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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 01/12/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott. Roberto Pascarelli, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 01 dicembre 2025 ore 08:31 – ha pronunciato in data 01/12/2025, previa lettura delle note di trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 853/2023, del Ruolo Generale Affari Contenziosi, pendente T R A
(P.IVA in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t. sig. (C.F. ), che Parte_2 C.F._1 interviene nel presente giudizio anche in proprio, rappresentati e difesi dall'Avv. Melchiorre Napolitano ed elett.te dom.ti ai fini del presente giudizio presso il suo studio sito in Casoria (NA) alla Via Piave n. 57;
- ricorrente -
E
Controparte_1
, in persona dell'Assessore pro tempore (C.F.
[...]
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato P.IVA_2 di presso i cui uffici, siti in via Libertà n. 174 è domiciliato;
CP_1
-resistente -
pag. 1 di 8 avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. legge 689/1981, lavoro/prev.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La vicenda storica da cui è scaturita la presente causa è esaustivamente sintetizzata nel libello introduttivo del giudizio, ove si ha modo di leggere al riguardo che: << (…) L'intera vicenda per cui è causa è sorta allorquando, nel novembre del 2019, gli Ispettori del Lavoro di hanno avviato gli CP_1 accertamenti a carico della società odierna ricorrente, all'esito dei quali è stato poi notificato all'istante il verbale di accertamento unico n. 19/040 del 08/11/2019. Part In estrema sintesi, in tale verbale l di ha contestato alla CP_1 Parte_1
[... le seguenti condotte: a) L'aver occupato a nero la lavoratrice dal 01 al 05 ottobre 2017 e Parte_4 la sig.ra per la sola giornata del 01/10/2017; Parte_5
b) L'aver camuffato il rapporto di lavoro subordinato intercorso con la sig.ra Parte_4
dal 05/10/2017 al 04/10/2018 sotto forma di tirocinio formativo;
[...]
c) L'aver versato alle lavoratrice , e Parte_5 Parte_4 [...] una retribuzione in contanti, inferiore a quella risultante dai Parte_6 cedolini paga, con conseguente omissione contributiva. Avverso tale verbale, la ha presentato sia gli scritti difensivi ex art. 18 Parte_1
L. 689/81 che il ricorso al Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro ex art. 12 D.Lgs. 124/2004. Con separati atti, l ha emesso delle diffide accertative patrimoniali in favore CP_1 delle dipendenti, le cui posizioni sono state conciliate davanti allo stesso Organo accertatore ovvero, in alcuni casi, in sede sindacale. Dal canto suo, il Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro ha accolto il ricorso della società ricorrente, dichiarando la piena genuinità del rapporto di tirocinio intercorso con Part la sig.ra , mentre … l non ha ritenuto di dover accogliere gli Parte_4 scritti difensivi della società istante, emettendo l'ordinanza oggi opposta. Ciò in quanto, sostanzialmente, l di , ha … ritenuto non CP_1 CP_1 opponibile la conciliazione avvenuta con la sig.ra in sede sindacale e di dover Parte_6 confermare la sanzione. (…)>>. Part Così in data 13/07/2023, l' di notificava a mezzo pec alla CP_1
l'ordinanza ingiunzione n. 20/0195 prot. 7504 del Parte_1 pag. 2 di 8 04/07/2023 per complessivi € 16.220,30 relativa alla presunta violazione dell'art. 1, comma 910, L. 205/2017 che prevede, in sostanza, l'obbligo di pagamento degli emolumenti ai dipendenti in modalità esclusivamente tracciabile. Più nello specifico, secondo l'Ispettorato di Caltanissetta, la società odierna ricorrente avrebbe corrisposto alla lavoratrice Persona_1 delle somme in contanti della retribuzione mensile dal mese di luglio 2018 a marzo 2019. Tale ordinanza trovava il suo fondamento nel rapporto n. 57 del 09/10/2020, relativo all'illecito n. 19/2021. Con ricorso depositato telematicamente in data 25/07/2023, la Parte_1
[... ed il sig. in proprio hanno spiegato opposizione nei Parte_2 confronti delle predetta ordinanza ingiunzione di pagamento, chiedendo che l'intestato Tribunale voglia: “(…) A) In via preliminare, sussistendo un grave pericolo sul patrimonio dell'istante, si chiede sospendersi, anche con decreto reso inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione n. 20/0195 prot. 4504 del 04/07/2023 notificata a mezzo pec il 13/07/2023; B) In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del gravato provvedimento per tutti i motivi esposti in atti;
C) Nel merito, accertare e dichiarare la totale nullità e/o illegittimità e/o inefficacia o, comunque, l'infondatezza dell'ordinanza-ingiunzione n. 165/2021 emessa dall e di tutti i suoi atti presupposti Controparte_1
e/o successivi, ovvero annullare lo stesso per tutti i motivi in atti descritti, adottando ogni consequenziale provvedimento;
D) In via meramente subordinata, in accoglimento parziale del ricorso, annullare parzialmente l'ordinanza opposta relativamente a quanto ritenuto fondato, riducendo l'importo dovuto al minimo edittale di € 1.000,00 o alla diversa somma ritenuta equa, comunque non superiore ad € 9.000,00; E) Condannare, in ogni caso, anche ai sensi dell'art. 4, comma 8, DM 55/2014, l'
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese, dei diritti e Controparte_2 degli onorari del presente giudizio, oltre rimborso delle spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
pag. 3 di 8 Nello spiegato ricorso, gli odierni opponenti, in via preliminare, hanno argomentato: “A) Sulla nullità e/o illegittimità dell'avviso di addebito per omessa notifica ai coobligati in solido”; “B) Sulla nullità dell'atto opposto per eccessiva genericità ed erroneità dei criteri di determinazione dell'importo preteso” e “C) Sull'erroneità dell'importo ed indebita applicazione delle spese di notifica”; nel merito, poi, in via principale, hanno diffusamente contestato la sussistenza dell'illecito amministrativo per cui sono stati sanzionati (vedi pagine da 3 a 7 del libello introduttivo del giudizio) e, in via subordinata, hanno chiesto la riduzione della sanzione loro inflitta al minimo edittale, sottolineando la sproporzione Part fra la sanzione quantificata dall' di e la condotta contestata. CP_1 Part L' di , ritualmente costituitosi in giudizio, ha diffusamente CP_1 contestato la fondatezza dell'avverso ricorso (asseverando la correttezza e la legittimità del proprio operato) ed ha chiesto che l'intestato Tribunale voglia:
“(…) Nel merito, rigettare il ricorso perché inammissibile e infondato, per le ragioni indicate, o con qualsivoglia altra statuizione. In via istruttoria, rigettare la richiesta di prova per testi, perché irrilevante e/o inammissibile ovvero, in subordine, laddove la richiesta venisse accolta, ammettere la prova testimoniale con riferimento ai fatti di cui ai punti a) – b) – c) del presente atto dei Militari della Guardia di Finanza come indicati nel verbale;
Con vittoria di spese e compensi. (…)”. La causa, trattata alle udienze del 23/11/2023, del 18/01/2024 e del 27/03/2024, è stata istruita sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e mediante l'escussione della lavoratrice Controparte_3
e, poi, è stata rinviata per decisione/discussione all'udienza del
[...]
24.11.2026 h 8.31 da trattarsi secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. Con provvedimento n. 40/2025 del 01/10/2025 emesso dal Presidente dell'intestato Tribunale il procedimento è stato assegnato alla scrivente Magistrato che ha anticipato la discussione/decisione della causa all'odierna udienza, confermandone la trattazione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva il Tribunale che per il principio della ragione più liquida, il ricorso proposto dalla Parte_1 ed dal sig. in proprio va accolto sulla base della soluzione Parte_2 di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se pag. 4 di 8 logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dagli artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (cfr., sul punto, Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014). La questione che si intende risolvere è quella della contestata sussistenza dell'illecito amministrativo per cui è causa. Al riguardo, si deve, innanzitutto, ricordare che nell'ambito del giudizio ad opposizione ad ordinanza ingiunzione l'onere della prova circa la fondatezza dell'accertamento grava interamente sull , senza che il Controparte_1 verbale di accertamento possa far piena fede in ordine a quanto accertato. L'ente accertatore, quindi, deve provare - secondo i criteri ordinari- la fondatezza del proprio accertamento. Sul punto, infatti, è stato osservato in giurisprudenza che: “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, l'insufficienza di elementi probatori confortanti la responsabilità in capo al soggetto sanzionato impone l'accoglimento dell'opposizione ai sensi dell'art. 6, comma 11, d.lgs. 150/2011. Nell'ambito di tale procedimento, parte attrice in senso sostanziale deve ritenersi l'amministrazione opposta, cui per l'effetto è devoluto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c., mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di parte convenuta, la prova dei fatti impeditivi ed estintivi.” (Trib.
