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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/11/2025, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. ON TO AC Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. LI IS Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1335 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
NO CA per procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore.
Appellante
(già (p. iva Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Gianfranco Aricò per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado. Appellata
, CP_3 Controparte_4
Appellati contumaci
Conclusioni dell'appellante:
nel merito riformare integralmente la sentenza n. 2485/2020 emessa in data 24.7.2020 dal
Tribunale Civile di Palermo e per gli effetti della riforma ritenere e dichiarare , CP_3
conducente della vettura VW New ET tg. DE 825 LW di proprietà di , Controparte_4
unico responsabile del sinistro verificatosi a Palermo in via Messina Marine, il giorno
8.6.2017, in cui è rimasto coinvolto che conduceva una bicicletta di sua Parte_1
proprietà;
per gli effetti, condannare i convenuti in solido tra loro, al pagamento della somma di €
51.000,00 in favore di parte attrice per il risarcimento dei danni tutti patrimoniali ed extrapatrimoniali subiti a seguito del sinistro, oltre interessi legali maturati e maturandi,
rivalutazione monetaria ed accessori, ovvero a quell'altra somma che, per le medesime voci di danno, sarà ritenuta di giustizia da parte del Giudice adito;
condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dell'infrascritto procuratore che dichiara di averle integralmente anticipate, ex art. 93 c.p.c.
Conclusioni dell'appellata:
2 rigettare in toto con qualsiasi motivazione l'atto di appello, poiché totalmente infondato in fatto ed in diritto, confermando in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
condannare l'appellante soccombente al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente grado del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2485 Parte_1
del 24 luglio 2020 che ne ha rigettato, ritenendola sfornita di supporto probatorio, la domanda di condanna di ed CP_3 Controparte_4 Controparte_1
rispettivamente conducente, proprietaria e compagnia assicuratrice contro il rischio della responsabilità civile dell'autovettura Volkswagen New ET Targata DE825LW, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti al sinistro stradale verificatosi nella via Messina Marine a Palermo il giorno 8 giugno 2017.
Lamenta l'appellante l'erronea valutazione del materiale probatorio complessivamente raccolto che aveva condotto il Tribunale:
- a screditare l'attendibilità della teste quale aveva compiutamente Testimone_1
riferito del sinistro in cui era rimasto coinvolto l'appellante quando, a bordo della propria bicicletta elettrica, circolando sulla via Messina Marine era giunto all'intersezione con la via
TO dalla quale proveniva l'autovettura condotta da che, ignorando il CP_3
segnale di Stop ivi presente si immetteva nell'arteria principale- quantunque nessuna disposizione di legge imponesse, alla parte, la preventiva comunicazione alla compagnia di
3 assicurazioni del nominativo dei testimoni oculari di un sinistro e, a questi ultimi, di palesarsi ai LI UR eventualmente intervenuti sui luoghi;
- a disattendere il rapporto di intervento redatto dai LI UR che, descrivendo la condizione dei veicoli dopo lo scontro, sopperiva all'assenza di fotografie della bicicletta e rivelava le tracce del contatto tra i mezzi presenti sull'autoveicolo;
- a valorizzare il dossier scatola nera dell'autovettura, la quale tuttavia “registra gli urti, c.d.
crash, di una adeguata intensità tra veicoli” mentre, nel concreto, “siamo di fronte ad una
collisione bicicletta macchina in cui la forza e mole dei due veicoli è imparagonabile” (pag.
6 dell'appello), così che nulla autorizzava a ritenere che l'assenza di segnalazione di collisione fosse indice dell'inesistenza dell'evento;
- a pretermettere ogni valutazione riguardo alla mancata comparizione di a CP_3
rendere interrogatorio formale.
Nel corso del giudizio ha inoltre dedotto e comprovato di essere stato assolto all'esito del procedimento penale per truffa instaurato presso il Tribunale di Milano su denunzia della compagnia di assicurazioni.
Insistite quindi per l'accoglimento della domanda risarcitoria e, prima ancora, delle istanze istruttorie articolate in primo grado.
L'impugnazione, alla quale, nella perdurante contumacia di e Controparte_4 CP_3
si è opposta è meritevole di parziale accoglimento.
[...] Controparte_1
4 Il materiale probatorio raccolto nel primo grado di giudizio ha confermato il verificarsi dello scontro tra il velocipede condotto da e l'autovettura condotta da Parte_1 CP_3
[...]
La teste escussa su iniziativa dell'odierno appellante, dopo aver Testimone_1
dichiarato di risiedere in Palermo, in via Messina Marine n. 725, e di aver assistito direttamente all'evento, ha riferito “era ferma in via messina marine, sotto casa mia;
erano
le 23.30/24.00; stavo aspettando degli amici, ero sola;
il fatto è avvenuto a poca distanza da
me, circa 100 metri (la via zucchetto è la traversa immediatamente successiva all'edificio in
cui io abito) . Ricordo che un uomo stava percorrendo la via messina marine, viaggiava in
bici in direzione dal porto verso il bar del bivio;
non ricordo se avesse le luci accese,
viaggiava comunque nella propria corsi di perrtitenza;
ad un tratto, una macchina
(preveniente dalla via TO, traversa di via messina marine) si è immessa in via messina
marine, come per andare verso il porto;
ma proprio in quel frangente è sopraggiunta la bici
di cui ho parlato, che è sta investita dall'auto; la macchina era condotta da un uomo. Su via
TO c'è uno stop. Il ciclista era dolorante, alla mano, alla gamba ed alla spalla. Poco
dopo è sopraggiunta l'ambulanza che lo ha portato via. E' anche intervenuta la polizia
municipale. Non sono stata io a chiamare né l'ambulanza né la polizia bensì le persone dello
stabile lì vicino, che frattanto erano scese. Io sono andata via pochi muniti dopo il
sopraggiungere della polizia municipale. L'ambulanza era arrivata prima. Dopo la caduta
la bici dell'attore è rimasta sulla carreggiata che porta verso il porto e poco dopo è stata
5 travolta da un'altra vettura che frattanto sopraggiungeva, per fortuna lui è stato scanzato.
Non so dire quanto tempo sia passato tra il fatto e l'intervento della polizia”.
La deposizione, scevra da incongruenze interne -tale non potendo considerarsi, diversamente da quanto opinato dalla compagnia di assicurazioni, la precisazione, resa su domanda di approfondimento, di non ricordare “se” la bicicletta avesse i fari accesi, imputabile a una lacuna mnemonica ragionevolmente connessa al lasso di tempo intercorso tra fatto (giugno
2017) e udienza di raccolta della prova (febbraio 2019), trattandosi di vox neutra alla quale non si ricollega alcuna affermazione di certezza riguardo all'attivazione dei fari- neppure confligge, e anzi si armonizza, con gli ulteriori dati restituiti dall'istruttoria. Più in dettaglio:
- dal rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale di Palermo (il quale,
secondo quanto previsto dall'art. 2700 c.c., “fa piena prova fino a querela di falso …
degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui
compiuti”) si apprende che gli agenti rilevatori intervenuti intorno alle ore 00,30
ebbero a constatare la presenza sul luogo indicato dalla teste, ovvero l'intersezione tra la via Messina Marine e la via TO, di entrambi i mezzi coinvolti nel sinistro e,
in particolare, un velocipede il quale presentava “fiancata posteriore destra distrutto:
abrasioni da caduta su fiancata sinistra: manubrio gravemente danneggiato: n. 3
batterie staccate e fuori dalla” e l'autovettura Volkswagen New ET targata DE
6 i LI UR dovevano considerarsi “verosimilmente preesistenti”, con una
“piccolissima traccia di colore rosso”;
- dal referto del pronto soccorso del presidio ospedaliero si ricava Parte_2
che l'infortunato venne trasportato tramite ambulanza “Modalità di arrivo:
ambulanza 118”;
- tanto il perito incaricato dalla compagnia di assicurazioni, tanto il consulente tecnico nominato nel presente grado di giudizio hanno accertato la compatibilità tra sinistro e lesioni;
- il sistema di geolocalizzazione Viasat applicato all'autovettura Volkswagen New
ET ne registra la presenza in via Messina Marine dalle ore 00,16 (inizio viaggio)
alle ore 00,23 (fine viaggio), con ripartenza dai luoghi alle ore 05,23;
- che in giudizio non ha reso interrogatorio formale, alla polizia CP_3
Municipale che ebbe ad ascoltarlo a sommarie informazioni testimoniali il giorno
10.7.2017 (il contenuto di tali dichiarazioni, non depositate da alcuna delle parti, si trae dalle sentenza di assoluzione pronunziata dal GUP del Tribunale di Milano, ed è
utilizzabile in questa sede in ragione della loro trascrizione letterale in sentenza,
attestata dall'uso delle virgolette e confermata dall'assenza di rilievi a opera delle parti circa la rispondenza tra quanto dichiarato da ai LI UR e quanto riportato CP_3
dal GUP) ebbe a riferire “in data 08.06.2017 alle ore 00:30 ero alla guida
dell'autovettura Volkswagen New ET tg. DE825LW e da solo circolavo in via
7 TO in direzione verso via M.Marine. Giunto all'incrocio con quest'ultima via
mentre svoltavo a destra in direzione di Ficarazzi collidevo con un velocipide elettrico
che non ho visto completamente, forse era a luci spente, l'ho urtato con lo spigolo
sinistro della mia auto, forse lui veniva da sinistra da via M. Marine. Il conducente
era da solo e subito dopo l'urto è caduto a terra” (pag. 5 della sentenza del Tribunale
di Milano in atti).
Se dunque la deposizione della teste è scevra da incongruenze interne e da Tes_1
incoerenze con i restanti elementi istruttori, il giudizio di genuinità che su tale deposizione è
possibile esprimere non è inficiato:
- dalle perplessità sulla verificazione dell'evento espresse dai LI UR che,
neppure suffragate da elementi di conforto (lo scarno rapporto di incidente versato in atti si compone di due pagine e non reca né uno schizzo planimetrico, né la descrizione, anche con modalità diverse dalla rappresentazione grafica, della posizione dei mezzi sulla carreggiata e delle tracce ivi presenti, così che insondabile rimane la notazione della Polizia Municipale “viste le tracce sulla carreggiata e la
posizione dei veicoli che appare incongrua a quanto riferito dalle parti”), si traducono
(al pari dell'affermazione secondo cui le lievissime striature presenti sullo spigolo anteriore sinistro dell'autoveicolo non fossero inerenti ai fatti di causa) in mere ricostruzioni deduttive, le quali, come è noto, non posseggono la medesima efficacia probatoria delle rilevazioni fattuali effettuate dai pubblici ufficiali;
8 - della mancata registrazione di un crash a opera del sistema satellitare Viasat in dotazione all'autovettura, rispondendo al notorio che tali sistemi satellitari di geolocalizzazione e telemetria registrano essenzialmente repentine accelerazioni o decelerazioni, dunque variazioni improvvise dei movimenti, nonché con una sensibilità che può essere variamente tarata, l'applicazione di forze al veicolo responsabili di movimenti nelle tre direzioni astrattamente possibili, così che, in difetto di indicazioni riguardo al livello di sensibilità dei sensori del sistema, nonché
di indicazioni riguardo ad un'improvvisa decelerazione dell'autovettura, non è
corretto desumere dalla mancata segnalazione di un evento di urto la conclusione dell'inesistenza di tale urto;
- dalla non rapportabile intensità delle striature visibili sullo spigolo anteriore sinistro dell'autovettura con la gravità delle conseguenze lesive ripotate da Parte_1
ove si consideri non solo la differenza di mole e peso tra una bicicletta e un'autovettura
(tale per cui una collisione può determinare effetti molto più marcati sulla bicicletta),
nonché la notoria instabilità del mezzo a due ruote (tale per cui anche un urto di moderata intensità può determinare la perdita di equilibrio e la caduta al suolo), ma anche la minor estensione delle componenti metalliche del velocipede, in parte peraltro scudate dal corpo del ciclista, il cui impatto con il veicolo non necessariamente dunque è destinato a imprimere tracce evidenti;
9 - dall'assenza di ritrazioni fotografiche del velocipede, rottamato prima che il perito incaricato dalla compagnia di assicurazioni potesse prenderne visione, sopperendo a tale mancanza la descrizione della condizione del mezzo a due ruote contenuta nel rapporto della Polizia Municipale;
- dall'indicazione del nominativo del testimone solo nelle memorie depositate a termini dell'art. 183 VI comma n. 2, elemento che in sé considerato non giustifica come unico precipitato logico il giudizio di non genuinità del testimone, potendo ascriversi anche a incuria o, al contrario, a precisa scelta processuale del difensore.
Acclarata la verificazione del sinistro, la relativa responsabilità deve essere ripartita in ragione del 80% in capo al conducente dell'autovettura, non fermatosi all'intersezione con la via
Messina Marine in violazione della segnaletica che imponeva lo Stop ai veicoli in transito su via TO e, per il restante 20% in capo all'appellante che, per quanto favorito dalla precedenza accordatagli dalla segnaletica stradale, era comunque tenuto alla massima prudenza dell'impegnare l'intersezione. La cogenza del segnale di Stop, il quale obbliga il conducente ad arrestare la marcia e a riprenderla solo dopo aver concesso la precedenza a tutti i veicoli in transito nella strada favorita, impone invero di stimare come nettamente prevalente, nella ripartizione della responsabilità per l'evento, l'apporto causale del conducente dell'autovettura, senza tuttavia che l'appellante possa essere integralmente esonerato da responsabilità.
10 La consulenza tecnica espletata nel presente grado di giudizio consente di pervenire alla liquidazione del risarcimento che compete all'appellante.
All'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo e della documentazione medica -i cui risultati si condividono dunque in questa sede-
il c.t.u. ha concluso che, in conseguenza del sinistro per cui è causa, riportò Parte_1
una frattura biossea, bifocale, scomposta, esposta della gamba destra, alla quale sono conseguiti:
- “inabilità temporanea assoluta di giorni 30 (trenta), una inabilità temporanea parziale
al 75% di giorni 30 (trenta), una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30
(trenta), una inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 30 (trenta)”.
- “postumi anatomici, estetici, disfunzionali ed algici (…) che possono considerarsi ormai
permanenti, stante il congruo lasso di tempo intervento dal sinistro e dalla fine delle
cure fisioterapiche. Per tale motivo, in riferimento alle tabelle di cu al Decreto
ministeriale del 3 luglio 2003, nonché delle guide del e del Mastoroberto, Pt_3
appare equo riconoscere un danno biologico permanente del 13% (tredici)”.
Il c.t.u. ha, poi, stimato il danno patrimoniale, corrispondente alle spese, ritenute congrue e inerenti, sostenute dall'infortunato per la diagnosi e la cura delle patologie, in € 637,65.
Fatta applicazione per la liquidazione del risarcimento delle tabelle elaborate presso il
Tribunale nell'anno 2024 (ciò in ossequio al ripetuto insegnamento della Suprema Corte che,
in considerazione della natura di debito di valore, impone di utilizzare i parametri vigenti al
11 momento dell'emissione della decisione -Cass. civ., 27/11/2015, n. 24210; Cass. civ.,
5/5/2015, n. 19211; Cass. civ. 23/1/2014, n. 1361; Cass. civ., 17/4/2013, n. 9231; Cass. civ.,
11/5/2012, n. 7272-, sicché allorquando le Tabelle applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale mutino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice,
anche d'appello, ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della pronunzia -
Cass. civ., 29/9/2015; n. 19211; Cass. civ., 6/3/2014, n. 5254-), e tenuto conto dell'età (31
anni) dell'infortunato al momento del sinistro, compete ad Parte_1
- per la liquidazione del danno biologico l'importo di € 32.841,00;
- per il ristoro del pregiudizio da inabilità temporanea, assoluta e parziale, l'importo complessivo di € 8.625,00.
Compete inoltre all'infortunato il rimborso delle spese mediche per € 637,65.
Su tali voci devono poi essere conteggiati gli interessi onde tener conto del diverso profilo di pregiudizio rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
La liquidazione degli accessori del credito procede nel rispetto delle prescrizioni metodologiche impartite dalla Suprema Corte in modo continuativo già dal 1997, ovvero con computo eseguito, quanto alle voci di danno non patrimoniale, liquidate ai valori monetari correnti, sulla sorte devalutata alla data del sinistro (giugno 2017) e poi rivalutata anno per anno, unitamente all'importo riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, onde fungere da base per il calcolo degli interessi, computati al saggio legale.
12 Sviluppati i calcoli, si perviene alla data odierna all'importo di € 46.993,45, di cui € 42.232,45
per sorte capitale rivalutata ed € 4.761,00 per interessi (equitativamente arrotondati). Tale
importo deve essere abbattuto del 20% onde tener conto della partecipazione colposa dell'infortunato alla causazione dell'evento e si riduce a € 37.594,76, al cui pagamento, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della domanda sino al dì dell'effettiva corresponsione, devono essere condannati in solido gli appellati.
In accordo al canone della soccombenza, le spese di lite, liquidate in misura prossima ai medi della cause di valore compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000, in € 6.700,00 per il giudizio di primo grado, e in € 8.400,00 per il presente grado di giudizio -di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva, € 2.000,00 per la fase di trattazione ed € 3.000,00
per la fase decisionale-, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico solidale degli appellati CP_3
e Ai sensi dell'art. 133 D.P.R.
[...] Controparte_4 Controparte_1
30.5.2002 n. 115, delle spese del presente grado di giudizio deve essere disposto il pagamento in favore dell'AR.
Le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente grado di giudizio,
liquidate con separato decreto, devono essere poste in via definitiva a carico degli appellati,
sotto il vincolo della solidarietà.
P.Q.M.
13 La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia qui dichiarata di e CP_3
, così provvede: Controparte_4
in parziale accoglimento dell'appello proposto da con atto di citazione Parte_1
notificato ad e il 2.112020 e ad CP_3 Controparte_4 Controparte_1
il 11.10.20200 avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2485 del 24 luglio 2020,
[...]
condanna , e sotto il vincolo CP_3 Controparte_4 Controparte_1
della solidarietà, al pagamento di € 37.594,76 oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della presente sentenza sino al dì dell'effettiva corresponsione;
condanna gli appellati , ed CP_3 Controparte_4 Controparte_1
sotto il vincolo della solidarietà, alla refusione in favore di delle spese di Parte_1
lite, liquidate in € 6.700,00 per il giudizio di primo grado e in € 8.400,00 come specificato in motivazione, per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014. Dispone che il pagamento delle spese del presente grado di giudizio sia eseguito in favore dell'AR.
Pone in via definitiva a carico degli appellati in solido le spese della consulenza medico legale disposta nel presente grado di giudizio, nella misura liquidata con separato decreto.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 30 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
LI IS ON TO AC
14 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
825 LW, la quale recava “lievissime striature parte anteriore sx” che, soggiungevano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. ON TO AC Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. LI IS Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1335 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
NO CA per procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore.
Appellante
(già (p. iva Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Gianfranco Aricò per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado. Appellata
, CP_3 Controparte_4
Appellati contumaci
Conclusioni dell'appellante:
nel merito riformare integralmente la sentenza n. 2485/2020 emessa in data 24.7.2020 dal
Tribunale Civile di Palermo e per gli effetti della riforma ritenere e dichiarare , CP_3
conducente della vettura VW New ET tg. DE 825 LW di proprietà di , Controparte_4
unico responsabile del sinistro verificatosi a Palermo in via Messina Marine, il giorno
8.6.2017, in cui è rimasto coinvolto che conduceva una bicicletta di sua Parte_1
proprietà;
per gli effetti, condannare i convenuti in solido tra loro, al pagamento della somma di €
51.000,00 in favore di parte attrice per il risarcimento dei danni tutti patrimoniali ed extrapatrimoniali subiti a seguito del sinistro, oltre interessi legali maturati e maturandi,
rivalutazione monetaria ed accessori, ovvero a quell'altra somma che, per le medesime voci di danno, sarà ritenuta di giustizia da parte del Giudice adito;
condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dell'infrascritto procuratore che dichiara di averle integralmente anticipate, ex art. 93 c.p.c.
Conclusioni dell'appellata:
2 rigettare in toto con qualsiasi motivazione l'atto di appello, poiché totalmente infondato in fatto ed in diritto, confermando in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
condannare l'appellante soccombente al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente grado del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2485 Parte_1
del 24 luglio 2020 che ne ha rigettato, ritenendola sfornita di supporto probatorio, la domanda di condanna di ed CP_3 Controparte_4 Controparte_1
rispettivamente conducente, proprietaria e compagnia assicuratrice contro il rischio della responsabilità civile dell'autovettura Volkswagen New ET Targata DE825LW, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti al sinistro stradale verificatosi nella via Messina Marine a Palermo il giorno 8 giugno 2017.
Lamenta l'appellante l'erronea valutazione del materiale probatorio complessivamente raccolto che aveva condotto il Tribunale:
- a screditare l'attendibilità della teste quale aveva compiutamente Testimone_1
riferito del sinistro in cui era rimasto coinvolto l'appellante quando, a bordo della propria bicicletta elettrica, circolando sulla via Messina Marine era giunto all'intersezione con la via
TO dalla quale proveniva l'autovettura condotta da che, ignorando il CP_3
segnale di Stop ivi presente si immetteva nell'arteria principale- quantunque nessuna disposizione di legge imponesse, alla parte, la preventiva comunicazione alla compagnia di
3 assicurazioni del nominativo dei testimoni oculari di un sinistro e, a questi ultimi, di palesarsi ai LI UR eventualmente intervenuti sui luoghi;
- a disattendere il rapporto di intervento redatto dai LI UR che, descrivendo la condizione dei veicoli dopo lo scontro, sopperiva all'assenza di fotografie della bicicletta e rivelava le tracce del contatto tra i mezzi presenti sull'autoveicolo;
- a valorizzare il dossier scatola nera dell'autovettura, la quale tuttavia “registra gli urti, c.d.
crash, di una adeguata intensità tra veicoli” mentre, nel concreto, “siamo di fronte ad una
collisione bicicletta macchina in cui la forza e mole dei due veicoli è imparagonabile” (pag.
6 dell'appello), così che nulla autorizzava a ritenere che l'assenza di segnalazione di collisione fosse indice dell'inesistenza dell'evento;
- a pretermettere ogni valutazione riguardo alla mancata comparizione di a CP_3
rendere interrogatorio formale.
Nel corso del giudizio ha inoltre dedotto e comprovato di essere stato assolto all'esito del procedimento penale per truffa instaurato presso il Tribunale di Milano su denunzia della compagnia di assicurazioni.
Insistite quindi per l'accoglimento della domanda risarcitoria e, prima ancora, delle istanze istruttorie articolate in primo grado.
L'impugnazione, alla quale, nella perdurante contumacia di e Controparte_4 CP_3
si è opposta è meritevole di parziale accoglimento.
[...] Controparte_1
4 Il materiale probatorio raccolto nel primo grado di giudizio ha confermato il verificarsi dello scontro tra il velocipede condotto da e l'autovettura condotta da Parte_1 CP_3
[...]
