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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/11/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 555/2020.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Natalino Sapone Presidente
- Federica Rende Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 555/2020 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con gli avv.ti VINCENZO VITALE Parte_1 C.F._1
(C.F. e CodiceFiscale_2 Email_1
(CF: Controparte_1 CodiceFiscale_3
Email_2
-appellante- nei confronti di
P.I. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1 suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo ”, con l'avv. GIUSEPPE SEMINARA CP_2
(C.F. ; CodiceFiscale_4 Email_3
(C.F. e Parte_2 C.F._5 Parte_3
(C.F. , con l'avv. PAOLO LI (C.F.
[...] C.F._6
; CodiceFiscale_7 Email_4
Pagina 1 di 24 R.G. 555/2020.
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._8 Parte_5
) e (C.F. ), con l'avv. C.F._9 Parte_6 C.F._10
IS TA LI (C.F. ; CodiceFiscale_11 Email_5
(C.F. ) e (C.F.-P.I. Parte_7 C.F._12 CP_3
), in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ ”, contumaci P.IVA_2 CP_3
-appellati-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 88/2020, pubblicata in data 30.01.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 1591/2014 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
26.06.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato la parte Parte_1
ha riassunto il giudizio già instaurato da altra parte, , innanzi
[...] Parte_7
al Giudice di Pace di Siderno (proc. n. 215/2013 R.G.) e culminato con la declaratoria di incompetenza per valore (cfr. ordinanza del 20.06.2014), incardinando, innanzi al Tribunale di Locri, il giudizio di prime cure (n. 1591/2014 R.G.) e ivi in particolare deducendo che:
(1) in data 11.09.2012, nel Comune di Feroleto della Chiesa, si era verificato uno scontro fra due vetture, e in particolare la Renault GA condotta da esso attore, Parte_1
(tg. EA941RX, di proprietà di e assicurata per la RCA con la Parte_7
, e la Fiat BR condotta da (tg. EN146FL, di proprietà di CP_3 Parte_4
e assicurata per la RCA con la;
Parte_8 Controparte_2
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(2) la responsabilità esclusiva del sinistro era del conducente della Fiat BR, “il quale, giunto ad una intersezione ad elevata velocità, ometteva di fermarsi al segnale di stop e sbandava per impattare violentemente dapprima lateralmente contro un muretto e poi frontalmente contro l'altra vettura condotta dal sig. ”; Pt_1
(3) i danni da lui subiti erano da quantificarsi in misura pari a € 350.000,00 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
I.1.2.- Con memoria di costituzione a seguito di riassunzione del 22.01.2015 si è poi costituito l'attore originario, (proprietario della Renault GA), ribadendo la Parte_7 propria richiesta risarcitoria di € 6.440,00 (ovvero della somma, maggiore o minore, che risultasse dovuta).
I.1.3.- Con comparsa del 2.03.2015 si è poi costituita la contestando le avverse CP_3 prospettazioni sia nell'an, sia nel quantum ed evidenziando di aver già corrisposto al in sede stragiudiziale, la somma di € 8.500,00 per danni all'autovettura. Pt_7
I.1.4.- Con comparsa depositata il 5.03.2015 si è costituita anche la , anch'essa CP_2
contestando le avverse prospettazioni sia nell'an, sia nel quantum ed evidenziando di aver già corrisposto al , in sede stragiudiziale, la somma di € 48.630,00 (di cui € 4.500,00 Pt_1
per onorari) a totale ristoro delle lesioni subite.
I.1.5.- Non si sono invece costituiti, pur a fronte della ritualità della notifica nei loro confronti,
e , dichiarati pertanto contumaci. Parte_8 Parte_4
I.1.6.- All'esito, infine, del giudizio di prime cure, istruito con le produzioni documentali delle parti, con l'audizione di testi e con l'espletamento di apposito approfondimento peritale
(cfr. C.T.U. del 16.07.2019), è stata emessa la pronuncia qui gravata (n. 88/2020 del
30.01.2020), nella quale il Tribunale di 1° grado ha:
(A) accolto, per quanto di ragione, la domanda di e per l'effetto Parte_1
condannato le parti , e , in solido, a CP_2 Parte_8 Parte_4
pagare in suo favore, a titolo di danno non patrimoniale, la somma residua di €18.609,24, oltre interessi;
(B) accolto, in parte qua, anche la domanda proposta da e per l'effetto Parte_7
condannato la parte a pagare in suo favore, a titolo di danni alla vettura, la somma CP_3 residua di € 5.356,35, oltre interessi;
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(C) regolato le spese di lite [compensando integralmente quelle fra e i Parte_1
convenuti , e (salve le spese di C.T.U. CP_2 Parte_8 Parte_4
poste in via definitiva, nel riparto interno fra le parti, a carico esclusivo dei predetti convenuti)
e compensandole invece in parte (1/4) fra e la (ponendo Parte_7 CP_3
invece il residuo - 3/4 - a carico della ]. CP_3
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto l'odierno appello (proc. n. 555/2020) dalla parte , il quale ha ivi contestato il quantum del risarcimento a sé Parte_1
accordato e in particolare contestato:
(1) il mancato riconoscimento del danno estetico, del danno da disturbo post traumatico da stress e del danno da trauma distorsivo al rachide cervicale, nonché dell'intero danno biologico (spettandogli una più elevata percentuale di invalidità permanente e un maggior numero di giorni di I.T.A. o I.T.T.);
(2) l'insufficiente personalizzazione, poi, del predetto danno biologico, spettandogli una percentuale maggiore a quella riconosciuta (aumento del 15% per la cenestesi lavorativa), nonché il danno da perdita di occasioni lavorative e anche per spese future;
(3) la regolazione delle spese di lite fra sé e i convenuti , e CP_2 Parte_8
, poiché da liquidare in suo favore e non già da compensarsi. Parte_4
I.2.2.- Con comparsa del 26.01.2021 si è poi costituita la , contestando le CP_2 prospettazioni dell'appellante e in particolare eccependo:
(A) l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e ter c.p.c.;
(B) l'infondatezza, in ogni caso, dello stesso.
I.2.3.- Con separati atti del 18.05.2021 si sono poi costituiti (già parte in 1° Parte_4
grado quale conducente del mezzo: v. supra, sub I.1.1.) e i diversi eredi di Parte_8
– con 1° comparsa le parti e
[...] Parte_2 Parte_3
e con 2° comparsa le parti , e
[...] Parte_4 Parte_5
-, anch'essi contestando le avverse prospettazioni e chiedendo di Parte_6 rigettare l'appello e integralmente confermare, anche in punto di quantum debeatur, la sentenza di 1° grado.
I.2.4.- Non si sono poi costituite, pur a fronte della ritualità delle notifica, le altre parti appellate - e -, dichiarate pertanto contumaci con Parte_7 CP_3
provvedimento del 3.06.2021.
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I.2.5.- Con il medesimo provvedimento il giudizio di gravame è stato altresì rinviato per la precisazione delle conclusioni.
I.2.6.- A seguito, poi, di alcuni rinvii e del mutamento del relatore, all'esito dell'udienza dl
26.06.2025 l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. con provvedimento del 27.06.2025, comunicato alle parti in data 30.06.2025.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, giova precisare che:
(1) è da ritenersi senz'altro superata l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. [v. supra, sub I.2.2., punto (A)], essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e avendo dunque la Corte ritenuto non sussistenti i presupposti per definizione della procedura per il tramite di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.; sicché, impregiudicata ogni valutazione nel merito (qui di seguito da scrutinarsi), è in ogni caso da osservarsi che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza;
(2) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, come noto, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ., 24/05/2001, n. 7088), risultando invece ogni ulteriore questione - affrontata in prime cure e qui non esplicitamente riproposta [con onere ex art. 346 c.p.c., come qui da evidenziarsi (attesa la mancata costituzione di tutti gli appellati: v. supra, sub I.2.3.), che poi pacificamente “trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendosi appellato e appellante su un piano di parità – senza attribuirsi alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, una posizione sostanzialmente di maggior favore – sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni in senso stretto) risolte in senso ad essi sfavorevole” (cfr., ex multis, Cass. civ.,
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12/11/2007, n. 23489], né puntualmente gravata [neanche in via incidentale - non potendo poi evidentemente qualificarsi ex art. 343 c.p.c. la mera richiesta di una delle parti appellate di
“vittoria di spese e competenze dei due gradi”, poiché non corroborata da alcuna specifica ragione di censura avverso la regolazione delle spese di prime cure (difettando, per l'effetto e al contempo, sia il quia appellatum, sia alcun valido gravame) e comunque proposta unitamente all'istanza di “rigettare integralmente l'appello proposto” (trovando dunque applicazione il principio per cui, ove la parte “appellata”, “costituendosi”, si sia “limitata a chiedere il rigetto dell'appello”, non avanzando alcuna istanza di riforma, essa “non propon[e] appello incidentale” “neppure in ordine alla pronuncia” relativa alle “spese processuali”, mancando l'“univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione” e l'“idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo”, e dunque lo stesso presupposto imprescindibile, anche in thesi, per “attivare il potere di riqualificazione”: cfr., ex multis,
Cass. civ., 23/02/2022, n. 5906; Cass. civ., 1/04/2022, n. 10647; Cass. civ., 24/06/2021, n.
18119; Cass. civ., 3/11/2020, n. 24456; Cass. civ., Sez. un., 19/04/2016, n. 7700; Cass. civ.,
15/11/2013, n. 25751)] - divenuta ormai definitivamente irretrattabile e passata in giudicato.
IV.- Ciò precisato, nel merito l'appello è poi da disattendersi, a ciò conseguendo la necessità di integralmente confermare la sentenza gravata.
V.- Muovendo, in particolare, dal 1° motivo di impugnazione, globalmente afferente il quantum del danno biologico accordato [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], esso risulta vertere su un pluralità di profili distinti e pertanto da autonomamente scrutinarsi.
V.1.- La parte appellante ha contestato, in primo luogo, il mancato riconoscimento del c.d. danno estetico, sostenendone la spettanza sulla scorta delle cicatrici e delle alterazioni riportate in conseguenza del sinistro dell'11.09.2012.
Tale doglianza è tuttavia inaccoglibile, attesa la piena correttezza e condivisibilità della statuizione adottata a tal riguardo in prime cure e qui senz'ltro da confermarsi.
V.1.1.- Sul punto è noto e del tutto pacifico che “la pretesa di ottenere una separata liquidazione” del “cosiddetto danno estetico” “è infondata in diritto”.
E infatti, “la lesione dell'integrità fisionomica dell'individuo” “non può essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al danno biologico”, trattandosi, invero e “in virtù del principio di omnicomprensività e della necessaria liquidazione unitaria del danno biologico”, proprio e solo di “una componente del danno biologico”
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ordinariamente e fisiologicamente “ricompresa” in quest'ultimo [cfr. Cass. civ., 9/09/2022, n.
26584; Cass. civ., 12/03/2021, n. 7126 e Cass. civ., 29/07/2014, n. 17220, nonché Cass. civ.,
8/07/2020, n. 14246; Cass. civ., 13/10/2016, n. 20630; Cass. civ., 7/11/2014, n. 23778; Cass. civ., 23/09/2013, n. 21716; Cass. civ., 16/05/2013, n. 11950; Cass. civ., Sez. un., 11/11/2008,
n. 26972; Cass. civ., 27/03/2007, n. 7492].
V.1.2.- Né può ritenersi che, nel caso di specie, vi fossero ragioni tali da consentire di discostarsi da siffatto principio generale e provvedere, del tutto eccezionalmente, all'autonoma liquidazione del predetto “danno estetico” sulla scorta, in particolare [cfr. pagg.
8-9 dell'atto di appello], della sede del danno (coinvolgente coscia e ginocchio), della non riferibilità degli esiti cicatriziali al normale risultato operatorio e infine della non riconducibilità di tale danno alla percentuale accordata, riguardante solo la limitazione articolare in sé (9%).
V.1.3.- A tal proposito occorre infatti considerare:
(a) la mancata allegazione e prova, nella fattispecie de qua, di “circostanze” così “specifiche ed eccezionali” e così peculiarmente connotanti il caso di specie da “rend[ere] il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età” [cfr. Cass. n. 7126/2021, cit.; Cass. n.
14246/2020, cit.; Cass. n. 20630/2016, cit.; Cass. n. 23778/2014, cit.; Cass. n. 21716/2013, cit.; Cass. n. 11950/2013, cit.];
(b) la non utile invocabilità in tal senso, alla stregua del canone dell'eccezionalità del vulnus, neanche della “sede del danno” - qui invero localizzato non già, e.g., sul viso o sulle sue zone di contorno, ma nell'arto inferiore destro, con esiti cicatriziali [unici profili qui in thesi rilevanti, non risultando evidentemente né il carattere “più voluminoso” del “ginocchio destro”, né la lieve “disparità di circonferenza a livello della coscia” – “coscia destra 50 cm vs coscia sinistra 52 cm”: cfr. pag. 9 della C.T.U. del 16.07.2019 - tali da compromettere il profilo “estetico” e addirittura deturpare o deformare l'integrità fisionomica dell'individuo] risultavano poi siti, in particolare, all'altezza del ginocchio [il quale, come evidente e sulla base dell'id quod plerumque accidit, “può rimanere coperto, senza che questo paia un'anomalia sul piano dei comportamenti sociali” (cfr., da ultimo, Cass. civ., 3/02/2025, n.
2536)];
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(c) la globale inaccoglibilità altresì delle ulteriori deduzioni critiche della parte impugnante in virtù di quanto puntualmente esposto a tal proposito nella relazione peritale del 16.07.2019 [le cui risultanze sono senz'altro da condividersi, poiché frutto di approfondimento scevro da vizi logici e sviluppato sulla base di premesse metodologiche rigorose, nonché su plurimi riscontri documentali, ed essendo poi pacifico che ai fini della “liquidazione” o meno “del danno estetico” occorra chiaramente “basa[re] la propria decisione” proprio “sulla relazione redatta dal c.t.u.” (cfr. ancora Cass n. 2536/2025, cit.)] e pacificamente confliggente tanto con la prospettata non riferibilità degli esiti cicatriziali al normale risultato operatorio [avendo il C.T.U. al contrario evidenziato che “le cicatrici oggetto di … osservazioni non risulta[va]no guarite con processo anomalo”, trattandosi di “esito chirurgico” ordinario e
“non … concreta[nte] un danno percentualizzabile” in termini di “pregiudizio estetico tipizzabile” (cfr. pag. 16 della C.T.U. del 16.07.2019)], quanto con la dedotta inidoneità della percentuale accordata a ristorare l'intero pregiudizio patito [ricostruzione evidentemente incompatibile con i già menzionati principi di “unitarietà” e “onnicomprensività” del danno biologico (di cui il danno estetico costituisce, come detto, “una componente” in esso ordinariamente “ricompresa”: v. supra, sub V.1.1.) e in ogni caso contrastante con quanto evidenziato dal C.T.U. (avendo l'ausiliario invero sottolineato che nella “valutazione percentuale attribuita” aveva tenuto conto del danno complessivo e non già della sola
“limitazione articolare” – limitazione, quest'ultima, qui peraltro riguardante “una frattura di rotula”, e dunque “non” una “componente articolare del ginocchio”, e pertanto insufficiente a giustificare, di per sé sola, il predetto dato percentuale: cfr. pag. 16 della C.T.U. del
16.07.2019, nonché pag. 12 della stessa, ove si sottolinea come il “valore percentuale” accordabile fosse “fino a 9 (≤ 9)”, essendo stato dunque riconosciuto il valore massimo possibile, pur a fronte di menomazione non riguardante una componente articolare, proprio in virtù della valutazione globale del pregiudizio patito].
V.2.- Ciò detto sul profilo del danno estetico [già ricompreso nel danno biologico e dunque correttamente non accordato come “danno a sé, aggiuntivo ed ulteriore”, dal Tribunale di prime cure (v. supra, sub V.1.1.)], parimenti da disattendere è anche la contestazione relativa al mancato riconoscimento del Disturbo Post-Traumatico da Stress (DPTS).
V.2.1.- Sul punto, infatti, nella C.T.U. e poi nella sentenza di prime cure si è correttamente e condivisibilmente evidenziato che:
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(A) “non risulta[va] accertato” “che” “la dinamica” dell'“evento lesivo” oggetto di causa fosse “contraddistinta da contenuti psico-traumatici oggettivamente elevati” e tali da
“determina[re] il verificarsi di situazioni concretamente idonee a far temere come imminente la morte o procurare la consapevolezza di aver riportato gravi lesioni o altre minacce all'integrità fisica” [cfr. pag. 12 dell'elaborato del 16.07.2019];
(B) “difetta[va] pertanto la certezza diagnostica del nesso di causalità tra il sinistro in controversia e la patologia psichiatrica” prospettata [cfr. pag. 10, 1° cpv., della pronuncia impugnata].
V.2.2.- Né un siffatto nesso, chiaramente escluso dall'ausiliario [ciò chiaramente precludendo qualsivoglia riconoscimento e “quantificazione” di un tale pregiudizio (cfr. pagg. 10-11 dell'atto di appello), difettando il presupposto, prodromico e pregiudiziale, della “connessione causale con l'evento per cui è causa” (cfr. pag. 1, punto a), del provvedimento del
19.05.2017)], poteva ritenersi comprovato sol sulla scorta del certificato del Centro di Salute
Mentale di Marina di Gioiosa Jonica del 2.05.2013 (v. all. 13 fasc. di 1° grado dell'odierno appellante).
E ciò perché, come già puntualmente e correttamente evidenziato in 1° grado (cfr. pag. 9, ult. cpv., della pronuncia impugnata) e qui da ribadirsi, non v'è dubbio che la diagnosi ivi riportata (cfr. pagg.
5-6 del predetto all. 13) non risultasse sorretta né da test, né da indagini strumentali [test e indagini pur senz'altro necessari, diversamente da quanto prospettato dall'appellante, al fine di dimostrare l'effettiva sussistenza della patologia de qua
(riconoscibile e ravvisabile, come noto, solo in presenza di specifica sintomatologia e di precisi cluster sintomatologici, riscontrabili tramite appositi esami – necessari e imprescindibili a dar luogo a una diagnosi controllabile e verificabile e dunque scientificamente attendibile)].
V.2.3.- A fronte di ciò, risultando anche in questo caso del tutto corrette e condivisibili le valutazioni del Tribunale di prime cure, è dunque evidente che anche tale secondo profilo di doglianza sia da disattendere.
V.3.- Parimenti meritevole di reiezione risulta altresì la censura dell'appellante riguardante il mancato riconoscimento del danno da trauma distorsivo al rachide cervicale.
V.3.1.- A tal riguardo, infatti, l'ausiliario di 1° grado ha rigorosamente evidenziato che il
“trauma distorsivo al rachide cervicale” – “cosiddetto colpo di frusta” - “non” potesse
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“rientrare tra le menomazioni accertate”, poiché non solo non riportato in pressoché tutti i
“referti delle visite specialistiche ortopediche”, ma altresì in quanto “il solo esame strumentale rivolto al suo accertamento, rx rachide cervicale eseguito al P.S. del P.O. di
PO (RC), ha dato esito negativo” [cfr. pag. 12, 4° cpv., della C.T.U. del 16.07.2019].
V.3.2.- Risultanze documentali, queste ultime, evidentemente idonee a impedire qualsivoglia riconoscimento del predetto danno, considerando che:
(a) il “danno biologico”, già “dal punto di vista letterale”, è “soltanto quello suscettibile di accertamento medico legale” [cfr. artt. 138 e 139 D.lgs. n. 209/2005, nonché art. 13 D.Lgs. n.
38/2000 e, in precedenza, l'abrogato art. 5 L. n. 57/2001], con la conseguenza che “le lesioni
… che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo … non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”, in quanto, in definitiva, “un danno alla salute”, “se non è obiettivamente accertabile”, “non esiste come categoria giuridica” [cfr. art. 139, comma II, D.lgs. 209/2005 nonché, ex aliis, Cass. civ., 28/11/2019,
n. 31072 e Cass. civ., 28/02/2019, n. 5820];
(b) tale “imprescindibilità” “dell'accertamento medico legale” poi “emerge in modo palese” proprio nei casi, analoghi a quello di specie, di dedotta “lesione del rachide cervicale”, trattandosi “di una tipica patologia da incidente stradale” in cui “l'accertamento strumentale” è “lo strumento decisivo” per addivenire a “una conclusione scientificamente supportata” e “risulta, in concreto, l'unico in grado di fornire la prova idonea” [cfr., ex multis, Cass. civ., 8/04/2020, n. 7753; Cass. n. 31072/2019, cit.; Cass. civ., 19/01/2018, n.
1272].
V.3.3.- Non risultando pertanto il danno lamentato corroborato, nel caso di specie, da alcun accertamento strumentale [pur qui pacificamente integrante lo “strumento decisivo”,
“imprescindibile” e sostanzialmente “unico” per fornire la prova idonea (v. supra, sub
V.3.2.)], è pacifico che esso non risultasse riconoscibile, occorrendo dunque integralmente confermare, pur a tal riguardo, le statuizioni di prime cure.
V.4.- Analogamente da rigettarsi, infine, risultano le contestazioni dell'appellante relative alla percentuale di invalidità permanente e ai giorni di inabilità temporanea totale.
V.4.1.- Quanto al primo profilo, tale percentuale risulta essere stata quantificata (in misura pari al 16%) del tutto correttamente, all'esito di approfondimento peritale rigoroso e puntuale
[cfr. pagg. 12 e 14, punto 4., della C.T.U. del 16.07.2019] al quale il giudice di prime cure ha
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poi motivatamente aderito [altresì evidenziando l'insussistenza di “elementi oggettivi atti a superar[n]e le risultanze” cfr. pagg. 7-10, §3.2., della sentenza appellata], non sussistendo pertanto alcuna specifica ragione [non emergente dagli atti, né invero fornita dall'appellante, limitatosi a contestare tali risultanze senza contrapporre specifiche argomentazioni idonee ad incrinarne il fondamento logico giuridico] idonea a giustificarne la rimeditazione in questa sede.
V.4.2.- Quanto poi al danno da inabilità temporanea totale o assoluta (I.T.T. o I.T.A.),
l'appellante ne ha invocato l'incremento sulla scorta della persistenza di impedimenti
(“divieto di carico” per giorni 30) anche in seguito ai ricoveri nosocomiali (11.09.-
21.09.2012).
V.4.3.- E tuttavia, anche in tal caso occorre senz'altro confermare le valutazioni svolte in prime cure, avendo il C.T.U. [cfr. pag. 14, punto 3., della relazione peritale del 16.07.2019] e poi la sentenza [cfr. pag. 8, 3° cpv., della pronuncia impugnata] determinato la durata dell'inabilità in termini del tutto rigorosi e immuni da qualsivoglia censura, avendo condivisibilmente distinto fra il 1° periodo, di giorni 11, di inabilità assoluta [tipologia riconoscibile, come noto, solo e soltanto per lo spatium temporis in cui sussiste un'impossibilità fisica che impedisca alla persona di svolgere in maniera assoluta, anche solo in minima parte, qualsivoglia attività di vita quotidiana] e i successivi periodi di inabilità parziale, puntualmente e specificamente differenziati, poi, in base all'intensità dell'impedimento (al 75% per giorni 30, al 50% per i successivi giorni 45 e al 25%, infine, per giorni 92) - con regolazione corretta e puntuale ed evidentemente insuscettibile di alcuna rimeditazione, anche solo in parte qua e con riguardo al periodo immediatamente successivo al ricovero [chiaramente non contrassegnato da impossibilità assoluta, ma da impedimento parziale, pur particolarmente grave, con conseguente riconoscimento, all'uopo e proprio per siffatto periodo, di una percentuale molto elevata (pari addirittura al 75% - cfr. ancora pag.
14, punto 3., della relazione peritale del 16.07.2019) e senz'altro congrua e adeguata rispetto al caso di specie].
V.5.- Non potendo pertanto accogliersi, per le motivazioni sin qui esposte [v. supra, sub V.-
V.4.3.], le complessive ragioni di doglianza poste a fondamento del 1° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], è evidente che quest'ultimo sia da globalmente disattendere.
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VI.- Ad analoga statuizione reiettiva si deve poi pervenire anche con riguardo al 2° motivo d'appello [v. supra, sub I.2.1., punto (2)], anch'esso articolato intorno a profili diversi e dunque da distintamente scrutinarsi.
VI.1.- La parte impugnante ha contestato, in primo luogo, la percentuale di personalizzazione riconosciuta (aumento del 15% per la cenestesi lavorativa), sostenendo il carattere
“straordinario” ed eccezionale delle conseguenze da lui patite e dunque invocando una più elevata “variazione in aumento” (cfr. spec. pag. 14 dell'atto di appello).
VI.1.1.- E tuttavia, in senso contrario a quanto precede occorre osservare che:
(a) “la liquidazione del danno biologico permanente è di per sé un ristoro per equivalente” già comprensivo di tutte le “conseguenze che la lesione della salute ha avuto sulla vita quotidiana” del danneggiato, già in esso rientrando tutte “le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti, ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento” o comunque un danno “dell'arto inferiore” (cfr., ex aliis, Cass. civ.,
7/08/2025, n. 22781; Cass. civ., 4/03/2021, n. 5865; Cass. civ., 27/03/2018, n. 7513; Cass. civ., 8/02/2018, n. 3035; Cass. civ., 21/09/2017, n. 21939; Cass. civ., 18/11/2014, n. 24471;
Cass. civ., 7/11/2014, n. 23778);
(b) “la maggiorazione della misura standard del risarcimento”, per l'effetto, può essere straordinariamente accordata “solo in presenza di conseguenze dannose” “ulteriori e più gravi” “rispetto ai casi consimili”, nonché “del tutto anomale ed affatto peculiari”, dovendo trattarsi di “circostanze specifiche ed eccezionali” che possano ritenersi “sofferte solo da quella particolare vittima” e che è onere dell'istante puntualmente “allegare e provare”
[atteso che “le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un fatto costitutivo della pretesa” e pertanto ovviamente
“devono essere allegate in modo circostanziato”, nonché rigorosamente “provate”, proprio e solo “dall'attore”] (cfr. Cass. n. 22781/2025, cit.; Cass. n. 5865/2021, cit.; Cass. n.
7513/2018, cit.; Cass. n. 3035/2018, cit.; Cass. n. 21939/2017, cit.; Cass. n. 24471/2014, cit.;
Cass. n. 23778/2014, cit.).
VI.1.2.- Circostanze “eccezionali” qui evidentemente non dimostrate, né ravvisabili sulla scorta degli elementi in atti e, in particolare, della “lieve zoppia di fuga a sinistra” riportata dal danneggiato [cfr. pag. 9 della C.T.U. del 16.07.2019], costituendo invero quest'ultima una conseguenza lesiva chiaramente inidonea a peculiarmente connotare proprio e solo l'odierna
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fattispecie [essendo priva del carattere di eccezionalità nonché ovviamente insuscettibile di ritenersi sofferta solo e soltanto da una particolare vittima (v. supra, sub VI.1.1., punto (b)] e dunque già compresa nel danno biologico qui riconosciuto [idoneo a complessivamente ristorare tutte le evenienze pregiudizievoli e l'intero vulnus all'integrità psico-fisica riportato dal danneggiato a causa del sinistro, fra cui, appunto e considerando l'afferenza del danno all'arto inferiore, anche la predetta lieve “zoppia” (v. supra, sub VI.1.1., punto (a), nonché ancora pag. 9 della C.T.U. del 16.07.2019)].
VI.1.3.- A ciò consegue, come evidente, l'inaccoglibilità della richiesta di aumento, avendo il giudice di prime cure invero pacificamente “rispettato il principio per cui la variazione in aumento del danno non patrimoniale alla persona esige l'allegazione e la prova” di
“circostanze specifiche ed eccezionali”, nonché “del tutto anomale ed affatto peculiari”, e, in
“mancanza di prova di [tali] ulteriori conseguenze”, coerentemente e correttamente “escluso che tale misura dovesse essere maggiorata” [cfr. ancora Cass. n. 5865/2021, cit., nonché
Cass. n. 22781/2025, cit.; Cass. n. 7513/2018, cit.; Cass. n. 3035/2018, cit.; Cass. n.
21939/2017, cit.; Cass. n. 24471/2014, cit.; Cass. n. 23778/2014, cit.].
VI.2.- Analogamente da disattendere risulta altresì la contestazione dell'appellante con riguardo al mancato riconoscimento del danno per la perdita di occasioni lavorative.
