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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/06/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2596/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...] ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Anna Agrò dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'atto di citazione
-ATTRICE-
CONTRO
, in persona del Sindaco, Legale Controparte_1
Rappresentante pro-tempore, Ing. , elettivamente domiciliato presso lo Controparte_2 studio dell'avv. Daniele Salvatore Maniscalco, del foro di Catania, dal quale è rappresentato e difeso come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO -
OGGETTO: condannatorio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attrice ha introdotto il presente giudizio per chiedere la condanna del Controparte_1
, sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. che dell'art. 2951 c.c., al risarcimento dei danni
[...]
che ha allegato di avere subito, per esclusiva responsabilità dell'ente comunale nel sinistro occorsole il 9.2.2018 allorquando nello scendere la scalinata del Monastero delle Benedettine in cadde rovinosamente a terra a causa di un gradino rivelatosi instabile Controparte_1
che nel momento in cui venne calpestato ebbe a rivoltarsi repentinamente causandone la caduta. Indi, allegata la riconducibilità della sua caduta e del danno all'omessa manutenzione da parte del dei gradini della scalinata del Monastero delle Benedettine, ha CP_1 quantificato il danno biologico e morale nell'importo di € 18.104,78 e quanto al danno esistenziale si è rimessa alla quantificazione in via equitativa del Giudice.
Il nel costituirsi in giudizio ha contestato la domanda Controparte_1
risarcitoria dell'attrice eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. che ai sensi dell'art. 2051 c.c. in ragione del fatto che l'incidente per cui è causa non sarebbe avvenuto su una pubblica via non essendo il Monastero delle Benedettine e le sue pertinenze di proprietà del conseguentemente non tenuto CP_1 ad alcuna attività di manutenzione su beni di proprietà ecclesiastica.
In ogni caso, ha allegato “la probabile imprudenza dell'attrice nello scendere la scalinata, che con elevato grado di probabilità scendeva a passo svelto e senza tenere conto della condizioni della scalinata, di cui si sarebbe potuta facilmente avvedere” e imputato conseguentemente alla stessa la responsabilità di quanto occorsole. Ha inoltre allegato che l'evento si sarebbe verificato per caso fortuito per non avere l'attrice “specificato e provato l'esistenza di un nesso di causalità tra la caduta ed un comportamento attivo e/o omissivo dell'Ente”
Ha inoltre contestato la domanda anche nel quantum deducendo, a tal uopo, l'eccessività della stessa nonchè l'infondatezza della richiesta del danno morale in ragione della irrilevanza sotto il profilo penale del fatto.
La causa, istruita con produzioni documentali e prove orali successivamente al deposito della
C.T.U., è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.- Orbene, va rilevata l'ammissibilità e la fondatezza della preliminare eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto per quanto Controparte_1 di seguito osservato. La questione della titolarità del rapporto (tanto attiva che passiva) che attiene al merito della decisione e quindi alla fondatezza della domanda in concreto proposta, che rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, è stata tempestivamente sollevata dal Controparte_1
, essendo stata dedotta nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni in senso
[...]
stretto. L'attrice, che ha formulato la domanda risarcitoria nei confronti del CP_1
allegando la responsabilità dell'ente sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. che ai sensi dell'art. 2051
c.c., non ha provato la titolarità della posizione soggettiva passiva che è un elemento della domanda ed attiene al merito della decisione.
La dedotta responsabilità del per omessa manutenzione del bene implica, infatti, la CP_1 prova della proprietà dello stesso in capo all'ente, prova che non è stata fornita.
