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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 08/05/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 715/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 715/2022 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 16.1.2025, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. PROVANTINI MARA presso il Parte_1 cui studio, in Terni, Via Vico dei Tintori n. 22, è elettivamente domiciliato giusta procura in calce all'atto di citazione;
opponente
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. MELIA FRANCESCO e dall'Avv. STRANGIS SALVATORE, presso il cui studio in Perugia, Via Campo di Marte n. 6/A/2, giusta procura in calce al ricorso monitorio;
opposta
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI: per : “NEL MERITO: - Accogliere la presente opposizione e Parte_1 accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta da parte dell
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t. Parte_2
, per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare, per Parte_1
l'effetto, nullo e di nessun effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della odierna attrice opponente, perchè infondato, ingiusto ed illegittimo. Infine, Voglia il Giudice accertare e dichiarare la temerarietà della azione in giudizio da parte della società ricorrente/convenuta-opposta nei confronti dell'odierna attrice-opponente, in ossequio all'art.
96 e all'art. 116 c.p.c., con contestuale quantificazione in via equitativa del risarcimento del danno da essa scaturito in capo all considerato il ruolo professionale Parte_2 rivestito dalla ricorrente/convenuta-opposta, la quale risulta avere omesso una serie di avvisi
e di condotte che erano d'obbligo e la specifica condotta della stessa tenuta anche nelle fasi pre ed endo processuali dalle parti, essendo il presente giudizio civile incardinato;
Con riserva di agire in altra sede, di richiedere ulteriori danni a titolo di risarcimento nei confronti della società ed ogni altro danno.” CP_1 per “insiste per il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con Controparte_1 condanna al pagamento delle spese di lite a carico dell'opponente”.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. ritualmente notificato , in Parte_1 qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_2
, conveniva in giudizio proponendo opposizione avverso il decreto
[...] Controparte_1 ingiuntivo n. 398/2022 emesso dal Tribunale di Terni il 22.7.2022, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 14.418,15, oltre interessi e spese legali, quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica da settembre 2018 a febbraio 2020, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “… IN VIA PRELIMINARE: - Accertare e dichiarare che non è stata proposta relativa domanda di mediazione. Dichiarare, per l'effetto, inammissibile e di nessun effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della odierna attrice opponente.
NEL MERITO: - Accogliere la presente opposizione e accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta da parte dell Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t. , per le ragioni in premessa,
[...] Parte_1 tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare, per l'effetto, nullo e di nessun effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della odierna attrice opponente, perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Infine, Voglia il Giudice accertare e dichiarare la temerarietà della azione in giudizio da parte della società ricorrente/convenuta-opposta nei confronti dell'odierna attrice-opponente, in ossequio all'art. 96 e all'art. 116 c.p.c., con contestuale quantificazione in via equitativa del risarcimento del danno da essa scaturito in capo all
[...]
considerato il ruolo professionale rivestito dalla ricorrente/convenuta-opposta, Parte_2 la quale risulta avere omesso una serie di avvisi e di condotte che erano d'obbligo e la specifica condotta della stessa tenuta anche nelle fasi pre ed endo processuali dalle parti, essendo il presente giudizio civile incardinato” con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore del difensore antistatario.
La ondava l'opposizione sulla scorta dei seguenti motivi: 1) inammissibilità Parte_2 della domanda giudiziale avversaria per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
2) il decreto ingiuntivo era stato illegittimamente emesso sulla scorta di documentazione inidonea a provare l'esistenza del credito, poiché dalla stessa non risulta alcun riferimento alle disposizioni emergenziali relative alle agevolazioni tariffarie previste per tutte le forniture (ad uso domestico e non) in conseguenza del terremoto del 2016 per i Comuni interessati dal sisma di cui al D.L. n. 189/2016, dal 21.11.2016 al 31.12.2022, e che avrebbero dovuto esser applicate de plano all'opponente la cui utenza si trovava in “zona rossa”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.7.2022 si costituiva in giudizio chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite. Deduceva che, in riferimento all'eccepita inammissibilità della domanda, non era previsto l'obbligo di esperire il tentativo di mediazione con il ricorso monitorio. Nel merito, sosteneva che il non aveva documentato di aver diritto all'agevolazione tariffaria, Parte_2 precisando che il D.L. n. 189/2016 (art. 48, co. 2) prevedeva la temporanea sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere, ma limitatamente in favore dei soggetti danneggiati dal sisma e che dichiarino l'inagibilità del fabbricato.
