Articolo 3 della Legge 23 dicembre 1994, n. 725
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 gennaio 1995
>
Versione
24 marzo 1995
Art. 3. 1. In relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare in applicazione dell' articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 , e tenendo conto del disposto dell' articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 , la restituzione del drenaggio fiscale e' ((ridotta del 20 per cento)) .
2. Le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche, derivanti dall'applicazione del comma 1, sono valutate per gli anni 1995, 1996 e 1997, rispettivamente, in lire 400 miliardi, in lire 500 miliardi e in lire 500 miliardi.
Entrata in vigore il 24 marzo 1995