Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 03/03/2026, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00495/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01383/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1383 del 2025, proposto da
ON RA, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, 18 marzo 2024 n. 80
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 il dott. EA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, con la sentenza 18 marzo 2024 n. 80 pronunciata a decisione del ricorso R.G. n. 307/2023 ivi proposto dalla prof.ssa ON RA contro il Ministero dell’istruzione ha così statuito: “Il Tribunale di Vicenza in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita: ACCERTA e DICHIARA il diritto della ricorrente di vedersi riconosciuta la Carta Elettronica Docente relativamente agli anni scolastici di precariato svolti presso il Ministero, come in parte motiva; CONDANNA, per l’effetto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in pers. del Ministro pro-tempore a costituire in favore della docente MARTURANO ANTONELLA, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1- 12-2016), la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito dell’importo di € 3.000,00=, somma che dovrà essere spesa dalla ricorrente non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa; il tutto oltre alla maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, con decorrenza dalla domanda al saldo effettivo; CONDANNA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 cpc, il Ministero resistente, in persona del Ministro pro-tempore, alla refusione delle spese di lite che liquida in € 1.200,00=, oltre rimb. forf., spese vive ed accessori di legge, somme da pagarsi con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”
2. La predetta sentenza:
-non è stata impugnata;
-è stata notificata in copia informatica munita di asseverazione di conformità ai sensi di legge il 25 marzo 2024 presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero dell’Istruzione (uffgabinetto@postacert.istruzione.it, estratto dal “Registro PP.AA.”).
3. Decorso il termine di centoventi giorni considerato dall’art.14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30, con ricorso notificato il 29 luglio 2025 e depositato in data 30 luglio 2025 la prof.ssa ON RA ha introdotto il presente giudizio di ottemperanza chiedendo a questo T.A.R. di “ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza n. 80.2024 del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della emananda sentenza, mediante l’assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla Carta complessivi € 3.000,00, quale contributo alla formazione professionale; per il caso di mancata esecuzione della predetta sentenza entro il termine assegnato, si chiede di nominare sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi; con condanna del Ministero dell’istruzione e del Merito al pagamento degli accessori di legge oltre alle spese della presente procedura, da distrarre in favore del difensore della parte ricorrente, che si dichiara antistatario.”
4. Il Ministero dell’istruzione e del merito, pur ritualmente notiziato della pendenza del ricorso, non si è costituito in giudizio.
5. All’esito della camera di consiglio del 26 febbraio 2026 il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
6. Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo:
-all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione a tale scopo rilasciata dal competente ufficio il 15 luglio 2025;
-all’avvenuta notifica al Ministero dell’Istruzione e del Merito della sentenza ottemperanda e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996.
7. Nessun dubbio, poi, sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, nel novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Infatti, quest’ultima azione è prevista proprio “al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato” .
8. Il ricorso è altresì fondato, atteso che l’Amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato.
Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe, e in particolare di procedere all’accredito sul portafoglio “carta docente” della prof.ssa ON RA della somma di euro 3.000,00# (tremila/00), per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015.
L’adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
9. Occorre, inoltre, nominare sin da ora, per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine appena assegnato, un Commissario ad acta che viene individuato nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega: questi dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
10. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
A) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore di procedere, entro sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza, all’accredito sul portafoglio “carta docente” della prof.ssa ON RA della somma di euro 3.000,00# (tremila/00), per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015;
B) nomina quale Commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, per l’espletamento della funzione di cui in motivazione ove il Ministero medesimo, alla scadenza del termine qui prescritto per l’adempimento, non abbia provveduto all’adempimento;
C) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagare alla prof.ssa ON RA, e per essa al procuratore dichiaratosi antistatario, Avvocato Nicola Zampieri, la somma di Euro 800,00# (ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15%, accessori di legge (i.v.a. e c.p.a., se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Ida LA, Presidente
Francesco Avino, Primo Referendario
EA AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA AN | Ida LA |
IL SEGRETARIO