Articolo 70 della Legge 18 maggio 1967, n. 408
Articolo 69Articolo 71
Versione
4 luglio 1967
Art. 70.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'eserci-
zio 1965 (articolo 66)...................... L. 53.755.142.825
Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 68)........... " 88.861.445.840
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Residui passivi al 31 dicembre 1965... L. 142.616.588.665
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Entrata in vigore il 4 luglio 1967