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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 31/05/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3085/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3085/2018 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MATARANTE ALFREDO CIRO, elettivamente domiciliato in presso il difensore
- ATTORE - contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANZA Controparte_1 P.IVA_1
CALOGERO, elettivamente domiciliato in VIA N. ARPAIA N.7 71121 FOGGIA presso il difensore
- CONVENUTA - CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 7/5/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 assegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di Per l'effetto ordinare Controparte_1 alla di provvedere ai sensi dell'ar omunicazione per la Controparte_1 canc a iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Lucera ai nn. 10562 RG e 14054 Reg. Particolare del 02.05.1970; In via alternativa, ordinare alla stessa Società di rilasciare il consenso indispensabile ai fini della cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca di cui agli artt. 2882 e 1200 c.c., od anche, in alternativa, ordinare al Conservatore la cancellazione della suddetta iscrizione ipotecaria;
condannare la
[...] al risarcimento dei danni subiti, da valutarsi in via equitativa. Con vittoria CP_1 compensi anche della fase di mediazione obbligatoria”. Con comparsa di risposta del 6/8/2018 si costituiva in persona del Controparte_1
pagina 1 di 3 legale rappresentante pro tempore contestando la domanda e chiedendone l'integrale rigetto nei seguenti termini:
“ In via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto all' assenso alla cancellazione ipotecaria e del diritto alla c.d. cancellazione automatica per i motivi meglio indicati in narrativa;
Nel merito ed in via principale: rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto mandando completamente assolta da ogni e qualsivoglia pretesa Controparte_1 dell'attore anche con riferimento all'impossi nire l'assenso alla cancellazione o allacomunicazione di estinzione dell'obbligazione per pagamento in difetto di documentazione afferente il contratto e le posizioni contabili per i motivi meglio indicati in narrativa;
Nel merito ed in via subordinata: accertare e dichiarare l'inadempimento dell'odierno attore che, nel richiedere l'assenso alla cancellazione ipotecaria, non si è fatta carico delle spese notarili necessarie così come previsto dall'art. 1199 c.c. e 1200 c.c.; In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite oltre a rimborso forfettario oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Nel merito ed in via ulteriormente subordinata: in caso di accoglimento della domanda ex art. 2884 c.c., compensare integralmente le spese di giudizio per le motivazioni meglio addotte nella parte motiva. “ La causa è stata rinviata all'udienza del 7/5/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.. 2. Deve essere dichiarata cessata tra le parti la materia del contendere per intervenuta transazione del 13/12/2018. Come noto, la cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo di matrice giurisprudenziale: il Giudice può dichiararla con sentenza, su istanza di parte o d'ufficio, quando nel corso del giudizio si verifica un mutamento della situazione tale da impedirne la definizione. Essa può dirsi configurata laddove si verificano entrambi i seguenti presupposti: sopravviene un mutamento della situazione sostanziale che costituisce l'oggetto del giudizio;
il mutamento determina l'impossibilità di definire il giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti. Sul punto secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese (Corte di Cassazione Civile, sez. II., ordinanza del 31 ottobre 2023 n. 30251);
“La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione. In particolare, la cessazione della materia del
pagina 2 di 3 contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Corte di Cassazione civile, ordinanza del 17 gennaio 2023 n. 1257);
“L'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale. Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti, prendendo atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere” (cfr. Cass. civ., sez. VI -3, ordinanza 22/04/2020 n. 8034). Nel caso di specie, la transazione intervenuta fra le parti in data 13/12/2018 ha determinato, per le medesime, la sopravvenuta carenza d'interesse alla definizione del giudizio e quindi il venir meno di ogni ragione di contrasto e dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito. In conseguenza della transazione raggiunta (e dell'espressa richiesta delle parti) deve esser ordinata, ex art. 2884 c.c., la cancellazione della ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Lucera ai nn. 10562 RG e 14054 Reg. Particolare del 02.05.1970. Per quanto concerne le spese di lite va considerato che il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale (cfr. Cass. 14775/04). In virtù di siffatto principio, le spese di lite devono essere addossate alla parte che sarebbe risultata soccombente nel giudizio se non fosse intervenuta la definizione della lite ( Cass. 29 settembre 2006 n. 21244; Tribunale di Palermo 8/1/2018 n. 86). Peraltro, se è vero che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, resta salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (Cassazione civile sez. VI, 14/07/2020, n.14939). Nel caso di specie le spese devono essere interamente compensate, come previsto espressamente nella citata transazione del 13/12/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) ordina la cancellazione della ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Lucera ai nn. 10562 RG e 14054 Reg. Particolare del 02.05.1970;