Frosinone, 403/2020). E ancora: “Con l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente. Ne consegue che, ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, l'opposizione deve essere accolta.” (Trib. Cassino, 25/02/2021, n. 262).
In tal senso, si veda anche Trib. Trieste, sent. 558/2019, secondo cui: “In tema di impugnazione di ordinanze-ingiunzioni, il ricorso di cui all'art. 22, l. n. 689/1981 introduce un giudizio avente ad oggetto non solo la legittimità formale del provvedimento amministrativo ma anche il fondamento stesso della pretesa dell'autorità nei confronti del cittadino. Pur rivestendo la posizione processuale di resistente, è la Pubblica Amministrazione a far valere in giudizio la propria pretesa sanzionatoria, ed
pag. 5 di 8 è lei che deve dunque fornire, ex art. 2697 c.c., la prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento.”.
Ciò posto in punto di diritto, esaminate le risultanze istruttorie in atti, questo Part Giudice ritiene che l' di , nel caso di specie, non abbia CP_1 compiutamente assolto all'onere probatorio su di esso gravante. Al riguardo, va osservato che la sig.ra , Controparte_3 nel corso degli accertamenti ispettivi, ebbe a dichiarare:
- di essere stata assunta dall'odierna società ricorrente dal 24/3/2017, con contratto a tempo determinato sino al 31/10/2017 e che dal 1 novembre 2017 il contratto di lavoro era stato trasformato a tempo indeterminato;
- che, di regola, ogni fine mese, come da accordi verbali raggiunti con l'azienda, era solita trattenere dal registratore di cassa del punto vendita la somma di circa € 70 degli incassi per raggiungere la retribuzione di € 887,00 comprensivi di assegni familiari, come pattuito verbalmente con i responsabili della società;
- di avere percepito la 13° mensilità, in contanti insieme ad eventuale straordinario prestato (cfr. doc. 1 di parte resistente). Queste dichiarazioni, poi, sono state meglio precisate ed integrate dalla stessa lavoratrice nel corso della sua deposizione testimoniale, nel corso della quale la sig.ra ha testualmente affermato: “(…) Controparte_3
ADR: Sono stata una dipendente della dal 2017 al 2019 circa. Parte_1
1) “Vero che, fino a giugno 2018, i dipendenti del punto vendita “ ” sito nel Pt_7
C.C. “Il Casale” di San Cataldo erano soliti chiedere al datore di lavoro di prelevare in contanti dalla cassa un acconto sullo stipendio mensile”; ADR: sì, confermo. Lo stipendio veniva pagato puntualmente mensilmente.
2) “Vero che, qualora accordata la richiesta, veniva annotato il prelievo da parte dell'amministrazione e la somma detratta dal pagamento degli emolumenti mensili”; ADR: io chiedevo l'autorizzazione per il prelievo dell'anticipo all'amministrazione che mi autorizzava e annotava l'anticipo.
3) “Vero che anche la sig.ra , quale responsabile Controparte_3 del punto vendita, si è spesso avvalsa della facoltà di ricevere l'anticipo dal datore”; ADR: si personalmente mi sono avvalsa di questa pratica.
4) “Vero che tale prassi è definitivamente cessata da luglio 2018 in poi”; pag. 6 di 8 Testim
si, confermo. Abbiamo effettuato i prelievi sino a giugno 2018.
5) “Vero che tutti i dipendenti addetti al punto vendita di cui al capo 1) hanno sempre percepito durante il loro rapporto un importo pari a quello risultante dai cedolini paga mensili, debitamente sottoscritti per quietanza”; ADR: sì, confermo. Preciso che venivamo pagati con bonifico bancario e i soldi percepiti corrispondevano a quelli del cedolino.
6) “Vero che anche la sig.ra nel periodo luglio Controparte_3
2018/marzo 2019 ha percepito a mezzo bonifico bancario esclusivamente ed esattamente l'importo risultante dai corrispondenti cedolini paga”. ADR: si confermo. Dal luglio 2018 al marzo 2019 considerato che non potevamo più prendere denaro contante, la cifra del bonifico corrispondeva a quella riportata nel cedolino, mentre prima del luglio 2018 non era così. ADR: fino a giugno 2018 non c'era corrispondenza tra cedolino e bonifico, perchè il bonifico era decurtato della somma già percepita in contanti. ADR: il teste ribadisce che fino a giugno 2018 i dipendenti potevano prelevare somme in contanti, mentre da luglio 2018 sino a marzo 2019, tale prassi è stata abolita per disposizione del datore di lavoro”. Queste dichiarazioni escludono in radice la sussistenza dell'illecito amministrativo contestato agli odierni opponenti posto che soltanto a far tempo dal 01 luglio 2018 è entrato in vigore il divieto di pagare in contanti le retribuzioni dei dipendenti (v. legge di bilancio 2018. art.1, commi 910-914 della legge 205/2017). Peraltro, non vi è fondato motivo di dubitare dell'attendibilità della teste
[...]
, che è ormai ex dipendente della società Controparte_3 ricorrente ed in quanto tale, almeno teoricamente, terza ed indifferente rispetto all'esito del giudizio e non più soggetta ad eventuali condizionamenti. Del resto, nel rendere le dichiarazioni rilasciate in sede ispettiva (sopra riportate), la lavoratrice in parola non aveva circostanziato temporalmente la prassi da lei seguita di trattenere dal registratore di cassa del punto vendita in cui lavorava la somma di circa € 70,00 degli incassi per raggiungere la retribuzione di € 887,00 comprensivi di assegni familiari. L'attendibilità della teste in parola, peraltro, è suffragata anche dalle produzioni documentali svolte dalla società ricorrente sub. all. 10.1 e 10.2, pag. 7 di 8 consistenti: nelle buste paga della sig.ra per il periodo luglio Parte_6
2018/marzo 2019; negli estratti del registro presenze corrispondenti a tali mensilità e nelle distinte dei bonifici bancari con cui sono state pagate tali mensilità. Ebbene, da un attento esame di tali produzioni documentali, si evince esserci perfetta corrispondenza fra gli importi riportati nelle buste paga de quibus sotto la voce “netto” e l'ammontare dei corrispondenti bonifici bancari. E' indubbio, comunque, che le dichiarazioni rilasciate dalla sig.ra Parte_6 Part in sede ispettiva fossero tali da indurre in errore gli Ispettori dell' di
, pur avendo essi agito con l'attenzione e la diligenza proprie del CP_1 loro difficile ruolo professionale.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'opposizione proposta dalla ed dal sig. Parte_1 Parte_2 in proprio va accolta con statuizioni come da dispositivo. L'incertezza del quadro probatorio (sopra evidenziata), le notevoli difficoltà nella ricostruzione della vicenda storica oggetto del contendere e la complessità delle questioni giuridiche esaminate, complessivamente considerate, rendono di giustizia compensare integralmente fra le parti le spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel testo inciso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 (si veda in tal senso, inter alia, Cass. n. 9901/2025). Alla luce delle suesposte considerazioni, quindi, va respinta la domanda di Part parte ricorrente di condanna dell' di per c.d. lite temeraria ex CP_1 art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in accoglimento dell'opposizione proposta dalla ed dal sig. Parte_1
in proprio annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata, Parte_2 meglio indicata in parte motiva;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite. Bologna – Caltanissetta 01/12/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pascarelli pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott. Roberto Pascarelli, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 01 dicembre 2025 ore 08:31 – ha pronunciato in data 01/12/2025, previa lettura delle note di trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 853/2023, del Ruolo Generale Affari Contenziosi, pendente T R A
(P.IVA in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t. sig. (C.F. ), che Parte_2 C.F._1 interviene nel presente giudizio anche in proprio, rappresentati e difesi dall'Avv. Melchiorre Napolitano ed elett.te dom.ti ai fini del presente giudizio presso il suo studio sito in Casoria (NA) alla Via Piave n. 57;
- ricorrente -
E
Controparte_1
, in persona dell'Assessore pro tempore (C.F.
