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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/12/2025, n. 2431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2431 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 17.12.2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 7201/2024 R.G. TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Domenico Quintiliano, con il Parte_1 quale elettivamente domicilia come in atti
Ricorrente E
Controparte_1
Resistente Contumace
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 19.11.2024, la parte ricorrente in epigrafe ha premesso: di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
, in qualità di docente di scuola secondaria di II grado, a tempo Controparte_1 determinato a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e fino all'anno scolastico 2023/2024; in particolare per l'a.s. 2022/2023 ha lavorato dal 15.10.2022 al 30.6.2023 per n. 18 ore settimanali;
per l'a.s. 2023/2024 ha lavorato dal 29.9.2023 al 30.6.2024 per n. 18 ore settimanali;
di non aver usufruito, nonostante abbia svolto le medesime mansioni del personale docente di ruolo, del bonus cd. carta docenti, pari ad euro 500,00, da destinare all'acquisto di beni e servizi strumentali alla formazione ed allo sviluppo delle competenze professionali, previsto dall'art. 1 co 121 l. 107/2015, in combinato disposto con i dPCM del 29.09.2015 e del 28.11.2016, a causa della preclusione normativa in forza della quale tale beneficio era riservato esclusivamente ai docenti di ruolo. Ha argomentato che tale limitazione normativa si pone in contrasto con l'art 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999, sì come interpretato dalla CGUE, con l'art 14 CDFUE, con l'art 10 della Carta Sociale Europea, con la clausola 6 dell'accordo quadro sul diritto dovere di formazione e aggiornamento professionale del personale in servizio, con gli artt. 63 e 64 del CCNl di Categoria nonché, da ultimo, con gli artt. 3, 11, 35, 97 e 117 Cost.
1 Tutto ciò premesso, ha così concluso: «Voglia l'll.mo Tribunale adito, nella funzione del Giudice del Lavoro: • Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “ carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art.1 L.107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024. • per l'effetto, condannare il , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
• in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “ Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.1 L.107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 condannarsi il al pagamento della somma Controparte_1 di € 1.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ax. Art. 1218 c.c Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario». All'udienza del 17.12.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., il GL, verificata la regolarità delle notifiche, dichiara la contumacia del
[...]
; dopodiché, ritenuta la causa matura per la Controparte_1 decisione, provvede con sentenza e contestuale motivazione.
La domanda è fondata e va dunque accolta. Preliminarmente va verificata la giurisdizione del Tribunale. Al riguardo occorre – in conformità agli insegnamenti della giurisprudenza di Cassazione – applicare il criterio del petitum sostanziale che «va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione» (ex multibus: Cass. civ. sez. un., 19.4.2022, n.12441). Inoltre, occorre capire se, alla luce della prospettazione complessiva di parte ricorrente, il bene della vita che il ricorrente chiede di conseguire discenda direttamente da una norma di fonte primaria (o anche subprimaria), rispetto alla quale atti amministrativi generali adottati dalla P.A. in senso eventualmente contrario costituiscano meri ostacoli da disapplicare, oppure possa essere ottenuto solo annullando/modificando l'atto a contenuto generale/normativo adottato dalla P.A. Nel primo caso, la situazione giuridica soggettiva vantata dall'interessato è di pieno diritto e sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, mentre nel secondo è di interesse legittimo e sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
2 Ebbene, nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente, dal momento che la parte ricorrente non chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla c.d. carta elettronica del docente. Dal momento che tale beneficio discende direttamente dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 in presenza di determinati presupposti, senza dunque che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario. Venendo al merito la domanda deve essere qualificata - in base al complessivo contenuto del ricorso - come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docenti nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo. Difatti, l'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» e nel precedente comma 121 che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...] inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile». Occorre dunque verificare la compatibilità della normativa nazionale con il principio di non discriminazione imposto dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE): «
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o
3 rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis». Orbene, sulla questione è dapprima intervenuta la Corte di Giustizia, che ha statuito, al punto 48 della sua ordinanza del 18 maggio 2022,
[...]
(Carta elettronica) (C-450/21, EU:C:2022:411), che la clausola 4 Controparte_1 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato di un , e non al personale docente a tempo determinato CP_1 di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 annui, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di diversi beni e servizi a tale titolo. Successivamente, si è pronunciata la Suprema Corte all'esito del procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc, promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto (Cass. n. 29961 del 27.10.2023). In particolare, il Giudice di legittimità ha enunciato i seguenti principi di diritto: «1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal
4 valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico». Secondo i giudici di legittimità, la normativa, nel “tarare” l'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico”, evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima; sicché è allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Più di recente, la Corte di Giustizia, stavolta investita dell'interpretazione del divieto di discriminazione con riferimento alle supplenze di breve durata, con pronuncia del 3.7.2025 ha affermato: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva». Ebbene, applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso in esame, si osserva che la parte ha documentato di avere stipulato i seguenti contratti a tempo determinato:
- a.s. 2022/2023: dal 15.10.2022 al 30.6.2023 per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto di Istruzione Superiore “Europa” di Pomigliano d'Arco (NA), come docente di scuola secondaria di II grado;
5 - a.s. 2023/2024: dal 29.9.2023 al 30.6.2024 per n. 18 ore di servizio settimanali, presso il Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “S. Cantone” di Pomigliano d'Arco (NA), come docente di scuola secondaria di II grado. La parte ha, dunque, documentato lo svolgimento di un incarico fino al termine delle attività didattiche per la copertura di un posto di insegnamento non vacante, che si è reso di fatto disponibile entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (cd. vacanza su organico di fatto;
art. 4, co. 2 della L. 124/1999), per un orario settimanale a tempo pieno;
sicché alcun dubbio sussiste circa il riconoscimento per detti anni della carta elettronica. Tuttavia, rispetto all'anno scolastico 2023/2024 va evidenziato un ulteriore aspetto. Il legislatore con Decreto-legge n. 69 del 2023, convertito in legge n. 10 agosto 2023 n. 103, in vigore dall'11 agosto 2023 ha statuito che: «La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1 comma 121, primo periodo della legge 13 luglio 2015 n. 107 è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». Il significato che si evince immediatamente dalle parole utilizzate dal legislatore condurrebbe ad escludere per l'anno in questione il riconoscimento del beneficio richiesto atteso che la disposizione richiamata si riferisce esclusivamente ai contratti di supplenza annuale e, dunque, fino al 31 agosto, requisito di durata contrattuale non soddisfatto nel caso in esame. Ciononostante, la norma citata deve essere letta e interpretata alla luce dei richiamati principi di diritto espressi dal Giudice di legittimità. Invero, la Corte di Cassazione, con la pronuncia richiamata - dopo avere precisato che: «la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale di tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandola in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima” - ha espressamente richiamato l'articolo 15 del decreto legge n. 69 del 2023 precisando che: «d'altra parte anche il recente intervento normativo di cui al D.L. n. 69 del 2023, art. 15 conv. Con mod. in L. n. 103 del 2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso “per l'anno 2023” di “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». La Corte di Cassazione – dopo scrutinato la compatibilità dell'articolo 1 comma 121 della legge n. 107 del 2015, che destina la Carta docenti ai soli insegnanti di ruolo, e il divieto di discriminazione alla luce della normativa e della giurisprudenza eurounitaria – ha quindi affermato che: «la L. 107 del 2015, art. 1 comma 121 deve essere disapplicato in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di
6 ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999 art. 4 comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999 art. 1 comma 2)». Dovendosi interpretare l'articolo 15 del decreto Legge n. 69 del 2023, come convertito dalla legge 10 agosto 2023 n. 103, alla luce dei chiari principi sopra esposti – e in particolare il principio secondo cui: «La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al » - non vi è ragione di escludere la parte ricorrente dal diritto ad CP_1 usufruire del beneficio economico di cui all'articolo 1 comma 121 della legge 107 del 2015 anche per l'anno scolastico 2023/2024. La domanda va, pertanto, accolta, risultando che la parte è ancora interna al sistema educativo scolastico essendo stata documentata la conclusione di un contratto presso l'Istituto Tecnico Industriale “Fermi-Gadda” di Napoli dal 10.11.2025 al 30.6.2026 per n. 9 ore settimanali (cfr. contratto individuale di lavoro allegato alle note del 9.12.2025). Sicché, risultano soddisfatti i requisiti per il riconoscimento del beneficio (euro 500,00 per ciascun anno scolastico). In punto di regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex dm 55/14 e ss.mm.ii. – scaglione fino a 1.100 euro, facendo applicazione dei parametri minimi, stante la non complessità in ragione dell'intervento nomofilattico di cui sopra, ed espunta l'attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna il Controparte_1
all'attribuzione della Carta Docente, in favore della parte
[...] ricorrente, secondo il sistema proprio di essa e per il corrispondente valore, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, l. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della CP_1 parte ricorrente, liquidate, già ridotte, in € 258,00, da attribuirsi al difensore anticipatario.
Nola, 17.12.2025 Il Gl Dott. Francesco Fucci
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