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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/09/2025, n. 2200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2200 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 11.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13472/2022 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. ZECCA GIANCOSIMO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. VINCI ALESSANDRA CP_1
Resistente Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente – premesso di avere svolto attività lavorativa a far data dal 01.12.92 sino al 27.11.2012 con la mansione di “fattorino addetto alle consegne” e dal 01.01.2013 sino ad oggi con la mansione di “cuoco-pizzaiolo”- deduce di avere chiesto all' il riconoscimento di malattia professionale CP_1
(“Periartrite scapolo-omerale bilaterale, con evidenti segni di limitazione algo-disfunzionale articolazione scapolo-omerale bilaterale più accentuatamente a dx”), ma la domanda fu rigettata;
ritenendo ingiusto tale diniego, ha quindi adito il GDL, chiedendo di accertare e dichiarare che la malattia denunciata ha natura professionale e ha comportato un'invalidità permanente del 16%, con condanna dell' al pagamento del dovuto a titolo di rendita e/o indennizzo in capitale. CP_1
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo l'inesistenza di esposizione a rischio e nesso CP_1 causale, nonché l'insussistenza di postumi indennizzabili.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
La materia è disciplinata dal D. Lgs. 38/00, che, all'art. 13 co. 2, prevede: “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3,
l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui CP_1 all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico»…. Si tratta quindi di stabilire se vi sia stata esposizione a rischio, se la malattia denunciata abbia origine professionale (e sia quindi diretta conseguenza di tale esposizione a rischio) e, in caso positivo, se i postumi accertati siano pari o superiori al minimo indennizzabile (6%).
La causa è stata istruita con la nomina di CTU;
si riportano di seguito le risposte ai quesiti:
“CONCLUSIONI DIAGNOSTICHE: TENDINOPATIA BILATERALE DEL SOVRASPINOSO CON SINDROME
DA CONFLITTO SUB-ACROMIALE IN SOGGETTO CON ROTTURA PARZIALE INVETERATA DEL CAPO
LUNGO DEL BICIPITE BRACHIALE DESTRO GIUDIZIO MEDICO-LEGALE. Dall'analisi della documentazione clinica presente in atti e dalla visita peritale si rileva che il Sig. è Parte_1 affetto da una tendinopatia bilaterale del tendine del sovraspinoso più accentuata a destra. Tale tendinopatia è responsabile di una sintomatologia dolorosa a livello delle articolazioni scapolo omerali con riduzione della normale mobilità articolare. Gli accertamenti strumentali eseguiti nel
2022 (DCA 3,4) mettono in evidenza non solo tale tendinopatia ma anche i segni di una significativa sofferenza articolare caratterizzata da riduzione dello spazio sub-acromiale, osteofitosi acromion- clavicolare e osteofitosi. L'esame ecografico (DCA 3) rileva inoltre la sofferenza cronica per lesione parziale del capolungo del bicipite brachiale destro che, così come riferito ma non provato, è stata determinata da un evento traumatico nel 2012, cioè 10 anni prima degli accertamenti sopracitati. Il conflitto sub-acromiale è una condizione dolorosa della spalla causata dalla compressione dei tendini della cuffia dei rotatori, in particolare del sovraspinato e della borsa sub acromiale, durante il movimento di sollevamento del braccio in soggetti che presentano la riduzione di tale spazio. La lesione del capo lungo del bicipite è associata al conflitto sub acromiale, poiché il tendine del capo lungo del bicipite passa attraverso lo stesso spazio sub acromiale e stringe stretti rapporti con il tendine del sopraspinato. Quest'ultima lesione accertata è stata una condizione aggiuntiva a tale tendinopatia a destra oltre alla riduzione dello spazio sub-acromiale bilaterale. Tali rilievi sono espressione di una sofferenza cronica di tali articolazioni.
Dall'anamnesi lavorativa si rileva che il Sig. per circa quarant'anni ha svolto varie Parte_1 mansioni lavorative che richiedono movimenti articolari degli arti superiori. Si è concordi che le mansioni svolte, non possono costituire un rischio lavorativo per una malattia da sopraccarico funzionale degli arti superiori come per la tendinopatia del sovraspinoso in quanto i movimenti articolari delle articolazioni scapolo omerali non sono state certamente ad elevata frequenza e ripetitività. I movimenti sono stati intervallati da pause compensative create da altre mansioni.
Inoltre, tali movimenti determinavano movimenti non oltre i comuni limiti delle escursioni articolari e non obbligavano il Sig. a posture incongrue significative e/o posizioni sfavorevoli Parte_1 come si verifica quando il braccio è elevato oltre il piano della articolazione . Il Sig. Parte_1 infine non ha eseguito mansioni lavorative che imponevano uso di strumenti vibranti.
