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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/04/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 132/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. ANDRIZZI PASQUALE Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA Controparte_1
resistente
OGGETTO: Opposizione avverso il provvedimento di rigetto della domanda di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 26.1.2016, il sig. ha proposto opposizione Parte_1 avverso il provvedimento con cui l' ha rigettato la domanda di concessione CP_1 dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013.
2. A fondamento del ricorso, il sig. ha dedotto di aver lavorato per n. 102 giornate Pt_1 con la qualifica di bracciante agricolo alle dipendenze del sig. , titolare Controparte_2 di azienda agricola sita nel Comune di Filandari, e di essere stato regolarmente iscritto, per lo stesso anno, negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli del Comune di Rombiolo per un corrispondente numero di giornate.A sostegno della domanda, il ricorrente ha prodotto contratto di lavoro, buste paga, estratto contributivo e certificazione unica per l'anno 2015.
3. Si è costituito in giudizio l' eccependo, in via preliminare, la genericità della domanda CP_1
e l'assenza di prova in ordine alla natura e alle modalità della prestazione lavorativa svolta. Nel merito, l' ha sostenuto che dagli accertamenti effettuati emergerebbe che il CP_3 ricorrente abbia svolto, in via prevalente, attività lavorativa autonoma non agricola e, per
1 tale ragione, la domanda di disoccupazione agricola sarebbe stata rigettata, in assenza di documentazione idonea a dimostrare la prevalenza dell'attività agricola.
4. Il ricorso è fondato.
5. Dalla documentazione in atti – in particolare, dai contratti di lavoro, dalle buste paga, dall'estratto contributivo e dall'iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli – risulta comprovato che il ricorrente ha prestato attività lavorativa agricola per n. 102 giornate nell'anno 2013, alle dipendenze del sig. , e che la medesima Controparte_2 attività è stata regolarmente registrata negli elenchi del Comune di Rombiolo.
6. Le contestazioni dell' in ordine alla presunta prevalenza di altra attività lavorativa CP_1 risultano generiche e prive di un adeguato supporto probatorio. In difetto di prove concrete circa lo svolgimento effettivo di altra attività incompatibile con lo status di bracciante agricolo, non può ritenersi giustificato il rigetto della prestazione richiesta.
7. Pertanto, il ricorso va accolto e deve essere dichiarato il diritto del sig. a Parte_1 percepire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013, con conseguente condanna dell' alla corresponsione della relativa prestazione, oltre interessi legali dalla data della CP_1 maturazione del diritto al saldo.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie il ricorso;
2. Dichiara il diritto del sig. a percepire l'indennità di disoccupazione Parte_1 agricola per l'anno 2013;
3. Condanna l' al pagamento della suddetta prestazione, oltre interessi legali;
CP_1
4. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.200,00 per CP_1 compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso, 10/04/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
2
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 132/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. ANDRIZZI PASQUALE Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA Controparte_1
resistente
OGGETTO: Opposizione avverso il provvedimento di rigetto della domanda di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 26.1.2016, il sig. ha proposto opposizione Parte_1 avverso il provvedimento con cui l' ha rigettato la domanda di concessione CP_1 dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013.
2. A fondamento del ricorso, il sig. ha dedotto di aver lavorato per n. 102 giornate Pt_1 con la qualifica di bracciante agricolo alle dipendenze del sig. , titolare Controparte_2 di azienda agricola sita nel Comune di Filandari, e di essere stato regolarmente iscritto, per lo stesso anno, negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli del Comune di Rombiolo per un corrispondente numero di giornate.A sostegno della domanda, il ricorrente ha prodotto contratto di lavoro, buste paga, estratto contributivo e certificazione unica per l'anno 2015.
3. Si è costituito in giudizio l' eccependo, in via preliminare, la genericità della domanda CP_1
e l'assenza di prova in ordine alla natura e alle modalità della prestazione lavorativa svolta. Nel merito, l' ha sostenuto che dagli accertamenti effettuati emergerebbe che il CP_3 ricorrente abbia svolto, in via prevalente, attività lavorativa autonoma non agricola e, per
1 tale ragione, la domanda di disoccupazione agricola sarebbe stata rigettata, in assenza di documentazione idonea a dimostrare la prevalenza dell'attività agricola.
4. Il ricorso è fondato.
5. Dalla documentazione in atti – in particolare, dai contratti di lavoro, dalle buste paga, dall'estratto contributivo e dall'iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli – risulta comprovato che il ricorrente ha prestato attività lavorativa agricola per n. 102 giornate nell'anno 2013, alle dipendenze del sig. , e che la medesima Controparte_2 attività è stata regolarmente registrata negli elenchi del Comune di Rombiolo.
6. Le contestazioni dell' in ordine alla presunta prevalenza di altra attività lavorativa CP_1 risultano generiche e prive di un adeguato supporto probatorio. In difetto di prove concrete circa lo svolgimento effettivo di altra attività incompatibile con lo status di bracciante agricolo, non può ritenersi giustificato il rigetto della prestazione richiesta.
7. Pertanto, il ricorso va accolto e deve essere dichiarato il diritto del sig. a Parte_1 percepire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013, con conseguente condanna dell' alla corresponsione della relativa prestazione, oltre interessi legali dalla data della CP_1 maturazione del diritto al saldo.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie il ricorso;
2. Dichiara il diritto del sig. a percepire l'indennità di disoccupazione Parte_1 agricola per l'anno 2013;
3. Condanna l' al pagamento della suddetta prestazione, oltre interessi legali;
CP_1
4. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.200,00 per CP_1 compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso, 10/04/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
2