L'attrice non ha dimostrato la sussistenza in capo al della disponibilità giuridica o CP_1
materiale della scalinata della Chiesa. Invero, la prodotta planimetria catastale non prova la proprietà della scalinata in capo al Comune poiché il catasto ha una funzione prevalentemente fiscale e non certifica la titolarità dei diritti reali sull'immobile. La planimetria catastale che rappresenta graficamente un immobile assolve alla funzione di identificazione catastale e di determinazione della rendita catastale ai fini fiscali. Tuttavia, non è un documento che prova chi ne sia il proprietario. La proprietà si prova infatti con le certificazioni ipotecarie che sono rilasciate dalla Conservatoria dei registri immobiliari. Né è utilizzabile il documento prodotto dall'attrice con la memoria ex art. 183, 6 comma, n. 3 c.p.c., costituito dall'atto del 2.11.1932 di retrocessione dal al fondo per il Clero della e di altri locali CP_1 Parte_2 annessi volto a provare in ragione della mancata retrocessione della scalinata che la stessa è rimasta nella titolarità del atteso che in quanto prova diretta avrebbe dovuto essere CP_1 prodotta con la memoria istruttoria di cui all'art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c, e non con la memoria di cui al n. 3 del 6°comma di detto articolo che è prevista per le sole indicazioni di prova contraria. La violazione del sistema di preclusioni di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile è rilevabile d'ufficio e non sanabile per acquiescenza delle parti, in quanto le norme che stabiliscono preclusioni, assertive ed istruttorie, nel processo civile sono preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti ( Corte di Cassazione, sentenza del 27 luglio 2021 n. 21529, Cass. civ., sez. III, ord. 4 novembre 2020, n. 24483;
Cass. civ., sez. un., 31 gennaio 2019, n. 2841). Nella fattispecie, l'attrice non ha pertanto provato la proprietà della scalinata in capo al né che quest'ultimo goda di una detenzione o di un potere di fatto sulla res. Secondo CP_1
la Suprema Corte, l'uso pubblico di un bene messo a disposizione della collettività, eventualmente concorrente con la destinazione dell'area stessa all'attività di culto, non è di per sé in grado di trasferire l'onere di custodia sull'ente territoriale preposto alla gestione e manutenzione delle adiacenti pubbliche vie. La Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “la responsabilità da omessa custodia di un bene destinato all'attività di culto, anche se per consuetudine asservito a un uso pubblico, grava sul proprietario del bene
e non sull'ente territoriale su cui insiste il bene, a meno che non sia dimostrata una detenzione
o un potere di fatto dell'ente territoriale sulla cosa” (Cassazione ord. N. 5841 del
28.02.2019). Consegue, nel caso che ci occupa, che il non Controparte_1
è legittimato passivamente per non essere stato provato essere il proprietario della scalinata e per non essere stato provato che eserciti una qualche forma di controllo sulla stessa, provvedendo ad esempio alla sua pulizia o alla manutenzione. Le domande attoree vanno pertanto rigettate in ragione del rilevato difetto di legittimazione passiva dell'ente convenuto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo applicando i minimi tariffari per non avere la causa implicato la causa questioni di particolare difficoltà, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta le domande dell'attrice per difetto di legittimazione passiva del
[...]
; Controparte_1
- condanna l'attrice alla refusione in favore del convenuto delle spese di lite che si liquidano, nella complessiva somma di 2.540,00, oltre il rimborso per spese generali del 15% , per compensi, oltre accessori, se dovuti, come per legge. Pone definitivamente a carico dell'attrice il compenso già liquidato a saldo in favore del
C.T.U. con il provvedimento reso all'udienza del 24.03.2022 come da relativo verbale.
Così deciso in Agrigento il 27 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2596/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...] ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Anna Agrò dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'atto di citazione
-ATTRICE-
CONTRO
, in persona del Sindaco, Legale Controparte_1
Rappresentante pro-tempore, Ing. , elettivamente domiciliato presso lo Controparte_2 studio dell'avv. Daniele Salvatore Maniscalco, del foro di Catania, dal quale è rappresentato e difeso come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO -
OGGETTO: condannatorio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attrice ha introdotto il presente giudizio per chiedere la condanna del Controparte_1
, sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. che dell'art. 2951 c.c., al risarcimento dei danni
[...]
che ha allegato di avere subito, per esclusiva responsabilità dell'ente comunale nel sinistro occorsole il 9.2.2018 allorquando nello scendere la scalinata del Monastero delle Benedettine in cadde rovinosamente a terra a causa di un gradino rivelatosi instabile Controparte_1
che nel momento in cui venne calpestato ebbe a rivoltarsi repentinamente causandone la caduta. Indi, allegata la riconducibilità della sua caduta e del danno all'omessa manutenzione da parte del dei gradini della scalinata del Monastero delle Benedettine, ha CP_1 quantificato il danno biologico e morale nell'importo di € 18.104,78 e quanto al danno esistenziale si è rimessa alla quantificazione in via equitativa del Giudice.
Il nel costituirsi in giudizio ha contestato la domanda Controparte_1
risarcitoria dell'attrice eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. che ai sensi dell'art. 2051 c.c. in ragione del fatto che l'incidente per cui è causa non sarebbe avvenuto su una pubblica via non essendo il Monastero delle Benedettine e le sue pertinenze di proprietà del conseguentemente non tenuto CP_1 ad alcuna attività di manutenzione su beni di proprietà ecclesiastica.
In ogni caso, ha allegato “la probabile imprudenza dell'attrice nello scendere la scalinata, che con elevato grado di probabilità scendeva a passo svelto e senza tenere conto della condizioni della scalinata, di cui si sarebbe potuta facilmente avvedere” e imputato conseguentemente alla stessa la responsabilità di quanto occorsole. Ha inoltre allegato che l'evento si sarebbe verificato per caso fortuito per non avere l'attrice “specificato e provato l'esistenza di un nesso di causalità tra la caduta ed un comportamento attivo e/o omissivo dell'Ente”
Ha inoltre contestato la domanda anche nel quantum deducendo, a tal uopo, l'eccessività della stessa nonchè l'infondatezza della richiesta del danno morale in ragione della irrilevanza sotto il profilo penale del fatto.