Con ordinanza del 14.7.2022 il giudice assegnatario concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 398/2020. La causa veniva istruita documentalmente e con ordinanza ex
2 art. 127 ter c.p.c. del 16.1.2025 veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, co 1, c.p.c..
2. L'opposizione è infondata e non merita di essere accolta per i motivi di seguito illustrati. 2.1. L'eccezione di inammissibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria non è fondata.
Come già rilevato con ordinanza del 14.7.2022, il d.lgs. n. 28/2010 – nella formulazione vigente ratione temporis - per la presente controversia, in materia di somministrazione, non prevedeva alcun obbligo di mediazione.
Dunque, il caso de quo non sussiste l'obbligo dell'esperimento del tentativo di mediazione, quale condizione di procedibilità, e non di ammissibilità della domanda giudiziale.
2.2. Venendo al merito, è bene ricordare che l'opposizione al decreto ingiuntivo non si sostanzia in un'impugnazione del provvedimento monitorio, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore. Difatti, la plena cognitio caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti quelle già prodotte in fase monitoria, proprio perché il giudice dell'opposizione non deve limitare la propria indagine al controllo della legittimità dell'ingiunzione, bensì procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestarla (cfr.
Cass. n. 14473 del 28.5.2019). Di conseguenza, è irrilevante ogni contestazione in ordine alla asserita mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Pertanto, il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss.
c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. e ribadite dalla Suprema Corte (cfr. S.U. n. 13533 del 30.10.2001). Ne consegue che il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia la fonte (negoziale o legale) del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare i fatti estintivi del diritto ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi impeditivi o modificativi del credito azionato da parte opposta.
Ebbene, non è qui in contestazione – ed è comunque documentata dal relativo contratto di fornitura (all. 1 fascicolo monitorio) - il rapporto negoziale tra le parti.
Ciò detto, in materia di somministrazione, va poi osservato che, sebbene nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. la fattura non costituisca prova dell'esistenza del credito (cfr.
Cass. n. 9542/2018), l'ordinamento attribuisce il valore di attendibilità alla contabilizzazione dei consumi eseguita dal contatore (cfr. Cass. n. 23699/2016). Ciò in quanto “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”, sicché, “di fronte alla pretesa creditoria” avanzata dal somministrante “è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.” (così, in motivazione, Cass. n. 13605/2019, non massimata): la rilevazione dei consumi è assistita da una presunzione semplice di veridicità
(cfr. Cass. n. 23699/2016) che consente pur sempre all'utente di contestare specificamente la rispondenza dei consumi indicati in bolletta a quelli effettivi.
3 Come avvenuto nel caso di specie, i consumi riportati nelle fatture possono ritenersi provati in assenza di specifiche e congrue contestazioni da parte dell'utente in merito all'effettività del consumo e/o al corretto funzionamento del contatore (v. Cass., n. 23699/2016; Cass., n.
17078/2017 e Cass., n. 7045/2018). Del resto, non è stato contestato alcun malfunzionamento del contatore e sono stati acquisite ai sensi dell'art. 210 c.p.c. le certificazioni dei consumi e del corretto funzionamento dello strumento di misurazione da parte del distributore locale E-
Distribuzione s.p.a. – che ha anche attestato la regolarità delle tele-letture acquisite e caricate nel SII (Sistema Informativo Integrato) - e di Acquirente Unico s.p.a..
Venendo ora al fatto impeditivo della pretesa creditoria così come azionata, costituito dalla sussistenza dei presupposti per un'agevolazione tariffaria, va osservato, anche in base al principio di vicinanza della prova, che gravava sull'opponente dimostrare l'operatività di tale beneficio.
A tal fine giova richiamare preliminarmente le statuizioni richiamate dall'opponente.
