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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/09/2025, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Prisca Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di modifica delle condizioni di divorzio iscritta al n.rg.
436/2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. GIULIANI DANIELA
E
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
COLANGELO MARZIA
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Integralmente richiamati gli atti di causa, le parti rappresentavano di aver trovato un accordo in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio nel senso di” revoca dell'obbligo di versamento del mantenimento ordinario del figlio Persona_1
posto a carico del sig. con decorrenza dal mese di
[...] Parte_1
marzo 2025 nonché revoca dell'obbligo di partecipazione alle spese straordinarie in misura del 50 % anch'esso posto a carico del ricorrente odierno”.
All'udienza del 10 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti depositano quanto richiesto e i difensori precisavano in maniera congiunta le conclusioni;
il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. apponeva il visto ai fini dell'intervento.
Il Collegio ritiene che le modifiche richieste appaiono eque e conformi all'interesse della prole maggiorenne ed economicamente autosufficiente e pertanto dispone in conformità alle conclusioni delle parti.
La natura del procedimento, la ragionevolezza delle motivazioni esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte giustificano la totale compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
letti gli artt. 9 L. Div. e 473-bis.51, u.c. comma c.p.c.: dispone in conformità alle condizioni dell'accordo, per l'effetto, fatte salve tutte le altre condizioni del divorzio di cui alla sentenza n. 431/2020 (RG n. 2107/2018), revoca l'obbligo di versamento del mantenimento ordinario del figlio Persona_1
posto a carico del sig. con decorrenza dal mese di
[...] Parte_1
marzo 2025 nonché revoca l'obbligo di partecipazione alle spese straordinarie in misura del 50 % anch'esso posto a carico del ricorrente .
Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 10 settembre 2025
pagina 2 di 3 Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Prisca Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di modifica delle condizioni di divorzio iscritta al n.rg.
436/2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. GIULIANI DANIELA
E
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
COLANGELO MARZIA
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Integralmente richiamati gli atti di causa, le parti rappresentavano di aver trovato un accordo in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio nel senso di” revoca dell'obbligo di versamento del mantenimento ordinario del figlio Persona_1
posto a carico del sig. con decorrenza dal mese di
[...] Parte_1
marzo 2025 nonché revoca dell'obbligo di partecipazione alle spese straordinarie in misura del 50 % anch'esso posto a carico del ricorrente odierno”.
All'udienza del 10 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti depositano quanto richiesto e i difensori precisavano in maniera congiunta le conclusioni;
il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. apponeva il visto ai fini dell'intervento.
Il Collegio ritiene che le modifiche richieste appaiono eque e conformi all'interesse della prole maggiorenne ed economicamente autosufficiente e pertanto dispone in conformità alle conclusioni delle parti.
La natura del procedimento, la ragionevolezza delle motivazioni esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte giustificano la totale compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
letti gli artt. 9 L. Div. e 473-bis.51, u.c. comma c.p.c.: dispone in conformità alle condizioni dell'accordo, per l'effetto, fatte salve tutte le altre condizioni del divorzio di cui alla sentenza n. 431/2020 (RG n. 2107/2018), revoca l'obbligo di versamento del mantenimento ordinario del figlio Persona_1
posto a carico del sig. con decorrenza dal mese di
[...] Parte_1
marzo 2025 nonché revoca l'obbligo di partecipazione alle spese straordinarie in misura del 50 % anch'esso posto a carico del ricorrente .
Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 10 settembre 2025
pagina 2 di 3 Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Dott. Riccardo Massera
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