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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 06/05/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 526/2024
R.G.A.C. promossa da (avv. Vincenzo Di Lorenzo) contro Parte_1 [...]
, già socio accomandatario della Controparte_1
AL.MI.A. di (contumaci) e nei confronti dell' (avv. Controparte_2 CP_3
Cristina Grappone e Roberta Del Sordo) e avente ad oggetto: crediti da lavoro subordinato, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 3 giugno 2024, il ricorrente in epigrafe indicato deduceva: di essere stato dipendente della società dal 01.02.2016 Controparte_1
al 31.07.2019, svolgendo le mansioni di barista ed inquadramento nel 5 livello del ccnl di settore, presso l'esercizio commerciale sito in Chieti alla piazza Guglielmo Marconi
21; che il 01.08.2019 era transitato alle dipendente della Aelle52 srl, società dalla quale era stato assunto con attribuzione delle medesime quotidiane mansioni sino ad allora svolte fino al 27.06.2023, data di suo licenziamento per giustificato motivo;
che all'esito dei due rapporti di lavoro era “rimasto creditore: a)-nei confronti della società
[...]
del pagamento del trattamento di fine rapporto pari ad € 5.624,39; b)- CP_1 nei confronti della Aelle52 srl del pagamento del trattamento di fine rapporto pari ad €
5.273,28 (di cui € 4.570,54 indicati dal datore di lavoro nel cu 2023, riferiti alla data del 31.12.2022 e da maggiorarsi della quota maturata per il periodo 01.01.2023-
27.06.2023 pari ad € 702,74), nonché della ulteriore somma € 16.909,76 a titolo di differenze retributive ed € 1.251,98 a titolo di ricalcolo del trattamento di fine rapporto, per complessivi € 23.435,02 oltre accessori”; che “sia nel corso della sua attività svolta alle dipendenze della società (dal 01.02.2016 al 31.07.2019)”, Controparte_1 sia in quella alle dipendenze della società Aelle52 srl (dal 01.08.2019 al 27.06.2023), aveva sempre “svolto le medesime mansioni di barista, garantendo la sua presenza quotidiana, dal lunedì alla domenica, e salvo una giornata di riposo coincidente con la chiusura settimanale del pubblico esercizio, dalle ore 12.00 alle ore 20.00 ovvero dalle ore 17,00 alle ore 24,00”; che in ambedue i rapporti la sua retribuzione era sempre stata quantificata e versata in riferimento alla ipotesi di prestazione part-time al 60%; di aver interesse ed in riferimento al rapporto intercorso con la società Aelle52 srl dal
01.08.2019 al 27.06.2023) a proporre formale domanda di accertamento e condanna della Aelle52 srl datrice di lavoro (in solido con gli altri resistenti ovvero per quanto di sua spettanza), al pagamento in suo favore della somma di € 5.273,28 (mai corrispostagli) maturata a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché la ulteriore somma € 18.153,74 dovutagli a titolo di differenze retributive;
che il sig. CP_1
, già socio accomandatario della AL.MI.A. sas di MI FR & C., dopo
[...]
