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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 05/03/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI Comparto lavoro e previdenza
Nella causa iscritta al n RG 1673 2022
Il Giudice designato, dott. Enrico Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 05 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivi contestuali della decisione nel procedimento avente n. di RG L: 1673/2022
il sig. C.F.: nato il [...] a [...] ed ivi Controparte_1 C.F._1 residente, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Fiato, giusta procura in atti;
Ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall' Avv. CP_2
Amalia Manuela Nucera, giusta procura in atti;
Resistente
e di cui si espongono le seguenti ragioni in fatto e diritto
Con ricorso iscritto al ruolo generale il 11.05.2022 il sig. , adiva l'intestato Controparte_1 Tribunale e conveniva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 per vedersi riconoscere e accertare un grado di inabilità, residuatogli a seguito ed in conseguenza dell'infortunio subito sul lavoro in data 05.12.2008, già riconosciuto in sede amministrativa, nella misura che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo di CTU;
e per l'effetto condannare l' , in persona del suo legale rappresentante p.t., alla corresponsione di un CP_2 indennizzo da costituirsi in conto capitale ovvero in rendita vitalizia a far data dalla domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia, , con interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Si costituiva l' in persona del legale rappresentate pro tempore, ed insisteva per il rigetto CP_2 della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Veniva ritualmente eseguita CTU medico legale sulla persona del ricorrente. All'odierna udienza, la causa veniva trattenuta in camera di consiglio. Il ricorso va rigettato .
Dalla lettura dell'elaborato peritale a firma del Dott. si evince che: “In Persona_1 considerazione di quanto sopra esposto, mediante l'ausilio dell'esame obiettivo effettuato in sede di visita medica, dalla disamina della documentazione sanitaria allegata al fascicolo e dall'anamnesi lavorativa raccolta dalla voce del periziando, considerato il tipo di lavoro svolto dallo stesso che era quello di operatore ecologico, facendo riferimento al D.M. del 12/07/00 del Ministero del Lavoro, ritengo di poter affermare secondo scienza e coscienza che il signor di anni 63 è Controparte_1 affetto da una malattia riferibile all'attività professionale svolta con danno biologico inteso come menomazione dell'integrità psico-fisica, valutabile nella misura del:
- Otto per cento (8 %) per le lesioni riportate a carico della gamba sinistra, “frattura biossea con apposizione di mezzi di sintesi”, con residuata limitazione dei movimenti dell'articolazione tibio- tarsica (cod. tab. 292); CP_2
- Tre per cento (3 %) per mezzi di sintesi in situ gamba sinistra (cod. tab. 306); CP_2
- Due per cento (2%) per esiti distrofici e discromici a carico del terzo superiore della gamba destra in esito a vasta ferita lacero-contusa (cod. tab. 36); CP_2
- Uno per cento (1%) per esiti discromici a carico del terzo superiore della gamba sinistra (cod. tab.
36). CP_2
Applicando la formula a scalare prevista per le patologie concomitanti si ottiene una percentuale di danno biologico pari al tredici per cento (13%).
Pertanto si conclude che il signor è affetto da malattie professionali che Controparte_1 determinano un grado di inabilità permanente quantificabile nella misura massima complessiva del tredici per cento (13%).
Per quanto riguarda la decorrenza dello stato invalidante del 13 %, questa la si può far decorrere dal mese di dicembre anno 2019, in quanto a tale epoca erano presenti gli esiti anche dolorosi della frattura biossea (che non risultano valutati nella relazione di visita medico-legale dell' ), le CP_2 limitazioni funzionali e gli esiti cicatriziali che sono causa della inabilità riportata nelle conclusioni medico legali valutabile nella misura del tredici per cento.” Rilevato che l'art. 83 del Testo Unico n 1124 del 1965 espressamente dispone che: “entro dieci anni dall'infortunio, o quindici se si tratta di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi di invalidità permanente o con postumi che non raggiungano il minimo per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizazabilità, l'assicurato stesso può chiedere all'Istituto assicuratore la liquidazione della rendita, formulando la domanda nei modi e termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento”. Considerato che in data 21/12/2018, veniva formalizzata istanza di aggravamento ed in sede amministrativa l' convenuto riconosceva una percentuale di danno biologico pari CP_3 all'11% ; Vista ed esaminata la CTU nella quale viene stabilita quale data di decorrenza della prestazione quella del mese di dicembre 2019 ovverosia oltre il decennio di stabilizzazione previsto dalla normativa appena citata;
PQM
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro dott. Enrico Rizzo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal Sig. nei confronti dall' in Controparte_1 CP_2 persona del Legale Rappresentante pro-tempore disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite anche alla luce della materia trattata;
3) Condanna l' al pagamento delle spese di CTU in favore del Dott. CP_2 Persona_1 che liquida in € 290,00 oltre accessori di legge se dovuti .
[...]
Locri 05.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Enrico Rizzo
Provvedimento redatto attraverso l'applicativo “ Consolle del Magistrato” in data 05/03/2025 e depositato alle ore 16,15