VI.2.1.- Sul punto, infatti, nella C.T.U. [cfr. pagg. 14, punto 6., e 17, 3°-4° cpv., della relazione peritale del 16.07.2019] e poi nella sentenza di prime cure [cfr. pagg. 12-14, §3.5, della pronuncia appellata] si è sottolineato, del tutto condivisibilmente, che:
(a) la menomazione alla capacità lavorativa specifica costituisce un autonomo danno patrimoniale la cui prova grava sull'istante, essendo proprio quest'ultimo, per l'effetto, tenuto a congruamente dimostrare la diminuzione o il mancato conseguimento del guadagno subiti proprio e solo in conseguenza del fatto dannoso [cfr. pagg. 12-13 della pronuncia impugnata];
(b) nel caso de quo una tale rigorosa dimostrazione non poteva ritenersi offerta, non essendovi invero radicale “incompatibilità” fra l'invalidità e l'attività lavorativa [derivando dai “postumi permanenti” solo “una maggiore usura, fatica e difficoltà nello svolgimento della sua attività lavorativa di idraulico”, con conseguente riconoscibilità del danno da
“cenestesi lavorativa” (accordato in prime cure), “ma non vi è incompatibilità” e dunque radicale “impedimento all'esecuzione della stessa” (cfr. pagg. 14, punto 6., e 17, 3°-4° cpv., della relazione peritale del 16.07.2019)] e non avendo inoltre la parte istante congruamente
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comprovato alcuna specifica diminuzione di guadagno [non avendo quest'ultima invero
“offerto un quadro adeguato ai fini della prova del dedotto danno patrimoniale” (giusta produzione, in luogo delle “dichiarazioni dei redditi presentate nei tre anni precedenti il sinistro”, del solo “modello Unico 2012 per il 2011”) e non emergendo poi dal raffronto fra quest'ultimo e la dichiarazione successiva (modello Unico 2013), riferita proprio al flusso reddituale dell'anno del sinistro (2012), alcun decremento (bensì, al contrario, “redditi maggiori rispetto all'anno precedente” – “€ 2.486 anziché € 2.278”): cfr. pagg. 13-14 della sentenza appellata].
VI.2.2.- Né, a fronte della pacifica decisività di quanto precede, possono ritenersi in alcun modo accoglibili le deduzioni dell'appellante [cfr. spec. pagg. 15-17 dell'appello, nonché pagg.
1-2 della conclusionale], il quale ha in particolare invocato:
(a) le osservazioni del proprio C.T.P., stimante un danno alla capacità lavorativa-produttiva;
(b) la non condivisibilità, poi, delle valutazioni di prime cure rispetto ai dati reddituali – considerando, in particolare, il ridotto differenziale (€ 200) fra le due dichiarazioni reddituali
(Unico 2012 per il 2011, Unico 2013 per il 2012), il rilievo dell'apporto della moglie, la data di inizio della sua attività (1.06.2011) e infine la necessità di attenersi al criterio legale del triplo della pensione sociale.
VI.2.2.1.- Quanto, in particolare, al profilo indicato supra, sub VI.2.2., punto (a), giova qui osservare che:
(1) qualsivoglia deduzione del C.T.P. costituisce, come noto, “una semplice allegazione di carattere tecnico” di per sé “priva” di alcun “valore probatorio”, con la conseguenza che i relativi “argomenti”, ove “incompatibili con la decisione adottata”, sono da ritenersi ritualmente “disatte[si]”, essendo a tal riguardo sufficiente che “il giudice di merito”, “ove di contrario avviso”, “ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con il contenuto della stessa e conformi al parere del proprio consulente” [cfr. Cass. civ., Sez. un., 3/06/2013, n. 13902, nonché, ex multis, Cass. civ., 10/07/2025, n. 18974; Cass. civ.,
4/03/2025, n. 5667; Cass. civ., 28/02/2025, n. 5362; Cass. civ., 15/02/2022, n. 4933; Cass. civ., 9/04/2021, n. 9483; Cass. civ., 30/11/2020, n. 27297; Cass. civ., 24/08/2017, n. 20347;
Cass. civ., 8/01/2013, n. 259; Cass. civ., 26/09/2006, n. 20821; Cass. civ., 6/05/2002, n. 6432;
Cass. civ., 18/04/2001, n. 5687; Cass. civ., 23/05/1998, n. 5151];
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(2) nel caso di specie è poi del tutto evidente che nelle proprie (mere) allegazioni il tecnico di parte, pur facendo riferimento, genericamente, a un “danno alla capacità lavorativa- produttiva”, abbia invero chiaramente prospettato solo un danno da c.d. cenestesi lavorativa
[rappresentando, in specie ed esclusivamente, “evidenti difficoltà nelle mansioni inerenti le attività gravose e/o stressanti o comunque usuranti gli arti inferiori con posizioni scomode, coatte ed antifisiologiche”: cfr. pag. 20 della C.T.U. del 16.07.2019, riportante alle pagg. 18-
20 le osservazioni del C.T.P. attoreo datate 16.06.2019], e dunque proprio il vulnus qui già accordato [avendo il Tribunale di 1° grado appunto riconosciuto il danno legato alla “maggior usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento della stessa attività lavorativa cui il danneggiato attendeva prima del sinistro”, essendo appunto “questo” “il danno da lesione della cenestesi lavorativa”, correlato alla “maggiore usura” e alla “maggior pena” per lo
“svolgimento del proprio lavoro” e suscettibile di “essere risarcito attraverso un appesantimento del risarcimento del danno biologico in via di personalizzazione” (cfr. pag.
10, §3.3, della sentenza appellata, nonché, ex multis, Cass. civ., 11/11/2019, n. 28988; Cass. civ., 9/10/2015, n. 20312; Cass. civ., 25/08/2014, n. 1816; Cass. civ., 24/03/2004, n. 5840)].
VI.2.2.2.- Né può ritenersi che una tale “maggior pena” giustificasse, ex se e oltre a tale importo, anche un ristoro a titolo di perdita da capacità lavorativa specifica, ciò chiaramente confliggendo con il divieto di duplicazioni risarcitorie [cfr., ex multis, Cass. civ., 5/01/2023,
n. 220; Cass. civ., 28/09/2018, n. 23469; Cass. civ., 17/01/2018, n. 901; Cass., Sez. un., n.
26972/2008, cit.; Cass. civ., 30/10/2007, n. 22884] e trattandosi poi di pregiudizi:
(a) pacificamente non coessenziali, né interdipendenti – vertendo il danno da cenestesi lavorativa su “una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo” e del “modo di essere del soggetto” [che “non” riguarda, né risulta in alcun modo “incidente”, sul “profilo” patrimoniale e in particolare sul “reddito della persona offesa”, trattandosi di “pregiudizio” ascrivibile al “danno alla salute” e che “non attiene alla produzione del reddito”: cfr. Cass. n.
28988/2019, cit.; Cass. n. 20312/2015, cit.; Cass. n. 1816/2014, cit.; Cass. n. 5840/2004, cit.]
e costituendo invece “la menomazione della capacità lavorativa specifica” “un pregiudizio patrimoniale” e del tutto autonomo da quello biologico [atteso che, come noto, “il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente”, in quanto “il grado di invalidità permanente … non determina automaticamente la riduzione percentuale della capacità
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lavorativa specifica del danneggiato né, conseguentemente, una diminuzione del correlato guadagno” (cfr. Cass. civ., 10/03/2016, n. 4673 e Cass. civ., 12/02/2015, n. 2758, nonché, ex multis, Cass. civ., 10/07/2015, n. 14517; Cass. civ., 3/07/2014, n. 15238; Cass. civ.,
12/02/2013, n. 3290; Cass. civ., 5/02/2013, n. 2644; Cass. civ., 27/01/2011, n. 1879; Cass. civ., 9/08/2007, n. 17464; Cass. civ., 18/04/2003, n. 6291)];
(b) soggetti, per l'effetto, a un regime probatorio del tutto diverso – atteso che il danno da cenestesi lavorativa, come detto, “si sostanzia … in una menomazione della salute intesa in senso lato” ed è pertanto risarcibile, in presenza di riscontro medico-legale (qui sussistente: pagg. 14, punto 6., e 17, 3°-4° cpv., della relazione peritale del 16.07.2019), a prescindere da ogni “mancato guadagno” [“che potrebbe anche non esservi nel caso concreto”, costituendo invero la “maggior usura, fatica e difficoltà” solo “una menomazione all'efficienza psicofisica” e dunque una “lesione di un generico modo di essere del soggetto” “risarcibile sotto il profilo del danno biologico” senza “alcun rilievo sul piano della produzione del reddito” (cfr. Cass. n. 28988/2019, cit.; Cass. n. 1816/2014, cit.; Cass. n. 6291/2003, cit.)] e che per il danno da capacità lavorativa specifica, invece, “occorre la dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio patrimoniale” ed
è in particolare necessario che “la riduzione della capacità di guadagno” – “la” cui “prova” chiaramente “grava sul soggetto che chiede il risarcimento” - “sia certa” [cfr. Cass. n.
4673/2016, cit.; Cass. n. 2758/2015, cit.; Cass. n. 6291/2003, cit.].
VI.2.2.3.- “Prova certa” dell'“effettivo pregiudizio patrimoniale” patito qui evidentemente insuscettibile di ritenersi raggiunta, considerando quanto chiaramente emergente dai dati reddituali [non comprovanti alcuna deminutio (v. supra, sub VI.2.1.)] e la pacifica inidoneità, poi e al fine di sovvertire tali risultanze documentali, delle argomentazioni dell'appellante [v. supra, sub VI.2.2., punto (b)], non potendosi ritenere utilmente invocabili:
(i) né il quantum, non eccessivo, del differenziale fra il flusso reddituale, più ridotto, del
2011(ante-sinistro) e quello, invece più elevato, del 2012 (anno del sinistro) – essendo evidente che venisse qui in rilievo non già la misura, ma la sussistenza, in sé e per sé, di un tale maggior reddito nell'anno del sinistro [ciò chiaramente confliggendo con qualsivoglia
“perdita” – dovendo consistere quest'ultima in un differenziale negativo e dunque essendo ovviamente da escludersi in caso di redditi identici ovvero, come nel caso di specie, addirittura incrementatisi: cfr. all. 26-27 fasc. 1° grado dell'odierno appellante];
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(ii) né le deduzioni, non puntualmente dimostrate e comunque non dirimenti, rispetto al prospettato apporto della moglie (non specificamente comprovato) ovvero alla data di inizio, nel 2011 (cfr. all. 25 fasc. 1° grado dell'odierno appellante), della sua attività imprenditoriale
[evenienza invero non comprovante, di per sé sola, il difetto di redditi antecedenti (ritraibili, in thesi, anche da attività ulteriori e diverse svolte in precedenza dal soggetto danneggiato – peraltro nato nel 1969 e dunque avente, già nel 2011, più di 40 anni) e comunque chiaramente inidonea ad esimere dalla necessità di fornire prova completa e accurata del danno invocato
(con onus esclusivamente gravante sull'istante: v. supra, sub VI.2.1., punto (a), nonché supra, sub VI.2.2.2., punto (b))];
(iii) né, infine, i riferimenti dell'appellante al triplo della pensione sociale (oggi “assegno sociale”) – criterio qui già astrattamente inapplicabile, trattandosi nel caso di specie di soggetto percettore di reddito (cfr. all. 26 fasc. 1° grado dell'odierno appellante) e dunque non potendo in alcun modo invocarsi l'art. 137, comma III, D.lgs. n. 209/2005 [essendo pacifico che “se la vittima ha un reddito da lavoro, è quest'ultimo” che va considerato, e non già il “triplo della pensione sociale”, integrando invero quest'ultimo “un criterio residuale di liquidazione” utilizzabile solo “se la vittima non ha un reddito da lavoro” ovvero se esso sia pacificamente “saltuario” (carattere tuttavia qui né dedotto e dimostrato, né comunque ravvisabile) e al quale è invece precluso ricorrere “tutte le volte che il danneggiato abbia un reddito”, pur se “inferiore” (atteso che “il triplo della pensione sociale” “non costituisce affatto una soglia minima di risarcimento” – ricostruzione “inammissibile” e che
“trasformerebbe il risarcimento in un indennizzo” - ed essendo senz'altro da escludersi che “il risarcimento del danno spetti ope legis in misura pari al triplo della pensione sociale anche a chi non abbia … assolto l'onere della prova”): cfr., ex aliis, Cass. civ., 4/05/2016, n. 8896 e
Cass. civ., 13/02/2020, n. 3541].
VI.2.3.- Attesa, pertanto, la piena condivisibilità delle statuizioni di prime cure [v. supra, sub
VI.2.1.] e l'evidente non accoglibilità delle contrarie argomentazioni della parte impugnante
[v. supra, sub VI.2.2.-VI.2.2.3.], è pacifico che anche tale ragione di censura sia da disattendere.
VI.3.- Parimenti meritevole di reiezione, infine, risulta anche la doglianza relativa alle spese mediche, avendo l'appellante in particolare contestato il mancato riconoscimento, oltre che di
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quelle sostenute (€ 2.406,00 – cfr. pag. 8, 3° cpv., della pronuncia impugnata, nonché pag. 14, punto 7., della C.T.U. del 16.07.2019), anche di quelle “future” e “da sostenersi”.
VI.3.1.- E tuttavia, sul punto occorre rammentare che “le spese mediche future”, da intendersi come le “spese che la vittima dovrà sostenere per cure mediche e fisioterapiche”, sono separatamente e ulteriormente liquidabili solo nel caso di rigorosa “dimostrazione” “della necessità di dette spese” [cfr. Cass. civ., 17/09/2025, n. 25474, nonché Cass. civ., 9/06/2011,
n. 12690; Cass. civ., 23/01/2006, n. 1215 e Cass. civ., 23/01/2002, n. 752].
VI.3.2.- Rigorosa dimostrazione, quest'ultima, qui pacificamente non offerta, né ex se ritraibile sulla scorta del mero passaggio peritale relativo alle “complicanze” [cfr. pag. 11 della relazione peritale del 16.07.2019], pacificamente non implicante alcun riconoscimento tali asserite spese future (né della loro necessità, né dalla loro consistenza e correlazione eziologica con il sinistro) e invero volto esclusivamente a delineare i termini dei danni complessivamente patiti e (già) compiutamente riconosciuti in sede peritale [anche in ordine al periodo di inabilità temporanea, invero pacificamente determinato dal C.T.U. anche “alla luce delle complicanze” de quibus (v. pag. 13 della relazione peritale da ultimo menzionata), trattandosi dunque di pregiudizio già valutato (e ricompreso) nel pregiudizio accordato].
VI.3.3.- A fronte di ciò, e dunque in difetto di “dimostrazione” “della necessità” delle “spese mediche future” e della conseguente “configurabilità, sul piano ontologico, della tipologia di danno” de quo [cfr. Cass. n. 12690/2011, cit., nonché Cass. n. 25474/2025, cit.; Cass. n.
1215/2006, cit.; Cass. n. 752/2002, cit.], non v'è dubbio che anche tale doglianza sia da rigettarsi.
VI.4.- Risultando dunque meritevoli di reiezione, per le motivazioni sin qui illustrate [v. supra, sub VI.-VI.3.3.], le complessive censure veicolate tramite il 2° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (2)], è evidente che anche quest'ultimo sia da globalmente disattendere.
VII.- Parimenti insuscettibile di accoglimento, infine, risulta anche l'ultimo motivo di gravame, vertente sulle spese di lite in prime cure [v. supra, sub I.2.1., punto (3)] e in particolare sulla statuizione compensativa adottata con riguardo al rapporto processuale fra l'odierno appellante ) e i convenuti , Parte_1 CP_2 Parte_8
e .
[...] Parte_4
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VII.1.- In senso contrario a tale pronuncia ex art. 92, comma II, c.p.c. la parte impugnante ha in particolare invocato:
(a) la clausola c.d. di salvaguardia del proprio atto di citazione in riassunzione (“nella misura di € 350.000,00, o in quella maggiore o minore che, all'esito di CTU ed istruttoria, risulterà dovuta”: cfr. pag. 8, punto 2), del predetto atto di citazione in riassunzione);
(b) la non predicabilità, nel caso di specie, di alcuna evenienza idonea a giustificare la compensazione;
(c) la non condivisibilità, infine e in ogni caso, della misura (integrale) della compensazione.
VII.2.- Tali rilievi, tuttavia e alla luce delle più recenti indicazioni giurisprudenziali, sono senz'altro da disattendere.
VII.2.1.- Prendendo le mosse, in specie, dal rilievo indicato supra, sub VII.1., punto (a), occorre osservare che la questione sottesa è stata oggetto di recente e risolutivo dictum nomofilattico [cfr. Cass. civ., Sez. un., 23/07/2025, n. 20805], nell'ambito del quale si è precisato che:
(A) “in presenza di una domanda di condanna, il cui importo sia stato espresso in una determinata somma”, occorre necessariamente attenersi a tale “indicazione specifica” pur a fronte della predetta clausola c.d. di salvaguardia, e dunque pur per “l'ipotesi in cui la determinazione del quantum operata dall'attore in termini specifici sia accompagnata dall'invito al giudice a riconoscere quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia
(ovvero clausola di analogo tenore)” [cfr. Cass., Sez. un., n. 20805/2025, cit.];
(B) in favore di “tale soluzione” “depongono” “plurime indicazioni”, e in specie: (i) il dato,
“evidente”, per cui “l'avvocato incaricato della difesa del convenuto è chiamato ad approntare uno sforzo professionale che è correlato alla indicazione che emerge dalla altrui domanda”; (ii) la circostanza, altrettanto pacifica, per cui “la mera apposizione della clausola” sarebbe sufficiente a far “ve[nir] meno” “la remora alla proposizione di domande in un importo manifestamente sproporzionato o abnorme”, ciò “contravvenendo al principio di auto-responsabilità” (“che implica che la parte debba assumersi anche i rischi connessi alle proprie erronee scelte”) e con soluzione che, come evidente, “ben potrebbe prestarsi a fenomeni di malcostume o abuso”; (iii) il rilievo, infine, per cui, diversamente opinando,
“l'indicazione in maniera espressa dell'ammontare che l'attore reputa essergli dovuto viene ad essere automaticamente privata di efficacia in ragione della [mera] aggiunta della detta
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formula”, la quale finirebbe per “travolgere e rendere vana” la “dichiarazione di valore resa”
e di cui occorre invece, anche ex “art. 1367 c.c.”, “preservare una portata effettuale” [cfr.
Cass., Sez. un., n. 20805/2025, cit.].
VII.2.2.- A fronte di ciò, è evidente che tale primo argumentum [v. supra, sub VII.1., punto
(a)] sia qui da disattendere, non potendosi ritenere la clausola c.d. di salvaguardia sufficiente a
“travolgere” e “rendere vana”, nonché priva di “portata effettuale”, la richiesta di condanna
“nella misura di € 350.000,00” [cfr. pag. 8, punto 2), dell'atto di citazione in riassunzione originante il giudizio di 1° grado].
VII.2.3.- Quanto poi al rilievo compendiato supra, sub VII.1., punto (b), anche a tal riguardo
è decisivo un recente arresto nomofilattico [costituito, in tal caso, da Cass. civ., Sez. un.,
31/10/2022, n. 32061 (con dictum poi costantemente ribadito anche in seguito: cfr., da ultimo,
Cass., Sez. un., n. 20805/2025, cit., nonché Cass. civ., 11/05/2025, n. 12508)], ove si è definitivamente chiarito che “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta
… di una … domanda”, pur non potendo qualificarsi come “reciproca soccombenza”, senz'altro “può giustificarne … la compensazione” anche “totale” [cfr. Cass., Sez. un., n.
32061/2022, cit.; Cass. n. 12508/2025, cit.; Cass., Sez. un., n. 20805/2025, cit.].
VII.2.4.- Quanto, infine, alla deduzione riguardante la misura della compensazione [supra, sub VII.1., punto (c)], anch'essa è da disattendersi, considerando non solo la piena correttezza e condivisibilità della statuizione adottata in prime cure [alla luce dell'ampia e rilevante discrasia fra importo domandato (€ 350.000,00) e quello poi riconosciuto (€ 18.609,24)] il pacifico principio per cui “la scelta tra compensazione totale o parziale” è opzione latamente discrezionale [essendo svincolata da precisi parametri oggettivi e “dovendo essere valutato
l'oggetto della lite nel suo complesso”] e del tutto incensurabile [poiché stabilire “in quale misura debba farsi luogo a compensazione” “si colloca in un ambito che non è sindacabile”,
“nemmeno sotto il profilo motivazionale”, risultando “l'obbligo motivazionale” già
“soddisfatto dalla enunciazione delle ragioni” della statuizione ex art. 92, comma II, c.p.c., e pertanto “deve” “escludersi che il … giudice debba dar giustificazione” anche “della misura della compensazione”] (cfr., ex multis, Cass. civ., 25/03/2024, n. 7947; Cass. civ.,
12/01/2021, n. 289; Cass. civ., 20/12/2017, n. 30592; Cass. civ., 31/01/2014, n. 2149; Cass. civ., 24/01/2013, n. 1703; Cass. civ., 11/02/2002, n. 1898; Cass. civ., 05/10/2001, n. 12295;
Cass. civ., 3/03/1994, n. 2124; Cass. civ., 11/01/1988, n. 13).
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VII.3.- Alla luce di quanto precede [v. supra, sub VII.-VII.2.4.], pertanto, è evidente che anche tale ultimo motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (3)] sia senz'altro da respingersi.
VIII.- Apprezzando quindi in via sistematica quanto globalmente precede, non risultando le diverse ragioni di gravame avanzate meritevoli di accoglimento [v. supra, sub V.-VII.3.] e non sussistendo ulteriori profili qui delibabili [v. supra, sub III., punto (2)], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza appellata.
IX.- Venendo, infine, alle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza di 1° grado, pur con rifermento al regolamento delle spese ivi disposto (atteso il rigetto delle doglianze dell'appellante e la mancanza di alcuna ulteriore impugnativa, anche incidentale, a tal riguardo: v. supra, sub VII.-VII.3., nonché supra, sub III., punto (2)), risultando in questa sede conseguentemente precluso ogni “nuovo regolamento” sul punto (cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n.
16526)], occorre distinguere fra le parti rimaste contumaci [v. infra, sub IX.1.] e quelle invece qui costituitesi [v. infra, sub IX.2.].
IX.1.- Quanto alle prime, nessuna statuizione in punto di spese è evidentemente da adottarsi, considerando l'esito delle impugnative [non essendo intervenuta alcuna modifica a esse sfavorevole] e il loro difetto di costituzione [non avendo conseguentemente “sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)” (v., da ultimo, Cass. civ., 15/05/2019, n. 12897)].
IX.2.- Quanto, invece, alle parti qui costituitesi, considerando la soccombenza dell'appellante e, tuttavia e al contempo, gli interventi giurisprudenziali, nonché l'oggettiva controvertibilità, di talune delle questioni prospettate [con particolare riguardo al 3° motivo di gravame, attesa la specifica rilevanza ai fini di quest'ultimo di diversi arresti (nomofilattici e altresì risolutivi di preesistenti contrasti) intervenuti solo nel corso del giudizio (cfr., e.g., Cass., Sez. un., n.
32061/2022, cit., e Cass., Sez. un., n. 20805/2025, cit.)], ricorrono presupposti tali da giustificare l'applicazione, in parte qua, dell'art. 92, comma II, c.p.c., con conseguente parziale compensazione (nella misura di 1/3) e condanna invece dell'appellante alla refusione del residuo (nella misura dei 2/3).
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IX.2.1.- Ciò detto e ferma l'idoneità di tale statuizione ad integralmente assorbire anche l'istanza di condanna per lite temeraria [atteso che, come noto, “l'art. 96 c.p.c., sia per
l'ipotesi prevista dal comma 1, che dal comma 3, … richiede che vi sia stata condanna del soccombente all'integrale pagamento delle spese” e che pertanto, in caso di “compensazione totale o parziale delle spese di lite”, “deve escludersi la possibilità” di applicare tale disposizione (v. Cass. civ., 9/12/2019, n. 32090; Cass. civ., 30/03/2000, n. 3876 e Cass. civ.,
24/04/1993, n. 4804)], quanto poi alla condanna residua (nella misura, come detto, dei 2/3), le spese di lite sono da attribuirsi e liquidarsi tenendo conto di quanto segue sia sul versante subiettivo-solutorio [v. infra, sub IX.2.2.], sia sotto il profilo determinativo-quantificatorio [v. infra, sub IX.2.3.].
IX.2.2.- Quanto al primo aspetto, occorre considerare:
(a) le autonome liquidazioni spettanti a ciascuna delle parti appellate distintamente difese
[atteso che, come noto, “la pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi” (cfr., da ultimo, Cass. civ., 27/03/2023, n. 8561)];
(b) l'unica liquidazione dovuta, invece, per le parti unitariamente assistite e rappresentate - in ossequio al principio per cui “l'onorario dovuto all'avvocato il quale ha difeso più parti aventi la stessa posizione processuale va liquidato una sola volta, come se avesse difeso una sola parte” [cfr. Cass. civ., 17/04/2024, n. 10367; Cass. civ., 29/11/2012, n. 21320; Cass. civ.,
12/08/2010, n. 18624], non potendo poi qui riconoscersi alcuno specifico incremento o quid pluris [qui non richiesto e comunque non giustificato, attesa la perfetta identità non solo di posizione processuale, ma anche di questioni di fatto e di diritto esaminate, rimanendo pertanto la maggiorazione di cui all'art. 4, comma II, D.M. 55/2014 ovviamente neutralizzata dall'analoga deminutio di cui all'art. 4, comma IV, medesimo D.M. (cfr. Cass. civ.,
17/04/2024, n. 10367, spec. ipotesi sub (e) al punto 4.12. dei “Motivi della decisione”)];
(c) la conseguente liquidabilità, in base al combinato disposto di quanto precede, di n. 3 compensi, l'uno per l'appellata (avv. Giuseppe Seminara), l'altro per le CP_2
appellate e (entrambe Parte_2 Parte_3 rappresentate dall'avv. OL LE) e l'ultimo, infine, per , Parte_4 Parte_5
e (tutti assistiti dall'avv. IS TA LE);
[...] Parte_6
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(d) le dichiarazioni di distrazione, poi, formulate dai due difensori appena menzionati (avv.ti
OL LE e IS TA LE) e dalle quali ex se consegue la necessità di provvedersi
[trattandosi di dichiarazione di per sé del tutto “sufficiente” e in ordine alla quale non v'è
“alcun margine di sindacato” - non integrando il provvedimento ex art. 93 c.p.c., del resto,
“una statuizione della sentenza in senso stretto” (non fondandosi su “una nuova domanda nel giudizio”), bensì consistendo solo nell'“esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali” (cfr. Cass. civ., 23/12/2024, n. 34202; Cass. civ., Sez. un., 26/03/2021, n. 8562; Cass. civ., Sez. un., 27/11/2019, n. 31033; Cass. civ., 25/10/2017, n.
25247; Cass. civ., 15/04/2010, n. 9062; Cass. civ., 1/10/2009, n. 21070)].
IX.2.3.- Quanto, infine, alla concreta modulazione delle spese, esse sono liquidate come in dispositivo (per l'intero e poi per la sola misura frazionaria effettivamente dovuta) avendo riguardo:
(1) alle norme del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto e qui ratione temporis vigente);
(2) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande comprese nello scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00 [così determinato in base al valore della domanda, qui pari alla “differenza tra quanto preteso in appello e quanto già riconosciuto in primo grado” (cfr. Cass., Sez. un., n. 20805/2025, cit.; Cass. civ., 7/11/2023, n. 30999; Cass. civ., 13/11/2019, n. 29420) e dunque pari a (€ 350.000,00 - € 18.609,24 =) € 331.390,76];
(3) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857)];
(4) alla necessità, poi, di apportare di tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione del carattere strettamente documentale della procedura di gravame, del limitato numero di attività svolte, della sostanziale sovrapponibilità dei profili affrontati dalle parti vittoriose (i cui compensi, come detto e per le ragioni indicate, sono da distintamente liquidarsi) e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
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IX.3.- Trattandosi, poi, di impugnazione avanzata dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi
18 e 561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G.
[cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 555/2020
R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 88/2020, pubblicata in data 30.01.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 1591/2014 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello proposto;
2) DISPONE, con riguardo alle spese del presente grado:
- NULLA con riguardo alle parti appellate rimaste contumaci;
- COMPENSA, in parte qua (nella misura di 1/3), le predette spese con riguardo al rapporto tra appellante e le parti appellate qui costituitesi e ND l'appellante alla refusione del residuo (nella misura di 2/3) in favore delle predette parti appellate
(congiuntamente considerando le parti unitariamente difese), spese liquidate per l'intero in € 10.060,00 e dunque con condanna dell'appellante a pagare, per ogni parte distintamente difesa (per totali n. 3 liquidazioni), € 6.706,70, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, con pagamenti poi da distrarsi ex art. 93 c.p.c., quanto alle parti e (avv. Parte_2 Parte_3
OL LE) nonché , e Parte_4 Parte_5 Parte_6
(avv. IS TA LE), ai rispettivi difensori, dichiaratisi anticipatari;
[...]
3) DÀ ATTO, con riguardo all'appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 7 novembre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
dott. N.A. Vecchio dott. Natalino Sapone
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Natalino Sapone Presidente
- Federica Rende Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 555/2020 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con gli avv.ti VINCENZO VITALE Parte_1 C.F._1
(C.F. e CodiceFiscale_2 Email_1
(CF: Controparte_1 CodiceFiscale_3
Email_2
-appellante- nei confronti di
P.I. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1 suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo ”, con l'avv. GIUSEPPE SEMINARA CP_2
(C.F. ; CodiceFiscale_4 Email_3
(C.F. e Parte_2 C.F._5 Parte_3
(C.F. , con l'avv. PAOLO LI (C.F.
[...] C.F._6
; CodiceFiscale_7 Email_4
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(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._8 Parte_5
) e (C.F. ), con l'avv. C.F._9 Parte_6 C.F._10
IS TA LI (C.F. ; CodiceFiscale_11 Email_5
(C.F. ) e (C.F.-P.I. Parte_7 C.F._12 CP_3
), in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ ”, contumaci P.IVA_2 CP_3
-appellati-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 88/2020, pubblicata in data 30.01.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 1591/2014 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
26.06.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato la parte Parte_1
ha riassunto il giudizio già instaurato da altra parte, , innanzi
[...] Parte_7
al Giudice di Pace di Siderno (proc. n. 215/2013 R.G.) e culminato con la declaratoria di incompetenza per valore (cfr. ordinanza del 20.06.2014), incardinando, innanzi al Tribunale di Locri, il giudizio di prime cure (n. 1591/2014 R.G.) e ivi in particolare deducendo che:
(1) in data 11.09.2012, nel Comune di Feroleto della Chiesa, si era verificato uno scontro fra due vetture, e in particolare la Renault GA condotta da esso attore, Parte_1
(tg. EA941RX, di proprietà di e assicurata per la RCA con la Parte_7
, e la Fiat BR condotta da (tg. EN146FL, di proprietà di CP_3 Parte_4
e assicurata per la RCA con la;
Parte_8 Controparte_2
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(2) la responsabilità esclusiva del sinistro era del conducente della Fiat BR, “il quale, giunto ad una intersezione ad elevata velocità, ometteva di fermarsi al segnale di stop e sbandava per impattare violentemente dapprima lateralmente contro un muretto e poi frontalmente contro l'altra vettura condotta dal sig. ”; Pt_1
(3) i danni da lui subiti erano da quantificarsi in misura pari a € 350.000,00 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
I.1.2.- Con memoria di costituzione a seguito di riassunzione del 22.01.2015 si è poi costituito l'attore originario, (proprietario della Renault GA), ribadendo la Parte_7 propria richiesta risarcitoria di € 6.440,00 (ovvero della somma, maggiore o minore, che risultasse dovuta).
I.1.3.- Con comparsa del 2.03.2015 si è poi costituita la contestando le avverse CP_3 prospettazioni sia nell'an, sia nel quantum ed evidenziando di aver già corrisposto al in sede stragiudiziale, la somma di € 8.500,00 per danni all'autovettura. Pt_7
I.1.4.- Con comparsa depositata il 5.03.2015 si è costituita anche la , anch'essa CP_2
contestando le avverse prospettazioni sia nell'an, sia nel quantum ed evidenziando di aver già corrisposto al , in sede stragiudiziale, la somma di € 48.630,00 (di cui € 4.500,00 Pt_1
per onorari) a totale ristoro delle lesioni subite.
I.1.5.- Non si sono invece costituiti, pur a fronte della ritualità della notifica nei loro confronti,
e , dichiarati pertanto contumaci. Parte_8 Parte_4
I.1.6.- All'esito, infine, del giudizio di prime cure, istruito con le produzioni documentali delle parti, con l'audizione di testi e con l'espletamento di apposito approfondimento peritale
(cfr. C.T.U. del 16.07.2019), è stata emessa la pronuncia qui gravata (n. 88/2020 del
30.01.2020), nella quale il Tribunale di 1° grado ha:
(A) accolto, per quanto di ragione, la domanda di e per l'effetto Parte_1
condannato le parti , e , in solido, a CP_2 Parte_8 Parte_4
pagare in suo favore, a titolo di danno non patrimoniale, la somma residua di €18.609,24, oltre interessi;
(B) accolto, in parte qua, anche la domanda proposta da e per l'effetto Parte_7
condannato la parte a pagare in suo favore, a titolo di danni alla vettura, la somma CP_3 residua di € 5.356,35, oltre interessi;
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(C) regolato le spese di lite [compensando integralmente quelle fra e i Parte_1
convenuti , e (salve le spese di C.T.U. CP_2 Parte_8 Parte_4
poste in via definitiva, nel riparto interno fra le parti, a carico esclusivo dei predetti convenuti)
e compensandole invece in parte (1/4) fra e la (ponendo Parte_7 CP_3
invece il residuo - 3/4 - a carico della ]. CP_3
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto l'odierno appello (proc. n. 555/2020) dalla parte , il quale ha ivi contestato il quantum del risarcimento a sé Parte_1
accordato e in particolare contestato:
(1) il mancato riconoscimento del danno estetico, del danno da disturbo post traumatico da stress e del danno da trauma distorsivo al rachide cervicale, nonché dell'intero danno biologico (spettandogli una più elevata percentuale di invalidità permanente e un maggior numero di giorni di I.T.A. o I.T.T.);
(2) l'insufficiente personalizzazione, poi, del predetto danno biologico, spettandogli una percentuale maggiore a quella riconosciuta (aumento del 15% per la cenestesi lavorativa), nonché il danno da perdita di occasioni lavorative e anche per spese future;
(3) la regolazione delle spese di lite fra sé e i convenuti , e CP_2 Parte_8
, poiché da liquidare in suo favore e non già da compensarsi. Parte_4
I.2.2.- Con comparsa del 26.01.2021 si è poi costituita la , contestando le CP_2 prospettazioni dell'appellante e in particolare eccependo:
(A) l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e ter c.p.c.;
(B) l'infondatezza, in ogni caso, dello stesso.
I.2.3.- Con separati atti del 18.05.2021 si sono poi costituiti (già parte in 1° Parte_4
grado quale conducente del mezzo: v. supra, sub I.1.1.) e i diversi eredi di Parte_8
– con 1° comparsa le parti e
[...] Parte_2 Parte_3
e con 2° comparsa le parti , e
[...] Parte_4 Parte_5
-, anch'essi contestando le avverse prospettazioni e chiedendo di Parte_6 rigettare l'appello e integralmente confermare, anche in punto di quantum debeatur, la sentenza di 1° grado.
I.2.4.- Non si sono poi costituite, pur a fronte della ritualità delle notifica, le altre parti appellate - e -, dichiarate pertanto contumaci con Parte_7 CP_3
provvedimento del 3.06.2021.
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I.2.5.- Con il medesimo provvedimento il giudizio di gravame è stato altresì rinviato per la precisazione delle conclusioni.
I.2.6.- A seguito, poi, di alcuni rinvii e del mutamento del relatore, all'esito dell'udienza dl
26.06.2025 l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. con provvedimento del 27.06.2025, comunicato alle parti in data 30.06.2025.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, giova precisare che:
(1) è da ritenersi senz'altro superata l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. [v. supra, sub I.2.2., punto (A)], essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e avendo dunque la Corte ritenuto non sussistenti i presupposti per definizione della procedura per il tramite di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.; sicché, impregiudicata ogni valutazione nel merito (qui di seguito da scrutinarsi), è in ogni caso da osservarsi che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza;
(2) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, come noto, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ., 24/05/2001, n. 7088), risultando invece ogni ulteriore questione - affrontata in prime cure e qui non esplicitamente riproposta [con onere ex art. 346 c.p.c., come qui da evidenziarsi (attesa la mancata costituzione di tutti gli appellati: v. supra, sub I.2.3.), che poi pacificamente “trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendosi appellato e appellante su un piano di parità – senza attribuirsi alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, una posizione sostanzialmente di maggior favore – sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni in senso stretto) risolte in senso ad essi sfavorevole” (cfr., ex multis, Cass. civ.,
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12/11/2007, n. 23489], né puntualmente gravata [neanche in via incidentale - non potendo poi evidentemente qualificarsi ex art. 343 c.p.c. la mera richiesta di una delle parti appellate di
“vittoria di spese e competenze dei due gradi”, poiché non corroborata da alcuna specifica ragione di censura avverso la regolazione delle spese di prime cure (difettando, per l'effetto e al contempo, sia il quia appellatum, sia alcun valido gravame) e comunque proposta unitamente all'istanza di “rigettare integralmente l'appello proposto” (trovando dunque applicazione il principio per cui, ove la parte “appellata”, “costituendosi”, si sia “limitata a chiedere il rigetto dell'appello”, non avanzando alcuna istanza di riforma, essa “non propon[e] appello incidentale” “neppure in ordine alla pronuncia” relativa alle “spese processuali”, mancando l'“univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione” e l'“idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo”, e dunque lo stesso presupposto imprescindibile, anche in thesi, per “attivare il potere di riqualificazione”: cfr., ex multis,
Cass. civ., 23/02/2022, n. 5906; Cass. civ., 1/04/2022, n. 10647; Cass. civ., 24/06/2021, n.
18119; Cass. civ., 3/11/2020, n. 24456; Cass. civ., Sez. un., 19/04/2016, n. 7700; Cass. civ.,
15/11/2013, n. 25751)] - divenuta ormai definitivamente irretrattabile e passata in giudicato.
IV.- Ciò precisato, nel merito l'appello è poi da disattendersi, a ciò conseguendo la necessità di integralmente confermare la sentenza gravata.
V.- Muovendo, in particolare, dal 1° motivo di impugnazione, globalmente afferente il quantum del danno biologico accordato [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], esso risulta vertere su un pluralità di profili distinti e pertanto da autonomamente scrutinarsi.
V.1.- La parte appellante ha contestato, in primo luogo, il mancato riconoscimento del c.d. danno estetico, sostenendone la spettanza sulla scorta delle cicatrici e delle alterazioni riportate in conseguenza del sinistro dell'11.09.2012.
Tale doglianza è tuttavia inaccoglibile, attesa la piena correttezza e condivisibilità della statuizione adottata a tal riguardo in prime cure e qui senz'ltro da confermarsi.
V.1.1.- Sul punto è noto e del tutto pacifico che “la pretesa di ottenere una separata liquidazione” del “cosiddetto danno estetico” “è infondata in diritto”.
E infatti, “la lesione dell'integrità fisionomica dell'individuo” “non può essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al danno biologico”, trattandosi, invero e “in virtù del principio di omnicomprensività e della necessaria liquidazione unitaria del danno biologico”, proprio e solo di “una componente del danno biologico”
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ordinariamente e fisiologicamente “ricompresa” in quest'ultimo [cfr. Cass. civ., 9/09/2022, n.
26584; Cass. civ., 12/03/2021, n. 7126 e Cass. civ., 29/07/2014, n. 17220, nonché Cass. civ.,
8/07/2020, n. 14246; Cass. civ., 13/10/2016, n. 20630; Cass. civ., 7/11/2014, n. 23778; Cass. civ., 23/09/2013, n. 21716; Cass. civ., 16/05/2013, n. 11950; Cass. civ., Sez. un., 11/11/2008,
n. 26972; Cass. civ., 27/03/2007, n. 7492].
V.1.2.- Né può ritenersi che, nel caso di specie, vi fossero ragioni tali da consentire di discostarsi da siffatto principio generale e provvedere, del tutto eccezionalmente, all'autonoma liquidazione del predetto “danno estetico” sulla scorta, in particolare [cfr. pagg.
8-9 dell'atto di appello], della sede del danno (coinvolgente coscia e ginocchio), della non riferibilità degli esiti cicatriziali al normale risultato operatorio e infine della non riconducibilità di tale danno alla percentuale accordata, riguardante solo la limitazione articolare in sé (9%).
V.1.3.- A tal proposito occorre infatti considerare:
(a) la mancata allegazione e prova, nella fattispecie de qua, di “circostanze” così “specifiche ed eccezionali” e così peculiarmente connotanti il caso di specie da “rend[ere] il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età” [cfr. Cass. n. 7126/2021, cit.; Cass. n.
14246/2020, cit.; Cass. n. 20630/2016, cit.; Cass. n. 23778/2014, cit.; Cass. n. 21716/2013, cit.; Cass. n. 11950/2013, cit.];
(b) la non utile invocabilità in tal senso, alla stregua del canone dell'eccezionalità del vulnus, neanche della “sede del danno” - qui invero localizzato non già, e.g., sul viso o sulle sue zone di contorno, ma nell'arto inferiore destro, con esiti cicatriziali [unici profili qui in thesi rilevanti, non risultando evidentemente né il carattere “più voluminoso” del “ginocchio destro”, né la lieve “disparità di circonferenza a livello della coscia” – “coscia destra 50 cm vs coscia sinistra 52 cm”: cfr. pag. 9 della C.T.U. del 16.07.2019 - tali da compromettere il profilo “estetico” e addirittura deturpare o deformare l'integrità fisionomica dell'individuo] risultavano poi siti, in particolare, all'altezza del ginocchio [il quale, come evidente e sulla base dell'id quod plerumque accidit, “può rimanere coperto, senza che questo paia un'anomalia sul piano dei comportamenti sociali” (cfr., da ultimo, Cass. civ., 3/02/2025, n.
2536)];
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(c) la globale inaccoglibilità altresì delle ulteriori deduzioni critiche della parte impugnante in virtù di quanto puntualmente esposto a tal proposito nella relazione peritale del 16.07.2019 [le cui risultanze sono senz'altro da condividersi, poiché frutto di approfondimento scevro da vizi logici e sviluppato sulla base di premesse metodologiche rigorose, nonché su plurimi riscontri documentali, ed essendo poi pacifico che ai fini della “liquidazione” o meno “del danno estetico” occorra chiaramente “basa[re] la propria decisione” proprio “sulla relazione redatta dal c.t.u.” (cfr. ancora Cass n. 2536/2025, cit.)] e pacificamente confliggente tanto con la prospettata non riferibilità degli esiti cicatriziali al normale risultato operatorio [avendo il C.T.U. al contrario evidenziato che “le cicatrici oggetto di … osservazioni non risulta[va]no guarite con processo anomalo”, trattandosi di “esito chirurgico” ordinario e
“non … concreta[nte] un danno percentualizzabile” in termini di “pregiudizio estetico tipizzabile” (cfr. pag. 16 della C.T.U. del 16.07.2019)], quanto con la dedotta inidoneità della percentuale accordata a ristorare l'intero pregiudizio patito [ricostruzione evidentemente incompatibile con i già menzionati principi di “unitarietà” e “onnicomprensività” del danno biologico (di cui il danno estetico costituisce, come detto, “una componente” in esso ordinariamente “ricompresa”: v. supra, sub V.1.1.) e in ogni caso contrastante con quanto evidenziato dal C.T.U. (avendo l'ausiliario invero sottolineato che nella “valutazione percentuale attribuita” aveva tenuto conto del danno complessivo e non già della sola
“limitazione articolare” – limitazione, quest'ultima, qui peraltro riguardante “una frattura di rotula”, e dunque “non” una “componente articolare del ginocchio”, e pertanto insufficiente a giustificare, di per sé sola, il predetto dato percentuale: cfr. pag. 16 della C.T.U. del
16.07.2019, nonché pag. 12 della stessa, ove si sottolinea come il “valore percentuale” accordabile fosse “fino a 9 (≤ 9)”, essendo stato dunque riconosciuto il valore massimo possibile, pur a fronte di menomazione non riguardante una componente articolare, proprio in virtù della valutazione globale del pregiudizio patito].
V.2.- Ciò detto sul profilo del danno estetico [già ricompreso nel danno biologico e dunque correttamente non accordato come “danno a sé, aggiuntivo ed ulteriore”, dal Tribunale di prime cure (v. supra, sub V.1.1.)], parimenti da disattendere è anche la contestazione relativa al mancato riconoscimento del Disturbo Post-Traumatico da Stress (DPTS).
V.2.1.- Sul punto, infatti, nella C.T.U. e poi nella sentenza di prime cure si è correttamente e condivisibilmente evidenziato che:
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(A) “non risulta[va] accertato” “che” “la dinamica” dell'“evento lesivo” oggetto di causa fosse “contraddistinta da contenuti psico-traumatici oggettivamente elevati” e tali da
“determina[re] il verificarsi di situazioni concretamente idonee a far temere come imminente la morte o procurare la consapevolezza di aver riportato gravi lesioni o altre minacce all'integrità fisica” [cfr. pag. 12 dell'elaborato del 16.07.2019];
(B) “difetta[va] pertanto la certezza diagnostica del nesso di causalità tra il sinistro in controversia e la patologia psichiatrica” prospettata [cfr. pag. 10, 1° cpv., della pronuncia impugnata].
V.2.2.- Né un siffatto nesso, chiaramente escluso dall'ausiliario [ciò chiaramente precludendo qualsivoglia riconoscimento e “quantificazione” di un tale pregiudizio (cfr. pagg. 10-11 dell'atto di appello), difettando il presupposto, prodromico e pregiudiziale, della “connessione causale con l'evento per cui è causa” (cfr. pag. 1, punto a), del provvedimento del
19.05.2017)], poteva ritenersi comprovato sol sulla scorta del certificato del Centro di Salute
Mentale di Marina di Gioiosa Jonica del 2.05.2013 (v. all. 13 fasc. di 1° grado dell'odierno appellante).
E ciò perché, come già puntualmente e correttamente evidenziato in 1° grado (cfr. pag. 9, ult. cpv., della pronuncia impugnata) e qui da ribadirsi, non v'è dubbio che la diagnosi ivi riportata (cfr. pagg.
5-6 del predetto all. 13) non risultasse sorretta né da test, né da indagini strumentali [test e indagini pur senz'altro necessari, diversamente da quanto prospettato dall'appellante, al fine di dimostrare l'effettiva sussistenza della patologia de qua
(riconoscibile e ravvisabile, come noto, solo in presenza di specifica sintomatologia e di precisi cluster sintomatologici, riscontrabili tramite appositi esami – necessari e imprescindibili a dar luogo a una diagnosi controllabile e verificabile e dunque scientificamente attendibile)].
V.2.3.- A fronte di ciò, risultando anche in questo caso del tutto corrette e condivisibili le valutazioni del Tribunale di prime cure, è dunque evidente che anche tale secondo profilo di doglianza sia da disattendere.
V.3.- Parimenti meritevole di reiezione risulta altresì la censura dell'appellante riguardante il mancato riconoscimento del danno da trauma distorsivo al rachide cervicale.
V.3.1.- A tal riguardo, infatti, l'ausiliario di 1° grado ha rigorosamente evidenziato che il
“trauma distorsivo al rachide cervicale” – “cosiddetto colpo di frusta” - “non” potesse
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“rientrare tra le menomazioni accertate”, poiché non solo non riportato in pressoché tutti i
“referti delle visite specialistiche ortopediche”, ma altresì in quanto “il solo esame strumentale rivolto al suo accertamento, rx rachide cervicale eseguito al P.S. del P.O. di
PO (RC), ha dato esito negativo” [cfr. pag. 12, 4° cpv., della C.T.U. del 16.07.2019].
V.3.2.- Risultanze documentali, queste ultime, evidentemente idonee a impedire qualsivoglia riconoscimento del predetto danno, considerando che:
(a) il “danno biologico”, già “dal punto di vista letterale”, è “soltanto quello suscettibile di accertamento medico legale” [cfr. artt. 138 e 139 D.lgs. n. 209/2005, nonché art. 13 D.Lgs. n.
38/2000 e, in precedenza, l'abrogato art. 5 L. n. 57/2001], con la conseguenza che “le lesioni
… che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo … non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”, in quanto, in definitiva, “un danno alla salute”, “se non è obiettivamente accertabile”, “non esiste come categoria giuridica” [cfr. art. 139, comma II, D.lgs. 209/2005 nonché, ex aliis, Cass. civ., 28/11/2019,
n. 31072 e Cass. civ., 28/02/2019, n. 5820];
(b) tale “imprescindibilità” “dell'accertamento medico legale” poi “emerge in modo palese” proprio nei casi, analoghi a quello di specie, di dedotta “lesione del rachide cervicale”, trattandosi “di una tipica patologia da incidente stradale” in cui “l'accertamento strumentale” è “lo strumento decisivo” per addivenire a “una conclusione scientificamente supportata” e “risulta, in concreto, l'unico in grado di fornire la prova idonea” [cfr., ex multis, Cass. civ., 8/04/2020, n. 7753; Cass. n. 31072/2019, cit.; Cass. civ., 19/01/2018, n.
1272].
V.3.3.- Non risultando pertanto il danno lamentato corroborato, nel caso di specie, da alcun accertamento strumentale [pur qui pacificamente integrante lo “strumento decisivo”,
“imprescindibile” e sostanzialmente “unico” per fornire la prova idonea (v. supra, sub
V.3.2.)], è pacifico che esso non risultasse riconoscibile, occorrendo dunque integralmente confermare, pur a tal riguardo, le statuizioni di prime cure.
V.4.- Analogamente da rigettarsi, infine, risultano le contestazioni dell'appellante relative alla percentuale di invalidità permanente e ai giorni di inabilità temporanea totale.
V.4.1.- Quanto al primo profilo, tale percentuale risulta essere stata quantificata (in misura pari al 16%) del tutto correttamente, all'esito di approfondimento peritale rigoroso e puntuale
[cfr. pagg. 12 e 14, punto 4., della C.T.U. del 16.07.2019] al quale il giudice di prime cure ha
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poi motivatamente aderito [altresì evidenziando l'insussistenza di “elementi oggettivi atti a superar[n]e le risultanze” cfr. pagg. 7-10, §3.2., della sentenza appellata], non sussistendo pertanto alcuna specifica ragione [non emergente dagli atti, né invero fornita dall'appellante, limitatosi a contestare tali risultanze senza contrapporre specifiche argomentazioni idonee ad incrinarne il fondamento logico giuridico] idonea a giustificarne la rimeditazione in questa sede.
V.4.2.- Quanto poi al danno da inabilità temporanea totale o assoluta (I.T.T. o I.T.A.),
l'appellante ne ha invocato l'incremento sulla scorta della persistenza di impedimenti
(“divieto di carico” per giorni 30) anche in seguito ai ricoveri nosocomiali (11.09.-
21.09.2012).
V.4.3.- E tuttavia, anche in tal caso occorre senz'altro confermare le valutazioni svolte in prime cure, avendo il C.T.U. [cfr. pag. 14, punto 3., della relazione peritale del 16.07.2019] e poi la sentenza [cfr. pag. 8, 3° cpv., della pronuncia impugnata] determinato la durata dell'inabilità in termini del tutto rigorosi e immuni da qualsivoglia censura, avendo condivisibilmente distinto fra il 1° periodo, di giorni 11, di inabilità assoluta [tipologia riconoscibile, come noto, solo e soltanto per lo spatium temporis in cui sussiste un'impossibilità fisica che impedisca alla persona di svolgere in maniera assoluta, anche solo in minima parte, qualsivoglia attività di vita quotidiana] e i successivi periodi di inabilità parziale, puntualmente e specificamente differenziati, poi, in base all'intensità dell'impedimento (al 75% per giorni 30, al 50% per i successivi giorni 45 e al 25%, infine, per giorni 92) - con regolazione corretta e puntuale ed evidentemente insuscettibile di alcuna rimeditazione, anche solo in parte qua e con riguardo al periodo immediatamente successivo al ricovero [chiaramente non contrassegnato da impossibilità assoluta, ma da impedimento parziale, pur particolarmente grave, con conseguente riconoscimento, all'uopo e proprio per siffatto periodo, di una percentuale molto elevata (pari addirittura al 75% - cfr. ancora pag.
14, punto 3., della relazione peritale del 16.07.2019) e senz'altro congrua e adeguata rispetto al caso di specie].
V.5.- Non potendo pertanto accogliersi, per le motivazioni sin qui esposte [v. supra, sub V.-
V.4.3.], le complessive ragioni di doglianza poste a fondamento del 1° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], è evidente che quest'ultimo sia da globalmente disattendere.
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VI.- Ad analoga statuizione reiettiva si deve poi pervenire anche con riguardo al 2° motivo d'appello [v. supra, sub I.2.1., punto (2)], anch'esso articolato intorno a profili diversi e dunque da distintamente scrutinarsi.
VI.1.- La parte impugnante ha contestato, in primo luogo, la percentuale di personalizzazione riconosciuta (aumento del 15% per la cenestesi lavorativa), sostenendo il carattere
“straordinario” ed eccezionale delle conseguenze da lui patite e dunque invocando una più elevata “variazione in aumento” (cfr. spec. pag. 14 dell'atto di appello).
VI.1.1.- E tuttavia, in senso contrario a quanto precede occorre osservare che:
(a) “la liquidazione del danno biologico permanente è di per sé un ristoro per equivalente” già comprensivo di tutte le “conseguenze che la lesione della salute ha avuto sulla vita quotidiana” del danneggiato, già in esso rientrando tutte “le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti, ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento” o comunque un danno “dell'arto inferiore” (cfr., ex aliis, Cass. civ.,
7/08/2025, n. 22781; Cass. civ., 4/03/2021, n. 5865; Cass. civ., 27/03/2018, n. 7513; Cass. civ., 8/02/2018, n. 3035; Cass. civ., 21/09/2017, n. 21939; Cass. civ., 18/11/2014, n. 24471;
Cass. civ., 7/11/2014, n. 23778);
(b) “la maggiorazione della misura standard del risarcimento”, per l'effetto, può essere straordinariamente accordata “solo in presenza di conseguenze dannose” “ulteriori e più gravi” “rispetto ai casi consimili”, nonché “del tutto anomale ed affatto peculiari”, dovendo trattarsi di “circostanze specifiche ed eccezionali” che possano ritenersi “sofferte solo da quella particolare vittima” e che è onere dell'istante puntualmente “allegare e provare”
[atteso che “le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un fatto costitutivo della pretesa” e pertanto ovviamente
“devono essere allegate in modo circostanziato”, nonché rigorosamente “provate”, proprio e solo “dall'attore”] (cfr. Cass. n. 22781/2025, cit.; Cass. n. 5865/2021, cit.; Cass. n.
7513/2018, cit.; Cass. n. 3035/2018, cit.; Cass. n. 21939/2017, cit.; Cass. n. 24471/2014, cit.;
Cass. n. 23778/2014, cit.).
VI.1.2.- Circostanze “eccezionali” qui evidentemente non dimostrate, né ravvisabili sulla scorta degli elementi in atti e, in particolare, della “lieve zoppia di fuga a sinistra” riportata dal danneggiato [cfr. pag. 9 della C.T.U. del 16.07.2019], costituendo invero quest'ultima una conseguenza lesiva chiaramente inidonea a peculiarmente connotare proprio e solo l'odierna
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fattispecie [essendo priva del carattere di eccezionalità nonché ovviamente insuscettibile di ritenersi sofferta solo e soltanto da una particolare vittima (v. supra, sub VI.1.1., punto (b)] e dunque già compresa nel danno biologico qui riconosciuto [idoneo a complessivamente ristorare tutte le evenienze pregiudizievoli e l'intero vulnus all'integrità psico-fisica riportato dal danneggiato a causa del sinistro, fra cui, appunto e considerando l'afferenza del danno all'arto inferiore, anche la predetta lieve “zoppia” (v. supra, sub VI.1.1., punto (a), nonché ancora pag. 9 della C.T.U. del 16.07.2019)].
VI.1.3.- A ciò consegue, come evidente, l'inaccoglibilità della richiesta di aumento, avendo il giudice di prime cure invero pacificamente “rispettato il principio per cui la variazione in aumento del danno non patrimoniale alla persona esige l'allegazione e la prova” di
“circostanze specifiche ed eccezionali”, nonché “del tutto anomale ed affatto peculiari”, e, in
“mancanza di prova di [tali] ulteriori conseguenze”, coerentemente e correttamente “escluso che tale misura dovesse essere maggiorata” [cfr. ancora Cass. n. 5865/2021, cit., nonché
Cass. n. 22781/2025, cit.; Cass. n. 7513/2018, cit.; Cass. n. 3035/2018, cit.; Cass. n.
21939/2017, cit.; Cass. n. 24471/2014, cit.; Cass. n. 23778/2014, cit.].
VI.2.- Analogamente da disattendere risulta altresì la contestazione dell'appellante con riguardo al mancato riconoscimento del danno per la perdita di occasioni lavorative.
