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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/12/2025, n. 3508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3508 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8021/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
All'esito della discussione all'udienza all'uopo fissata decide come da sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
, con l'avv. MARTININI GILBERTO Parte_1 RICORRENTE contro
, con l'avv. Controparte_1 Controparte_2 AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA RESISTENTI
PM
INTERVENIENTE NECESSARIO
Motivi della decisione
1. Con ricorso ai sensi artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011, 281 undecies c.p.c. il ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento emesso dalla Prefettura di in data 16 CP_2 giugno 2021, con cui è stata rigettata la sua domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 L. n. 91 del 5 febbraio 1992 per effetto del matrimonio contratto in data 24 aprile 2013 con la cittadina italiano in ragione della sua Parte_2 pericolosità sociale. Il ricorrente osservava che avverso il detto decreto del Prefetto aveva esperito ricorso al TAR di Bologna in data 25/08/2021 e che in data 26/03/2025 il TAR di Bologna si era pronunciato con sentenza sulla carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, sicché la causa è stata riassunta avanti a questo tribunale. In data 16 agosto 2025 è stata fissata udienza al 22 ottobre 2025. Alla stessa, dichiarata la contumacia della resistente, è stato disposto un rinvio al 26/11/2025 e quindi la causa è stata discussa oralmente ed è stata assunta in decisione. 2. Va osservato, in via preliminare, come appartengano certamente alla giurisdizione del giudice ordinario le richieste formulate ex art. 5 della legge n. 91/1992, atteso che in tali ipotesi l'amministrazione non gode di alcun potere discrezionale (salva l'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 91/1992), e quindi la situazione giuridica del richiedente è di diritto soggettivo (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 1000 del 27/01/1995: «In tema di acquisto della cittadinanza italiana "iuris communicatione", il diritto soggettivo
Pagina 1 del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto, con la conseguenza che, una volta precluso l'esercizio di tale potere - a seguito dell'inutile decorso del termine previsto (un anno dalla presentazione dell'istanza, in base all'art. 4 secondo comma, legge n. 123 del 1983, elevato a due anni, per il primo triennio di applicazione di detta legge, in forza dell'art. 6 legge citata, e definitivamente, in forza dell'art. 8, comma secondo, legge n. 91 del 1992) -, in caso di mancata emissione del decreto di acquisto della cittadinanza, come di rigetto della relativa istanza, ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati dalla legge, sussiste il diritto soggettivo, all'emanazione dello stesso, per il richiedente che può adire il giudice ordinario per far dichiarare, previa verifica dei requisiti di legge, che egli è cittadino»). 3. Riguardo al merito va rilevato quanto segue.
3.1. I fatti di causa sono documentali e pacifici, sicché la questione è strettamente giuridica. Ai sensi dell'art. 5, primo comma Legge 5 febbraio 1992 n. 91 «il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi». A tale riguardo è pacifico che il ricorrente sia titolato ad ottenere la cittadinanza in quanto coniuge di cittadina italiana, atteso che non è contestato il matrimonio celebrato nel 2013 ed è documentale che gli stessi siano tuttora sposati. Non risultando contestate le altre condizioni previste dagli artt. 5 e 6 l. 91/92, risulta invece documentalmente provato che
- è stato condannato alla pena di mesi sei di relazione con sentenza irrevocabile in data 20/06/2007 del Tribunale di Macerata con pena sospesa, per violazione art. 14 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286;
- è stato raggiunto da decreto penale di condanna emesso dal Tribunale di Rimini il 18/12/2017 per reato di guida in stato di ebbrezza, reato estinto in forza di legge, ovvero, per effetto del comma 9 bis, art. 186 codice della strada Dal decreto impugnato risultano altresì due segnalazioni di polizia, non contestate dal ricorrente, risalenti al 17/06/2011 per presunta violazione dell'art. 582 c.p. e al 28/11/2019 per presunta violazione all'art. 646 c.p., ma è pacifico che non vi siano state successive condanne.
3.2. Dato atto di tali fatti, pacifici o documentali, non persuade la tesi esposta dalla resistente nel provvedimento impugnato per cui tali elementi costituirebbero causa ostativa al riconoscimento della cittadinanza iure matrimoni. Com'è noto, ai sensi dell'art. 6, primo comma, lett. b), della legge n. 91/92 è precluso l'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge in presenza di una «condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione».
Pagina 2 Dei due delitti commessi, solo il primo parrebbe rientrare nella fattispecie, posto che l'art. 14, comma 5-ter nella formulazione precedente al DL 23 giugno 2011, n. 89 prevedeva in effetti una pena edittale compresa fra uno e quattro anni di reclusione, da allora sostituita con la multa da 10.000 a 20.000 euro. La pena effettivamente comminata, di sei mesi, è stata sospesa e il reato è da considerarsi estinto il 20/03/2012 ai sensi e per gli effetti cui l'art. 167 c.p.. Questione giuridica oggetto della presente causa è, dunque, se il presupposto della «condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione» debba essere valutato avendo riguardo alla data di commissione del delitto, o alla data attuale. Si deve ritenere che il vincolo posto dal Legislatore non abbia natura formalistica ma sia volto ad escludere il riconoscimento della cittadinanza in presenza di elementi che inducano ad assumere che la persona non ne sia meritevole, avendo dato prova di un radicamento inidoneo, o rappresentando comunque un pericolo. A tale riguardo il Legislatore ha ancorato il giudizio ad un dato obiettivo, attinente non alla pena in concreto inflitta, ma alla pena edittale.
Tale carenza di meritevolezza o sussistenza di pericolosità è stata esclusa sin dal 2011 dallo stesso Legislatore nel momento in cui ha escluso la pena detentiva per il reato de quo. La radicale sostituzione della pena detentiva con una mera pena pecuniaria attesta, invero, come il Legislatore, nell'attualità, ascriva alla condotta antigiuridica della persona un giudizio di scarsa riprovevolezza, o comunque di ridotta riprovevolezza. Pur permanendo il carattere antigiuridico della condotta, la stessa non è sanzionabile con la pena detentiva il che esclude che possa essere valorizzata al fine di escludere la persona dallo status richiesto. Diversamente opinando la riconoscibilità o meno della cittadinanza non dipenderebbe dalla gravità della condotta, ma dal momento in cui è insorta la condotta, dunque su un dato del tutto neutro. In conclusione, dovendo la valutazione essere operata ex nunc sulla base degli elementi di fatto e di diritto attualmente sussistenti e non essendo più prevista, al momento della presente decisione, la pena detentiva per tale reato, si deve ritenere che il richiedente non presenti alcun requisito ostativo al riconoscimento della cittadinanza iure matrimoni.
4. Attesa l'assoluta novità delle questioni in diritto sussistono fondate ragioni che consigliano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, DICHIARA che il ricorrente è cittadino Parte_1 italiano, per matrimonio;
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile Controparte_3 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Si comunichi. Bologna, 9 dicembre 2025
Il Giudice
Pagina 3 Pagina 4
CO TU
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
All'esito della discussione all'udienza all'uopo fissata decide come da sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
, con l'avv. MARTININI GILBERTO Parte_1 RICORRENTE contro
, con l'avv. Controparte_1 Controparte_2 AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA RESISTENTI
PM
INTERVENIENTE NECESSARIO
Motivi della decisione
1. Con ricorso ai sensi artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011, 281 undecies c.p.c. il ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento emesso dalla Prefettura di in data 16 CP_2 giugno 2021, con cui è stata rigettata la sua domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 L. n. 91 del 5 febbraio 1992 per effetto del matrimonio contratto in data 24 aprile 2013 con la cittadina italiano in ragione della sua Parte_2 pericolosità sociale. Il ricorrente osservava che avverso il detto decreto del Prefetto aveva esperito ricorso al TAR di Bologna in data 25/08/2021 e che in data 26/03/2025 il TAR di Bologna si era pronunciato con sentenza sulla carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, sicché la causa è stata riassunta avanti a questo tribunale. In data 16 agosto 2025 è stata fissata udienza al 22 ottobre 2025. Alla stessa, dichiarata la contumacia della resistente, è stato disposto un rinvio al 26/11/2025 e quindi la causa è stata discussa oralmente ed è stata assunta in decisione. 2. Va osservato, in via preliminare, come appartengano certamente alla giurisdizione del giudice ordinario le richieste formulate ex art. 5 della legge n. 91/1992, atteso che in tali ipotesi l'amministrazione non gode di alcun potere discrezionale (salva l'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 91/1992), e quindi la situazione giuridica del richiedente è di diritto soggettivo (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 1000 del 27/01/1995: «In tema di acquisto della cittadinanza italiana "iuris communicatione", il diritto soggettivo
Pagina 1 del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto, con la conseguenza che, una volta precluso l'esercizio di tale potere - a seguito dell'inutile decorso del termine previsto (un anno dalla presentazione dell'istanza, in base all'art. 4 secondo comma, legge n. 123 del 1983, elevato a due anni, per il primo triennio di applicazione di detta legge, in forza dell'art. 6 legge citata, e definitivamente, in forza dell'art. 8, comma secondo, legge n. 91 del 1992) -, in caso di mancata emissione del decreto di acquisto della cittadinanza, come di rigetto della relativa istanza, ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati dalla legge, sussiste il diritto soggettivo, all'emanazione dello stesso, per il richiedente che può adire il giudice ordinario per far dichiarare, previa verifica dei requisiti di legge, che egli è cittadino»). 3. Riguardo al merito va rilevato quanto segue.
3.1. I fatti di causa sono documentali e pacifici, sicché la questione è strettamente giuridica. Ai sensi dell'art. 5, primo comma Legge 5 febbraio 1992 n. 91 «il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi». A tale riguardo è pacifico che il ricorrente sia titolato ad ottenere la cittadinanza in quanto coniuge di cittadina italiana, atteso che non è contestato il matrimonio celebrato nel 2013 ed è documentale che gli stessi siano tuttora sposati. Non risultando contestate le altre condizioni previste dagli artt. 5 e 6 l. 91/92, risulta invece documentalmente provato che
- è stato condannato alla pena di mesi sei di relazione con sentenza irrevocabile in data 20/06/2007 del Tribunale di Macerata con pena sospesa, per violazione art. 14 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286;
- è stato raggiunto da decreto penale di condanna emesso dal Tribunale di Rimini il 18/12/2017 per reato di guida in stato di ebbrezza, reato estinto in forza di legge, ovvero, per effetto del comma 9 bis, art. 186 codice della strada Dal decreto impugnato risultano altresì due segnalazioni di polizia, non contestate dal ricorrente, risalenti al 17/06/2011 per presunta violazione dell'art. 582 c.p. e al 28/11/2019 per presunta violazione all'art. 646 c.p., ma è pacifico che non vi siano state successive condanne.
3.2. Dato atto di tali fatti, pacifici o documentali, non persuade la tesi esposta dalla resistente nel provvedimento impugnato per cui tali elementi costituirebbero causa ostativa al riconoscimento della cittadinanza iure matrimoni. Com'è noto, ai sensi dell'art. 6, primo comma, lett. b), della legge n. 91/92 è precluso l'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge in presenza di una «condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione».
Pagina 2 Dei due delitti commessi, solo il primo parrebbe rientrare nella fattispecie, posto che l'art. 14, comma 5-ter nella formulazione precedente al DL 23 giugno 2011, n. 89 prevedeva in effetti una pena edittale compresa fra uno e quattro anni di reclusione, da allora sostituita con la multa da 10.000 a 20.000 euro. La pena effettivamente comminata, di sei mesi, è stata sospesa e il reato è da considerarsi estinto il 20/03/2012 ai sensi e per gli effetti cui l'art. 167 c.p.. Questione giuridica oggetto della presente causa è, dunque, se il presupposto della «condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione» debba essere valutato avendo riguardo alla data di commissione del delitto, o alla data attuale. Si deve ritenere che il vincolo posto dal Legislatore non abbia natura formalistica ma sia volto ad escludere il riconoscimento della cittadinanza in presenza di elementi che inducano ad assumere che la persona non ne sia meritevole, avendo dato prova di un radicamento inidoneo, o rappresentando comunque un pericolo. A tale riguardo il Legislatore ha ancorato il giudizio ad un dato obiettivo, attinente non alla pena in concreto inflitta, ma alla pena edittale.
Tale carenza di meritevolezza o sussistenza di pericolosità è stata esclusa sin dal 2011 dallo stesso Legislatore nel momento in cui ha escluso la pena detentiva per il reato de quo. La radicale sostituzione della pena detentiva con una mera pena pecuniaria attesta, invero, come il Legislatore, nell'attualità, ascriva alla condotta antigiuridica della persona un giudizio di scarsa riprovevolezza, o comunque di ridotta riprovevolezza. Pur permanendo il carattere antigiuridico della condotta, la stessa non è sanzionabile con la pena detentiva il che esclude che possa essere valorizzata al fine di escludere la persona dallo status richiesto. Diversamente opinando la riconoscibilità o meno della cittadinanza non dipenderebbe dalla gravità della condotta, ma dal momento in cui è insorta la condotta, dunque su un dato del tutto neutro. In conclusione, dovendo la valutazione essere operata ex nunc sulla base degli elementi di fatto e di diritto attualmente sussistenti e non essendo più prevista, al momento della presente decisione, la pena detentiva per tale reato, si deve ritenere che il richiedente non presenti alcun requisito ostativo al riconoscimento della cittadinanza iure matrimoni.
4. Attesa l'assoluta novità delle questioni in diritto sussistono fondate ragioni che consigliano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, DICHIARA che il ricorrente è cittadino Parte_1 italiano, per matrimonio;
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile Controparte_3 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Si comunichi. Bologna, 9 dicembre 2025
Il Giudice
Pagina 3 Pagina 4
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