Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00308/2026REG.PROV.COLL.
N. 01246/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 1246 del 2025, proposto da
RM RE GI IA, IA IA AL IA, Alessandro IA, rappresentati e difesi dall’avvocato Alessandro IA, che si difende anche in proprio, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di UT, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione quarta) n. 1919/2025, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di UT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 16 aprile 2026 il Cons. NA ER e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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Gli interessati in epigrafe hanno impugnato la sentenza del Tar di Palermo n. 1919/2025, che, nella resistenza del Comune di UT: ha respinto il ricorso dai medesimi proposto ai sensi dell’art. 112 e ss. Cod. proc. amm. avverso il predetto Comune per ottenere l’integrale ottemperanza al giudicato formatosi sulle sentenze n. 358/1998 del Tribunale di Gela e n. 243/2007 della Corte di appello di Caltanissetta, di condanna del Comune al pagamento di somme a titolo di risarcimento del danno per illegittima occupazione e irreversibile trasformazione di un fondo oggetto di procedura espropriativa non portata a compimento, e di indennità di occupazione legittima; ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio nella misura pari a € 5.000, oltre accessori di legge.
Gli appellanti hanno dedotto: 1) Quanto al capo della sentenza che ha respinto il ricorso per avvenuta prescrizione, erroneità, infondatezza, omissività, contraddittorietà, violazione e falsa applicazione dell’art. 114 Cod. proc. amm. e dell’art. 2944 Cod. civ.; 2) Quanto al capo della sentenza di condanna alle spese processuali, violazione e falsa applicazione dell’art. 91 Cod. proc. civ.. Hanno domandato la riforma della sentenza gravata, con accoglimento della proposta azione di ottemperanza e ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.
Il Comune di UT si è costituito in resistenza; ha sostenuto l’infondatezza delle proposte censure e concluso per la reiezione del gravame.
La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 16 aprile 2026.
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1. Gli odierni appellanti, esposto di aver già ricevuto dal Comune di UT, ai titoli di cui alle sentenze ottemperande, l’importo di € 141.555,05, sostengono che, agli stessi titoli, il Comune di UT è ancora debitore del residuo importo pari a € 55.490,84 (derivante: dal corretto conteggio di interessi e rivalutazione sulla sorte capitale; dalla refusione delle spese legali di primo grado e di registrazione della relativa sentenza; dal corretto conteggio degli onorari del secondo grado; dalle spese successive alla relativa sentenza), oltre interessi e rivalutazione fino alla data dell’effettivo pagamento.
2. La sentenza impugnata, premesso che il Comune di UT ha eccepito l’intervenuta prescrizione decennale facendola decorrere dalla data della sentenza d’appello, e, nel merito, l’erroneità del calcolo delle spettanze residue di cui sopra, ha ritenuto la prescrizione dell’azione di ottemperanza al giudicato, e, conseguentemente, ha respinto il relativo ricorso, così motivando:
“… la sentenza della Corte d’appello n. 243/2007 è passata in giudicato in data 21 novembre 2008 (come attestato dal cancelliere con certificazione depositata in atti). Da quest’ultima data, i ricorrenti avevano la possibilità di chiedere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza, ma ciò hanno fatto solo in data 3.12.2024 con la notifica del ricorso ora in esame, adoperandosi in un momento in cui il loro diritto era già prescritto. Né può darsi rilievo alle diffide e messa in mora (prodotte in atti) notificate al Comune dagli stessi ricorrenti in data 27.02.2019 e 21.06.2023, atteso che queste sono entrambe intervenute in un momento in cui la prescrizione decennale era già maturata ”.
3. La predetta motivazione resiste alle censure formulate nel primo motivo di appello.
3.1. Sostengono gli appellanti che, essendo il termine decennale per l’esercizio dell’ actio iudicati un termine di prescrizione e non di decadenza, il Tar non si sarebbe avveduto che, nella specie, detto termine è stato interrotto, ai sensi dell’art. 2944 Cod. civ. (“ La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere ”), dalla delibera n. 80/2010, con cui il Comune ha riconosciuto il debito fuori bilancio di che trattasi, e dal conseguente mandato di pagamento del 4 maggio 2012.
L’argomentazione è corretta nella premessa ma non nella conclusione.
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con statuizione n. 20 del 2024, in relazione all’art. 114, comma 1, Cod. proc. amm., che in tema di giudizio di ottemperanza dispone che “ l’azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza ”, preliminarmente chiarito (par. 6.1.) che, a differenza dell’art. 2953 Cod. civ., la prescrizione decennale in parola si riferisce alla proponibilità dell’azione di esecuzione del giudicato e non al rilievo del decorso del tempo sulle posizioni giuridiche oggetto del giudicato, ha stabilito che il predetto termine decennale “ in ogni caso può essere interrotto anche con un atto stragiudiziale volto a conseguire quanto spetta in base al giudicato ”.
Con la precedente statuizione n. 13 del 2004 l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che il pagamento della sorte capitale, di per sé, ha il solo effetto estintivo del debito, e non assume il significato univoco di riconoscimento del debito relativo agli accessori, che può essere desunto solo se il debitore, nel pagare il capitale, indichi, sia pure con formule non sacramentali, che il pagamento è “parziale”, “in acconto” o “salvo conguaglio” rispetto al futuro saldo definitivo anche degli accessori. In altre parole, ha ritenuto che il pagamento della sorte capitale senza espressa riserva di successivo pagamento degli accessori non costituisce riconoscimento del debito, né condiziona l’esercizio dell’azione diretta al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. Precisa la decisione che detto principio non trova deroga nell’ipotesi in cui il soggetto debitore sia la pubblica amministrazione, sicchè anche per essa il pagamento del capitale può assumere il significato di riconoscimento di debito, per gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, solo se sorretto da apposita deliberazione, o chiara volontà in tal senso.