3) spese interamente compensate. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 7/5/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Foggia, 31 maggio 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3085/2018 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MATARANTE ALFREDO CIRO, elettivamente domiciliato in presso il difensore
- ATTORE - contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANZA Controparte_1 P.IVA_1
CALOGERO, elettivamente domiciliato in VIA N. ARPAIA N.7 71121 FOGGIA presso il difensore
- CONVENUTA - CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 7/5/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 assegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di Per l'effetto ordinare Controparte_1 alla di provvedere ai sensi dell'ar omunicazione per la Controparte_1 canc a iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Lucera ai nn. 10562 RG e 14054 Reg. Particolare del 02.05.1970; In via alternativa, ordinare alla stessa Società di rilasciare il consenso indispensabile ai fini della cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca di cui agli artt. 2882 e 1200 c.c., od anche, in alternativa, ordinare al Conservatore la cancellazione della suddetta iscrizione ipotecaria;
condannare la
[...] al risarcimento dei danni subiti, da valutarsi in via equitativa. Con vittoria CP_1 compensi anche della fase di mediazione obbligatoria”. Con comparsa di risposta del 6/8/2018 si costituiva in persona del Controparte_1
pagina 1 di 3 legale rappresentante pro tempore contestando la domanda e chiedendone l'integrale rigetto nei seguenti termini:
“ In via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto all' assenso alla cancellazione ipotecaria e del diritto alla c.d. cancellazione automatica per i motivi meglio indicati in narrativa;
Nel merito ed in via principale: rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto mandando completamente assolta da ogni e qualsivoglia pretesa Controparte_1 dell'attore anche con riferimento all'impossi nire l'assenso alla cancellazione o allacomunicazione di estinzione dell'obbligazione per pagamento in difetto di documentazione afferente il contratto e le posizioni contabili per i motivi meglio indicati in narrativa;
Nel merito ed in via subordinata: accertare e dichiarare l'inadempimento dell'odierno attore che, nel richiedere l'assenso alla cancellazione ipotecaria, non si è fatta carico delle spese notarili necessarie così come previsto dall'art. 1199 c.c. e 1200 c.c.; In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite oltre a rimborso forfettario oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Nel merito ed in via ulteriormente subordinata: in caso di accoglimento della domanda ex art. 2884 c.c., compensare integralmente le spese di giudizio per le motivazioni meglio addotte nella parte motiva. “ La causa è stata rinviata all'udienza del 7/5/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.. 2. Deve essere dichiarata cessata tra le parti la materia del contendere per intervenuta transazione del 13/12/2018. Come noto, la cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo di matrice giurisprudenziale: il Giudice può dichiararla con sentenza, su istanza di parte o d'ufficio, quando nel corso del giudizio si verifica un mutamento della situazione tale da impedirne la definizione. Essa può dirsi configurata laddove si verificano entrambi i seguenti presupposti: sopravviene un mutamento della situazione sostanziale che costituisce l'oggetto del giudizio;
il mutamento determina l'impossibilità di definire il giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti. Sul punto secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese (Corte di Cassazione Civile, sez. II., ordinanza del 31 ottobre 2023 n. 30251);
“La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione. In particolare, la cessazione della materia del
pagina 2 di 3 contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Corte di Cassazione civile, ordinanza del 17 gennaio 2023 n. 1257);
“L'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale. Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti, prendendo atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere” (cfr. Cass. civ., sez. VI -3, ordinanza 22/04/2020 n. 8034). Nel caso di specie, la transazione intervenuta fra le parti in data 13/12/2018 ha determinato, per le medesime, la sopravvenuta carenza d'interesse alla definizione del giudizio e quindi il venir meno di ogni ragione di contrasto e dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito. In conseguenza della transazione raggiunta (e dell'espressa richiesta delle parti) deve esser ordinata, ex art. 2884 c.c., la cancellazione della ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Lucera ai nn. 10562 RG e 14054 Reg. Particolare del 02.05.1970. Per quanto concerne le spese di lite va considerato che il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale (cfr. Cass. 14775/04). In virtù di siffatto principio, le spese di lite devono essere addossate alla parte che sarebbe risultata soccombente nel giudizio se non fosse intervenuta la definizione della lite ( Cass. 29 settembre 2006 n. 21244; Tribunale di Palermo 8/1/2018 n. 86). Peraltro, se è vero che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, resta salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (Cassazione civile sez. VI, 14/07/2020, n.14939). Nel caso di specie le spese devono essere interamente compensate, come previsto espressamente nella citata transazione del 13/12/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) ordina la cancellazione della ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Lucera ai nn. 10562 RG e 14054 Reg. Particolare del 02.05.1970;
3) spese interamente compensate. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 7/5/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Foggia, 31 maggio 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
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