aver ceduto in affitto alla società (di cui egli stesso era il legale Controparte_1
rappresentante) il pubblico esercizio, aveva risolto il suo rapporto di lavoro, concedendo in affitto la medesima azienda alla società Aelle52 srl, di cui risultava essere legale rappresentante la sig.ra residente “nella stessa via ove abita esso Persona_1 concedente (con presumibile ipotesi di vincolo coniugale e/o di coppia)”. Invocava le disposizioni di cui all'art. 2112 c.c. in quanto durante l'intero periodo di lavoro nulla era cambiato rispetto al reale centro di interesse e di imputazione economica, coincidente proprio con la figura del concedente sig. , e concludeva chiedendo “1)- CP_1
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere dalla società per il periodo 01.02.2016 - 31.07.2019 e per le causali sopra Controparte_1 spiegate il pagamento del trattamento di fine rapporto pari ad € 5.624,39; 2)-accertare
e dichiarare il diritto del ricorrente di vedersi corrispondere dalla società CP_1
per il periodo 01.08.2019-27.06.2023 e per le causali sopra spiegate, sia il pagamento del trattamento di fine rapporto pari ad € 5.273,28, sia il saldo tra quanto percepito e quanto avrebbe avuto diritto di percepire a fronte della prestazione resa e pari ad ulteriori € 18.161,74 (di cui € 16.901,76 per differenze retributive ed € 1.251,98 per ricalcolo del trattamento di fine rapporto) e dunque la complessiva somma di €
23.427,02 (o le somme maggiori o minori che dovessero risultare di giustizia); 3)-per
Pag. 2 di 7 l'effetto, condannare tutti i resistenti in solido tra loro, ovvero ognuno per quanto di diretta spettanza, al pagamento in favore del ricorrente di dette somme maggiorate di interessi (da calcolarsi ex art. 1284, 4 comma, c.c.) e rivalutazione medio tempore
CP_ maturati, nonché in favore dell' delle somme che risulteranno dovute a titolo di regolarizzazione della intera posizione lavorativa dedotta in giudizio;
4)-condannare i resistenti in solido tra loro, ovvero ognuno per quanto di diretta spettanza, al pagamento delle spese e competenze del giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde”.
Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, le parti convenute non si costituivano in giudizio, ragion per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
CP_ Interveniva in giudizio l' chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, in funzione di Giudice del Lavoro, preso atto dell'avvenuta adesione dell' alla domanda CP_3
formulata dal lavoratore, ove accerti la fondatezza dei fatti dedotti dal lavoratore medesimo, dichiarare la sussistenza del correlato diritto dell' ad ottenere dai CP_3
datori convenuti il pagamento della contribuzione evasa/omessa su retribuzioni ed emolumenti dovuti in relazione al rapporto di lavoro in questione per le ragioni invocate dal lavoratore, oltre sanzioni civili ed interessi ex lege, nei limiti della prescrizione rilevabile d'ufficio ex art 3 commi 9)e 10) L 335/1995, il tutto da liquidarsi in separata sede amministrativa o giudiziale, con condanna generica dei datori di lavoro al pagamento. Con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio”.
La causa, istruita con la produzione di documenti e con l'escussione di testimoni indotti da parte ricorrente, veniva alfine decisa mediante la successiva adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art 127 ter c.p.c..
- 2 -
Le domande del ricorrente sono senz'altro fondate e devono essere accolte sulla base delle considerazioni che seguono.
È documentalmente provato che il ricorrente sia stata assunto dalla società
[...]
dal 01.02.2016 al 31.07.2019, e, senza soluzione di continuità, dalla CP_1
Pag. 3 di 7 società Aelle52 srl dal 01.08.2019 al 27.06.2023 (si vedano l'estratto conto contributivo del ricorrente al doc. n. 4 e la lettera del 31.7.2019 al doc. n. 7 di parte ricorrente) e dalla busta paga prodotta al doc. n. 1 di parte ricorrente si apprende come il ricorrente sia stato inquadrato quale barista di 5° livello del ccnl di settore.
Dalla lettura delle visure camerali in atti ai docc. nn.
8-10 e dalla predetta lettera del 31.7.2019 si apprende che le due società in questione ( e Controparte_1
erano state rispettivamente cessionarie, con atto del 13.1.2016 e con atto CP_1 del 25.7.2019, di un contratto di “fitto di azienda” avente quale cedente la società Almia sas di MI FR, quest'ultimo risultando anche unico socio e amministratore unico della sussistono, pertanto, i presupposti per l'applicazione Controparte_1 della disciplina di cui all'art. 2112 c.c. in tema di trasferimento di azienda, che fornisce, con una disposizione speciale rispetto a quella relativa ai comuni contratti di cessione, la regolamentazione di tutte le ipotesi di trasmissione dell'azienda da una impresa all'altra in funzione di garanzia dei lavoratori dipendenti;
tale norma, rispondendo, dunque, alla ratio generale di evitare che le vicende economiche dell'impresa cedente possano risolversi in una diminuzione della tutela dei lavoratori della stessa, prevede quale effetto naturale dell'operazione di cessione la continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti stessi con l'impresa cessionaria senza soluzione di continuità e la responsabilità solidale di quest'ultima per tutti i crediti dei lavoratori esistenti al momento del trasferimento, indipendentemente dal requisito della conoscenza dei crediti stessi.
È, poi, principio generale in tema di diritto del lavoro quello secondo il quale mentre al lavoratore incombe l'onere di provare di aver svolto attività lavorativa, grava sul datore di lavoro quello di provare il corretto adempimento alla sua obbligazione corrispettiva di pagamento della voci retributive dovute secondo quanto previsto dal
CCNL applicato o applicabile: nel caso di specie è pacifico che al ricorrente spetti il
TFR maturato nel corso del primo rapporto di lavoro (correttamente quantificato da parte ricorrente in euro 5.273,28, di cui euro 4.570,54 indicati dal datore di lavoro nel cu
2023 al doc. n. 3 di parte ricorrente, riferiti alla data del 31.12.2022 e da maggiorarsi della quota maturata per il periodo 01.01.2023-27.06.2023 pari ad € 702,74); al ricorrente spettano, poi, tutte le voci retributive maturate nel corso del secondo rapporto
Pag. 4 di 7 di lavoro, pari alle differenze per il maggior orario di lavoro prestato e alla differenza sul TFR riconosciuto dal secondo datore di lavoro.
L'esito dell'istruttoria, infatti, ha consentito di ritenere provato che nonostante la retribuzione riconosciuta al ricorrente sia stata sempre stata quantificata e versata in riferimento alla ipotesi di prestazione part-time al 60% (si veda la busta paga in atti), il ricorrente abbia prestato attività lavorativa nel corso del secondo rapporto di lavoro dal lunedì alla domenica, e salvo una giornata di riposo coincidente con la chiusura settimanale del pubblico esercizio dalle ore 17,00 alle ore 24,00: il teste
[...]
che pure aveva lavorato alle dipendenze di dal 1° agosto 2019 Tes_1 CP_1
al 27 giugno 2023 come pizzaiolo, premesso che la sua postazione di lavoro e quella del ricorrente coincidevano (“cosicchè io potevo vedere cosa lui facesse”) e di aver lavorato
“dalle 17 fino alle 3 e mezza, le 4 della mattina, dal martedì alla domenica”, ha riferito
“Quando io arrivavo al lavoro alle 17” e di vedere “poi il ricorrente lavorare sempre fino a mezzanotte o fino all'una”, aggiungendo di poter dire “che ciò accadesse sei giorni su sette, perché di preciso non so dire quando fosse il giorno di riposo del ricorrente”.
Il teste , che pure aveva “lavorato come il ricorrente alle Testimone_2 dipendenze di dal 1° agosto 2019 al 27 giugno 2023”, premesso di essere CP_1
“stato assunto come lavapiatti, ma facevo l'aiuto cuoco e le pulizie, mentre il ricorrente faceva il barista” e di lavorare “7 giorni su 7”, ha riferito: “Io attaccavo a lavorare alle
17 e lavoravo fino all'orario di chiusura del locale che era tra mezzanotte e mezza e
l'una. Il ricorrente alle 17 era a lavoro come me e lavorava fino alle ore 1:30, questo perché, anche dopo la chiusura del locale, vi rimaneva all'interno a sistemare il bar. Se ben ricordo, il ricorrente lavorava sei giorni su sette, il giorno di riposo non era proprio un giorno fisso ed era settimanale”.
Peraltro, all'interno del suindicato contesto istruttorio, occorre considerare che e la legale rappresentante di Aelle52 srl non sono neppure comparsi CP_1 per rendere l'interrogatorio formale ammesso e regolarmente notificato. Tale complessivo comportamento processuale pertanto, non fa che dimostrare la mancanza di interesse per contrastare la pretesa di parte ricorrente e, valutato nel complesso degli altri elementi di prova sopra citati secondo i principi stabiliti dagli artt. 116 e 232 c.p.c.,
Pag. 5 di 7 consente di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio e conforta nella decisione di accoglimento della domanda.