Detta condizione – che fonda, secondo quanto rilevato nella decisione n. 13 del 2004 anche sulla base delle sentenze civili ivi richiamate, sulla necessità di distinguere l’istituto del riconoscimento del debito dal pagamento, esigenza ritenuta “ ancora più sentita nel caso delle pubbliche amministrazioni, laddove il pagamento è atto dovuto … mentre il riconoscimento implica[ndo] una valutazione discrezionale ”, e che pertanto, avendo valenza generale, deve sussistere anche nel caso in cui l’istituto sia invocato, come nella specie, sia in relazione al debito di rivalutazione monetaria e interessi legali, sia in relazione al debito relativo a spese di giudizio – è qui insussistente.
Invero, gli atti menzionati dagli appellanti non contengono alcun elemento idoneo a rivelare una volontà amministrativa nei sensi precisati dall’Adunanza plenaria n. 13 del 2004: la delibera comunale n. 80/2010 non contiene una dicitura quale “acconto”, “pagamento parziale”, “salvo conguaglio”, o simili; vieppiù, il mandato di pagamento del maggio 2012 ha come causale “liquidazione definitiva pagamento”.
2.2. Una volta esclusa, come sopra, l’interruzione della prescrizione a opera degli atti comunali del 2010 e del 2012, gli appellanti non possono essere seguiti laddove sostengono la tempestività delle diffide e messe in mora notificate al Comune il 27 febbraio 2019 e il 21 giugno 2023, poiché a tali date, come correttamente osservato dal Tar, la prescrizione decennale era già maturata.
2.3. Le due sopradette diffide non possono qui ritenersi tempestive neanche, come indicano gli appellanti, considerando una ulteriore (e precedente) diffida al pagamento inoltrata al Comune di UT l’8 giugno 2011, contenente la specificazione che l’atto era idoneo anche ai fini dell’interruzione della prescrizione.
Invero, detta terza diffida è stata versata in atti solo in questa sede, e, al riguardo, va accolta l’eccezione di inammissibilità e inutilizzabilità dell’atto spiegata dal Comune di UT ai sensi dell’art. 104, comma 2, Cod. proc. amm., norma che preclude la produzione di nuovi documenti in appello, salva la ricorrenza di una delle due ipotesi, alternative, ivi previste (“… che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile ”), nessuna delle quali qui ravvisabili.
In particolare, gli appellanti non hanno in alcun modo giustificato, neanche a fronte dell’eccezione sollevata dal Comune, il mancato deposito in primo grado della predetta diffida, e, del resto, trattandosi di atto sicuramente nella loro disponibilità, la non imputabilità del mancato deposito va esclusa (conforme, Cons. Stato, V, 19 febbraio 2026, n. 1318).
Inoltre, nel processo amministrativo, pena la lesione del principio del doppio grado di giurisdizione, il perimetro del giudizio di appello è circoscritto dalle censure ritualmente sollevate in primo grado, così che non possono trovare ingresso in appello domande processuali nuove, quali quelle caratterizzate da un nuovo o mutato petitum oppure da una nuova o mutata causa petendi , che determinino una nuova o mutata richiesta giudiziale, ovvero da nuovi o mutati fatti costitutivi della pretesa azionata (C.G.A.R.S., Sez. giur., 13 febbraio 2026, n. 88; 13 gennaio 2026, n. 8; Cons. Stato, VI, 29 gennaio 2020, n. 714).
Alla luce di tali coordinate, cui non si sottrae l’appello in materia di ottemperanza avente a oggetto sentenze del giudice civile, come quello in trattazione, che è giudizio di pura esecuzione, e non di merito (come il giudizio di ottemperanza relativo a sentenze del giudice amministrativo), la diffida al pagamento dell’8 giugno 2011 non può farsi rientrare neanche nel novero dei documenti indispensabili ai fini della decisione dell’appello, per tale dovendosi intendere, ai sensi dell’art. 101, comma 1, Cod. proc. amm., la controversia, avente natura di revisio prioris istantiae , che verte sull’erroneità del decisum del Tar, nella misura delimitata dal relativo gravame. Laddove, invece, l’allegazione della ridetta diffida solo in questa sede involve in una nuova prospettazione, in specie delle condizioni dell’azione di ottemperanza, rispetto a quella offerta in primo grado, la quale, stravolgendo il thema decidendum ivi considerato, impedisce la riforma di statuizioni che con questo sono coerenti, stante l’impossibilità di qualificare come erronei rilievi scaturenti dalla mancata considerazione di atti mai sottoposti alla cognizione del primo giudice.
4. Il secondo e ultimo motivo, con cui gli appellanti chiedono la riforma del capo di sentenza portante la loro condanna alle spese di lite confidando nell’accoglimento del primo motivo, si rivela conseguenzialmente infondato.
5. In definitiva, l’appello va respinto.
Si ravvisano giusti motivi, stante la spiccata peculiarità della controversia, per compensare tra le parti le spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 16 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
TO AG, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
NA ER, Consigliere, Estensore
Sebastiano Di Betta, Consigliere
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| NA ER | TO AG |
IL SEGRETARIO