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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/03/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5487/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza dell'11/03/2025, promossa con ricorso depositato il 02/10/2024 da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dal proc. dom. avv. CARSANA BARBARA, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal proc. CP_1 dom. avv. TOGNI CRISTINA, giusta procura in atti – CONVENUTA;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza dell'11/03/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti risulta che le parti contraevano matrimonio concordatario in data 17/09/2005 in NO ANAN e che si separavano consensualmente avanti al Tribunale di Bergamo alle condizioni omologate con decreto collegiale del 09/06/2022. Dalla loro unione matrimoniale sono nati i figli (nato Per_1
a Seriate il 04/11/2006), oggi maggiorenne ma non ancora economicamente autonomo, e
(nata a [...] il [...]), ancora minorenne. Per_2
Ebbene, dato atto dell'esito negativo del tentativo di riconciliazione tra i coniugi esperito all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 11/03/2025, essendosi protratto lo stato di separazione tra loro per il periodo previsto dalla legge ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materiale e spirituale, il Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55/2015) per la pronuncia divorzile.
Quanto alle condizioni accessorie al divorzio, va premesso che, dopo approfondito confronto, all'udienza di prima comparizione le parti assistite dai rispettivi difensori raggiungevano un accordo complessivo per quanto concerne l'esercizio della Per_ responsabilità genitoriale sulla figlia minore il mantenimento ordinario e straordinario dei figli e il contributo economico riconosciuto in favore della moglie a titolo di assegno divorzile. L'accordo raggiunto in udienza veniva recepito integralmente dal
Giudice delegato ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473bis.22 c.p.c.
Ciò detto, meritano integrale accoglimento le condizioni concordate tra le parti in corso di causa, così come pedissequamente riportate in dispositivo, non ravvisandovi contrasti con norme di legge imperative, e apparendo conformi agli interessi morali e materiali della Per_ figlia minore e del figlio maggiorenne il quale, sebbene allo stato sia privo Per_1 di una occupazione lavorativa, dovrà nel prossimo futuro reputarsi economicamente autonomo avendo concluso il percorso scolastico e disponendo di piena ed integra capacità lavorativa.
Valutandosi positivamente il contenuto degli accordi raggiunti dalla coppia genitoriale, il Per_ Tribunale non reputa necessario procedere all'ascolto diretto di ex art. 473-bis.4 c.p.c.
pagina 2 di 6 L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e il giorno 17/09/2005 in NO Parte_1 CP_1
ANAN (trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, anno
2005, n.14, parte II, serie A);
2) conferma l'assegnazione della casa coniugale, sita in NO ANAN (BG), Via
Gramsci n. 19, di proprietà del signor alla IG , in quanto Pt_1 CP_1 collocataria dei figli, con gli arredi e le suppellettili ivi esistenti e con le relative pertinenze;
3) affida la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento Per_2 prevalente e residenza presso la casa materna, sita in NO ANAN, Via Gramsci
n. 19. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
4) dispone che il signor otrà vedere la figlia minore e tenerla con sé quando Pt_1 Per_2 vorrà, compatibilmente con gli impegni della stessa. Tutte le festività, civili e religiose, saranno equamente divise tra i genitori, mentre le vacanze estive potrà tenerla per due settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno;
5) pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di mantenimento della figlia Pt_1 Per_2 la somma di euro 270,00 mensili sino al giorno 31.12.25. A partire dal mese di gennaio
2026, il padre verserà la maggior somma di euro 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (FOI) a partire dal mese di gennaio 2027, oltre alla metà delle spese straordinarie come da
Protocollo di seguito riportato: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di pagina 3 di 6 modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche
o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere pagina 4 di 6 l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo
e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese:
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
6) pone a carico di l'obbligo di versare, a titolo di contributo al mantenimento di Pt_1
la somma di euro 270,00 sino al 31.12.2025. I genitori continueranno a Per_1 suddividere le spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno e ciò anche pagina 5 di 6 successivamente il 31.12.25 per quanto riguarda unicamente quelle strettamente necessarie e, segnatamente, quelle sanitarie e i costi per il conseguimento della patente di guida.
Considerata l'età anagrafica e il fatto che ha concluso il percorso scolastico e Per_1 dispone di capacità lavorativa, a partire dalla mensilità di gennaio 2026, il ragazzo dovrà considerarsi economicamente autonomo e quindi verranno meno gli obblighi di mantenimento dei genitori nei suoi confronti;
7) pone a carico di si obbliga a versare a favore della moglie, a titolo di assegno Pt_1 divorzile, la somma di euro 150,00 mensili, a decorrere dalla mensilità di aprile 2025, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI (con prima rivalutazione a decorrere dalla mensilità di aprile 2026). Le parti precisano che tale assegno è riconosciuto alla coniuge con finalità compensativa e la misura dello stesso è determinata anche tenuto conto dell'attuale svolgimento di attività lavorativa da parte della IG
; CP_1
8) dà atto che rinuncia al diritto di percepire la quota pari al 40% del TFR, CP_1 che verrà erogato in favore del signor Pt_1
9) dà atto che si obbliga a pagare la quota delle utenze domestiche relative alla casa CP_1 coniugale a lei assegnata, oggi integralmente intestate al padre di signor Pt_1 Per_4
[...]
10) dà atto che le parti autorizzano vicendevolmente il rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio della figlia minore, con l'intesa che ogni viaggio all'estero dovrà essere concordato tra i genitori;
11) dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ALBANO SANT'ALESSANDRO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza dell'11/03/2025, promossa con ricorso depositato il 02/10/2024 da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dal proc. dom. avv. CARSANA BARBARA, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal proc. CP_1 dom. avv. TOGNI CRISTINA, giusta procura in atti – CONVENUTA;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza dell'11/03/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti risulta che le parti contraevano matrimonio concordatario in data 17/09/2005 in NO ANAN e che si separavano consensualmente avanti al Tribunale di Bergamo alle condizioni omologate con decreto collegiale del 09/06/2022. Dalla loro unione matrimoniale sono nati i figli (nato Per_1
a Seriate il 04/11/2006), oggi maggiorenne ma non ancora economicamente autonomo, e
(nata a [...] il [...]), ancora minorenne. Per_2
Ebbene, dato atto dell'esito negativo del tentativo di riconciliazione tra i coniugi esperito all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 11/03/2025, essendosi protratto lo stato di separazione tra loro per il periodo previsto dalla legge ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materiale e spirituale, il Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55/2015) per la pronuncia divorzile.
Quanto alle condizioni accessorie al divorzio, va premesso che, dopo approfondito confronto, all'udienza di prima comparizione le parti assistite dai rispettivi difensori raggiungevano un accordo complessivo per quanto concerne l'esercizio della Per_ responsabilità genitoriale sulla figlia minore il mantenimento ordinario e straordinario dei figli e il contributo economico riconosciuto in favore della moglie a titolo di assegno divorzile. L'accordo raggiunto in udienza veniva recepito integralmente dal
Giudice delegato ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473bis.22 c.p.c.
Ciò detto, meritano integrale accoglimento le condizioni concordate tra le parti in corso di causa, così come pedissequamente riportate in dispositivo, non ravvisandovi contrasti con norme di legge imperative, e apparendo conformi agli interessi morali e materiali della Per_ figlia minore e del figlio maggiorenne il quale, sebbene allo stato sia privo Per_1 di una occupazione lavorativa, dovrà nel prossimo futuro reputarsi economicamente autonomo avendo concluso il percorso scolastico e disponendo di piena ed integra capacità lavorativa.
Valutandosi positivamente il contenuto degli accordi raggiunti dalla coppia genitoriale, il Per_ Tribunale non reputa necessario procedere all'ascolto diretto di ex art. 473-bis.4 c.p.c.
pagina 2 di 6 L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e il giorno 17/09/2005 in NO Parte_1 CP_1
ANAN (trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, anno
2005, n.14, parte II, serie A);
2) conferma l'assegnazione della casa coniugale, sita in NO ANAN (BG), Via
Gramsci n. 19, di proprietà del signor alla IG , in quanto Pt_1 CP_1 collocataria dei figli, con gli arredi e le suppellettili ivi esistenti e con le relative pertinenze;
3) affida la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento Per_2 prevalente e residenza presso la casa materna, sita in NO ANAN, Via Gramsci
n. 19. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
4) dispone che il signor otrà vedere la figlia minore e tenerla con sé quando Pt_1 Per_2 vorrà, compatibilmente con gli impegni della stessa. Tutte le festività, civili e religiose, saranno equamente divise tra i genitori, mentre le vacanze estive potrà tenerla per due settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno;
5) pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di mantenimento della figlia Pt_1 Per_2 la somma di euro 270,00 mensili sino al giorno 31.12.25. A partire dal mese di gennaio
2026, il padre verserà la maggior somma di euro 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (FOI) a partire dal mese di gennaio 2027, oltre alla metà delle spese straordinarie come da
Protocollo di seguito riportato: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di pagina 3 di 6 modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche
o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere pagina 4 di 6 l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo
e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese:
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
6) pone a carico di l'obbligo di versare, a titolo di contributo al mantenimento di Pt_1
la somma di euro 270,00 sino al 31.12.2025. I genitori continueranno a Per_1 suddividere le spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno e ciò anche pagina 5 di 6 successivamente il 31.12.25 per quanto riguarda unicamente quelle strettamente necessarie e, segnatamente, quelle sanitarie e i costi per il conseguimento della patente di guida.
Considerata l'età anagrafica e il fatto che ha concluso il percorso scolastico e Per_1 dispone di capacità lavorativa, a partire dalla mensilità di gennaio 2026, il ragazzo dovrà considerarsi economicamente autonomo e quindi verranno meno gli obblighi di mantenimento dei genitori nei suoi confronti;
7) pone a carico di si obbliga a versare a favore della moglie, a titolo di assegno Pt_1 divorzile, la somma di euro 150,00 mensili, a decorrere dalla mensilità di aprile 2025, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI (con prima rivalutazione a decorrere dalla mensilità di aprile 2026). Le parti precisano che tale assegno è riconosciuto alla coniuge con finalità compensativa e la misura dello stesso è determinata anche tenuto conto dell'attuale svolgimento di attività lavorativa da parte della IG
; CP_1
8) dà atto che rinuncia al diritto di percepire la quota pari al 40% del TFR, CP_1 che verrà erogato in favore del signor Pt_1
9) dà atto che si obbliga a pagare la quota delle utenze domestiche relative alla casa CP_1 coniugale a lei assegnata, oggi integralmente intestate al padre di signor Pt_1 Per_4
[...]
10) dà atto che le parti autorizzano vicendevolmente il rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio della figlia minore, con l'intesa che ogni viaggio all'estero dovrà essere concordato tra i genitori;
11) dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ALBANO SANT'ALESSANDRO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 6 di 6