Tuttavia, nel caso in esame in considerazione della gravità delle lesioni riscontrate a livello delle articolazioni scapolo-omerali e dalle riscontrate patologie associate, come riduzione dello spazio sub-acromiale bilaterale e la lesione parziale del capo lungo del bicipite brachiale a destra, il lavoro svolto è stata concausa adeguata e efficiente. Si riconosce la natura professionale di tale patologia: Tendinopatia bilaterale del sopraspinato. In considerazione delle limitazioni funzionali accertate e della sintomatologia dolorosa riscontrata tali esiti intesi come danno biologico, riconducibili alla tendinopatia bilaterale del sopraspinato si quantificano nella misura del 6%.”
Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, non smentite da sufficienti deduzioni di segno contrario. Infatti, il CTU ha risposto in modo esaustivo alle osservazioni formulate dall , evidenziando CP_1 CP_ che “ Nelle osservazioni il C.P. dell' afferma che l'attività lavorativa specifica di pizzaiolo-cuoco non espone il lavoratore ad un rischio lavorativo in quanto tutte le attività manuali svolte durante la sua attività lavorativa non sottopongono le articolazioni scapolo omerali ad un eccessivo stress funzionale sia in termini di movimenti ripetitivi ad elevata frequenza né in termini di mantenimento posture incongrue o sfavorevoli né l'utilizzo di strumenti vibranti. Si è concordi con quanto Co affermato dal . Nel caso in oggetto la patologia che interessa le articolazioni scapolo-omerali è di particolare gravità in quanto caratterizzata non solo dalla tendinopatia ma anche dalla riduzione dello spazio subacromiale e da segni cronici di conflitto sub-acromiale. Quest'ultimi sono dimostrati dalla RMN che ha evidenziato fenomeni di tipo artrofibrotico con osteofiti. Per tale motivo nel caso in esame non è solo la tendinopatia. Tale particolare gravità non trova giustificazione solo su base eredo costituzionale. In considerazione di quanto esposto anche se il lavoro svolto non è stato particolarmente usurante ha sottoposto l'articolazione scapoloomerale ad un impegno funzionale tale da rappresentate una concausa adeguata ed efficiente atta a determinare la maggiore gravità di tale tendinopatia. Si riconosce la natura professionale di tale patologia: Tendinopatia bilaterale del sopraspinato. In considerazione delle limitazioni funzionali accertate e della sintomatologia dolorosa riscontrata tali esiti intesi come danno biologico, riconducibili alla tendinopatia bilaterale del sopraspinato, si quantificano nella misura del 6%.”
Per quanto esposto, deve ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra l'attività lavorativa e la malattia denunciata, la quale ha quindi natura professionale;
infatti, pur non trattandosi di malattia tabellata, il lavoratore è comunque ammesso a provare l'origine professionale della malattia denunciata (con onere della prova a suo carico). A tal fine non è necessaria una prova in termini di certezza assoluta, ma è sufficiente un rilevante grado di probabilità, essendo insufficiente solo la mera possibilità. Al riguardo, la giurisprudenza della S.C. è ormai costante
(Cass. 07/03/2017 n. 5704; 05/09/2017 n. 20769) nell'affermare che “La giurisprudenza di questa
Corte è nel senso che, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - quale il tumore - il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di
"probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico" (v. Cass. 24 novembre 2015,
n. 23951; Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634). Nello stesso quadro questa
Corte ha altresì precisato che, in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. "A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonchè dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti" (v. Cass., n.23951/2015, cit.; Cass. 12 ottobre 2012, n. 17438)”. Nel caso di specie, non si tratta di malattia tabellata, per cui il lavoratore non può avvalersi di presunzioni legali e deve fornire la prova dell'origine professionale delle patologie denunciate, nel senso innanzi esposto;
tale onere della prova è stato però adempiuto, in quanto, sulla base delle conclusioni del CTU, appare soddisfatto il criterio del rilevante grado di probabilità innanzi citato;
la natura professionale della malattia non è esclusa dall'esistenza di eventuali concause.
Per quanto esposto, deve ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra l'attività lavorativa e la malattia denunciata, la quale ha quindi natura professionale. Pertanto, l' deve essere CP_1 condannato alla corresponsione in favore del ricorrente dell'indennizzo in capitale ex art. 13
D.Lgs. 38/00 per un'inabilità permanente del 6%, oltre interessi o rivalutazione come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' come da dispositivo. CP_1
Nella liquidazione si è tenuto conto del fatto che il grado di inabilità permanente riconosciuto del
6% è notevolmente inferiore a quello richiesto in ricorso (16%) e pari al minimo indennizzabile.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
12.12.2022 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo ex art. 13 D.lgs. n. 38/00 per inabilità permanente pari al 6% e condanna l' alla corresponsione del dovuto, oltre accessori. CP_1
2. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.800,00 per compensi oltre CP_1 rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
3. Pone definitivamente in capo all' le spese di CTU già liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 11.09.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo