Sentenza 10 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 10/06/2022, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2022
N. 00960/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00967/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 967 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Baldassarre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Poggiardo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli n. 7;
per il risarcimento
dei danni subiti per effetto dell’illegittimo ritiro da parte del Comune di Poggiardo di titolo abilitativo successivamente rilasciato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Poggiardo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza di smaltimento del giorno 19 maggio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. A seguito di declinazione di giurisdizione da parte del Giudice Ordinario sulla domanda proposta a tale Autorità giurisdizionale con atto di citazione del 2.9.2016, il Sig. -OMISSIS- adiva questo Tribunale per sentir condannare il Comune di Poggiardo al risarcimento dei danni, dallo stesso lamentati, conseguenti al tardivo rilascio del titolo edilizio per la costruzione di due appartamenti, inizialmente denegato con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, a firma del Capo Settore Tecnico del predetto Comune.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva che l’Amministrazione intimata, dopo aver comunicato il parere favorevole della C.E.C. sulla sua istanza di permesso di costruire e nonostante l’intervenuta integrazione di tutta la documentazione richiesta, inaspettatamente gli aveva comunicato la impossibilità di procedere al rilascio del titolo edilizio, poiché i relativi terreni erano stati sottoposti a vincolo P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico).
Deduceva, altresì, che il Comune di Poggiardo si era poi attivato per bonificare la zona e svincolarla dal vincolo predetto, sicché - a seguito di richiesta di riesame in autotutela - il permesso di costruire de quo gli era stato rilasciato in esito alla nota comunale prot. -OMISSIS-, con un ritardo tale da determinare i lamentati danni, individuati nella compromissione del valore del terreno, nell’aumento dei prezzi di posa in opera e dei materiali, nel mancato guadagno per affitti non riscossi, etc.
L’Amministrazione comunale si costituiva in giudizio e successivamente depositava memoria difensiva, con cui eccepiva, in limine , la tardività del ricorso ex art. 30, comma 3, c.p.a. e, nel merito, l’infondatezza della pretesa attorea, instando per il rigetto della stessa, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese e competenze di lite.
All’udienza di merito straordinario del 19 maggio 2022, la causa veniva riservata in decisione.
2. Osserva il Collegio che, come eccepito dalla difesa di parte resistente, la domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente è irricevibile.
Ed invero, nonostante la tempestiva riassunzione del giudizio avanti al Giudice Amministrativo dopo la declinazione della giurisdizione da parte del Giudice Ordinario, l’atto introduttivo dell’azione risarcitoria è stato proposto tardivamente.
A fronte dell’atto lesivo del 9.5.2006 – con il quale il Comune di Poggiardo ha comunicato al ricorrente di non poter procedere al rilascio del permesso di costruire, in quanto l’area interessata dall’intervento edilizio de quo ricadeva, nella nuova perimetrazione del P.A.I., in area ad alta probabilità di inondazione – il ricorrente ha adito l’incompetente Giudice Ordinario con atto di citazione passato alla notifica in data 6.9.2016, con palese violazione del termine fissato dall’art. 30 c.p.a. per la proposizione della domanda di risarcimento.
Il dies a quo del termine di 120 giorni, entro cui doveva essere proposta la domanda di risarcimento del danno a pena di decadenza, deve infatti essere individuato ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a. e coincide con il “giorno in cui il fatto si è verificato” ovvero con la “conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo” .
Nel caso di specie, derivando il danno lamentato dall’originario provvedimento di diniego del permesso di costruire, il relativo termine decadenziale decorreva dalla data di comunicazione della nota prot. n. -OMISSIS-, con cui, per l’appunto, il Capo Settore Tecnico del Comune di Poggiardo aveva disposto che “non può procedersi al rilascio del Permesso di Costruire anche in presenza delle integrazioni richieste in data 06/12/2005 con nota prot.-OMISSIS-, in quanto l ’ area interessata, nella nuova perimetrazione del P.A.I. (Piano Assetto idrogeologico) entrato in vigore il 23/03/2006 data di pubblicazione della delibera sul sito dell ’ Autorità di Bacino della Puglia, ricade in area ad alta probabilità di inondazione (A.P.) ed a rischio molto elevato (R4)” .
Peraltro, come noto, la tardività non può essere sanata dall’avere il ricorrente previamente adito il Giudice privo di giurisdizione, operando il rimedio della traslatio iudicii , previsto dall’art. 50 c.p.c. (al pari della corrispondente disposizione contenuta nell’art. 11 c.p.a.), con salvezza delle preclusioni e delle decadenze maturate; altrimenti ragionando, l’ordinamento consentirebbe l’elusione dei termini temporali posti, a pena di decadenza, a tutela delle posizioni giuridicamente protette dinanzi al Giudice dotato di giurisdizione (cfr. TAR Catanzaro, Sez. I, 8.9.2018, n. 1565; TAR Palermo, Sez. I, 25.8.2017, n. 2106).
3. Rileva peraltro il Collegio che il ricorso - ove non fosse stato definito con pronuncia in rito - sarebbe comunque risultato infondato nel merito, giacché la richiesta di natura aquiliana, per cui vi è causa, risulta insufficientemente supportata riguardo alla sussistenza dei presupposti minimi previsti dall’art. 2043 c.c.
4. Per le suesposte ragioni, il ricorso va dichiarato irricevibile, in quanto tardivamente proposto.
5. Considerata la definizione in rito della controversia, il Collegio reputa equo disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
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