marito o Pt_1 Persona_1 da altri soggetti terzi) a favore di e del Signor come sino ad oggi dagli CP_2 CP_1 stessi percepite, con espressa rinuncia da parte della Signora di qualsivoglia Pt_1 pretesa restitutoria ad esse connessa.
- Con la sottoscrizione delle presenti conclusioni congiunte, la Signora , Parte_1 il Signor e la Signora dichiarano di avere definito, in via CP_1 CP_2 tombale, tra loro ogni rapporto di natura economica-patrimoniale e di non avere più nulla da pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo, ragione o causa ancorché non dedotti nel presente procedimento, né (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo) per pretesi assegni di mantenimento pregressi, né per pretese spese straordinarie relative a né per pretesa rivalutazione ISTAT anche su preteso CP_2 mantenimento arretrato, né per qualsivoglia statuizione giudiziale, anche già resa, nei procedimenti giudiziali fra gli stessi già conclusi o da concludersi, rinunciando le stesse parti altresì, espressamente, ad ogni azione giudiziale da promuoversi per tali titoli in ogni sede.
- A condizione di validità del presente accordo, il sig. si obbliga a CP_1 rimettere le querele tutte sporte contro la sig.ra entro giorni tre dal Parte_1 deposito delle presenti conclusioni congiunte, con obbligo di documentare le stesse remissioni mediante comunicazione scritta all'avv. Marcella Gennari. In mancanza di remissione delle querele, il presente accordo non si intenderà perfezionato ed in ogni caso si intenderà annullato ed inefficace in ogni sua parte.
- Le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e trattandosi di accordi di natura patrimoniale tra i coniugi dei quali il Collegio non può che prenderne atto
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c., a parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1603/2007 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 05-12.12.2007
- prende atto delle condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 26.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Damiano Dazzi