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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/03/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 904 /2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 12/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Tropea, via IV Novembre 13, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Elena Cortese (PEC: che lo rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Alcide De Gasperi, n. 107, presso lo studio dell'avv. Alessandro Modafferi, ma rappresentata e difesa, dall'avv. Pasquale Varì (PEC:
), giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Controparte_2
in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente
[...] domiciliata in Vibo Valentia, via Popilia, n. 18, presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Pianura, ma rappresentata e difesa, dall'avv. Harald Bonura (PEC:
, gusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione cartella di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 14/04/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando la non debenza delle poste contributive (relative agli anni 2008,2010 e 2011) riportate dalla cartella di pagamento n. 13920220001052449000, notificata l'11.04.2022, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “in via preliminare sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da un'eventuale iscrizione ipotecaria pari al doppio della somma richiesta e da un'eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte stante l'espressa previsione normativa di cui all'art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995; Nel MERITO 1. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità dell'atto impugnato intimazione di pagamento, per inesistenza/nullità/mancata notifica e comunque per pervenuta prescrizione degli atti presupposti, nonché per tutti i motivi esposti in ricorso;
2. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità dell'atto impugnato e di ogni atto precedente e successivo impugnato per insussistenza del credito di natura contributiva da cui trae origine l'atto impugnato;
per l'effetto 3. CONDANNARE il convenuto al pagamento delle spese legali oltre al risarcimento di tutti i danni cagionati all'odierno ricorrente, per i motivi tutti di cui al presente atto, dichiarare la illegittimità dell'iscrizione a ruolo con conseguente sgravio delle sanzioni richieste.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , i quali CP_3 CP_2 contestavano il ricorso chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza della somma portata dalla cartella di pagamento n. 13920220001052449000, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione del credito.
3. La cartella di pagamento fa riferimento a crediti contributivi della pretesi per l'anno Controparte_2
2008, 2010 e 2011.
4. Preliminarmente, il motivo di ricorso diretto a inficiare la legittimità della cartella di pagamento, perché inviata da da un indirizzo pec dell' non presente nei pubblici registri, non Controparte_1 può trovare accoglimento.
4.1. Come condivisibilmente statuito dalla Commissione Tributaria di Roma “la normativa contenuta negli artt. 26 DPR. n. 602/1973 e 60 DPR. n. 600/1973. …prevede che la notifica della cartella può essere eseguita a mezzo PEC all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata ("Ini-Pec") ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC da inserire nell'Ini-Pec all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. Quindi è necessario che l'iscrizione nei Registri sia riferita all'indirizzo PEC del destinatario della notificazione, e non anche al mittente della stessa. Rimane pertanto privo di rilievo che l' abbia utilizzato, a fini di notificazione, altro indirizzo PEC rispetto a quello CP_1 iscritto nel Registro previsto dalla normativa. Né vi può essere dubbio circa la provenienza dell'atto da , che non può seriamente essere messa in discussione, essendo stato, in via generale, ritenuto CP_3 sufficiente a tutelare il diritto di difesa del soggetto destinatario, che dal contenuto dell'atto si renda comunque possibile individuare l'autorità di provenienza. La disciplina normativa vigente ed il modello ministeriale della cartella, infatti, contemplano la stampigliatura della denominazione della società cui è dato incarico di riscuotere, al fine di consentire al contribuente l'individuazione della relativa provenienza.” (CTP Roma n. 7205/2021).
4.2. Di tal senso, anche la recente sentenza della Suprema Corte, ha statuito come non sia da considerarsi nulla, una notifica effettuata tramite PEC utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non presente nei pubblici elenchi.
5. Ciò posto, risulta valida la notifica dell'atto di pagamento oggi impugnato.
6. Deve osservarsi, poi, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del
2 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza
e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria.
La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
7. L'individuazione del dies a quo della prescrizione, si ravvisa – secondo il regolamento generale di previdenza dell' – nel termine di pagamento dei contributi dovuti a conguaglio, CP_4 individuato nella data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento.
8. Pertanto, la decorrenza
- per la pretesa contributiva dell'anno 2008 è individuata nel 31.12.2009;
- per la pretesa contributiva dell'anno 2010 è individuata nel 31.12.2011;
- per la pretesa contributiva dell'anno 2011 è individuata nel 31.12.2012; 9. L'Ente resistente di previdenza ha documentato l'inoltro di taluni atti, di seguito indicati:
- una nota di aggiornamento della posizione contributiva, relativa, solamente alla posizione contributiva dell'anno 2013, è stata notificata il 24.06.2014;
- una nota del 24.05.2017, il cui contenuto non è visibile;
- una nota del 28.05.2019, il cui contenuto non è visibile;
- una nota del 29.07.2020, riepilogativa della situazione debitoria della ricorrente anche per gli anni in contestazione;
- una nota del 23.06.2021, riepilogativa della situazione debitoria della ricorrente per gli anni in contestazione.
10. Poiché solo le ultime due comunicazioni possono trovare rilievo in questa sede, occorre evidenziare come il termine di prescrizione sia decorso, senza alcuna interruzione.
11. Pertanto, il ricorso va accolto e le pretese contributive devono essere dichiarate estinte per intervenuta prescrizione.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
3 - accoglie il ricorso, e per l'effetto accerta e dichiara l'estinzione delle pretese creditorie riportate dalla cartella di pagamento n. 13920220001052449000;
- condanna e , in solido tra loro e nei rapporti Controparte_5 CP_2 interni nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi
€500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore antistatario.
Vibo Valentia, 12/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 12/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Tropea, via IV Novembre 13, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Elena Cortese (PEC: che lo rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Alcide De Gasperi, n. 107, presso lo studio dell'avv. Alessandro Modafferi, ma rappresentata e difesa, dall'avv. Pasquale Varì (PEC:
), giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Controparte_2
in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente
[...] domiciliata in Vibo Valentia, via Popilia, n. 18, presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Pianura, ma rappresentata e difesa, dall'avv. Harald Bonura (PEC:
, gusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione cartella di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 14/04/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando la non debenza delle poste contributive (relative agli anni 2008,2010 e 2011) riportate dalla cartella di pagamento n. 13920220001052449000, notificata l'11.04.2022, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “in via preliminare sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da un'eventuale iscrizione ipotecaria pari al doppio della somma richiesta e da un'eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte stante l'espressa previsione normativa di cui all'art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995; Nel MERITO 1. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità dell'atto impugnato intimazione di pagamento, per inesistenza/nullità/mancata notifica e comunque per pervenuta prescrizione degli atti presupposti, nonché per tutti i motivi esposti in ricorso;
2. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità dell'atto impugnato e di ogni atto precedente e successivo impugnato per insussistenza del credito di natura contributiva da cui trae origine l'atto impugnato;
per l'effetto 3. CONDANNARE il convenuto al pagamento delle spese legali oltre al risarcimento di tutti i danni cagionati all'odierno ricorrente, per i motivi tutti di cui al presente atto, dichiarare la illegittimità dell'iscrizione a ruolo con conseguente sgravio delle sanzioni richieste.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , i quali CP_3 CP_2 contestavano il ricorso chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza della somma portata dalla cartella di pagamento n. 13920220001052449000, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione del credito.
3. La cartella di pagamento fa riferimento a crediti contributivi della pretesi per l'anno Controparte_2
2008, 2010 e 2011.
4. Preliminarmente, il motivo di ricorso diretto a inficiare la legittimità della cartella di pagamento, perché inviata da da un indirizzo pec dell' non presente nei pubblici registri, non Controparte_1 può trovare accoglimento.
4.1. Come condivisibilmente statuito dalla Commissione Tributaria di Roma “la normativa contenuta negli artt. 26 DPR. n. 602/1973 e 60 DPR. n. 600/1973. …prevede che la notifica della cartella può essere eseguita a mezzo PEC all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata ("Ini-Pec") ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC da inserire nell'Ini-Pec all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. Quindi è necessario che l'iscrizione nei Registri sia riferita all'indirizzo PEC del destinatario della notificazione, e non anche al mittente della stessa. Rimane pertanto privo di rilievo che l' abbia utilizzato, a fini di notificazione, altro indirizzo PEC rispetto a quello CP_1 iscritto nel Registro previsto dalla normativa. Né vi può essere dubbio circa la provenienza dell'atto da , che non può seriamente essere messa in discussione, essendo stato, in via generale, ritenuto CP_3 sufficiente a tutelare il diritto di difesa del soggetto destinatario, che dal contenuto dell'atto si renda comunque possibile individuare l'autorità di provenienza. La disciplina normativa vigente ed il modello ministeriale della cartella, infatti, contemplano la stampigliatura della denominazione della società cui è dato incarico di riscuotere, al fine di consentire al contribuente l'individuazione della relativa provenienza.” (CTP Roma n. 7205/2021).
4.2. Di tal senso, anche la recente sentenza della Suprema Corte, ha statuito come non sia da considerarsi nulla, una notifica effettuata tramite PEC utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non presente nei pubblici elenchi.
5. Ciò posto, risulta valida la notifica dell'atto di pagamento oggi impugnato.
6. Deve osservarsi, poi, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del
2 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza
e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria.
La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
7. L'individuazione del dies a quo della prescrizione, si ravvisa – secondo il regolamento generale di previdenza dell' – nel termine di pagamento dei contributi dovuti a conguaglio, CP_4 individuato nella data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento.
8. Pertanto, la decorrenza
- per la pretesa contributiva dell'anno 2008 è individuata nel 31.12.2009;
- per la pretesa contributiva dell'anno 2010 è individuata nel 31.12.2011;
- per la pretesa contributiva dell'anno 2011 è individuata nel 31.12.2012; 9. L'Ente resistente di previdenza ha documentato l'inoltro di taluni atti, di seguito indicati:
- una nota di aggiornamento della posizione contributiva, relativa, solamente alla posizione contributiva dell'anno 2013, è stata notificata il 24.06.2014;
- una nota del 24.05.2017, il cui contenuto non è visibile;
- una nota del 28.05.2019, il cui contenuto non è visibile;
- una nota del 29.07.2020, riepilogativa della situazione debitoria della ricorrente anche per gli anni in contestazione;
- una nota del 23.06.2021, riepilogativa della situazione debitoria della ricorrente per gli anni in contestazione.
10. Poiché solo le ultime due comunicazioni possono trovare rilievo in questa sede, occorre evidenziare come il termine di prescrizione sia decorso, senza alcuna interruzione.
11. Pertanto, il ricorso va accolto e le pretese contributive devono essere dichiarate estinte per intervenuta prescrizione.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
3 - accoglie il ricorso, e per l'effetto accerta e dichiara l'estinzione delle pretese creditorie riportate dalla cartella di pagamento n. 13920220001052449000;
- condanna e , in solido tra loro e nei rapporti Controparte_5 CP_2 interni nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi
€500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore antistatario.
Vibo Valentia, 12/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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