TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/03/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1336/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 26.3.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. ORONZO Antonio, Strada Fonte Borea 101 - Pescara
CONTRO
CP_1 avv.ti DEL SORDO Roberta e GRAPPONE Cristina, c/o , Via R.Paolucci 35 - Pescara CP_1
OGGETTO: ricorso ex art.445-bis comma 6 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1
Con ricorso depositato in data 30.7.2024 , facendo seguito alla Parte_1 contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nel pregresso giudizio per accertamento tecnico preventivo ex art.445-bis c.p.c., introduceva il giudizio di merito chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa in data 30.5.2022 (anziché dalla successiva data 1.3.2023 ritenuta dal perito, che aveva confermato la valutazione effettuata in sede amministrativa dalla Commissione medica ASL ed avverso la quale era stato proposto ricorso per ATP).
La domanda attiene dunque al limitato periodo dal 30.5.2022 al 28.2.2023.
La ricorrente eccepiva la nullità della espletata CTU per non avere il perito depositato le osservazioni proposte da parte ricorrente medesima nel corso del procedimento peritale e, in ogni caso, la mancata valutazione delle stesse, che a loro volta rappresentavano, in particolare, la non corretta valutazione delle certificazioni della ASL di San Valentino del 4.12.2023 e della in Parte_2 data 23.3.2023.
L' si costituiva in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
Quindi all'odierna udienza, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve disattendersi l'eccezione preliminare di nullità della relazione di CTU, considerato che l'art.195 c.p.c. non prevede la sanzione della nullità per il caso di mancato deposito delle osservazioni di parte, visto che il CTU ha comunque riportato, nelle proprie valutazioni, significativi passi delle osservazioni ricevute da parte ricorrente, sintetizzandone la portata (né nell'odierno ricorso è stato eccepito che il CTU abbia riportato male), le quali osservazioni sono state alfine integralmente prodotte nella presente fase di giudizio;
ad ogni modo la ratio della previsione relativa alla produzione delle osservazioni è evidentemente di consentire l'esercizio del diritto di difesa della controparte (soprattutto al fine di depositare tempestivamente in Cancelleria la dichiarazione di contestazione delle conclusioni del CTU ex art.445-bis, comma 4, c.p.c.), e non della medesima parte che tali osservazioni aveva trasmesso al perito la quale, dunque, non ha subito compromissione alcuna delle proprie facoltà difensive.
***
Ad ogni modo, non sembra potersi conferire rilievo decisivo, al fine della valutazione tecnica della coerenza di una CTU medico legale, alla eventuale “vis
2 polemica del C.T.U.” sulla quale si sofferma la ricorrente peraltro solo nelle note conclusive, in quanto, premesso che l'art.195 c.p.c. dispone espressamente che il perito, nel rispondere alle osservazioni delle parti, deve limitarsi a fornire solo
“una sintetica valutazione sulle stesse”, vanno comunque richiamate le valutazioni, delle osservazioni del CTP, fornite dal CTU nominato in fase di ATP, che ha motivatamente ritenuto di attribuire minore rilevanza alla certificazione in data
4.12.2023 della ASL di Pescara, San Valentino in A.C., valorizzata invece dal CTP di parte ricorrente, nella parte in cui, riferendosi al passato, fa una valutazione di gravità della patologia fin dalla (risalente) data 3.3.2022 della presa in carico di detta struttura, gravità invece non affatto attestata nei precedenti certificati della medesima struttura.
Il CTU invece, al netto dei contestati toni polemici, ha ritenuto motivatamente di conferire maggiore rilievo alla precedente certificazione del 23.3.2023 della nonché alle risultanze dell'esame obiettivo della paziente: Parte_2
• “NOTE CRITICHE alla CTU da parte del Dr.G. , per parte Ricorrente. Per_1 Dalla Relazione del Dr. risulta: Per_2
-visita Neurologica , San Valentino in A.C. del 04/12/2023 “Paziente seguita Parte_2 da questo servizio già dal 3/3/2022. Già dallo inizio la diagnosi è stata di Sindrome frontale. Di conseguenza la paziente aveva disturbi della memoria, dell'attenzione, incapacità a programmare le proprie attività quotidiane e difficoltà della deambulazione. Dr.
” Persona_3
RISPOSTA DEL CTU: Relativamente a tale certificato è stato già ampiamente discusso in Relazione preliminare, come la sintomatologia descritta dallo Psichiatra, Dr.
[...]
, è riportata solo in quel certificato del 04/12/2023 e non nei certificati Per_4 precedenti. Pertanto la sintomatologia ivi descritta è in riferimento solo al certificato del 04/12/2023.
- Il Dr. così continua: “23/3/2023 La valutazione neurologica ed i punteggi ottenuti alla Per_1 valuta uropsicologica documentano deterioramento cognitivo di grado severo (CDR=3), situazione di GRAVITA': Perdita di memoria grave, rimangono alcuni frammenti, incapacità a dare giudizi o risolvere problemi...”.
RISPOSTA DEL CTU. È già stato esaustivamente descritto, a pagina 9-10, del presente elaborato peritale come nella certificazione del 23/03/2023, la Valutazione Neurologica presso l'ASL riportava: “paziente vigile, orientato e relativamente Parte_2 collaborante. All'esame obiettivo neurologico non segni focali di lato. Nervi cranici indenni ad eccezione reliquati VII NC di origine centrale a SN. Obiettività extrapiramidale negativa. Sensibilità T/De T(e nella norma Relativamente bene eseguite le prove di coordinazione anche se apprezzabile sfumata disprassia. Mantiene la posizione al Mingazzini I e II. Deambulazione paraparetica a base allargata, sincinesie pendolari ridotte, buoni i cambi direzionali, buon controllo posturale (Romberg e Pull test, recupera con un passo -)...”. Come si può dunque notare, la paziente aveva un buon quadro neurologico e psichiatrico anche alla data del 23/3/2023.”. Non è descritto alcun deficit mnesico. Del resto non bisogna riportarsi solo alla Diagnosi conclusiva. Altrettanto importante valutare l'ESAME OBIETTIVO. In esso infatti è descritta minuziosamente la sintomatologia del paziente e fornisce dettagli inequivocabili sulla gradualità del deficit patologico. Il Dr. insiste sulla (23/3/2023). Ma come fin qui descritto, la Per_1 Parte_3 Pt_3 si esprime anche con la diagnosi conclusiva. Ma il reperto fondamentale attiene all'ESAME OBIETTIVO da cui dedurre lo stato di in relazione al quadro clinico Pt_3 emergente nel predetto ESAME OBIETTIVO. Perta ferma quanto già descritto in Relazione preliminare di CTU: DIAGNOSI: “Disturbo cognitivo.”. Valutazione: NO accompagnamento, dal 30/5/2022 al 28/02/2023”.
***
3 Del resto è nota la difficoltà, in molti casi, nello stabilire con sufficiente probabilità la decorrenza, nel passato, di un determinato stato invalidante (ovvero della gravità dello stesso), soprattutto in difetto di elementi probatori precisi e certi (indicativi cioè di una data certa ed inconfutabile), sicchè la stessa giurisprudenza di legittimità richiama, sul punto, i criteri di giudizio dell'onere della prova (onus probandi incumbit ei qui dicit: art.2967 c.c.) nonché la correttezza di una decorrenza finanche dal momento della visita peritale, qualora difettino elementi certi che possano far ritenere comprovata una decorrenza anteriore:
• “In materia di indennità di accompagnamento, sebbene il momento di insorgenza dello stato invalidante - che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale - non coincida di norma con quello degli accertamenti tecnici, né con quello del deposito della relazione del consulente tecnico, poiché, in presenza di uno stato o processo esteso nel tempo, è improbabile che l'accertamento intervenga nella fase iniziale, è, tuttavia, onere della parte che richiede la prestazione dimostrare che l'evoluzione del quadro clinico nella misura rilevante si sia verificata prima dell'accertamento peritale, fornendo elementi di valutazione minimi per ritenere che a tale data fossero già integrati i requisiti costitutivi della prestazione” (Cassazione, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 35899 del 07/12/2022, Rv. 666196 - 01);
• “Nelle controversie aventi ad oggetto l'indennità di accompagnamento a favore degli invalidi non autosufficienti, il momento di insorgenza dello stato invalidante - che rileva ai fini della decorrenza della prestazione assistenziale - va acclarato dal giudice di merito con la massima precisione, attraverso un'accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore. Peraltro, il superamento della soglia di invalidità può essere correttamente riferito al momento degli accertamenti, ovvero ad epoca ragionevolmente ed immediatamente precedente, quando difettino elementi utili a far risalire la patologia ad un tempo determinato diverso” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3062 del 01/03/2003-Rv. 560769; conformi, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2955 del 01/03/2001, Rv. 544279 – 01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19611 del 22/12/2003-Rv. 569127).
Né pare possibile sostenere che la certificazione del 4.12.2023 possa rivestire efficacia di atto pubblico con riferimento alla valutazione di una situazione risalente peraltro a quasi 2 anni addietro (alla data 3.3.2022 di presa in carico della paziente), in quanto non solo è stata redatta in data di molto successiva ma, comunque, riferisce per l'appunto una valutazione e non un “fatto avvenuto in presenza” del medico certificatore, mentre, ai sensi dell'art.2700 c.c., “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso (…) degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” (con riferimento dunque alla data della formazione dell'atto, nonchè testualmente a fatti e non già a valutazioni), dovendosi richiamare in materia il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità:
• “Il certificato redatto da un medico convenzionato con l' per il controllo della CP_1 sussistenza delle malattie del lavoratore, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 300 del 1970, è atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza. Ma tale fede privilegiata non si estende anche ai giudizi valutativi che il sanitario ha in quell'occasione espresso in ordine allo stato di malattia e all'impossibilità temporanea della prestazione lavorativa” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6045 del 11/05/2000, Rv. 536411 - 01);
4 • “Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse” (Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27288 del 16/09/2022, Rv. 665724 - 01).
***
Ad ogni modo ed in conclusione va evidenziato che la decorrenza individuata dal perito del 1.3.2023, che peraltro è la medesima che era stata già individuata dalla Commissione della ASL e confermata dall' , è ancorata alla più antica CP_1 delle due certificazioni sopra richiamate e dunque risulta coerente con i dati certi desumibili dalle date di emissione delle suddette certificazioni (in particolare la certificazione della Neurologia dell' in data 23.3.2023), mentre non Parte_2 può ritenersi rigorosamente provata una decorrenza anteriore, gli elementi probatori in atti non potendo fornire certezze, per le motivazioni sopra spiegate.
Ritiene in conclusione il giudicante di dover aderire al parere espresso dal consulente nella relazione nella sua globalità (da leggersi unitamente alle valutazioni delle osservazioni del CTP sopra richiamate), in quanto esso è sorretto da ampia e adeguata motivazione.
L'opposizione va pertanto rigettata.
Non trattandosi di domanda manifestamente infondata e temeraria, né proposta con mala fede o colpa grave, la parte attrice non può essere onerata delle spese del giudizio, malgrado la soccombenza (cfr. Corte Cost. n. 134/1994 ed art. 152 disp. att. c.p.c., considerato il reddito risultante in atti).
Le spese di CTU, come già liquidate in fase di ATP, possono pertanto essere poste definitivamente ad integrale carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- dichiara che è in possesso del requisito sanitario per aver Parte_1 diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.3.2023;
- per l'effetto, rigetta il ricorso;
- dichiara non dovuto, ex art.152 disp. att. c.p.c., il rimborso all' delle spese CP_1 della procedura;
- pone definitivamente ad integrale carico dell' le spese di CTU, come già CP_1 liquidate in fase di ATP;
Così deciso in Pescara in data 26.3.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
5