[...]
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato P.IVA_2 di presso i cui uffici, siti in via Libertà n. 174 è domiciliato;
CP_1
-resistente -
pag. 1 di 8 avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. legge 689/1981, lavoro/prev.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La vicenda storica da cui è scaturita la presente causa è esaustivamente sintetizzata nel libello introduttivo del giudizio, ove si ha modo di leggere al riguardo che: << (…) L'intera vicenda per cui è causa è sorta allorquando, nel novembre del 2019, gli Ispettori del Lavoro di hanno avviato gli CP_1 accertamenti a carico della società odierna ricorrente, all'esito dei quali è stato poi notificato all'istante il verbale di accertamento unico n. 19/040 del 08/11/2019. Part In estrema sintesi, in tale verbale l di ha contestato alla CP_1 Parte_1
[... le seguenti condotte: a) L'aver occupato a nero la lavoratrice dal 01 al 05 ottobre 2017 e Parte_4 la sig.ra per la sola giornata del 01/10/2017; Parte_5
b) L'aver camuffato il rapporto di lavoro subordinato intercorso con la sig.ra Parte_4
dal 05/10/2017 al 04/10/2018 sotto forma di tirocinio formativo;
[...]
c) L'aver versato alle lavoratrice , e Parte_5 Parte_4 [...] una retribuzione in contanti, inferiore a quella risultante dai Parte_6 cedolini paga, con conseguente omissione contributiva. Avverso tale verbale, la ha presentato sia gli scritti difensivi ex art. 18 Parte_1
L. 689/81 che il ricorso al Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro ex art. 12 D.Lgs. 124/2004. Con separati atti, l ha emesso delle diffide accertative patrimoniali in favore CP_1 delle dipendenti, le cui posizioni sono state conciliate davanti allo stesso Organo accertatore ovvero, in alcuni casi, in sede sindacale. Dal canto suo, il Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro ha accolto il ricorso della società ricorrente, dichiarando la piena genuinità del rapporto di tirocinio intercorso con Part la sig.ra , mentre … l non ha ritenuto di dover accogliere gli Parte_4 scritti difensivi della società istante, emettendo l'ordinanza oggi opposta. Ciò in quanto, sostanzialmente, l di , ha … ritenuto non CP_1 CP_1 opponibile la conciliazione avvenuta con la sig.ra in sede sindacale e di dover Parte_6 confermare la sanzione. (…)>>. Part Così in data 13/07/2023, l' di notificava a mezzo pec alla CP_1
l'ordinanza ingiunzione n. 20/0195 prot. 7504 del Parte_1 pag. 2 di 8 04/07/2023 per complessivi € 16.220,30 relativa alla presunta violazione dell'art. 1, comma 910, L. 205/2017 che prevede, in sostanza, l'obbligo di pagamento degli emolumenti ai dipendenti in modalità esclusivamente tracciabile. Più nello specifico, secondo l'Ispettorato di Caltanissetta, la società odierna ricorrente avrebbe corrisposto alla lavoratrice Persona_1 delle somme in contanti della retribuzione mensile dal mese di luglio 2018 a marzo 2019. Tale ordinanza trovava il suo fondamento nel rapporto n. 57 del 09/10/2020, relativo all'illecito n. 19/2021. Con ricorso depositato telematicamente in data 25/07/2023, la Parte_1
[... ed il sig. in proprio hanno spiegato opposizione nei Parte_2 confronti delle predetta ordinanza ingiunzione di pagamento, chiedendo che l'intestato Tribunale voglia: “(…) A) In via preliminare, sussistendo un grave pericolo sul patrimonio dell'istante, si chiede sospendersi, anche con decreto reso inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione n. 20/0195 prot. 4504 del 04/07/2023 notificata a mezzo pec il 13/07/2023; B) In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del gravato provvedimento per tutti i motivi esposti in atti;
C) Nel merito, accertare e dichiarare la totale nullità e/o illegittimità e/o inefficacia o, comunque, l'infondatezza dell'ordinanza-ingiunzione n. 165/2021 emessa dall e di tutti i suoi atti presupposti Controparte_1
e/o successivi, ovvero annullare lo stesso per tutti i motivi in atti descritti, adottando ogni consequenziale provvedimento;
D) In via meramente subordinata, in accoglimento parziale del ricorso, annullare parzialmente l'ordinanza opposta relativamente a quanto ritenuto fondato, riducendo l'importo dovuto al minimo edittale di € 1.000,00 o alla diversa somma ritenuta equa, comunque non superiore ad € 9.000,00; E) Condannare, in ogni caso, anche ai sensi dell'art. 4, comma 8, DM 55/2014, l'
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese, dei diritti e Controparte_2 degli onorari del presente giudizio, oltre rimborso delle spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
pag. 3 di 8 Nello spiegato ricorso, gli odierni opponenti, in via preliminare, hanno argomentato: “A) Sulla nullità e/o illegittimità dell'avviso di addebito per omessa notifica ai coobligati in solido”; “B) Sulla nullità dell'atto opposto per eccessiva genericità ed erroneità dei criteri di determinazione dell'importo preteso” e “C) Sull'erroneità dell'importo ed indebita applicazione delle spese di notifica”; nel merito, poi, in via principale, hanno diffusamente contestato la sussistenza dell'illecito amministrativo per cui sono stati sanzionati (vedi pagine da 3 a 7 del libello introduttivo del giudizio) e, in via subordinata, hanno chiesto la riduzione della sanzione loro inflitta al minimo edittale, sottolineando la sproporzione Part fra la sanzione quantificata dall' di e la condotta contestata. CP_1 Part L' di , ritualmente costituitosi in giudizio, ha diffusamente CP_1 contestato la fondatezza dell'avverso ricorso (asseverando la correttezza e la legittimità del proprio operato) ed ha chiesto che l'intestato Tribunale voglia:
“(…) Nel merito, rigettare il ricorso perché inammissibile e infondato, per le ragioni indicate, o con qualsivoglia altra statuizione. In via istruttoria, rigettare la richiesta di prova per testi, perché irrilevante e/o inammissibile ovvero, in subordine, laddove la richiesta venisse accolta, ammettere la prova testimoniale con riferimento ai fatti di cui ai punti a) – b) – c) del presente atto dei Militari della Guardia di Finanza come indicati nel verbale;
Con vittoria di spese e compensi. (…)”. La causa, trattata alle udienze del 23/11/2023, del 18/01/2024 e del 27/03/2024, è stata istruita sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e mediante l'escussione della lavoratrice Controparte_3
e, poi, è stata rinviata per decisione/discussione all'udienza del
[...]
24.11.2026 h 8.31 da trattarsi secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. Con provvedimento n. 40/2025 del 01/10/2025 emesso dal Presidente dell'intestato Tribunale il procedimento è stato assegnato alla scrivente Magistrato che ha anticipato la discussione/decisione della causa all'odierna udienza, confermandone la trattazione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva il Tribunale che per il principio della ragione più liquida, il ricorso proposto dalla Parte_1 ed dal sig. in proprio va accolto sulla base della soluzione Parte_2 di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se pag. 4 di 8 logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dagli artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (cfr., sul punto, Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014). La questione che si intende risolvere è quella della contestata sussistenza dell'illecito amministrativo per cui è causa. Al riguardo, si deve, innanzitutto, ricordare che nell'ambito del giudizio ad opposizione ad ordinanza ingiunzione l'onere della prova circa la fondatezza dell'accertamento grava interamente sull , senza che il Controparte_1 verbale di accertamento possa far piena fede in ordine a quanto accertato. L'ente accertatore, quindi, deve provare - secondo i criteri ordinari- la fondatezza del proprio accertamento. Sul punto, infatti, è stato osservato in giurisprudenza che: “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, l'insufficienza di elementi probatori confortanti la responsabilità in capo al soggetto sanzionato impone l'accoglimento dell'opposizione ai sensi dell'art. 6, comma 11, d.lgs. 150/2011. Nell'ambito di tale procedimento, parte attrice in senso sostanziale deve ritenersi l'amministrazione opposta, cui per l'effetto è devoluto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c., mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di parte convenuta, la prova dei fatti impeditivi ed estintivi.” (Trib.
Frosinone, 403/2020). E ancora: “Con l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente. Ne consegue che, ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, l'opposizione deve essere accolta.” (Trib. Cassino, 25/02/2021, n. 262).
In tal senso, si veda anche Trib. Trieste, sent. 558/2019, secondo cui: “In tema di impugnazione di ordinanze-ingiunzioni, il ricorso di cui all'art. 22, l. n. 689/1981 introduce un giudizio avente ad oggetto non solo la legittimità formale del provvedimento amministrativo ma anche il fondamento stesso della pretesa dell'autorità nei confronti del cittadino. Pur rivestendo la posizione processuale di resistente, è la Pubblica Amministrazione a far valere in giudizio la propria pretesa sanzionatoria, ed
pag. 5 di 8 è lei che deve dunque fornire, ex art. 2697 c.c., la prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento.”.
Ciò posto in punto di diritto, esaminate le risultanze istruttorie in atti, questo Part Giudice ritiene che l' di , nel caso di specie, non abbia CP_1 compiutamente assolto all'onere probatorio su di esso gravante. Al riguardo, va osservato che la sig.ra , Controparte_3 nel corso degli accertamenti ispettivi, ebbe a dichiarare:
- di essere stata assunta dall'odierna società ricorrente dal 24/3/2017, con contratto a tempo determinato sino al 31/10/2017 e che dal 1 novembre 2017 il contratto di lavoro era stato trasformato a tempo indeterminato;
- che, di regola, ogni fine mese, come da accordi verbali raggiunti con l'azienda, era solita trattenere dal registratore di cassa del punto vendita la somma di circa € 70 degli incassi per raggiungere la retribuzione di € 887,00 comprensivi di assegni familiari, come pattuito verbalmente con i responsabili della società;
- di avere percepito la 13° mensilità, in contanti insieme ad eventuale straordinario prestato (cfr. doc. 1 di parte resistente). Queste dichiarazioni, poi, sono state meglio precisate ed integrate dalla stessa lavoratrice nel corso della sua deposizione testimoniale, nel corso della quale la sig.ra ha testualmente affermato: “(…) Controparte_3
ADR: Sono stata una dipendente della dal 2017 al 2019 circa. Parte_1
1) “Vero che, fino a giugno 2018, i dipendenti del punto vendita “ ” sito nel Pt_7
C.C. “Il Casale” di San Cataldo erano soliti chiedere al datore di lavoro di prelevare in contanti dalla cassa un acconto sullo stipendio mensile”; ADR: sì, confermo. Lo stipendio veniva pagato puntualmente mensilmente.
2) “Vero che, qualora accordata la richiesta, veniva annotato il prelievo da parte dell'amministrazione e la somma detratta dal pagamento degli emolumenti mensili”; ADR: io chiedevo l'autorizzazione per il prelievo dell'anticipo all'amministrazione che mi autorizzava e annotava l'anticipo.
3) “Vero che anche la sig.ra , quale responsabile Controparte_3 del punto vendita, si è spesso avvalsa della facoltà di ricevere l'anticipo dal datore”; ADR: si personalmente mi sono avvalsa di questa pratica.
4) “Vero che tale prassi è definitivamente cessata da luglio 2018 in poi”; pag. 6 di 8 Testim
si, confermo. Abbiamo effettuato i prelievi sino a giugno 2018.