La teste escussa su iniziativa dell'odierno appellante, dopo aver Testimone_1
dichiarato di risiedere in Palermo, in via Messina Marine n. 725, e di aver assistito direttamente all'evento, ha riferito “era ferma in via messina marine, sotto casa mia;
erano
le 23.30/24.00; stavo aspettando degli amici, ero sola;
il fatto è avvenuto a poca distanza da
me, circa 100 metri (la via zucchetto è la traversa immediatamente successiva all'edificio in
cui io abito) . Ricordo che un uomo stava percorrendo la via messina marine, viaggiava in
bici in direzione dal porto verso il bar del bivio;
non ricordo se avesse le luci accese,
viaggiava comunque nella propria corsi di perrtitenza;
ad un tratto, una macchina
(preveniente dalla via TO, traversa di via messina marine) si è immessa in via messina
marine, come per andare verso il porto;
ma proprio in quel frangente è sopraggiunta la bici
di cui ho parlato, che è sta investita dall'auto; la macchina era condotta da un uomo. Su via
TO c'è uno stop. Il ciclista era dolorante, alla mano, alla gamba ed alla spalla. Poco
dopo è sopraggiunta l'ambulanza che lo ha portato via. E' anche intervenuta la polizia
municipale. Non sono stata io a chiamare né l'ambulanza né la polizia bensì le persone dello
stabile lì vicino, che frattanto erano scese. Io sono andata via pochi muniti dopo il
sopraggiungere della polizia municipale. L'ambulanza era arrivata prima. Dopo la caduta
la bici dell'attore è rimasta sulla carreggiata che porta verso il porto e poco dopo è stata
5 travolta da un'altra vettura che frattanto sopraggiungeva, per fortuna lui è stato scanzato.
Non so dire quanto tempo sia passato tra il fatto e l'intervento della polizia”.
La deposizione, scevra da incongruenze interne -tale non potendo considerarsi, diversamente da quanto opinato dalla compagnia di assicurazioni, la precisazione, resa su domanda di approfondimento, di non ricordare “se” la bicicletta avesse i fari accesi, imputabile a una lacuna mnemonica ragionevolmente connessa al lasso di tempo intercorso tra fatto (giugno
2017) e udienza di raccolta della prova (febbraio 2019), trattandosi di vox neutra alla quale non si ricollega alcuna affermazione di certezza riguardo all'attivazione dei fari- neppure confligge, e anzi si armonizza, con gli ulteriori dati restituiti dall'istruttoria. Più in dettaglio:
- dal rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale di Palermo (il quale,
secondo quanto previsto dall'art. 2700 c.c., “fa piena prova fino a querela di falso …
degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui
compiuti”) si apprende che gli agenti rilevatori intervenuti intorno alle ore 00,30
ebbero a constatare la presenza sul luogo indicato dalla teste, ovvero l'intersezione tra la via Messina Marine e la via TO, di entrambi i mezzi coinvolti nel sinistro e,
in particolare, un velocipede il quale presentava “fiancata posteriore destra distrutto:
abrasioni da caduta su fiancata sinistra: manubrio gravemente danneggiato: n. 3
batterie staccate e fuori dalla” e l'autovettura Volkswagen New ET targata DE
6 i LI UR dovevano considerarsi “verosimilmente preesistenti”, con una
“piccolissima traccia di colore rosso”;
- dal referto del pronto soccorso del presidio ospedaliero si ricava Parte_2
che l'infortunato venne trasportato tramite ambulanza “Modalità di arrivo:
ambulanza 118”;
- tanto il perito incaricato dalla compagnia di assicurazioni, tanto il consulente tecnico nominato nel presente grado di giudizio hanno accertato la compatibilità tra sinistro e lesioni;
- il sistema di geolocalizzazione Viasat applicato all'autovettura Volkswagen New
ET ne registra la presenza in via Messina Marine dalle ore 00,16 (inizio viaggio)
alle ore 00,23 (fine viaggio), con ripartenza dai luoghi alle ore 05,23;
- che in giudizio non ha reso interrogatorio formale, alla polizia CP_3
Municipale che ebbe ad ascoltarlo a sommarie informazioni testimoniali il giorno
10.7.2017 (il contenuto di tali dichiarazioni, non depositate da alcuna delle parti, si trae dalle sentenza di assoluzione pronunziata dal GUP del Tribunale di Milano, ed è
utilizzabile in questa sede in ragione della loro trascrizione letterale in sentenza,
attestata dall'uso delle virgolette e confermata dall'assenza di rilievi a opera delle parti circa la rispondenza tra quanto dichiarato da ai LI UR e quanto riportato CP_3
dal GUP) ebbe a riferire “in data 08.06.2017 alle ore 00:30 ero alla guida
dell'autovettura Volkswagen New ET tg. DE825LW e da solo circolavo in via
7 TO in direzione verso via M.Marine. Giunto all'incrocio con quest'ultima via
mentre svoltavo a destra in direzione di Ficarazzi collidevo con un velocipide elettrico
che non ho visto completamente, forse era a luci spente, l'ho urtato con lo spigolo
sinistro della mia auto, forse lui veniva da sinistra da via M. Marine. Il conducente
era da solo e subito dopo l'urto è caduto a terra” (pag. 5 della sentenza del Tribunale
di Milano in atti).
Se dunque la deposizione della teste è scevra da incongruenze interne e da Tes_1
incoerenze con i restanti elementi istruttori, il giudizio di genuinità che su tale deposizione è
possibile esprimere non è inficiato:
- dalle perplessità sulla verificazione dell'evento espresse dai LI UR che,
neppure suffragate da elementi di conforto (lo scarno rapporto di incidente versato in atti si compone di due pagine e non reca né uno schizzo planimetrico, né la descrizione, anche con modalità diverse dalla rappresentazione grafica, della posizione dei mezzi sulla carreggiata e delle tracce ivi presenti, così che insondabile rimane la notazione della Polizia Municipale “viste le tracce sulla carreggiata e la
posizione dei veicoli che appare incongrua a quanto riferito dalle parti”), si traducono
(al pari dell'affermazione secondo cui le lievissime striature presenti sullo spigolo anteriore sinistro dell'autoveicolo non fossero inerenti ai fatti di causa) in mere ricostruzioni deduttive, le quali, come è noto, non posseggono la medesima efficacia probatoria delle rilevazioni fattuali effettuate dai pubblici ufficiali;
8 - della mancata registrazione di un crash a opera del sistema satellitare Viasat in dotazione all'autovettura, rispondendo al notorio che tali sistemi satellitari di geolocalizzazione e telemetria registrano essenzialmente repentine accelerazioni o decelerazioni, dunque variazioni improvvise dei movimenti, nonché con una sensibilità che può essere variamente tarata, l'applicazione di forze al veicolo responsabili di movimenti nelle tre direzioni astrattamente possibili, così che, in difetto di indicazioni riguardo al livello di sensibilità dei sensori del sistema, nonché
di indicazioni riguardo ad un'improvvisa decelerazione dell'autovettura, non è
corretto desumere dalla mancata segnalazione di un evento di urto la conclusione dell'inesistenza di tale urto;
- dalla non rapportabile intensità delle striature visibili sullo spigolo anteriore sinistro dell'autovettura con la gravità delle conseguenze lesive ripotate da Parte_1
ove si consideri non solo la differenza di mole e peso tra una bicicletta e un'autovettura
(tale per cui una collisione può determinare effetti molto più marcati sulla bicicletta),
nonché la notoria instabilità del mezzo a due ruote (tale per cui anche un urto di moderata intensità può determinare la perdita di equilibrio e la caduta al suolo), ma anche la minor estensione delle componenti metalliche del velocipede, in parte peraltro scudate dal corpo del ciclista, il cui impatto con il veicolo non necessariamente dunque è destinato a imprimere tracce evidenti;
9 - dall'assenza di ritrazioni fotografiche del velocipede, rottamato prima che il perito incaricato dalla compagnia di assicurazioni potesse prenderne visione, sopperendo a tale mancanza la descrizione della condizione del mezzo a due ruote contenuta nel rapporto della Polizia Municipale;
- dall'indicazione del nominativo del testimone solo nelle memorie depositate a termini dell'art. 183 VI comma n. 2, elemento che in sé considerato non giustifica come unico precipitato logico il giudizio di non genuinità del testimone, potendo ascriversi anche a incuria o, al contrario, a precisa scelta processuale del difensore.
Acclarata la verificazione del sinistro, la relativa responsabilità deve essere ripartita in ragione del 80% in capo al conducente dell'autovettura, non fermatosi all'intersezione con la via
Messina Marine in violazione della segnaletica che imponeva lo Stop ai veicoli in transito su via TO e, per il restante 20% in capo all'appellante che, per quanto favorito dalla precedenza accordatagli dalla segnaletica stradale, era comunque tenuto alla massima prudenza dell'impegnare l'intersezione. La cogenza del segnale di Stop, il quale obbliga il conducente ad arrestare la marcia e a riprenderla solo dopo aver concesso la precedenza a tutti i veicoli in transito nella strada favorita, impone invero di stimare come nettamente prevalente, nella ripartizione della responsabilità per l'evento, l'apporto causale del conducente dell'autovettura, senza tuttavia che l'appellante possa essere integralmente esonerato da responsabilità.
10 La consulenza tecnica espletata nel presente grado di giudizio consente di pervenire alla liquidazione del risarcimento che compete all'appellante.
All'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo e della documentazione medica -i cui risultati si condividono dunque in questa sede-
il c.t.u. ha concluso che, in conseguenza del sinistro per cui è causa, riportò Parte_1
una frattura biossea, bifocale, scomposta, esposta della gamba destra, alla quale sono conseguiti:
- “inabilità temporanea assoluta di giorni 30 (trenta), una inabilità temporanea parziale
al 75% di giorni 30 (trenta), una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30
(trenta), una inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 30 (trenta)”.
- “postumi anatomici, estetici, disfunzionali ed algici (…) che possono considerarsi ormai
permanenti, stante il congruo lasso di tempo intervento dal sinistro e dalla fine delle
cure fisioterapiche. Per tale motivo, in riferimento alle tabelle di cu al Decreto
ministeriale del 3 luglio 2003, nonché delle guide del e del Mastoroberto, Pt_3
appare equo riconoscere un danno biologico permanente del 13% (tredici)”.
Il c.t.u. ha, poi, stimato il danno patrimoniale, corrispondente alle spese, ritenute congrue e inerenti, sostenute dall'infortunato per la diagnosi e la cura delle patologie, in € 637,65.
Fatta applicazione per la liquidazione del risarcimento delle tabelle elaborate presso il
Tribunale nell'anno 2024 (ciò in ossequio al ripetuto insegnamento della Suprema Corte che,
in considerazione della natura di debito di valore, impone di utilizzare i parametri vigenti al
11 momento dell'emissione della decisione -Cass. civ., 27/11/2015, n. 24210; Cass. civ.,
5/5/2015, n. 19211; Cass. civ. 23/1/2014, n. 1361; Cass. civ., 17/4/2013, n. 9231; Cass. civ.,
11/5/2012, n. 7272-, sicché allorquando le Tabelle applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale mutino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice,
anche d'appello, ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della pronunzia -
Cass. civ., 29/9/2015; n. 19211; Cass. civ., 6/3/2014, n. 5254-), e tenuto conto dell'età (31
anni) dell'infortunato al momento del sinistro, compete ad Parte_1
- per la liquidazione del danno biologico l'importo di € 32.841,00;
- per il ristoro del pregiudizio da inabilità temporanea, assoluta e parziale, l'importo complessivo di € 8.625,00.
Compete inoltre all'infortunato il rimborso delle spese mediche per € 637,65.
Su tali voci devono poi essere conteggiati gli interessi onde tener conto del diverso profilo di pregiudizio rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
La liquidazione degli accessori del credito procede nel rispetto delle prescrizioni metodologiche impartite dalla Suprema Corte in modo continuativo già dal 1997, ovvero con computo eseguito, quanto alle voci di danno non patrimoniale, liquidate ai valori monetari correnti, sulla sorte devalutata alla data del sinistro (giugno 2017) e poi rivalutata anno per anno, unitamente all'importo riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, onde fungere da base per il calcolo degli interessi, computati al saggio legale.
12 Sviluppati i calcoli, si perviene alla data odierna all'importo di € 46.993,45, di cui € 42.232,45
per sorte capitale rivalutata ed € 4.761,00 per interessi (equitativamente arrotondati). Tale
importo deve essere abbattuto del 20% onde tener conto della partecipazione colposa dell'infortunato alla causazione dell'evento e si riduce a € 37.594,76, al cui pagamento, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della domanda sino al dì dell'effettiva corresponsione, devono essere condannati in solido gli appellati.
In accordo al canone della soccombenza, le spese di lite, liquidate in misura prossima ai medi della cause di valore compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000, in € 6.700,00 per il giudizio di primo grado, e in € 8.400,00 per il presente grado di giudizio -di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva, € 2.000,00 per la fase di trattazione ed € 3.000,00
per la fase decisionale-, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico solidale degli appellati CP_3
e Ai sensi dell'art. 133 D.P.R.
[...] Controparte_4 Controparte_1
30.5.2002 n. 115, delle spese del presente grado di giudizio deve essere disposto il pagamento in favore dell'AR.
Le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente grado di giudizio,
liquidate con separato decreto, devono essere poste in via definitiva a carico degli appellati,
sotto il vincolo della solidarietà.
P.Q.M.
13 La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia qui dichiarata di e CP_3
, così provvede: Controparte_4
in parziale accoglimento dell'appello proposto da con atto di citazione Parte_1
notificato ad e il 2.112020 e ad CP_3 Controparte_4 Controparte_1
il 11.10.20200 avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2485 del 24 luglio 2020,
[...]
condanna , e sotto il vincolo CP_3 Controparte_4 Controparte_1
della solidarietà, al pagamento di € 37.594,76 oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della presente sentenza sino al dì dell'effettiva corresponsione;
condanna gli appellati , ed CP_3 Controparte_4 Controparte_1
sotto il vincolo della solidarietà, alla refusione in favore di delle spese di Parte_1
lite, liquidate in € 6.700,00 per il giudizio di primo grado e in € 8.400,00 come specificato in motivazione, per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014. Dispone che il pagamento delle spese del presente grado di giudizio sia eseguito in favore dell'AR.
Pone in via definitiva a carico degli appellati in solido le spese della consulenza medico legale disposta nel presente grado di giudizio, nella misura liquidata con separato decreto.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 30 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
LI IS ON TO AC
14 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
825 LW, la quale recava “lievissime striature parte anteriore sx” che, soggiungevano