VI.2.1.- Sul punto, infatti, nella C.T.U. [cfr. pagg. 14, punto 6., e 17, 3°-4° cpv., della relazione peritale del 16.07.2019] e poi nella sentenza di prime cure [cfr. pagg. 12-14, §3.5, della pronuncia appellata] si è sottolineato, del tutto condivisibilmente, che:
(a) la menomazione alla capacità lavorativa specifica costituisce un autonomo danno patrimoniale la cui prova grava sull'istante, essendo proprio quest'ultimo, per l'effetto, tenuto a congruamente dimostrare la diminuzione o il mancato conseguimento del guadagno subiti proprio e solo in conseguenza del fatto dannoso [cfr. pagg. 12-13 della pronuncia impugnata];
(b) nel caso de quo una tale rigorosa dimostrazione non poteva ritenersi offerta, non essendovi invero radicale “incompatibilità” fra l'invalidità e l'attività lavorativa [derivando dai “postumi permanenti” solo “una maggiore usura, fatica e difficoltà nello svolgimento della sua attività lavorativa di idraulico”, con conseguente riconoscibilità del danno da
“cenestesi lavorativa” (accordato in prime cure), “ma non vi è incompatibilità” e dunque radicale “impedimento all'esecuzione della stessa” (cfr. pagg. 14, punto 6., e 17, 3°-4° cpv., della relazione peritale del 16.07.2019)] e non avendo inoltre la parte istante congruamente
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comprovato alcuna specifica diminuzione di guadagno [non avendo quest'ultima invero
“offerto un quadro adeguato ai fini della prova del dedotto danno patrimoniale” (giusta produzione, in luogo delle “dichiarazioni dei redditi presentate nei tre anni precedenti il sinistro”, del solo “modello Unico 2012 per il 2011”) e non emergendo poi dal raffronto fra quest'ultimo e la dichiarazione successiva (modello Unico 2013), riferita proprio al flusso reddituale dell'anno del sinistro (2012), alcun decremento (bensì, al contrario, “redditi maggiori rispetto all'anno precedente” – “€ 2.486 anziché € 2.278”): cfr. pagg. 13-14 della sentenza appellata].
VI.2.2.- Né, a fronte della pacifica decisività di quanto precede, possono ritenersi in alcun modo accoglibili le deduzioni dell'appellante [cfr. spec. pagg. 15-17 dell'appello, nonché pagg.
1-2 della conclusionale], il quale ha in particolare invocato:
(a) le osservazioni del proprio C.T.P., stimante un danno alla capacità lavorativa-produttiva;
(b) la non condivisibilità, poi, delle valutazioni di prime cure rispetto ai dati reddituali – considerando, in particolare, il ridotto differenziale (€ 200) fra le due dichiarazioni reddituali
(Unico 2012 per il 2011, Unico 2013 per il 2012), il rilievo dell'apporto della moglie, la data di inizio della sua attività (1.06.2011) e infine la necessità di attenersi al criterio legale del triplo della pensione sociale.
VI.2.2.1.- Quanto, in particolare, al profilo indicato supra, sub VI.2.2., punto (a), giova qui osservare che:
(1) qualsivoglia deduzione del C.T.P. costituisce, come noto, “una semplice allegazione di carattere tecnico” di per sé “priva” di alcun “valore probatorio”, con la conseguenza che i relativi “argomenti”, ove “incompatibili con la decisione adottata”, sono da ritenersi ritualmente “disatte[si]”, essendo a tal riguardo sufficiente che “il giudice di merito”, “ove di contrario avviso”, “ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con il contenuto della stessa e conformi al parere del proprio consulente” [cfr. Cass. civ., Sez. un., 3/06/2013, n. 13902, nonché, ex multis, Cass. civ., 10/07/2025, n. 18974; Cass. civ.,
4/03/2025, n. 5667; Cass. civ., 28/02/2025, n. 5362; Cass. civ., 15/02/2022, n. 4933; Cass. civ., 9/04/2021, n. 9483; Cass. civ., 30/11/2020, n. 27297; Cass. civ., 24/08/2017, n. 20347;
Cass. civ., 8/01/2013, n. 259; Cass. civ., 26/09/2006, n. 20821; Cass. civ., 6/05/2002, n. 6432;
Cass. civ., 18/04/2001, n. 5687; Cass. civ., 23/05/1998, n. 5151];
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(2) nel caso di specie è poi del tutto evidente che nelle proprie (mere) allegazioni il tecnico di parte, pur facendo riferimento, genericamente, a un “danno alla capacità lavorativa- produttiva”, abbia invero chiaramente prospettato solo un danno da c.d. cenestesi lavorativa
[rappresentando, in specie ed esclusivamente, “evidenti difficoltà nelle mansioni inerenti le attività gravose e/o stressanti o comunque usuranti gli arti inferiori con posizioni scomode, coatte ed antifisiologiche”: cfr. pag. 20 della C.T.U. del 16.07.2019, riportante alle pagg. 18-
20 le osservazioni del C.T.P. attoreo datate 16.06.2019], e dunque proprio il vulnus qui già accordato [avendo il Tribunale di 1° grado appunto riconosciuto il danno legato alla “maggior usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento della stessa attività lavorativa cui il danneggiato attendeva prima del sinistro”, essendo appunto “questo” “il danno da lesione della cenestesi lavorativa”, correlato alla “maggiore usura” e alla “maggior pena” per lo
“svolgimento del proprio lavoro” e suscettibile di “essere risarcito attraverso un appesantimento del risarcimento del danno biologico in via di personalizzazione” (cfr. pag.
10, §3.3, della sentenza appellata, nonché, ex multis, Cass. civ., 11/11/2019, n. 28988; Cass. civ., 9/10/2015, n. 20312; Cass. civ., 25/08/2014, n. 1816; Cass. civ., 24/03/2004, n. 5840)].
VI.2.2.2.- Né può ritenersi che una tale “maggior pena” giustificasse, ex se e oltre a tale importo, anche un ristoro a titolo di perdita da capacità lavorativa specifica, ciò chiaramente confliggendo con il divieto di duplicazioni risarcitorie [cfr., ex multis, Cass. civ., 5/01/2023,
n. 220; Cass. civ., 28/09/2018, n. 23469; Cass. civ., 17/01/2018, n. 901; Cass., Sez. un., n.
26972/2008, cit.; Cass. civ., 30/10/2007, n. 22884] e trattandosi poi di pregiudizi:
(a) pacificamente non coessenziali, né interdipendenti – vertendo il danno da cenestesi lavorativa su “una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo” e del “modo di essere del soggetto” [che “non” riguarda, né risulta in alcun modo “incidente”, sul “profilo” patrimoniale e in particolare sul “reddito della persona offesa”, trattandosi di “pregiudizio” ascrivibile al “danno alla salute” e che “non attiene alla produzione del reddito”: cfr. Cass. n.
28988/2019, cit.; Cass. n. 20312/2015, cit.; Cass. n. 1816/2014, cit.; Cass. n. 5840/2004, cit.]
e costituendo invece “la menomazione della capacità lavorativa specifica” “un pregiudizio patrimoniale” e del tutto autonomo da quello biologico [atteso che, come noto, “il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente”, in quanto “il grado di invalidità permanente … non determina automaticamente la riduzione percentuale della capacità
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lavorativa specifica del danneggiato né, conseguentemente, una diminuzione del correlato guadagno” (cfr. Cass. civ., 10/03/2016, n. 4673 e Cass. civ., 12/02/2015, n. 2758, nonché, ex multis, Cass. civ., 10/07/2015, n. 14517; Cass. civ., 3/07/2014, n. 15238; Cass. civ.,
12/02/2013, n. 3290; Cass. civ., 5/02/2013, n. 2644; Cass. civ., 27/01/2011, n. 1879; Cass. civ., 9/08/2007, n. 17464; Cass. civ., 18/04/2003, n. 6291)];
(b) soggetti, per l'effetto, a un regime probatorio del tutto diverso – atteso che il danno da cenestesi lavorativa, come detto, “si sostanzia … in una menomazione della salute intesa in senso lato” ed è pertanto risarcibile, in presenza di riscontro medico-legale (qui sussistente: pagg. 14, punto 6., e 17, 3°-4° cpv., della relazione peritale del 16.07.2019), a prescindere da ogni “mancato guadagno” [“che potrebbe anche non esservi nel caso concreto”, costituendo invero la “maggior usura, fatica e difficoltà” solo “una menomazione all'efficienza psicofisica” e dunque una “lesione di un generico modo di essere del soggetto” “risarcibile sotto il profilo del danno biologico” senza “alcun rilievo sul piano della produzione del reddito” (cfr. Cass. n. 28988/2019, cit.; Cass. n. 1816/2014, cit.; Cass. n. 6291/2003, cit.)] e che per il danno da capacità lavorativa specifica, invece, “occorre la dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio patrimoniale” ed
è in particolare necessario che “la riduzione della capacità di guadagno” – “la” cui “prova” chiaramente “grava sul soggetto che chiede il risarcimento” - “sia certa” [cfr. Cass. n.
4673/2016, cit.; Cass. n. 2758/2015, cit.; Cass. n. 6291/2003, cit.].
VI.2.2.3.- “Prova certa” dell'“effettivo pregiudizio patrimoniale” patito qui evidentemente insuscettibile di ritenersi raggiunta, considerando quanto chiaramente emergente dai dati reddituali [non comprovanti alcuna deminutio (v. supra, sub VI.2.1.)] e la pacifica inidoneità, poi e al fine di sovvertire tali risultanze documentali, delle argomentazioni dell'appellante [v. supra, sub VI.2.2., punto (b)], non potendosi ritenere utilmente invocabili:
(i) né il quantum, non eccessivo, del differenziale fra il flusso reddituale, più ridotto, del
2011(ante-sinistro) e quello, invece più elevato, del 2012 (anno del sinistro) – essendo evidente che venisse qui in rilievo non già la misura, ma la sussistenza, in sé e per sé, di un tale maggior reddito nell'anno del sinistro [ciò chiaramente confliggendo con qualsivoglia
“perdita” – dovendo consistere quest'ultima in un differenziale negativo e dunque essendo ovviamente da escludersi in caso di redditi identici ovvero, come nel caso di specie, addirittura incrementatisi: cfr. all. 26-27 fasc. 1° grado dell'odierno appellante];
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(ii) né le deduzioni, non puntualmente dimostrate e comunque non dirimenti, rispetto al prospettato apporto della moglie (non specificamente comprovato) ovvero alla data di inizio, nel 2011 (cfr. all. 25 fasc. 1° grado dell'odierno appellante), della sua attività imprenditoriale
[evenienza invero non comprovante, di per sé sola, il difetto di redditi antecedenti (ritraibili, in thesi, anche da attività ulteriori e diverse svolte in precedenza dal soggetto danneggiato – peraltro nato nel 1969 e dunque avente, già nel 2011, più di 40 anni) e comunque chiaramente inidonea ad esimere dalla necessità di fornire prova completa e accurata del danno invocato
(con onus esclusivamente gravante sull'istante: v. supra, sub VI.2.1., punto (a), nonché supra, sub VI.2.2.2., punto (b))];
(iii) né, infine, i riferimenti dell'appellante al triplo della pensione sociale (oggi “assegno sociale”) – criterio qui già astrattamente inapplicabile, trattandosi nel caso di specie di soggetto percettore di reddito (cfr. all. 26 fasc. 1° grado dell'odierno appellante) e dunque non potendo in alcun modo invocarsi l'art. 137, comma III, D.lgs. n. 209/2005 [essendo pacifico che “se la vittima ha un reddito da lavoro, è quest'ultimo” che va considerato, e non già il “triplo della pensione sociale”, integrando invero quest'ultimo “un criterio residuale di liquidazione” utilizzabile solo “se la vittima non ha un reddito da lavoro” ovvero se esso sia pacificamente “saltuario” (carattere tuttavia qui né dedotto e dimostrato, né comunque ravvisabile) e al quale è invece precluso ricorrere “tutte le volte che il danneggiato abbia un reddito”, pur se “inferiore” (atteso che “il triplo della pensione sociale” “non costituisce affatto una soglia minima di risarcimento” – ricostruzione “inammissibile” e che
“trasformerebbe il risarcimento in un indennizzo” - ed essendo senz'altro da escludersi che “il risarcimento del danno spetti ope legis in misura pari al triplo della pensione sociale anche a chi non abbia … assolto l'onere della prova”): cfr., ex aliis, Cass. civ., 4/05/2016, n. 8896 e
Cass. civ., 13/02/2020, n. 3541].
VI.2.3.- Attesa, pertanto, la piena condivisibilità delle statuizioni di prime cure [v. supra, sub
VI.2.1.] e l'evidente non accoglibilità delle contrarie argomentazioni della parte impugnante
[v. supra, sub VI.2.2.-VI.2.2.3.], è pacifico che anche tale ragione di censura sia da disattendere.
VI.3.- Parimenti meritevole di reiezione, infine, risulta anche la doglianza relativa alle spese mediche, avendo l'appellante in particolare contestato il mancato riconoscimento, oltre che di
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quelle sostenute (€ 2.406,00 – cfr. pag. 8, 3° cpv., della pronuncia impugnata, nonché pag. 14, punto 7., della C.T.U. del 16.07.2019), anche di quelle “future” e “da sostenersi”.
VI.3.1.- E tuttavia, sul punto occorre rammentare che “le spese mediche future”, da intendersi come le “spese che la vittima dovrà sostenere per cure mediche e fisioterapiche”, sono separatamente e ulteriormente liquidabili solo nel caso di rigorosa “dimostrazione” “della necessità di dette spese” [cfr. Cass. civ., 17/09/2025, n. 25474, nonché Cass. civ., 9/06/2011,
n. 12690; Cass. civ., 23/01/2006, n. 1215 e Cass. civ., 23/01/2002, n. 752].
VI.3.2.- Rigorosa dimostrazione, quest'ultima, qui pacificamente non offerta, né ex se ritraibile sulla scorta del mero passaggio peritale relativo alle “complicanze” [cfr. pag. 11 della relazione peritale del 16.07.2019], pacificamente non implicante alcun riconoscimento tali asserite spese future (né della loro necessità, né dalla loro consistenza e correlazione eziologica con il sinistro) e invero volto esclusivamente a delineare i termini dei danni complessivamente patiti e (già) compiutamente riconosciuti in sede peritale [anche in ordine al periodo di inabilità temporanea, invero pacificamente determinato dal C.T.U. anche “alla luce delle complicanze” de quibus (v. pag. 13 della relazione peritale da ultimo menzionata), trattandosi dunque di pregiudizio già valutato (e ricompreso) nel pregiudizio accordato].
VI.3.3.- A fronte di ciò, e dunque in difetto di “dimostrazione” “della necessità” delle “spese mediche future” e della conseguente “configurabilità, sul piano ontologico, della tipologia di danno” de quo [cfr. Cass. n. 12690/2011, cit., nonché Cass. n. 25474/2025, cit.; Cass. n.
1215/2006, cit.; Cass. n. 752/2002, cit.], non v'è dubbio che anche tale doglianza sia da rigettarsi.
VI.4.- Risultando dunque meritevoli di reiezione, per le motivazioni sin qui illustrate [v. supra, sub VI.-VI.3.3.], le complessive censure veicolate tramite il 2° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (2)], è evidente che anche quest'ultimo sia da globalmente disattendere.
VII.- Parimenti insuscettibile di accoglimento, infine, risulta anche l'ultimo motivo di gravame, vertente sulle spese di lite in prime cure [v. supra, sub I.2.1., punto (3)] e in particolare sulla statuizione compensativa adottata con riguardo al rapporto processuale fra l'odierno appellante ) e i convenuti , Parte_1 CP_2 Parte_8
e .
[...] Parte_4
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VII.1.- In senso contrario a tale pronuncia ex art. 92, comma II, c.p.c. la parte impugnante ha in particolare invocato:
(a) la clausola c.d. di salvaguardia del proprio atto di citazione in riassunzione (“nella misura di € 350.000,00, o in quella maggiore o minore che, all'esito di CTU ed istruttoria, risulterà dovuta”: cfr. pag. 8, punto 2), del predetto atto di citazione in riassunzione);
(b) la non predicabilità, nel caso di specie, di alcuna evenienza idonea a giustificare la compensazione;
(c) la non condivisibilità, infine e in ogni caso, della misura (integrale) della compensazione.
VII.2.- Tali rilievi, tuttavia e alla luce delle più recenti indicazioni giurisprudenziali, sono senz'altro da disattendere.
VII.2.1.- Prendendo le mosse, in specie, dal rilievo indicato supra, sub VII.1., punto (a), occorre osservare che la questione sottesa è stata oggetto di recente e risolutivo dictum nomofilattico [cfr. Cass. civ., Sez. un., 23/07/2025, n. 20805], nell'ambito del quale si è precisato che:
(A) “in presenza di una domanda di condanna, il cui importo sia stato espresso in una determinata somma”, occorre necessariamente attenersi a tale “indicazione specifica” pur a fronte della predetta clausola c.d. di salvaguardia, e dunque pur per “l'ipotesi in cui la determinazione del quantum operata dall'attore in termini specifici sia accompagnata dall'invito al giudice a riconoscere quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia
(ovvero clausola di analogo tenore)” [cfr. Cass., Sez. un., n. 20805/2025, cit.];
(B) in favore di “tale soluzione” “depongono” “plurime indicazioni”, e in specie: (i) il dato,
“evidente”, per cui “l'avvocato incaricato della difesa del convenuto è chiamato ad approntare uno sforzo professionale che è correlato alla indicazione che emerge dalla altrui domanda”; (ii) la circostanza, altrettanto pacifica, per cui “la mera apposizione della clausola” sarebbe sufficiente a far “ve[nir] meno” “la remora alla proposizione di domande in un importo manifestamente sproporzionato o abnorme”, ciò “contravvenendo al principio di auto-responsabilità” (“che implica che la parte debba assumersi anche i rischi connessi alle proprie erronee scelte”) e con soluzione che, come evidente, “ben potrebbe prestarsi a fenomeni di malcostume o abuso”; (iii) il rilievo, infine, per cui, diversamente opinando,
“l'indicazione in maniera espressa dell'ammontare che l'attore reputa essergli dovuto viene ad essere automaticamente privata di efficacia in ragione della [mera] aggiunta della detta
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formula”, la quale finirebbe per “travolgere e rendere vana” la “dichiarazione di valore resa”
e di cui occorre invece, anche ex “art. 1367 c.c.”, “preservare una portata effettuale” [cfr.
Cass., Sez. un., n. 20805/2025, cit.].
VII.2.2.- A fronte di ciò, è evidente che tale primo argumentum [v. supra, sub VII.1., punto
(a)] sia qui da disattendere, non potendosi ritenere la clausola c.d. di salvaguardia sufficiente a
“travolgere” e “rendere vana”, nonché priva di “portata effettuale”, la richiesta di condanna
“nella misura di € 350.000,00” [cfr. pag. 8, punto 2), dell'atto di citazione in riassunzione originante il giudizio di 1° grado].
VII.2.3.- Quanto poi al rilievo compendiato supra, sub VII.1., punto (b), anche a tal riguardo
è decisivo un recente arresto nomofilattico [costituito, in tal caso, da Cass. civ., Sez. un.,
31/10/2022, n. 32061 (con dictum poi costantemente ribadito anche in seguito: cfr., da ultimo,
Cass., Sez. un., n. 20805/2025, cit., nonché Cass. civ., 11/05/2025, n. 12508)], ove si è definitivamente chiarito che “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta
… di una … domanda”, pur non potendo qualificarsi come “reciproca soccombenza”, senz'altro “può giustificarne … la compensazione” anche “totale” [cfr. Cass., Sez. un., n.
32061/2022, cit.; Cass. n. 12508/2025, cit.; Cass., Sez. un., n. 20805/2025, cit.].
VII.2.4.- Quanto, infine, alla deduzione riguardante la misura della compensazione [supra, sub VII.1., punto (c)], anch'essa è da disattendersi, considerando non solo la piena correttezza e condivisibilità della statuizione adottata in prime cure [alla luce dell'ampia e rilevante discrasia fra importo domandato (€ 350.000,00) e quello poi riconosciuto (€ 18.609,24)] il pacifico principio per cui “la scelta tra compensazione totale o parziale” è opzione latamente discrezionale [essendo svincolata da precisi parametri oggettivi e “dovendo essere valutato
l'oggetto della lite nel suo complesso”] e del tutto incensurabile [poiché stabilire “in quale misura debba farsi luogo a compensazione” “si colloca in un ambito che non è sindacabile”,
“nemmeno sotto il profilo motivazionale”, risultando “l'obbligo motivazionale” già
“soddisfatto dalla enunciazione delle ragioni” della statuizione ex art. 92, comma II, c.p.c., e pertanto “deve” “escludersi che il … giudice debba dar giustificazione” anche “della misura della compensazione”] (cfr., ex multis, Cass. civ., 25/03/2024, n. 7947; Cass. civ.,
12/01/2021, n. 289; Cass. civ., 20/12/2017, n. 30592; Cass. civ., 31/01/2014, n. 2149; Cass. civ., 24/01/2013, n. 1703; Cass. civ., 11/02/2002, n. 1898; Cass. civ., 05/10/2001, n. 12295;
Cass. civ., 3/03/1994, n. 2124; Cass. civ., 11/01/1988, n. 13).
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VII.3.- Alla luce di quanto precede [v. supra, sub VII.-VII.2.4.], pertanto, è evidente che anche tale ultimo motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (3)] sia senz'altro da respingersi.
VIII.- Apprezzando quindi in via sistematica quanto globalmente precede, non risultando le diverse ragioni di gravame avanzate meritevoli di accoglimento [v. supra, sub V.-VII.3.] e non sussistendo ulteriori profili qui delibabili [v. supra, sub III., punto (2)], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza appellata.
IX.- Venendo, infine, alle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza di 1° grado, pur con rifermento al regolamento delle spese ivi disposto (atteso il rigetto delle doglianze dell'appellante e la mancanza di alcuna ulteriore impugnativa, anche incidentale, a tal riguardo: v. supra, sub VII.-VII.3., nonché supra, sub III., punto (2)), risultando in questa sede conseguentemente precluso ogni “nuovo regolamento” sul punto (cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n.
16526)], occorre distinguere fra le parti rimaste contumaci [v. infra, sub IX.1.] e quelle invece qui costituitesi [v. infra, sub IX.2.].
IX.1.- Quanto alle prime, nessuna statuizione in punto di spese è evidentemente da adottarsi, considerando l'esito delle impugnative [non essendo intervenuta alcuna modifica a esse sfavorevole] e il loro difetto di costituzione [non avendo conseguentemente “sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)” (v., da ultimo, Cass. civ., 15/05/2019, n. 12897)].
IX.2.- Quanto, invece, alle parti qui costituitesi, considerando la soccombenza dell'appellante e, tuttavia e al contempo, gli interventi giurisprudenziali, nonché l'oggettiva controvertibilità, di talune delle questioni prospettate [con particolare riguardo al 3° motivo di gravame, attesa la specifica rilevanza ai fini di quest'ultimo di diversi arresti (nomofilattici e altresì risolutivi di preesistenti contrasti) intervenuti solo nel corso del giudizio (cfr., e.g., Cass., Sez. un., n.
32061/2022, cit., e Cass., Sez. un., n. 20805/2025, cit.)], ricorrono presupposti tali da giustificare l'applicazione, in parte qua, dell'art. 92, comma II, c.p.c., con conseguente parziale compensazione (nella misura di 1/3) e condanna invece dell'appellante alla refusione del residuo (nella misura dei 2/3).
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IX.2.1.- Ciò detto e ferma l'idoneità di tale statuizione ad integralmente assorbire anche l'istanza di condanna per lite temeraria [atteso che, come noto, “l'art. 96 c.p.c., sia per
l'ipotesi prevista dal comma 1, che dal comma 3, … richiede che vi sia stata condanna del soccombente all'integrale pagamento delle spese” e che pertanto, in caso di “compensazione totale o parziale delle spese di lite”, “deve escludersi la possibilità” di applicare tale disposizione (v. Cass. civ., 9/12/2019, n. 32090; Cass. civ., 30/03/2000, n. 3876 e Cass. civ.,
24/04/1993, n. 4804)], quanto poi alla condanna residua (nella misura, come detto, dei 2/3), le spese di lite sono da attribuirsi e liquidarsi tenendo conto di quanto segue sia sul versante subiettivo-solutorio [v. infra, sub IX.2.2.], sia sotto il profilo determinativo-quantificatorio [v. infra, sub IX.2.3.].
IX.2.2.- Quanto al primo aspetto, occorre considerare:
(a) le autonome liquidazioni spettanti a ciascuna delle parti appellate distintamente difese
[atteso che, come noto, “la pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi” (cfr., da ultimo, Cass. civ., 27/03/2023, n. 8561)];
(b) l'unica liquidazione dovuta, invece, per le parti unitariamente assistite e rappresentate - in ossequio al principio per cui “l'onorario dovuto all'avvocato il quale ha difeso più parti aventi la stessa posizione processuale va liquidato una sola volta, come se avesse difeso una sola parte” [cfr. Cass. civ., 17/04/2024, n. 10367; Cass. civ., 29/11/2012, n. 21320; Cass. civ.,
12/08/2010, n. 18624], non potendo poi qui riconoscersi alcuno specifico incremento o quid pluris [qui non richiesto e comunque non giustificato, attesa la perfetta identità non solo di posizione processuale, ma anche di questioni di fatto e di diritto esaminate, rimanendo pertanto la maggiorazione di cui all'art. 4, comma II, D.M. 55/2014 ovviamente neutralizzata dall'analoga deminutio di cui all'art. 4, comma IV, medesimo D.M. (cfr. Cass. civ.,
17/04/2024, n. 10367, spec. ipotesi sub (e) al punto 4.12. dei “Motivi della decisione”)];
(c) la conseguente liquidabilità, in base al combinato disposto di quanto precede, di n. 3 compensi, l'uno per l'appellata (avv. Giuseppe Seminara), l'altro per le CP_2
appellate e (entrambe Parte_2 Parte_3 rappresentate dall'avv. OL LE) e l'ultimo, infine, per , Parte_4 Parte_5
e (tutti assistiti dall'avv. IS TA LE);
[...] Parte_6
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(d) le dichiarazioni di distrazione, poi, formulate dai due difensori appena menzionati (avv.ti
OL LE e IS TA LE) e dalle quali ex se consegue la necessità di provvedersi
[trattandosi di dichiarazione di per sé del tutto “sufficiente” e in ordine alla quale non v'è
“alcun margine di sindacato” - non integrando il provvedimento ex art. 93 c.p.c., del resto,
“una statuizione della sentenza in senso stretto” (non fondandosi su “una nuova domanda nel giudizio”), bensì consistendo solo nell'“esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali” (cfr. Cass. civ., 23/12/2024, n. 34202; Cass. civ., Sez. un., 26/03/2021, n. 8562; Cass. civ., Sez. un., 27/11/2019, n. 31033; Cass. civ., 25/10/2017, n.
25247; Cass. civ., 15/04/2010, n. 9062; Cass. civ., 1/10/2009, n. 21070)].
IX.2.3.- Quanto, infine, alla concreta modulazione delle spese, esse sono liquidate come in dispositivo (per l'intero e poi per la sola misura frazionaria effettivamente dovuta) avendo riguardo:
(1) alle norme del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto e qui ratione temporis vigente);
(2) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande comprese nello scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00 [così determinato in base al valore della domanda, qui pari alla “differenza tra quanto preteso in appello e quanto già riconosciuto in primo grado” (cfr. Cass., Sez. un., n. 20805/2025, cit.; Cass. civ., 7/11/2023, n. 30999; Cass. civ., 13/11/2019, n. 29420) e dunque pari a (€ 350.000,00 - € 18.609,24 =) € 331.390,76];
(3) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857)];
(4) alla necessità, poi, di apportare di tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione del carattere strettamente documentale della procedura di gravame, del limitato numero di attività svolte, della sostanziale sovrapponibilità dei profili affrontati dalle parti vittoriose (i cui compensi, come detto e per le ragioni indicate, sono da distintamente liquidarsi) e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
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IX.3.- Trattandosi, poi, di impugnazione avanzata dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi
18 e 561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G.
[cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 555/2020
R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 88/2020, pubblicata in data 30.01.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 1591/2014 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello proposto;
2) DISPONE, con riguardo alle spese del presente grado:
- NULLA con riguardo alle parti appellate rimaste contumaci;
- COMPENSA, in parte qua (nella misura di 1/3), le predette spese con riguardo al rapporto tra appellante e le parti appellate qui costituitesi e ND l'appellante alla refusione del residuo (nella misura di 2/3) in favore delle predette parti appellate
(congiuntamente considerando le parti unitariamente difese), spese liquidate per l'intero in € 10.060,00 e dunque con condanna dell'appellante a pagare, per ogni parte distintamente difesa (per totali n. 3 liquidazioni), € 6.706,70, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, con pagamenti poi da distrarsi ex art. 93 c.p.c., quanto alle parti e (avv. Parte_2 Parte_3
OL LE) nonché , e Parte_4 Parte_5 Parte_6
(avv. IS TA LE), ai rispettivi difensori, dichiaratisi anticipatari;
[...]
3) DÀ ATTO, con riguardo all'appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 7 novembre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
dott. N.A. Vecchio dott. Natalino Sapone
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