5) “Vero che tutti i dipendenti addetti al punto vendita di cui al capo 1) hanno sempre percepito durante il loro rapporto un importo pari a quello risultante dai cedolini paga mensili, debitamente sottoscritti per quietanza”; ADR: sì, confermo. Preciso che venivamo pagati con bonifico bancario e i soldi percepiti corrispondevano a quelli del cedolino.
6) “Vero che anche la sig.ra nel periodo luglio Controparte_3
2018/marzo 2019 ha percepito a mezzo bonifico bancario esclusivamente ed esattamente l'importo risultante dai corrispondenti cedolini paga”. ADR: si confermo. Dal luglio 2018 al marzo 2019 considerato che non potevamo più prendere denaro contante, la cifra del bonifico corrispondeva a quella riportata nel cedolino, mentre prima del luglio 2018 non era così. ADR: fino a giugno 2018 non c'era corrispondenza tra cedolino e bonifico, perchè il bonifico era decurtato della somma già percepita in contanti. ADR: il teste ribadisce che fino a giugno 2018 i dipendenti potevano prelevare somme in contanti, mentre da luglio 2018 sino a marzo 2019, tale prassi è stata abolita per disposizione del datore di lavoro”. Queste dichiarazioni escludono in radice la sussistenza dell'illecito amministrativo contestato agli odierni opponenti posto che soltanto a far tempo dal 01 luglio 2018 è entrato in vigore il divieto di pagare in contanti le retribuzioni dei dipendenti (v. legge di bilancio 2018. art.1, commi 910-914 della legge 205/2017). Peraltro, non vi è fondato motivo di dubitare dell'attendibilità della teste
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, che è ormai ex dipendente della società Controparte_3 ricorrente ed in quanto tale, almeno teoricamente, terza ed indifferente rispetto all'esito del giudizio e non più soggetta ad eventuali condizionamenti. Del resto, nel rendere le dichiarazioni rilasciate in sede ispettiva (sopra riportate), la lavoratrice in parola non aveva circostanziato temporalmente la prassi da lei seguita di trattenere dal registratore di cassa del punto vendita in cui lavorava la somma di circa € 70,00 degli incassi per raggiungere la retribuzione di € 887,00 comprensivi di assegni familiari. L'attendibilità della teste in parola, peraltro, è suffragata anche dalle produzioni documentali svolte dalla società ricorrente sub. all. 10.1 e 10.2, pag. 7 di 8 consistenti: nelle buste paga della sig.ra per il periodo luglio Parte_6
2018/marzo 2019; negli estratti del registro presenze corrispondenti a tali mensilità e nelle distinte dei bonifici bancari con cui sono state pagate tali mensilità. Ebbene, da un attento esame di tali produzioni documentali, si evince esserci perfetta corrispondenza fra gli importi riportati nelle buste paga de quibus sotto la voce “netto” e l'ammontare dei corrispondenti bonifici bancari. E' indubbio, comunque, che le dichiarazioni rilasciate dalla sig.ra Parte_6 Part in sede ispettiva fossero tali da indurre in errore gli Ispettori dell' di
, pur avendo essi agito con l'attenzione e la diligenza proprie del CP_1 loro difficile ruolo professionale.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'opposizione proposta dalla ed dal sig. Parte_1 Parte_2 in proprio va accolta con statuizioni come da dispositivo. L'incertezza del quadro probatorio (sopra evidenziata), le notevoli difficoltà nella ricostruzione della vicenda storica oggetto del contendere e la complessità delle questioni giuridiche esaminate, complessivamente considerate, rendono di giustizia compensare integralmente fra le parti le spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel testo inciso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 (si veda in tal senso, inter alia, Cass. n. 9901/2025). Alla luce delle suesposte considerazioni, quindi, va respinta la domanda di Part parte ricorrente di condanna dell' di per c.d. lite temeraria ex CP_1 art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in accoglimento dell'opposizione proposta dalla ed dal sig. Parte_1
in proprio annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata, Parte_2 meglio indicata in parte motiva;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite. Bologna – Caltanissetta 01/12/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pascarelli pag. 8 di 8