Quanto, adesso, le effettive spettanze del ricorrente per l'attività di lavoro subordinato dalla stessa svolta alle dipendenze delle due società convenute nel periodo sopra indicato, le somme indicate in ricorso ben possono essere recepite in questa pronuncia, essendo state correttamente computate nel conteggio di parte (doc. n.6 di parte ricorrente) proprio con riferimento alle somme e ai dati indicati nelle buste paga e nella certificazione unica prodotte (provenienti dal datore di lavoro e aventi , pertanto, valore confessorio).
Di conseguenza, l'odierno ricorrente risulta ancora creditore delle seguenti somme: €
5.624,391 per trattamento di fine rapporto maturato durante il rapporto con CP_1
€ 5.273,28 per trattamento di fine rapporto maturato nel rapporto intercorso
[...] con la società Aelle52 srl;
€ 18.153,74 dovutagli a titolo di differenze retributive (di cui
€ 16.901,76 per differenze retributive ed € 1.251,98 per ricalcolo del trattamento di fine rapporto), per complessivi € 23.427,02.
Al pagamento delle predette somme dunque, devono essere in questa sede condannate tutte le parti convenute, nonché alla conseguente regolarizzazione contributiva (e per le somme dovute a titolo di contributi e sanzioni che verranno
CP_ calcolate dall' nelle competenti sedi).
Sulle singole somme sopra indicate, in applicazione del disposto dell'art. 429, comma 3° c.p.c., devono essere poi calcolati gli ulteriori interessi al tasso legale e la rivalutazione monetaria maturati, con la sola precisazione che gli interessi legali devono essere calcolati sulla somma rivalutata anno per anno dalla data di maturazione dei singoli crediti (mese per mese quanto al credito per differenze retributive e dalla fine del rapporto quanto a quelli per T.F.R.), fino al momento dell'effettivo soddisfo, e non invece sulla somma interamente rivalutata al momento del saldo (così per tutte Cass.
S.U. 29.1.2001, n. 38, nonché Cass. 16392/2002).
- 3 -
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le parti convenute in solido vanno, infine, condannate anche al rimborso delle spese processuali che, tenuto conto del valore e della natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni
Pag. 6 di 7 trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice, (d.m. 55/2014, con riferimento ai valori minimi in considerazione della totale assenza di attività difensiva posta in essere da parte convenuta), si liquidano in complessivi euro 4629,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
le parti convenute vanno, altresì, condannate al pagamento delle spese legali nei confronti dell' , intervenuto in giudizio, liquidate (applicando il tariffario per le cause in CP_3
materia previdenziale con espunzione della sola fase introduttiva del giudizio) in complessivi euro 4036,00 per compensi professionali, oltre agli accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione e in accoglimento del ricorso, così provvede: condanna in solido e Controparte_1 CP_1
al pagamento in favore del ricorrente delle seguenti somme: € CP_1
5.624,391 per trattamento di fine rapporto maturato durante il rapporto con CP_1
€ 5.273,28 per trattamento di fine rapporto maturato nel rapporto intercorso
[...] con la società Aelle52 srl;
€ 18.153,74 a titolo di differenze retributive (di cui €
16.901,76 per differenze retributive ed € 1.251,98 per ricalcolo del trattamento di fine rapporto), per complessivi € 23.427,02; al pagamento degli ulteriori interessi legali sulle somme periodicamente rivalutate di cui alla motivazione;
al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, euro 4629,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi e
CP_ sanzioni che verranno calcolate dall' nelle competenti sedi e al pagamento delle spese di lite in favore del predetto , liquidate in complessivi euro 4036,00 per CP_4
compensi professionali, oltre agli accessori dovuti per legge.
Chieti, lì 6 maggio 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
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