Il D.L. n. 189/2016 (conv. con L. n. 229/2016) prevedeva diverse disposizioni a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nei territori del Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria a far data dal 24.8.2016. In particolare, con specifico riferimento ai settori della somministrazione di energia elettrica, del gas e dell'acqua, l'art. 48 affidava all'Autorità per l'Energia Elettrica, il
Gas e il sistema idrico (AEEGSI) l'introduzione di misure idonee per la sospensione temporanea (con decorrenza dal 24.8.2016) dei termini di pagamento di fatture emesse o da emettere, la regolamentazione della rateizzazione delle fatture e l'individuazione delle agevolazioni tariffarie a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici
(come individuati negli allegati 1, 2 e 2-bis). Con la delibera n. 810/R/com del 28.12.2016 erano stati individuati i soggetti beneficiari del periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture. Con la successiva delibera n. 252/2017/R/com (art. 14) l'Autorità ha previsto i criteri di agevolazione e di rateizzazione degli importi relativi alle forniture di energia elettrica contabilizzati nelle fatture i cui termini di pagamento erano sospesi, prevedendo la possibilità per il cliente finale di provvedere al pagamento in maniera integrale ovvero con condizioni di rateizzazione definite in modo autonomo con il proprio fornitore di energia elettrica.
Come evidenziato da parte opposta, la normativa emergenziale richiamata, riferita al 2016 e
2017, non pare temporalmente applicabile alla fornitura di energia elettrica oggetto delle fatture, emesse tra settembre 2018 e febbraio 2020 e riferite a forniture successive all'arco temporale di operatività della dilazione dei termini di pagamento.
2.3. In conclusione, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 398/2020, già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
3. Le spese della presente fase di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al DM n. 147/2022), avuto riguardo allo scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 relativo al valore della controversia e ai parametri medi per tutte le fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
4 - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 398/2020 emesso dal Tribunale di Terni;
- condanna alla rifusione in favore di elle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del giudizio di opposizione, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA se dovuta e c.p.a.
Così deciso in data 08/05/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 715/2022 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 16.1.2025, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. PROVANTINI MARA presso il Parte_1 cui studio, in Terni, Via Vico dei Tintori n. 22, è elettivamente domiciliato giusta procura in calce all'atto di citazione;
opponente
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. MELIA FRANCESCO e dall'Avv. STRANGIS SALVATORE, presso il cui studio in Perugia, Via Campo di Marte n. 6/A/2, giusta procura in calce al ricorso monitorio;
opposta
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI: per : “NEL MERITO: - Accogliere la presente opposizione e Parte_1 accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta da parte dell
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t. Parte_2
, per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare, per Parte_1
l'effetto, nullo e di nessun effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della odierna attrice opponente, perchè infondato, ingiusto ed illegittimo. Infine, Voglia il Giudice accertare e dichiarare la temerarietà della azione in giudizio da parte della società ricorrente/convenuta-opposta nei confronti dell'odierna attrice-opponente, in ossequio all'art.
96 e all'art. 116 c.p.c., con contestuale quantificazione in via equitativa del risarcimento del danno da essa scaturito in capo all considerato il ruolo professionale Parte_2 rivestito dalla ricorrente/convenuta-opposta, la quale risulta avere omesso una serie di avvisi
e di condotte che erano d'obbligo e la specifica condotta della stessa tenuta anche nelle fasi pre ed endo processuali dalle parti, essendo il presente giudizio civile incardinato;
Con riserva di agire in altra sede, di richiedere ulteriori danni a titolo di risarcimento nei confronti della società ed ogni altro danno.” CP_1 per “insiste per il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con Controparte_1 condanna al pagamento delle spese di lite a carico dell'opponente”.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. ritualmente notificato , in Parte_1 qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_2
, conveniva in giudizio proponendo opposizione avverso il decreto
[...] Controparte_1 ingiuntivo n. 398/2022 emesso dal Tribunale di Terni il 22.7.2022, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 14.418,15, oltre interessi e spese legali, quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica da settembre 2018 a febbraio 2020, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “… IN VIA PRELIMINARE: - Accertare e dichiarare che non è stata proposta relativa domanda di mediazione. Dichiarare, per l'effetto, inammissibile e di nessun effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della odierna attrice opponente.
NEL MERITO: - Accogliere la presente opposizione e accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta da parte dell Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t. , per le ragioni in premessa,
[...] Parte_1 tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare, per l'effetto, nullo e di nessun effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della odierna attrice opponente, perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Infine, Voglia il Giudice accertare e dichiarare la temerarietà della azione in giudizio da parte della società ricorrente/convenuta-opposta nei confronti dell'odierna attrice-opponente, in ossequio all'art. 96 e all'art. 116 c.p.c., con contestuale quantificazione in via equitativa del risarcimento del danno da essa scaturito in capo all
[...]
considerato il ruolo professionale rivestito dalla ricorrente/convenuta-opposta, Parte_2 la quale risulta avere omesso una serie di avvisi e di condotte che erano d'obbligo e la specifica condotta della stessa tenuta anche nelle fasi pre ed endo processuali dalle parti, essendo il presente giudizio civile incardinato” con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore del difensore antistatario.
La ondava l'opposizione sulla scorta dei seguenti motivi: 1) inammissibilità Parte_2 della domanda giudiziale avversaria per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
2) il decreto ingiuntivo era stato illegittimamente emesso sulla scorta di documentazione inidonea a provare l'esistenza del credito, poiché dalla stessa non risulta alcun riferimento alle disposizioni emergenziali relative alle agevolazioni tariffarie previste per tutte le forniture (ad uso domestico e non) in conseguenza del terremoto del 2016 per i Comuni interessati dal sisma di cui al D.L. n. 189/2016, dal 21.11.2016 al 31.12.2022, e che avrebbero dovuto esser applicate de plano all'opponente la cui utenza si trovava in “zona rossa”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.7.2022 si costituiva in giudizio chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite. Deduceva che, in riferimento all'eccepita inammissibilità della domanda, non era previsto l'obbligo di esperire il tentativo di mediazione con il ricorso monitorio. Nel merito, sosteneva che il non aveva documentato di aver diritto all'agevolazione tariffaria, Parte_2 precisando che il D.L. n. 189/2016 (art. 48, co. 2) prevedeva la temporanea sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere, ma limitatamente in favore dei soggetti danneggiati dal sisma e che dichiarino l'inagibilità del fabbricato.
Con ordinanza del 14.7.2022 il giudice assegnatario concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 398/2020. La causa veniva istruita documentalmente e con ordinanza ex
2 art. 127 ter c.p.c. del 16.1.2025 veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, co 1, c.p.c..
2. L'opposizione è infondata e non merita di essere accolta per i motivi di seguito illustrati. 2.1. L'eccezione di inammissibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria non è fondata.
Come già rilevato con ordinanza del 14.7.2022, il d.lgs. n. 28/2010 – nella formulazione vigente ratione temporis - per la presente controversia, in materia di somministrazione, non prevedeva alcun obbligo di mediazione.
Dunque, il caso de quo non sussiste l'obbligo dell'esperimento del tentativo di mediazione, quale condizione di procedibilità, e non di ammissibilità della domanda giudiziale.
2.2. Venendo al merito, è bene ricordare che l'opposizione al decreto ingiuntivo non si sostanzia in un'impugnazione del provvedimento monitorio, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore. Difatti, la plena cognitio caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti quelle già prodotte in fase monitoria, proprio perché il giudice dell'opposizione non deve limitare la propria indagine al controllo della legittimità dell'ingiunzione, bensì procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestarla (cfr.
Cass. n. 14473 del 28.5.2019). Di conseguenza, è irrilevante ogni contestazione in ordine alla asserita mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Pertanto, il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss.
c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. e ribadite dalla Suprema Corte (cfr. S.U. n. 13533 del 30.10.2001). Ne consegue che il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia la fonte (negoziale o legale) del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare i fatti estintivi del diritto ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi impeditivi o modificativi del credito azionato da parte opposta.