La causa, istruita con produzioni documentali e prove orali successivamente al deposito della
C.T.U., è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.- Orbene, va rilevata l'ammissibilità e la fondatezza della preliminare eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto per quanto Controparte_1 di seguito osservato. La questione della titolarità del rapporto (tanto attiva che passiva) che attiene al merito della decisione e quindi alla fondatezza della domanda in concreto proposta, che rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, è stata tempestivamente sollevata dal Controparte_1
, essendo stata dedotta nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni in senso
[...]
stretto. L'attrice, che ha formulato la domanda risarcitoria nei confronti del CP_1
allegando la responsabilità dell'ente sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. che ai sensi dell'art. 2051
c.c., non ha provato la titolarità della posizione soggettiva passiva che è un elemento della domanda ed attiene al merito della decisione.
La dedotta responsabilità del per omessa manutenzione del bene implica, infatti, la CP_1 prova della proprietà dello stesso in capo all'ente, prova che non è stata fornita.
L'attrice non ha dimostrato la sussistenza in capo al della disponibilità giuridica o CP_1
materiale della scalinata della Chiesa. Invero, la prodotta planimetria catastale non prova la proprietà della scalinata in capo al Comune poiché il catasto ha una funzione prevalentemente fiscale e non certifica la titolarità dei diritti reali sull'immobile. La planimetria catastale che rappresenta graficamente un immobile assolve alla funzione di identificazione catastale e di determinazione della rendita catastale ai fini fiscali. Tuttavia, non è un documento che prova chi ne sia il proprietario. La proprietà si prova infatti con le certificazioni ipotecarie che sono rilasciate dalla Conservatoria dei registri immobiliari. Né è utilizzabile il documento prodotto dall'attrice con la memoria ex art. 183, 6 comma, n. 3 c.p.c., costituito dall'atto del 2.11.1932 di retrocessione dal al fondo per il Clero della e di altri locali CP_1 Parte_2 annessi volto a provare in ragione della mancata retrocessione della scalinata che la stessa è rimasta nella titolarità del atteso che in quanto prova diretta avrebbe dovuto essere CP_1 prodotta con la memoria istruttoria di cui all'art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c, e non con la memoria di cui al n. 3 del 6°comma di detto articolo che è prevista per le sole indicazioni di prova contraria. La violazione del sistema di preclusioni di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile è rilevabile d'ufficio e non sanabile per acquiescenza delle parti, in quanto le norme che stabiliscono preclusioni, assertive ed istruttorie, nel processo civile sono preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti ( Corte di Cassazione, sentenza del 27 luglio 2021 n. 21529, Cass. civ., sez. III, ord. 4 novembre 2020, n. 24483;
Cass. civ., sez. un., 31 gennaio 2019, n. 2841). Nella fattispecie, l'attrice non ha pertanto provato la proprietà della scalinata in capo al né che quest'ultimo goda di una detenzione o di un potere di fatto sulla res. Secondo CP_1
la Suprema Corte, l'uso pubblico di un bene messo a disposizione della collettività, eventualmente concorrente con la destinazione dell'area stessa all'attività di culto, non è di per sé in grado di trasferire l'onere di custodia sull'ente territoriale preposto alla gestione e manutenzione delle adiacenti pubbliche vie. La Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “la responsabilità da omessa custodia di un bene destinato all'attività di culto, anche se per consuetudine asservito a un uso pubblico, grava sul proprietario del bene
e non sull'ente territoriale su cui insiste il bene, a meno che non sia dimostrata una detenzione
o un potere di fatto dell'ente territoriale sulla cosa” (Cassazione ord. N. 5841 del
28.02.2019). Consegue, nel caso che ci occupa, che il non Controparte_1
è legittimato passivamente per non essere stato provato essere il proprietario della scalinata e per non essere stato provato che eserciti una qualche forma di controllo sulla stessa, provvedendo ad esempio alla sua pulizia o alla manutenzione. Le domande attoree vanno pertanto rigettate in ragione del rilevato difetto di legittimazione passiva dell'ente convenuto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo applicando i minimi tariffari per non avere la causa implicato la causa questioni di particolare difficoltà, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta le domande dell'attrice per difetto di legittimazione passiva del
[...]
; Controparte_1
- condanna l'attrice alla refusione in favore del convenuto delle spese di lite che si liquidano, nella complessiva somma di 2.540,00, oltre il rimborso per spese generali del 15% , per compensi, oltre accessori, se dovuti, come per legge. Pone definitivamente a carico dell'attrice il compenso già liquidato a saldo in favore del
C.T.U. con il provvedimento reso all'udienza del 24.03.2022 come da relativo verbale.
Così deciso in Agrigento il 27 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò