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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/08/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 837 pronunciata il 14/03/2024
Oggetto: Opposizione a indebito su pensione sociale - Errata compensazione spese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 383/2024
del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Troso e Ugo Troso, Parte_1
APPELLANTE
contro
, con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Lecce presso l'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso, come da procura CP_2 generali in atti, dall'Avv. Maria Teresa Petrucci,
APPELLATO
All'udienza del 27/06/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15/08/2023, deduceva di avere ricevuto dall' , in data Parte_1 CP_1
10/01/2023, una raccomandata di contestazione di indebito quale erede di gli Persona_1 veniva contestato, proporzionalmente alla frazione di eredità spettantegli, la riscossione dell'importo di € 8.137,44 in riferimento al periodo 01/01/2016 – 31/12/2016 per essere state corrisposte, sulle rate di pensione, maggiorazione sociale e aumento sociale non spettanti a causa del possesso, da parte della pensionata, di redditi di importo superiore ai limiti di legge. Detta raccomandata conteneva l'invito a pagare entro 30 giorni o a presentare ricorso al Comitato provinciale entro 90 giorni.
Sosteneva l'illegittimità del provvedimento per non addebitabilità dell'indebito al percipiente e CP_ chiedeva l'annullamento del debito, con condanna dell' resistente al pagamento delle spese di lite.
Costituendosi in giudizio, l' precisava che l'indebito era scaturito da una domanda di CP_1
ricostituzione della pensione elaborata in data 26/07/2019; che successivamente alla notifica di un avviso di sospensione del trattamento di maggiorazione sociale, avvenuta in data 05/03/2019, era stata disposta la revoca del trattamento in questione, motivata dalla mancata comunicazione dei redditi per l'anno 2016; che in tale comunicazione era stato indicato termine sino al 30/04/2016 per l'invio della comunicazione RED, inviata, però, tardivamente in data 08/05/2019. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la sentenza oggetto di gravame, l'adito Tribunale accoglieva il ricorso dichiarando irripetibile l'indebito per cui è causa. Dopo avere qualificato la prestazione in esame di natura assistenziale, trattandosi di pensione sociale, riteneva che la maggiorazione alla stessa correlata fosse soggetta alla disciplina dell'art. 52, L. 88/89 nonché dell'art. 13, L. 412/1991, per cui la pensionata avrebbe dovuto osservare l'obbligo di comunicazione dei propri redditi annuali all' . Tuttavia, riteneva che l' CP_1 [...]
avesse violato la previsione dell'art. 35, co. 10 bis, D.L. 207/2008, conv. in L. 14/2009, CP_4
non avendo fornito la prova della corretta comunicazione della sospensione prodromica, trascorsi 60 giorni, alla revoca del trattamento. Attesa la indefettibilità del rispetto di tale iter procedurale, il
Tribunale dichiarava fondato il ricorso e, dunque, irripetibile l'indebito oggetto di opposizione.
Quanto alle spese di giudizio, il Giudice di prime cure riteneva di compensarle in considerazione dei contrasti esistenti in Giurisprudenza in ordine alla disciplina da applicarsi all'istituto della maggiorazione sociale, dell'assenza di precedenti di legittimità relativi al rapporto tra maggiorazione sociale, pensione sociale e disciplina dell'indebito, atteso che la pensione sociale risultava assoggettata alla medesima disciplina dell'indebito previdenziale per legge. Ad ulteriore motivo giustificante la compensazione, il Tribunale evidenziava che la disciplina dettata dall'art. 35, D.L.
207/2008, in forza della quale il ricorso aveva trovato accoglimento, era stata citata dal medesimo
Giudice facendo applicazione del principio iura novit curia, non avendo il ricorrente indicato, tra le ragioni di opposizione, tale fonte legale.
Con ricorso depositato il 21/05/2024 proponeva appello avverso tale pronuncia Parte_1
nella parte relativa alla integrale compensazione delle spese, ritenendo che il Giudice di prime cure avesse errato nel disporla non considerando il fatto che il nuovo indirizzo giurisprudenziale in materia di indebito assistenziale, da lui stesso richiamato, prescinde dalla obbligatorietà della comunicazione dei dati reddituali all' , in quanto l'Istituto ha autonomamente la possibilità di collegarsi con il CP_1
data base dell'Amministrazione Finanziaria e conseguentemente è in grado di conoscere i dati reddituali del pensionato, senza attendere le comunicazioni individuali. Sosteneva che il Giudice di prime cure avesse ritenuto irrilevante la situazione di affidamento del pensionato, che, invece, il recente orientamento della Suprema Corte ha inteso privilegiare. Aggiungeva che egli, peraltro, non aveva commesso alcuna omissione in quanto la comunicazione reddituale richiesta era stata presentata, ancorché con qualche giorno di ritardo rispetto al termine dato dall' . Concludeva CP_1 chiedendo la condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio precisando che il valore della causa era pari ad € 8.137,44.
L' si costituiva in appello in data 10/06/2025 sostenendo la correttezza della decisione di cui CP_1
chiedeva la conferma.
All'udienza del 27/06/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero, la compensazione delle spese operata dal Giudice di prime cure non appare conforme ai criteri di legge.
Al fine di inquadrare il merito della controversia, è opportuno premettere che le maggiorazioni sociali costituiscono una forma particolare di incremento delle prestazioni previdenziali in favore di soggetti economicamente svantaggiati che abbiano compiuto un'età pari almeno a 60 anni. Tale trattamento si applica sull'importo della pensione spettante, indipendentemente dall'integrazione al trattamento minimo, nei confronti di tutti i pensionati titolari di prestazione a carico dell'AGO, delle forme esclusive e sostitutive della stessa e dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali che non superino determinati requisiti reddituali di anno in anno fissati dalla legge. Appare utile rammentare che le maggiorazioni sociali interessano non solo i trattamenti previdenziali ma anche i trattamenti assistenziali come l'assegno sociale.
Ciò precisato, va evidenziato che l' , nel costituirsi in giudizio, ha richiamato l'orientamento CP_1
giurisprudenziale secondo il quale in tema di ripetizione delle somme per indebiti assistenziali occorre fare riferimento a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 19574/2004 in cui viene precisato che l'indebito assistenziale “non è soggetto ad una normativa differente dalle norme di diritto comune ( … ) ne consegue che al contrario di quanto avviene per l'indebito previdenziale per il quale sussiste una normativa ad hoc, essendo l'indebito assistenziale per sua natura diverso dall'indebito previdenziale, non sussistendo una normativa ad hoc, deve essere esaminato secondo le regole generali enunciate dall'art.2033 cc.”. Dunque, in tema di prestazioni economiche di natura assistenziale, la particolare disciplina della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate deve essere rinvenuta nella normativa dettata dal c.c., non potendo trovare applicazione, né in via analogica né in via di interpretazione estensiva, stante il carattere derogatorio rispetto alla generale norma civilistica di cui all'art. 2033 c.c. proprio delle disposizioni concernenti la ripetibilità dell'indebito, la specifica disciplina dettata per le pensioni o altri trattamenti di natura previdenziale.
Allorquando, dunque, la prestazione indebitamente erogata sia rappresentata dall'assegno sociale, alla stessa trovano applicazione i principi elaborati in tema di indebito assistenziale (Cass, 10/08/2022 n,
24606) i quali, in armonia con l'art. 38 Cost. ed in deroga alla generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, escludono la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile (Cass. 20/05/2021 n.
1391; n. 13223 del 30/06/2020).
Nel caso di specie, il Tribunale adito correttamente ha ritenuto sussistenti i presupposti richiesti, sulla base degli illustrati principi, per escludere la ripetibilità dell'indebito, previamente qualificato come avente natura assistenziale.
Non può, invece, ritenersi legittima la compensazione delle spese di lite, non potendosi configurare, nella specie, alcuna delle ragioni che il codice di rito indica per poterla disporre.
Ed invero, la pronuncia sul capo relativo alle spese, per essere esente da vizi, deve seguire le regole poste in materia dal codice di rito. Il criterio di base, così come dettato dall'art. 91, è costituito dalla soccombenza;
tale regola, per essere compresa nella sua essenza, deve essere letta in correlazione con il principio di causalità, secondo il quale a dover sostenere i costi del giudizio è colui che l'ha reso necessario proponendolo o resistendovi indebitamente. Dunque, colui che abbia determinato le spese per un giudizio proponendo un'azione non fondata, illegittima o altrimenti non accoglibile deve essere chiamato a rifonderle in favore della controparte.
A tale principio è possibile derogare attraverso la compensazione nei casi indicati dall'art. 92, come riformato da ultimo nell'anno 2014 (D.L: 132), ovvero se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. In tali casi, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Sul punto è intervenuta anche la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 77 del 2018 ha precisato che la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass., sent. 18/02/2019,
n.4696).
In base alla disciplina vigente, la compensazione può essere disposta, altresì, quando le specifiche circostanze prese in considerazione dal Giudice di merito presentino connotazioni tali da renderle assimilabili alle ipotesi tipizzate dall'art. 92, comma 2, c.p.c.. Ciò in quanto quest'ultima disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, introduce una clausola generale da specificare in via interpretativa da parte del
Giudice del merito, le cui conclusioni sono censurabili in sede di legittimità. Egli è tenuto a motivare in modo specifico la decisione di compensare, al fine di consentire la verifica della sussistenza di quelle gravi ed eccezionali ragioni che l'ordinamento richiede per poter derogare al criterio della soccombenza.
Venendo, ora, alla disamina del caso oggetto di giudizio, ritiene questa Corte che effettivamente, così come sostenuto dal Giudice di prime cure, i diversi orientamenti giurisprudenziali, come sopra richiamati, siano recenti e riscontrabili, ma al di là del fatto che l'incertezza giurisprudenziale in materia risultava risolta al momento della introduzione del giudizio (Cass, n. 6901/2025 e
21421/2025), tale oscillazione non risulta essere alla base del sorgere del contenzioso, come il codice di rito implicitamente richiede con la previsione in deroga di cui al comma 2, art. 92.
Né la circostanza che il Giudice abbia fondato l'accoglimento della domanda su un motivo da lui individuato in base al principio iura novit curia appare idoneo a giustificare la disposta compensazione: la circostanza che il Giudicante abbia prescelto una ragione di accoglimento del ricorso diversa da quelle prospettate dal ricorrente conferma la fondatezza della domanda e non esclude la legittimità e ragionevolezza dei diversi argomenti a sostegno della propria istanza dedotti dalla parte che ha agito.
Per le esposte ragioni, l'appello va accolto.
Le spese del primo grado di giudizio vengono, perciò, in riforma dell'impugnato capo di pronuncia, liquidate come da dispositivo, in riferimento al valore della causa indicato da parte appellante, nel minimo attesa la scarsa complessità della controversia e l'assenza di attività istruttoria.
Resta, invece, confermata nel resto la sentenza di primo grado.
Anche le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, e vanno quantificate come da dispositivo, tenuto conto che quando un giudizio prosegue nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (cfr. Cass. n.
6345/2020, n. 19014/2007). Va, in sostanza, individuato il valore della controversia nell'importo liquidato in dispositivo (€ 1.863,50); anche per tale grado andranno applicati i minimi tariffari con esclusione della fase istruttoria, essendo del tutto mancata.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro, Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 21/05/2024 da Pt_1 ei confronti dell' avverso la sentenza n. 837 del 14/03/2024 del Tribunale di
[...] CP_1
Lecce, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese di lite di I grado liquidandole in
€ 1863,50 al cui pagamento condanna l' , oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% CP_1
come per legge con distrazione in favore degli avv.ti Antonio Troso e Ugo Troso.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Antonio Troso e Ugo Troso.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 27/06/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott. Gennaro Lombardi
N. 837 pronunciata il 14/03/2024
Oggetto: Opposizione a indebito su pensione sociale - Errata compensazione spese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 383/2024
del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Troso e Ugo Troso, Parte_1
APPELLANTE
contro
, con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Lecce presso l'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso, come da procura CP_2 generali in atti, dall'Avv. Maria Teresa Petrucci,
APPELLATO
All'udienza del 27/06/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15/08/2023, deduceva di avere ricevuto dall' , in data Parte_1 CP_1
10/01/2023, una raccomandata di contestazione di indebito quale erede di gli Persona_1 veniva contestato, proporzionalmente alla frazione di eredità spettantegli, la riscossione dell'importo di € 8.137,44 in riferimento al periodo 01/01/2016 – 31/12/2016 per essere state corrisposte, sulle rate di pensione, maggiorazione sociale e aumento sociale non spettanti a causa del possesso, da parte della pensionata, di redditi di importo superiore ai limiti di legge. Detta raccomandata conteneva l'invito a pagare entro 30 giorni o a presentare ricorso al Comitato provinciale entro 90 giorni.
Sosteneva l'illegittimità del provvedimento per non addebitabilità dell'indebito al percipiente e CP_ chiedeva l'annullamento del debito, con condanna dell' resistente al pagamento delle spese di lite.
Costituendosi in giudizio, l' precisava che l'indebito era scaturito da una domanda di CP_1
ricostituzione della pensione elaborata in data 26/07/2019; che successivamente alla notifica di un avviso di sospensione del trattamento di maggiorazione sociale, avvenuta in data 05/03/2019, era stata disposta la revoca del trattamento in questione, motivata dalla mancata comunicazione dei redditi per l'anno 2016; che in tale comunicazione era stato indicato termine sino al 30/04/2016 per l'invio della comunicazione RED, inviata, però, tardivamente in data 08/05/2019. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la sentenza oggetto di gravame, l'adito Tribunale accoglieva il ricorso dichiarando irripetibile l'indebito per cui è causa. Dopo avere qualificato la prestazione in esame di natura assistenziale, trattandosi di pensione sociale, riteneva che la maggiorazione alla stessa correlata fosse soggetta alla disciplina dell'art. 52, L. 88/89 nonché dell'art. 13, L. 412/1991, per cui la pensionata avrebbe dovuto osservare l'obbligo di comunicazione dei propri redditi annuali all' . Tuttavia, riteneva che l' CP_1 [...]
avesse violato la previsione dell'art. 35, co. 10 bis, D.L. 207/2008, conv. in L. 14/2009, CP_4
non avendo fornito la prova della corretta comunicazione della sospensione prodromica, trascorsi 60 giorni, alla revoca del trattamento. Attesa la indefettibilità del rispetto di tale iter procedurale, il
Tribunale dichiarava fondato il ricorso e, dunque, irripetibile l'indebito oggetto di opposizione.
Quanto alle spese di giudizio, il Giudice di prime cure riteneva di compensarle in considerazione dei contrasti esistenti in Giurisprudenza in ordine alla disciplina da applicarsi all'istituto della maggiorazione sociale, dell'assenza di precedenti di legittimità relativi al rapporto tra maggiorazione sociale, pensione sociale e disciplina dell'indebito, atteso che la pensione sociale risultava assoggettata alla medesima disciplina dell'indebito previdenziale per legge. Ad ulteriore motivo giustificante la compensazione, il Tribunale evidenziava che la disciplina dettata dall'art. 35, D.L.
207/2008, in forza della quale il ricorso aveva trovato accoglimento, era stata citata dal medesimo
Giudice facendo applicazione del principio iura novit curia, non avendo il ricorrente indicato, tra le ragioni di opposizione, tale fonte legale.
Con ricorso depositato il 21/05/2024 proponeva appello avverso tale pronuncia Parte_1
nella parte relativa alla integrale compensazione delle spese, ritenendo che il Giudice di prime cure avesse errato nel disporla non considerando il fatto che il nuovo indirizzo giurisprudenziale in materia di indebito assistenziale, da lui stesso richiamato, prescinde dalla obbligatorietà della comunicazione dei dati reddituali all' , in quanto l'Istituto ha autonomamente la possibilità di collegarsi con il CP_1
data base dell'Amministrazione Finanziaria e conseguentemente è in grado di conoscere i dati reddituali del pensionato, senza attendere le comunicazioni individuali. Sosteneva che il Giudice di prime cure avesse ritenuto irrilevante la situazione di affidamento del pensionato, che, invece, il recente orientamento della Suprema Corte ha inteso privilegiare. Aggiungeva che egli, peraltro, non aveva commesso alcuna omissione in quanto la comunicazione reddituale richiesta era stata presentata, ancorché con qualche giorno di ritardo rispetto al termine dato dall' . Concludeva CP_1 chiedendo la condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio precisando che il valore della causa era pari ad € 8.137,44.
L' si costituiva in appello in data 10/06/2025 sostenendo la correttezza della decisione di cui CP_1
chiedeva la conferma.
All'udienza del 27/06/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero, la compensazione delle spese operata dal Giudice di prime cure non appare conforme ai criteri di legge.
Al fine di inquadrare il merito della controversia, è opportuno premettere che le maggiorazioni sociali costituiscono una forma particolare di incremento delle prestazioni previdenziali in favore di soggetti economicamente svantaggiati che abbiano compiuto un'età pari almeno a 60 anni. Tale trattamento si applica sull'importo della pensione spettante, indipendentemente dall'integrazione al trattamento minimo, nei confronti di tutti i pensionati titolari di prestazione a carico dell'AGO, delle forme esclusive e sostitutive della stessa e dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali che non superino determinati requisiti reddituali di anno in anno fissati dalla legge. Appare utile rammentare che le maggiorazioni sociali interessano non solo i trattamenti previdenziali ma anche i trattamenti assistenziali come l'assegno sociale.
Ciò precisato, va evidenziato che l' , nel costituirsi in giudizio, ha richiamato l'orientamento CP_1
giurisprudenziale secondo il quale in tema di ripetizione delle somme per indebiti assistenziali occorre fare riferimento a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 19574/2004 in cui viene precisato che l'indebito assistenziale “non è soggetto ad una normativa differente dalle norme di diritto comune ( … ) ne consegue che al contrario di quanto avviene per l'indebito previdenziale per il quale sussiste una normativa ad hoc, essendo l'indebito assistenziale per sua natura diverso dall'indebito previdenziale, non sussistendo una normativa ad hoc, deve essere esaminato secondo le regole generali enunciate dall'art.2033 cc.”. Dunque, in tema di prestazioni economiche di natura assistenziale, la particolare disciplina della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate deve essere rinvenuta nella normativa dettata dal c.c., non potendo trovare applicazione, né in via analogica né in via di interpretazione estensiva, stante il carattere derogatorio rispetto alla generale norma civilistica di cui all'art. 2033 c.c. proprio delle disposizioni concernenti la ripetibilità dell'indebito, la specifica disciplina dettata per le pensioni o altri trattamenti di natura previdenziale.
Allorquando, dunque, la prestazione indebitamente erogata sia rappresentata dall'assegno sociale, alla stessa trovano applicazione i principi elaborati in tema di indebito assistenziale (Cass, 10/08/2022 n,
24606) i quali, in armonia con l'art. 38 Cost. ed in deroga alla generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, escludono la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile (Cass. 20/05/2021 n.
1391; n. 13223 del 30/06/2020).
Nel caso di specie, il Tribunale adito correttamente ha ritenuto sussistenti i presupposti richiesti, sulla base degli illustrati principi, per escludere la ripetibilità dell'indebito, previamente qualificato come avente natura assistenziale.
Non può, invece, ritenersi legittima la compensazione delle spese di lite, non potendosi configurare, nella specie, alcuna delle ragioni che il codice di rito indica per poterla disporre.
Ed invero, la pronuncia sul capo relativo alle spese, per essere esente da vizi, deve seguire le regole poste in materia dal codice di rito. Il criterio di base, così come dettato dall'art. 91, è costituito dalla soccombenza;
tale regola, per essere compresa nella sua essenza, deve essere letta in correlazione con il principio di causalità, secondo il quale a dover sostenere i costi del giudizio è colui che l'ha reso necessario proponendolo o resistendovi indebitamente. Dunque, colui che abbia determinato le spese per un giudizio proponendo un'azione non fondata, illegittima o altrimenti non accoglibile deve essere chiamato a rifonderle in favore della controparte.
A tale principio è possibile derogare attraverso la compensazione nei casi indicati dall'art. 92, come riformato da ultimo nell'anno 2014 (D.L: 132), ovvero se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. In tali casi, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Sul punto è intervenuta anche la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 77 del 2018 ha precisato che la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass., sent. 18/02/2019,
n.4696).
In base alla disciplina vigente, la compensazione può essere disposta, altresì, quando le specifiche circostanze prese in considerazione dal Giudice di merito presentino connotazioni tali da renderle assimilabili alle ipotesi tipizzate dall'art. 92, comma 2, c.p.c.. Ciò in quanto quest'ultima disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, introduce una clausola generale da specificare in via interpretativa da parte del
Giudice del merito, le cui conclusioni sono censurabili in sede di legittimità. Egli è tenuto a motivare in modo specifico la decisione di compensare, al fine di consentire la verifica della sussistenza di quelle gravi ed eccezionali ragioni che l'ordinamento richiede per poter derogare al criterio della soccombenza.
Venendo, ora, alla disamina del caso oggetto di giudizio, ritiene questa Corte che effettivamente, così come sostenuto dal Giudice di prime cure, i diversi orientamenti giurisprudenziali, come sopra richiamati, siano recenti e riscontrabili, ma al di là del fatto che l'incertezza giurisprudenziale in materia risultava risolta al momento della introduzione del giudizio (Cass, n. 6901/2025 e
21421/2025), tale oscillazione non risulta essere alla base del sorgere del contenzioso, come il codice di rito implicitamente richiede con la previsione in deroga di cui al comma 2, art. 92.
Né la circostanza che il Giudice abbia fondato l'accoglimento della domanda su un motivo da lui individuato in base al principio iura novit curia appare idoneo a giustificare la disposta compensazione: la circostanza che il Giudicante abbia prescelto una ragione di accoglimento del ricorso diversa da quelle prospettate dal ricorrente conferma la fondatezza della domanda e non esclude la legittimità e ragionevolezza dei diversi argomenti a sostegno della propria istanza dedotti dalla parte che ha agito.
Per le esposte ragioni, l'appello va accolto.
Le spese del primo grado di giudizio vengono, perciò, in riforma dell'impugnato capo di pronuncia, liquidate come da dispositivo, in riferimento al valore della causa indicato da parte appellante, nel minimo attesa la scarsa complessità della controversia e l'assenza di attività istruttoria.
Resta, invece, confermata nel resto la sentenza di primo grado.
Anche le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, e vanno quantificate come da dispositivo, tenuto conto che quando un giudizio prosegue nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (cfr. Cass. n.
6345/2020, n. 19014/2007). Va, in sostanza, individuato il valore della controversia nell'importo liquidato in dispositivo (€ 1.863,50); anche per tale grado andranno applicati i minimi tariffari con esclusione della fase istruttoria, essendo del tutto mancata.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro, Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 21/05/2024 da Pt_1 ei confronti dell' avverso la sentenza n. 837 del 14/03/2024 del Tribunale di
[...] CP_1
Lecce, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese di lite di I grado liquidandole in
€ 1863,50 al cui pagamento condanna l' , oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% CP_1
come per legge con distrazione in favore degli avv.ti Antonio Troso e Ugo Troso.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Antonio Troso e Ugo Troso.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 27/06/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott. Gennaro Lombardi