Ebbene, non è qui in contestazione – ed è comunque documentata dal relativo contratto di fornitura (all. 1 fascicolo monitorio) - il rapporto negoziale tra le parti.
Ciò detto, in materia di somministrazione, va poi osservato che, sebbene nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. la fattura non costituisca prova dell'esistenza del credito (cfr.
Cass. n. 9542/2018), l'ordinamento attribuisce il valore di attendibilità alla contabilizzazione dei consumi eseguita dal contatore (cfr. Cass. n. 23699/2016). Ciò in quanto “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”, sicché, “di fronte alla pretesa creditoria” avanzata dal somministrante “è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.” (così, in motivazione, Cass. n. 13605/2019, non massimata): la rilevazione dei consumi è assistita da una presunzione semplice di veridicità
(cfr. Cass. n. 23699/2016) che consente pur sempre all'utente di contestare specificamente la rispondenza dei consumi indicati in bolletta a quelli effettivi.
3 Come avvenuto nel caso di specie, i consumi riportati nelle fatture possono ritenersi provati in assenza di specifiche e congrue contestazioni da parte dell'utente in merito all'effettività del consumo e/o al corretto funzionamento del contatore (v. Cass., n. 23699/2016; Cass., n.
17078/2017 e Cass., n. 7045/2018). Del resto, non è stato contestato alcun malfunzionamento del contatore e sono stati acquisite ai sensi dell'art. 210 c.p.c. le certificazioni dei consumi e del corretto funzionamento dello strumento di misurazione da parte del distributore locale E-
Distribuzione s.p.a. – che ha anche attestato la regolarità delle tele-letture acquisite e caricate nel SII (Sistema Informativo Integrato) - e di Acquirente Unico s.p.a..
Venendo ora al fatto impeditivo della pretesa creditoria così come azionata, costituito dalla sussistenza dei presupposti per un'agevolazione tariffaria, va osservato, anche in base al principio di vicinanza della prova, che gravava sull'opponente dimostrare l'operatività di tale beneficio.
A tal fine giova richiamare preliminarmente le statuizioni richiamate dall'opponente.
Il D.L. n. 189/2016 (conv. con L. n. 229/2016) prevedeva diverse disposizioni a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nei territori del Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria a far data dal 24.8.2016. In particolare, con specifico riferimento ai settori della somministrazione di energia elettrica, del gas e dell'acqua, l'art. 48 affidava all'Autorità per l'Energia Elettrica, il
Gas e il sistema idrico (AEEGSI) l'introduzione di misure idonee per la sospensione temporanea (con decorrenza dal 24.8.2016) dei termini di pagamento di fatture emesse o da emettere, la regolamentazione della rateizzazione delle fatture e l'individuazione delle agevolazioni tariffarie a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici
(come individuati negli allegati 1, 2 e 2-bis). Con la delibera n. 810/R/com del 28.12.2016 erano stati individuati i soggetti beneficiari del periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture. Con la successiva delibera n. 252/2017/R/com (art. 14) l'Autorità ha previsto i criteri di agevolazione e di rateizzazione degli importi relativi alle forniture di energia elettrica contabilizzati nelle fatture i cui termini di pagamento erano sospesi, prevedendo la possibilità per il cliente finale di provvedere al pagamento in maniera integrale ovvero con condizioni di rateizzazione definite in modo autonomo con il proprio fornitore di energia elettrica.
Come evidenziato da parte opposta, la normativa emergenziale richiamata, riferita al 2016 e
2017, non pare temporalmente applicabile alla fornitura di energia elettrica oggetto delle fatture, emesse tra settembre 2018 e febbraio 2020 e riferite a forniture successive all'arco temporale di operatività della dilazione dei termini di pagamento.
2.3. In conclusione, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 398/2020, già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
3. Le spese della presente fase di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al DM n. 147/2022), avuto riguardo allo scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 relativo al valore della controversia e ai parametri medi per tutte le fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
4 - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 398/2020 emesso dal Tribunale di Terni;
- condanna alla rifusione in favore di elle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del giudizio di opposizione, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA se dovuta e c.p.a.
Così deciso in data 08/05/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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