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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 1975/2019 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione all'udienza collegiale del 9.10.2024
TRA
(c.f. , in persona del legale rapp.te pro tempore, n.q. di società Parte_1 P.IVA_1
assuntrice del concordato fallimentare Parte_2 Parte_3
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposto in
[...] calce all'atto di appello, dagli avv.ti GIUSEPPE RUOCCO (c.f. ) e C.F._1
CRISTIANO DE ROSA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2
del primo in Castellammare di Stabia, alla via Pietro Carrese n. 3;
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in persona del Direttore Generale pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura generale alle liti per Notar Per_1
allegato all'atto di costituzione in appello, dagli avv.ti EDOARDO MARTUCCI (c.f.
[...]
) e RAFFAELE MONTANARO (c.f. ed C.F._3 C.F._4
elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, in Torre del Greco, alla via Marconi, n. 66;
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato in data 12.4.2019, la . quale Pt_4 Pt_1
terzo assuntore del Concordato Fallimentare della Controparte_2
(intervenuta nel corso del giudizio di primo grado in surroga del
[...] Parte_5
dichiarato nelle more della prima udienza con sent. n. 32/2014 del Tribunale
[...] Parte_2
di Torre Annunziata) ha impugnato la sentenza n. 2795/2018, pubblicata in data 20.12.2018, con la quale il Tribunale oplontino, in parziale accoglimento delle domande avanzate dalla , Pt_2
Cont condannava l' (d'ora innanzi solo ) al pagamento della somma di € CP_3
396.611,48, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo a titolo di risarcimento del danno, nonché al pagamento dell'ulteriore somma di € 195.000,00 oltre interessi commerciali ex d.lgs.
231/2002 a titolo di saldo delle prestazioni rese, rigettando la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
In particolare, il Tribunale premetteva, quali fatti pacifici, che la , a partire dal 1° Pt_2
gennaio 2007, era subentrata nei rapporti di locazione in day Hospital e di ricovero presso strutture intermedie residenziali in favore di anziani affetti da patologie psichiatriche (cfr. presa d'atto con Cont Cont delibera del Direttore Generale dell' . 217 del 23.3.2007), precedentemente intercorsi tra l' Cont e la (cfr. convenzione sottoscritta e delibere nn. 494 e 495 del Controparte_4
24.3.1998), così come modificati, nella parte relativa alla remunerazione delle prestazioni, Cont dall'accordo transattivo del 27.2.2003 (cfr. delibera n. 151 del 10.3.2003), obbligandosi a gestire direttamente l'ospitalità di detti anziani con l'assistenza alberghiera presso la struttura, nonché tutti servizi generali puntualmente indicati nell'elenco di cui agli artt. 3 e 4 della Cont Convenzione originariamente sottoscritta tra l' e . Il Tribunale riconosceva, quale CP_4
ulteriore circostanza pacifica tra le parti, che la convenzione sottoscritta prevedeva una tariffa giornaliera pro-capite pari ad £ 57.000 (€ 29.43) oltre IVA, poi rideterminata, con accordo Cont transattivo tra l' e del 2003, in £ 86.900 (€ 44,88). Precisava, altresì, con CP_4
Cont riferimento all'eccezione formulata dall' che l'art. 2 della convenzione prevedeva uno specifico obbligo dell'azienda sanitaria di immettere nella struttura n. 40 pazienti anziani con patologie psichiatriche al giorno e che, quindi, posto che non vi era contestazione tra le parti che dal
Cont 2007 al 2013 l' aveva immesso un numero giornaliero di pazienti inferiore a quello previsto dalla convenzione (nel numero analiticamente riportato per ciascun anno in sentenza), tale condotta Cont integrava l'inadempimento contrattuale dell' dedotto nella citazione a fondamento della domanda risarcitoria proposta dal Centro. In ordine alla quantificazione del danno lamentato dall'attore, il Tribunale rilevava che esso non poteva coincidere con l'intero compenso giornaliero pro capite previsto dalla convenzione, sul presupposto che, mentre i cd. “costi fissi” per una platea
2 di 40 pazienti erano stati comunque sostenuti dal Centro - che sul numero garantito aveva
“parametrato il proprio investimento ed impegno economico” (cfr. pagina 4 sentenza gravata) -, i costi cd. “variabili” (tra cui in particolare il vitto) non erano stati sopportati, atteso il minor numero di pazienti giornalieri immessi nella struttura. Invero, precisava sul punto che il costo giornaliero pro capite, determinato nella convenzione, era composto da due voci: i costi fissi, da sostenere in relazione al numero di 40 pazienti garantito, indipendentemente dalla loro effettiva presenza, e quelli variabili, correlati all'effettiva presenza degli assistiti. Sulla base di tale ragionamento, escluso interamente il costo per il vitto contemplato dalla convenzione e ridotti equitativamente al
50% gli altri costi di cui alla convenzione, ritenuti comunque legati all'effettiva presenza dei ricoverati (costi per servizi di pulizia, di utenza, di manutenzione e di lavanderia), il Tribunale riconosceva dovuta, a titolo di risarcimento del danno per la violazione dell'art. 2 della convenzione, la somma complessiva di € 1.140.537,65 (ottenuta moltiplicando € 23,45 per ogni posto non coperto fino al numero di 40, dal 2007 al 2013), oltre gli interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo. Da tale somma sottraeva l'importo di € 815.446,27, percepiti dal Centro nelle more del giudizio a parziale pagamento della fattura n. 27/C del 30.12.2012 e, aggiungendo alla somma ottenuta l'IVA al 22%, liquidava quale saldo risarcitorio l'importo totale di €
396.611,48. Rigettava, invece, la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, dedotto per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale, per carenza di allegazione e di prova. Infine, accertava che, in relazione ai posti di degenza effettivamente occupati dal 2007 al
Cont 2013, il Centro era ancora creditore dell' e, sulla base dell'importo riconosciuto come ancora dovuto da entrambe le parti in causa, condannava l'azienda sanitaria a pagare l'ulteriore somma di €
195.000,00, oltre interessi commerciali di cui al d.lgs. 231/2002, da calcolarsi dalla scadenza di ogni singola fattura insoluta al soddisfo.
Avverso tale sentenza, con cinque motivi di gravame, ha proposto appello la ., con Pt_4 atto ritualmente notificato in data 12.4.2019: nel primo motivo, ha lamentato l'errata determinazione e/o quantificazione del danno risarcibile, deducendo che tutti i costi di cui alla convenzione devono essere qualificati come “costi fissi”; nel secondo motivo, proposto subordinatamente al primo, ha eccepito l'errore del giudice nell'aver ridotto arbitrariamente al 50%
i costi diversi dal vitto, da ritenersi, al più, l'unico costo variabile di cui alla convenzione;
nel terzo motivo, ha contestato l'erroneo calcolo del danno da risarcire;
con il quarto motivo, ha lamentato il mancato riconoscimento degli interessi commerciali sulla somma liquidata e, infine, con il quinto motivo, ha richiesto la riforma della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per violazione dei principi di correttezza e buona fede.
3 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 30.9.2019, si è costituita in giudizio
Cont l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 9.10.2024, trattata in modalità scritta con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata introitata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, la Corte rileva che la statuizione inerente all'interpretazione dell'art. 2 della Cont Convezione SIR, in cui il primo giudice ha accertato la sussistenza dell'obbligo dell' di garantire la presenza di 40 persone al giorno all'interno struttura, è passata in giudicato, in quanto Cont non oggetto di appello incidentale da parte dell'
Parimenti, deve ritenersi passata in giudicato, poiché non oggetto di specifico motivo di appello, la rilevazione compiuta dal primo giudice che, nel periodo compreso tra il 2007 e il 2013, il numero delle presenze immesse nella struttura è stata inferiore rispetto alle 40 giornaliere garantite in convenzione e precisamente pari a: nn.
7.295 per l'anno 2007, nn. 7883 per l'anno 2008, nn. 7325 per l'anno 2009, nn. 7297 per l'anno 2010, nn. 6805 per l'anno 2011, nn. 6950 per l'anno 2012 e nn. 2151 per l'anno 2013.
Passando all'esame dei motivi di appello, con il primo motivo, la . ha lamentato Pt_4 Pt_1
l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha affermato che il costo giornaliero pro capite “è stato determinato dalle parti sulla scorta dei costi fissi e di costi variabili, strettamente correlati all'effettiva presenza del paziente presso la struttura: solo in relazione ai primi è possibile riconoscere un danno a carico della struttura, atteso che tali costi fissi sono legati alla necessaria disponibilità per il numero di presenze massime richieste, mentre quanto ai secondi gli stessi non sono costi effettivamente sostenuti, in mancanza degli assistiti ed, in ogni caso costituiscono costi che l'attrice avrebbe potuto agevolmente evitare”, con conseguente riconoscimento del danno solo in relazione ai primi e nella misura equitativamente ridotta del 50%.
A fondamento della doglianza, l'appellante ha sostenuto che la si era impegnata a mettere Pt_2
a disposizione l'intera struttura per consentire l'immissione di 40 anziani al giorno;
per tale motivo, tutti i servizi richiesti dovevano essere proporzionati a soddisfare tale numero di pazienti, con la conseguenza che tutti i costi previsti dalla tariffa convenzionale dovevano essere qualificati come
“costi fissi” (in quanto effettivamente sostenuti al fine di rendere costantemente pronta la struttura all'accoglimento di 40 pazienti al giorno) e che, quindi, il danno subito doveva essere liquidato sulla base dell'intera tariffa giornaliera pro capite pattuita.
Il motivo è infondato e va rigettato, atteso che la tesi prospettata dall'appellante costituisce una mera ipotesi alternativa a quella offerta dalla sentenza impugnata, priva di riscontri obiettivi.
4 La ., infatti, nel motivo in esame si è limitata ad esporre la propria diversa opzione Pt_4
interpretativa delle voci tariffarie di cui alla convenzione, senza fornire nessun documento o altri elementi probatori volti a dimostrare che tutti i costi che componevano la tariffa erano stati effettivamente sostenuti anche in assenza del numero di persone giornaliero garantito.
In ogni caso, analizzando le previsioni di cui agli artt. 3 e 4 della convenzione, va rilevato che la tesi difensiva formulata dall'appellante confligge con la natura intrinseca di molte delle voci ivi previste come incidenti sul canone locativo giornaliero pro capite.
L'art. 4 della Convenzione SIR, infatti, (cfr. doc. n. 7 della produzione di primo grado dell'appellante), analizzando i singoli servizi che la società si impegnava a garantire e sui quali era parametrato il compenso di cui al precedente art. 3, prevede che: “la società a fronte del corrispettivo giornaliero pro capite innanzi individuato si impegna a fornire i seguenti servizi che vengono così specificati: a) vitto: - n. 2 pasti giornalieri + colazione secondo la tabella dietetica
Con fornita dalla b) servizio di pulizia: - mantenimento degli ambienti igienicamente trattati con lavaggio della pavimentazione quotidianamente con materiali detergenti;
- Pulizia dei vetri e delle imposte almeno settimanale;
- pulizia e disinfezione dei servizi igienici giornaliera;
- disinfestazione e disinfezione generale almeno una volta al mese;
c) manutenzione: - manutenzione degli ambienti e riparazione tempestiva del deterioramento ambientale con particolare attenzione ai letti, ai guardaroba, alle imposte ed agli infissi;
d) servizio di lavanderia: - fornitura e lavaggio di lenzuola, federe, traverse, materassi, coperte, sovracoperte, pelli, cuscini, asciugamani ecc.; - lavaggio e stiraggio di effetti personali ed intimi di proprietà dei pazienti ospitati;
- cura e controllo del guardaroba personale degli anziani;
e) servizi generali: - telefono pubblico per gli anziani e i loro familiari;
- disponibilità di sala di accoglienza dotata di televisione ed altri svaghi;
- spazi tecnici idonei per lo svolgimento delle attività sanitarie e di animazione effettuata dall'equipe socio assistenziali e sanitari dell'asl NA/5; f) utenze e fornitore: Energia elettrica - Gas - Acqua –
Telefono: - fornitura utenza acqua, gas, riscaldamento ed elettricità; - servizio di emergenza idrico ed elettrico;
- linea telefonica per comunicazione di servizio ”.
Non può, quindi, non rilevarsi che, come correttamente evidenziato anche dal primo giudice, la tariffa della convenzione prevede servizi inscindibilmente connessi all'uso quotidiano della struttura da parte del singolo ospite. Non è, infatti, verosimile - ed anzi sarebbe contrario ad un'efficiente gestione economica dell'azienda - cambiare e lavare quotidianamente coperte, lenzuola e asciugamani non utilizzati;
così come non può non essere ancòrato all'effettiva presenza nella struttura il servizio di lavaggio e stiraggio di effetti personali ed intimi di proprietà dei pazienti ospitati;
ancora, anche il costo del consumo delle utenze (gas, luce, acqua…) e la manutenzione dei locali varia necessariamente in base al numero degli utilizzatori.
5 Non può, peraltro, ignorarsi che la è subentrata in una struttura già allestita dalla Pt_2 [...]
e pienamente operante prima del 2007, per cui è verosimile che molti dei costi “fissi” CP_4 fossero già stati da questa sostenuti al momento dell'apertura della struttura. L'appellante, dal canto suo, non ha offerto nessuna prova del titolo e delle modalità del subentro, al fine di verificare quali e quanti costi di allestimento (necessariamente parametrati sul numero di presenze garantito dalla convenzione) abbia effettivamente sostenuto e non recuperato per la minore ospitalità assicurata
Cont negli anni dall' agli atti si rinviene, infatti, solo la delibera n. 217 del 23.3.2007 del Direttore Cont Generale dell' con la quale quest'ultimo ha manifestato il proprio assenso al subentro della Cont
negli originari accordi stipulati tra l' e . Né l'appellante ha dimostrato Pt_2 CP_4
di aver sostenuto, dopo il subentro, costi di allestimento o ammodernamento della struttura ovvero, ancora, ha fornito la prova del personale stabilmente in forza presso la società, al fine di dimostrare l'effettiva presenza di personale proporzionato alle previsioni contrattuali e non al numero di ospiti Cont realmente inviato dall'
Per tali ragioni, il motivo di appello volto a censurare la sentenza impugnata per non aver ritenuto che il risarcimento andava calcolato sull'intero importo tariffario previsto dalla convenzione non può essere accolto.
Con il secondo motivo, proposto in via subordinata al primo, l'appellante ha evidenziato la carenza di motivazione della sentenza, nonché l'illogicità della stessa, in relazione all'entità della riduzione applicata al compenso;
in particolare, l'appellante ha sostenuto che la riduzione del 50% sui costi diversi dal vitto (escluso in toto) è arbitraria e non supportata da parametri oggettivi, con la conseguenza che dal risarcimento del danno andrebbe decurtato, al massimo, il solo importo previsto dalla convenzione per il vitto, con riconoscimento integrale di tutte le altre voci.
Anche tale motivo è infondato e va rigettato.
Va, innanzi tutto, richiamato quanto già esposto nell'esame del primo motivo di appello circa la natura variabile anche di altre voci della tariffa oltre al vitto;
sotto tale aspetto, quindi, non è fondato il motivo in esame nella parte in cui invoca, quale criterio di quantificazione del danno,
l'intero computo di tutte le voci tariffarie diverse dal vitto, atteso che, come già argomentato sopra, anche altre voci (pulizia e lavanderia, manutenzione, utenze) sono intrinsecamente legate all'effettiva presenza di ospiti nella struttura, in mancanza dei quali deve presumersi che il Pt_6
non avendo sopportato nessun costo, non abbia subito alcun danno.
Ciò premesso, poiché oggetto del giudizio è una richiesta risarcitoria, rispetto alla quale il compenso contrattualmente previsto non costituisce l'importo dovuto, ma funge da mero parametro di quantificazione del danno, ritiene la Corte che, in mancanza di prova dell'effettiva entità del danno subito - non avendo l'odierna appellante dedotto e documentato le spese concretamente
6 sostenute a prescindere dal numero effettivo di pazienti della struttura - e nell'impossibilità di risarcire il danno in misura superiore alla perdita concretamente subita, correttamente il giudice di prime cure, ha liquidato il danno in via equitativa, escludendo in toto la voce tariffaria del vitto e riducendo le altre voci previste dalla convenzione del 50%; ciò sul presupposto, già ritenuto corretto nell'esame del primo motivo di appello, che anche tali voci sono caratterizzate, almeno in parte, da un'incidenza variabile legata al numero di ospiti effettivamente presenti.
Questa Corte, peraltro, non può non sottolineare che l'appellante si è limitato a contestare l'entità della valutazione equitativa compiuta dal primo giudice, definendola arbitraria, senza, tuttavia, specificare il criterio alternativo o la diversa percentuale in base al quale il giudice avrebbe dovuto liquidare il danno, reiterando, anzi, anche nel motivo in esame, la tesi per cui, escluso il vitto, tutte le altre voci tariffarie integravano costi fissi da rimborsare interamente al Centro.
Con il terzo motivo, l'appellante ha contestato, altresì, la concreta liquidazione del danno operata dal Tribunale, individuando due errori contabili. Premesso che, nelle more del giudizio, aveva ricevuto (mediante assegnazione dal giudice dell'esecuzione) la somma di € 815.446,27 a parziale pagamento della fattura n. 27/C (di cui € 527.005,83 per sorta capitale ed € 288.440,44 per interessi) ed € 298.375,44 relativi alla fattura n. 18/C (di cui € 138.700,74 per sorta capitale ed €
159.674,70 per interessi), la . ha individuato il primo errore contabile nell'avere il Pt_4
Tribunale detratto dall'importo complessivo riconosciuto come dovuto a titolo risarcitorio (pari ad €
1.140.537,65) l'intera somma di € 815.446,27: ad avviso dell'appellante, infatti, il giudice avrebbe dovuto sottrarre solo il capitale (€ 527.000,83) e non anche gli interessi corrisposti su tale somma
(pari ad € 288.440,44). Il secondo errore contabile ascritto alla sentenza consiste nel non avere il primo giudice aggiunto l'IVA al 22% sul danno riconosciuto come dovuto e nell'avere di contro sottratto da esso l'importo già ivato di € 815.446,27.
Con il quarto motivo, poi, l'appellante ha criticato il mancato riconoscimento degli interessi moratori commerciali in luogo di quelli legali, sul presupposto che le somme erano dovute per convenzione.
Il terzo e il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono infondati e vanno rigettati.
Entrambi i motivi sono fondati sull'errato presupposto che le somme richieste siano dovute a titolo di remunerazione per le prestazioni previste dal contratto (“trattandosi di crediti scaturenti da una convenzione”; cfr. pag. 14 appello sub quarto motivo). Dimostrazione di ciò si rinviene anche dalla documentazione agli atti, atteso che la , in relazione alle somme oggi richieste con il Pt_2
giudizio in esame, aveva emesso le fatture (la n. 27/c e la n. 18/c) con causale “conguaglio presenza”.
7 Come correttamente rilevato anche dal giudice di primo grado, con motivazione non contestata dalle parti e aderente alla domanda risarcitoria azionata dall'appellante, tuttavia, le somme riconosciute nella sentenza impugnata non sono dovute quale saldo per la remunerazione delle prestazioni eseguite e non pagate, ovvero quale importo dovuto sulla base del contratto, bensì quale
Cont risarcimento correlato all'inadempimento contrattuale dell' rispetto al quale la convenzione funge non da titolo della pretesa, ma esclusivamente da parametro per procedere alla liquidazione equitativa del danno.
Pertanto, poiché quelli riconosciuti nella sentenza impugnata sono importi dovuti all'odierna appellante a titolo di risarcimento del danno, su di essi non si deve applicare l'IVA, in conformità a quanto disposto dall'art. 15, comma 1, n. 1, D.P.R. n. 633/1972, né sono dovuti gli interessi di cui al d.lgs. 231/2002, inerenti alle sole transazioni commerciali.
Inoltre, sempre in ragione del titolo risarcitorio su cui si fonda la domanda attorea, correttamente il primo giudice ha calcolato l'importo da liquidare senza applicarvi l'IVA e ha detratto da esso l'intera somma percepita dall'appellante per la medesima causa petendi, ossia per la mancata copertura di tutti i posti di ospitalità contrattualmente pattuiti.
Devono, quindi, ritenersi irrilevanti le argomentazioni dell'appellante volte a censurare la sottrazione anche delle somme percepite in sede esecutiva a titolo di interessi, nonché a chiedere che sulla somma riconosciuta come dovuta a titolo di risarcimento venisse applicata l'Iva per omogeneità delle partite.
Invero, siccome l'importo percepito in sede esecutiva in relazione alla fattura 27/c ha anch'esso natura risarcitoria, in quanto rivendicato per la mancata copertura del numero di ospiti garantiti (40 giornalieri), a prescindere dall'imputazione fattane dal nella fattura, correttamente il Pt_6
Tribunale lo ha detratto nella sua interezza dal complessivo risarcimento riconosciuto come dovuto.
Per completezza, va osservato che, sebbene l'appellante nell'esporre i fatti per cui è causa abbia fatto riferimento anche all'importo percepito in sede esecutiva in relazione alla fattura n. 18/C, sul punto non risulta formulato nessuno specifico motivo di appello. Né, pervero, l'appellante avrebbe un interesse ad impugnare la sentenza su tale aspetto, poiché l'eventuale errore del primo giudice nel non avere detratto dal risarcimento riconosciuto come dovuto anche tale ulteriore somma costituirebbe un'omissione favorevole all'appellata, passibile di appello incidentale da parte Cont dell' che nel caso di specie non è stato spiegato.
Con il quinto motivo di appello, infine, la società . ha censurato il mancato Pt_4 accoglimento dell'ulteriore domanda di risarcimento del danno derivante dalla violazione dei principi di correttezza e buona fede. In particolare, ha sostenuto che la condotta contraria a buona Cont fede dell' consisteva, da un lato, nel non aver immesso nella struttura tutti i pazienti pattuiti,
8 nonostante le numerose richieste di ricovero;
dall'altro lato, nell'avere, senza preventiva comunicazione, trasferito tutti i pazienti ricoverati nella struttura presso altre CP_4
SS.II.RR., comunicando tale spostamento alla struttura soltanto ad operazione già compiuta. Ha aggiunto che tale recesso improvviso aveva causato un pregiudizio al centro che aveva fatto
Cont affidamento, nell'organizzare la propria attività, nell'adempimento continuo dell' quantificabile moltiplicando il numero delle presenze pattuite per la retta dovuta per sei mesi quale periodo di mancato preavviso.
Il motivo è inammissibile.
Il Tribunale ha rigettato la domanda rilevando un difetto di allegazione e prova circa le violazioni dedotte e circa il paventato danno all'immagine.
L'appellante non ha contestato specificamente la motivazione del primo giudice, essendosi limitato sostanzialmente a riproporre le difese già svolte in primo grado, senza evidenziare in quali punti dei propri scritti difensivi aveva allegato puntuali fatti costitutivi della domanda e quali documenti in atti la supportavano.
Inammissibili sono anche le doglianze relative alla risoluzione improvvisa del contratto, con conseguente danno legato al periodo di mancato preavviso: tali circostanze così come dettagliatamente specificate nell'atto di appello costituiscono circostanze nuove, mai dedotte in primo grado, nel quale l'odierno appellante aveva solo genericamente indicato in comparsa di costituzione l'interruzione improvvisa del servizio, senza null'altro specificare in ordine alle conseguenze dannose.
Per tutto quanto innanzi rilevato l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante, in favore , liquidate nella misura di cui al dispositivo, al valore CP_3
minimo dello scaglione di riferimento, considerata la non particolare complessità delle questioni affrontate, sulla base delle tabelle ex DM 147/2022, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria non svolta in appello.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società
. avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2795 pubblicata il Pt_4 Pt_1
20.12.2018, nei confronti di , ogni ulteriore istanza rigetta e disattesa, così CP_3
provvede:
9 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata , delle spese di CP_3
lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 12.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso nella camera di consiglio del 29.1.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 1975/2019 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione all'udienza collegiale del 9.10.2024
TRA
(c.f. , in persona del legale rapp.te pro tempore, n.q. di società Parte_1 P.IVA_1
assuntrice del concordato fallimentare Parte_2 Parte_3
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposto in
[...] calce all'atto di appello, dagli avv.ti GIUSEPPE RUOCCO (c.f. ) e C.F._1
CRISTIANO DE ROSA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2
del primo in Castellammare di Stabia, alla via Pietro Carrese n. 3;
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in persona del Direttore Generale pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura generale alle liti per Notar Per_1
allegato all'atto di costituzione in appello, dagli avv.ti EDOARDO MARTUCCI (c.f.
[...]
) e RAFFAELE MONTANARO (c.f. ed C.F._3 C.F._4
elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, in Torre del Greco, alla via Marconi, n. 66;
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato in data 12.4.2019, la . quale Pt_4 Pt_1
terzo assuntore del Concordato Fallimentare della Controparte_2
(intervenuta nel corso del giudizio di primo grado in surroga del
[...] Parte_5
dichiarato nelle more della prima udienza con sent. n. 32/2014 del Tribunale
[...] Parte_2
di Torre Annunziata) ha impugnato la sentenza n. 2795/2018, pubblicata in data 20.12.2018, con la quale il Tribunale oplontino, in parziale accoglimento delle domande avanzate dalla , Pt_2
Cont condannava l' (d'ora innanzi solo ) al pagamento della somma di € CP_3
396.611,48, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo a titolo di risarcimento del danno, nonché al pagamento dell'ulteriore somma di € 195.000,00 oltre interessi commerciali ex d.lgs.
231/2002 a titolo di saldo delle prestazioni rese, rigettando la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
In particolare, il Tribunale premetteva, quali fatti pacifici, che la , a partire dal 1° Pt_2
gennaio 2007, era subentrata nei rapporti di locazione in day Hospital e di ricovero presso strutture intermedie residenziali in favore di anziani affetti da patologie psichiatriche (cfr. presa d'atto con Cont Cont delibera del Direttore Generale dell' . 217 del 23.3.2007), precedentemente intercorsi tra l' Cont e la (cfr. convenzione sottoscritta e delibere nn. 494 e 495 del Controparte_4
24.3.1998), così come modificati, nella parte relativa alla remunerazione delle prestazioni, Cont dall'accordo transattivo del 27.2.2003 (cfr. delibera n. 151 del 10.3.2003), obbligandosi a gestire direttamente l'ospitalità di detti anziani con l'assistenza alberghiera presso la struttura, nonché tutti servizi generali puntualmente indicati nell'elenco di cui agli artt. 3 e 4 della Cont Convenzione originariamente sottoscritta tra l' e . Il Tribunale riconosceva, quale CP_4
ulteriore circostanza pacifica tra le parti, che la convenzione sottoscritta prevedeva una tariffa giornaliera pro-capite pari ad £ 57.000 (€ 29.43) oltre IVA, poi rideterminata, con accordo Cont transattivo tra l' e del 2003, in £ 86.900 (€ 44,88). Precisava, altresì, con CP_4
Cont riferimento all'eccezione formulata dall' che l'art. 2 della convenzione prevedeva uno specifico obbligo dell'azienda sanitaria di immettere nella struttura n. 40 pazienti anziani con patologie psichiatriche al giorno e che, quindi, posto che non vi era contestazione tra le parti che dal
Cont 2007 al 2013 l' aveva immesso un numero giornaliero di pazienti inferiore a quello previsto dalla convenzione (nel numero analiticamente riportato per ciascun anno in sentenza), tale condotta Cont integrava l'inadempimento contrattuale dell' dedotto nella citazione a fondamento della domanda risarcitoria proposta dal Centro. In ordine alla quantificazione del danno lamentato dall'attore, il Tribunale rilevava che esso non poteva coincidere con l'intero compenso giornaliero pro capite previsto dalla convenzione, sul presupposto che, mentre i cd. “costi fissi” per una platea
2 di 40 pazienti erano stati comunque sostenuti dal Centro - che sul numero garantito aveva
“parametrato il proprio investimento ed impegno economico” (cfr. pagina 4 sentenza gravata) -, i costi cd. “variabili” (tra cui in particolare il vitto) non erano stati sopportati, atteso il minor numero di pazienti giornalieri immessi nella struttura. Invero, precisava sul punto che il costo giornaliero pro capite, determinato nella convenzione, era composto da due voci: i costi fissi, da sostenere in relazione al numero di 40 pazienti garantito, indipendentemente dalla loro effettiva presenza, e quelli variabili, correlati all'effettiva presenza degli assistiti. Sulla base di tale ragionamento, escluso interamente il costo per il vitto contemplato dalla convenzione e ridotti equitativamente al
50% gli altri costi di cui alla convenzione, ritenuti comunque legati all'effettiva presenza dei ricoverati (costi per servizi di pulizia, di utenza, di manutenzione e di lavanderia), il Tribunale riconosceva dovuta, a titolo di risarcimento del danno per la violazione dell'art. 2 della convenzione, la somma complessiva di € 1.140.537,65 (ottenuta moltiplicando € 23,45 per ogni posto non coperto fino al numero di 40, dal 2007 al 2013), oltre gli interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo. Da tale somma sottraeva l'importo di € 815.446,27, percepiti dal Centro nelle more del giudizio a parziale pagamento della fattura n. 27/C del 30.12.2012 e, aggiungendo alla somma ottenuta l'IVA al 22%, liquidava quale saldo risarcitorio l'importo totale di €
396.611,48. Rigettava, invece, la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, dedotto per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale, per carenza di allegazione e di prova. Infine, accertava che, in relazione ai posti di degenza effettivamente occupati dal 2007 al
Cont 2013, il Centro era ancora creditore dell' e, sulla base dell'importo riconosciuto come ancora dovuto da entrambe le parti in causa, condannava l'azienda sanitaria a pagare l'ulteriore somma di €
195.000,00, oltre interessi commerciali di cui al d.lgs. 231/2002, da calcolarsi dalla scadenza di ogni singola fattura insoluta al soddisfo.
Avverso tale sentenza, con cinque motivi di gravame, ha proposto appello la ., con Pt_4 atto ritualmente notificato in data 12.4.2019: nel primo motivo, ha lamentato l'errata determinazione e/o quantificazione del danno risarcibile, deducendo che tutti i costi di cui alla convenzione devono essere qualificati come “costi fissi”; nel secondo motivo, proposto subordinatamente al primo, ha eccepito l'errore del giudice nell'aver ridotto arbitrariamente al 50%
i costi diversi dal vitto, da ritenersi, al più, l'unico costo variabile di cui alla convenzione;
nel terzo motivo, ha contestato l'erroneo calcolo del danno da risarcire;
con il quarto motivo, ha lamentato il mancato riconoscimento degli interessi commerciali sulla somma liquidata e, infine, con il quinto motivo, ha richiesto la riforma della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per violazione dei principi di correttezza e buona fede.
3 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 30.9.2019, si è costituita in giudizio
Cont l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 9.10.2024, trattata in modalità scritta con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata introitata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, la Corte rileva che la statuizione inerente all'interpretazione dell'art. 2 della Cont Convezione SIR, in cui il primo giudice ha accertato la sussistenza dell'obbligo dell' di garantire la presenza di 40 persone al giorno all'interno struttura, è passata in giudicato, in quanto Cont non oggetto di appello incidentale da parte dell'
Parimenti, deve ritenersi passata in giudicato, poiché non oggetto di specifico motivo di appello, la rilevazione compiuta dal primo giudice che, nel periodo compreso tra il 2007 e il 2013, il numero delle presenze immesse nella struttura è stata inferiore rispetto alle 40 giornaliere garantite in convenzione e precisamente pari a: nn.
7.295 per l'anno 2007, nn. 7883 per l'anno 2008, nn. 7325 per l'anno 2009, nn. 7297 per l'anno 2010, nn. 6805 per l'anno 2011, nn. 6950 per l'anno 2012 e nn. 2151 per l'anno 2013.
Passando all'esame dei motivi di appello, con il primo motivo, la . ha lamentato Pt_4 Pt_1
l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha affermato che il costo giornaliero pro capite “è stato determinato dalle parti sulla scorta dei costi fissi e di costi variabili, strettamente correlati all'effettiva presenza del paziente presso la struttura: solo in relazione ai primi è possibile riconoscere un danno a carico della struttura, atteso che tali costi fissi sono legati alla necessaria disponibilità per il numero di presenze massime richieste, mentre quanto ai secondi gli stessi non sono costi effettivamente sostenuti, in mancanza degli assistiti ed, in ogni caso costituiscono costi che l'attrice avrebbe potuto agevolmente evitare”, con conseguente riconoscimento del danno solo in relazione ai primi e nella misura equitativamente ridotta del 50%.
A fondamento della doglianza, l'appellante ha sostenuto che la si era impegnata a mettere Pt_2
a disposizione l'intera struttura per consentire l'immissione di 40 anziani al giorno;
per tale motivo, tutti i servizi richiesti dovevano essere proporzionati a soddisfare tale numero di pazienti, con la conseguenza che tutti i costi previsti dalla tariffa convenzionale dovevano essere qualificati come
“costi fissi” (in quanto effettivamente sostenuti al fine di rendere costantemente pronta la struttura all'accoglimento di 40 pazienti al giorno) e che, quindi, il danno subito doveva essere liquidato sulla base dell'intera tariffa giornaliera pro capite pattuita.
Il motivo è infondato e va rigettato, atteso che la tesi prospettata dall'appellante costituisce una mera ipotesi alternativa a quella offerta dalla sentenza impugnata, priva di riscontri obiettivi.
4 La ., infatti, nel motivo in esame si è limitata ad esporre la propria diversa opzione Pt_4
interpretativa delle voci tariffarie di cui alla convenzione, senza fornire nessun documento o altri elementi probatori volti a dimostrare che tutti i costi che componevano la tariffa erano stati effettivamente sostenuti anche in assenza del numero di persone giornaliero garantito.
In ogni caso, analizzando le previsioni di cui agli artt. 3 e 4 della convenzione, va rilevato che la tesi difensiva formulata dall'appellante confligge con la natura intrinseca di molte delle voci ivi previste come incidenti sul canone locativo giornaliero pro capite.
L'art. 4 della Convenzione SIR, infatti, (cfr. doc. n. 7 della produzione di primo grado dell'appellante), analizzando i singoli servizi che la società si impegnava a garantire e sui quali era parametrato il compenso di cui al precedente art. 3, prevede che: “la società a fronte del corrispettivo giornaliero pro capite innanzi individuato si impegna a fornire i seguenti servizi che vengono così specificati: a) vitto: - n. 2 pasti giornalieri + colazione secondo la tabella dietetica
Con fornita dalla b) servizio di pulizia: - mantenimento degli ambienti igienicamente trattati con lavaggio della pavimentazione quotidianamente con materiali detergenti;
- Pulizia dei vetri e delle imposte almeno settimanale;
- pulizia e disinfezione dei servizi igienici giornaliera;
- disinfestazione e disinfezione generale almeno una volta al mese;
c) manutenzione: - manutenzione degli ambienti e riparazione tempestiva del deterioramento ambientale con particolare attenzione ai letti, ai guardaroba, alle imposte ed agli infissi;
d) servizio di lavanderia: - fornitura e lavaggio di lenzuola, federe, traverse, materassi, coperte, sovracoperte, pelli, cuscini, asciugamani ecc.; - lavaggio e stiraggio di effetti personali ed intimi di proprietà dei pazienti ospitati;
- cura e controllo del guardaroba personale degli anziani;
e) servizi generali: - telefono pubblico per gli anziani e i loro familiari;
- disponibilità di sala di accoglienza dotata di televisione ed altri svaghi;
- spazi tecnici idonei per lo svolgimento delle attività sanitarie e di animazione effettuata dall'equipe socio assistenziali e sanitari dell'asl NA/5; f) utenze e fornitore: Energia elettrica - Gas - Acqua –
Telefono: - fornitura utenza acqua, gas, riscaldamento ed elettricità; - servizio di emergenza idrico ed elettrico;
- linea telefonica per comunicazione di servizio ”.
Non può, quindi, non rilevarsi che, come correttamente evidenziato anche dal primo giudice, la tariffa della convenzione prevede servizi inscindibilmente connessi all'uso quotidiano della struttura da parte del singolo ospite. Non è, infatti, verosimile - ed anzi sarebbe contrario ad un'efficiente gestione economica dell'azienda - cambiare e lavare quotidianamente coperte, lenzuola e asciugamani non utilizzati;
così come non può non essere ancòrato all'effettiva presenza nella struttura il servizio di lavaggio e stiraggio di effetti personali ed intimi di proprietà dei pazienti ospitati;
ancora, anche il costo del consumo delle utenze (gas, luce, acqua…) e la manutenzione dei locali varia necessariamente in base al numero degli utilizzatori.
5 Non può, peraltro, ignorarsi che la è subentrata in una struttura già allestita dalla Pt_2 [...]
e pienamente operante prima del 2007, per cui è verosimile che molti dei costi “fissi” CP_4 fossero già stati da questa sostenuti al momento dell'apertura della struttura. L'appellante, dal canto suo, non ha offerto nessuna prova del titolo e delle modalità del subentro, al fine di verificare quali e quanti costi di allestimento (necessariamente parametrati sul numero di presenze garantito dalla convenzione) abbia effettivamente sostenuto e non recuperato per la minore ospitalità assicurata
Cont negli anni dall' agli atti si rinviene, infatti, solo la delibera n. 217 del 23.3.2007 del Direttore Cont Generale dell' con la quale quest'ultimo ha manifestato il proprio assenso al subentro della Cont
negli originari accordi stipulati tra l' e . Né l'appellante ha dimostrato Pt_2 CP_4
di aver sostenuto, dopo il subentro, costi di allestimento o ammodernamento della struttura ovvero, ancora, ha fornito la prova del personale stabilmente in forza presso la società, al fine di dimostrare l'effettiva presenza di personale proporzionato alle previsioni contrattuali e non al numero di ospiti Cont realmente inviato dall'
Per tali ragioni, il motivo di appello volto a censurare la sentenza impugnata per non aver ritenuto che il risarcimento andava calcolato sull'intero importo tariffario previsto dalla convenzione non può essere accolto.
Con il secondo motivo, proposto in via subordinata al primo, l'appellante ha evidenziato la carenza di motivazione della sentenza, nonché l'illogicità della stessa, in relazione all'entità della riduzione applicata al compenso;
in particolare, l'appellante ha sostenuto che la riduzione del 50% sui costi diversi dal vitto (escluso in toto) è arbitraria e non supportata da parametri oggettivi, con la conseguenza che dal risarcimento del danno andrebbe decurtato, al massimo, il solo importo previsto dalla convenzione per il vitto, con riconoscimento integrale di tutte le altre voci.
Anche tale motivo è infondato e va rigettato.
Va, innanzi tutto, richiamato quanto già esposto nell'esame del primo motivo di appello circa la natura variabile anche di altre voci della tariffa oltre al vitto;
sotto tale aspetto, quindi, non è fondato il motivo in esame nella parte in cui invoca, quale criterio di quantificazione del danno,
l'intero computo di tutte le voci tariffarie diverse dal vitto, atteso che, come già argomentato sopra, anche altre voci (pulizia e lavanderia, manutenzione, utenze) sono intrinsecamente legate all'effettiva presenza di ospiti nella struttura, in mancanza dei quali deve presumersi che il Pt_6
non avendo sopportato nessun costo, non abbia subito alcun danno.
Ciò premesso, poiché oggetto del giudizio è una richiesta risarcitoria, rispetto alla quale il compenso contrattualmente previsto non costituisce l'importo dovuto, ma funge da mero parametro di quantificazione del danno, ritiene la Corte che, in mancanza di prova dell'effettiva entità del danno subito - non avendo l'odierna appellante dedotto e documentato le spese concretamente
6 sostenute a prescindere dal numero effettivo di pazienti della struttura - e nell'impossibilità di risarcire il danno in misura superiore alla perdita concretamente subita, correttamente il giudice di prime cure, ha liquidato il danno in via equitativa, escludendo in toto la voce tariffaria del vitto e riducendo le altre voci previste dalla convenzione del 50%; ciò sul presupposto, già ritenuto corretto nell'esame del primo motivo di appello, che anche tali voci sono caratterizzate, almeno in parte, da un'incidenza variabile legata al numero di ospiti effettivamente presenti.
Questa Corte, peraltro, non può non sottolineare che l'appellante si è limitato a contestare l'entità della valutazione equitativa compiuta dal primo giudice, definendola arbitraria, senza, tuttavia, specificare il criterio alternativo o la diversa percentuale in base al quale il giudice avrebbe dovuto liquidare il danno, reiterando, anzi, anche nel motivo in esame, la tesi per cui, escluso il vitto, tutte le altre voci tariffarie integravano costi fissi da rimborsare interamente al Centro.
Con il terzo motivo, l'appellante ha contestato, altresì, la concreta liquidazione del danno operata dal Tribunale, individuando due errori contabili. Premesso che, nelle more del giudizio, aveva ricevuto (mediante assegnazione dal giudice dell'esecuzione) la somma di € 815.446,27 a parziale pagamento della fattura n. 27/C (di cui € 527.005,83 per sorta capitale ed € 288.440,44 per interessi) ed € 298.375,44 relativi alla fattura n. 18/C (di cui € 138.700,74 per sorta capitale ed €
159.674,70 per interessi), la . ha individuato il primo errore contabile nell'avere il Pt_4
Tribunale detratto dall'importo complessivo riconosciuto come dovuto a titolo risarcitorio (pari ad €
1.140.537,65) l'intera somma di € 815.446,27: ad avviso dell'appellante, infatti, il giudice avrebbe dovuto sottrarre solo il capitale (€ 527.000,83) e non anche gli interessi corrisposti su tale somma
(pari ad € 288.440,44). Il secondo errore contabile ascritto alla sentenza consiste nel non avere il primo giudice aggiunto l'IVA al 22% sul danno riconosciuto come dovuto e nell'avere di contro sottratto da esso l'importo già ivato di € 815.446,27.
Con il quarto motivo, poi, l'appellante ha criticato il mancato riconoscimento degli interessi moratori commerciali in luogo di quelli legali, sul presupposto che le somme erano dovute per convenzione.
Il terzo e il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono infondati e vanno rigettati.
Entrambi i motivi sono fondati sull'errato presupposto che le somme richieste siano dovute a titolo di remunerazione per le prestazioni previste dal contratto (“trattandosi di crediti scaturenti da una convenzione”; cfr. pag. 14 appello sub quarto motivo). Dimostrazione di ciò si rinviene anche dalla documentazione agli atti, atteso che la , in relazione alle somme oggi richieste con il Pt_2
giudizio in esame, aveva emesso le fatture (la n. 27/c e la n. 18/c) con causale “conguaglio presenza”.
7 Come correttamente rilevato anche dal giudice di primo grado, con motivazione non contestata dalle parti e aderente alla domanda risarcitoria azionata dall'appellante, tuttavia, le somme riconosciute nella sentenza impugnata non sono dovute quale saldo per la remunerazione delle prestazioni eseguite e non pagate, ovvero quale importo dovuto sulla base del contratto, bensì quale
Cont risarcimento correlato all'inadempimento contrattuale dell' rispetto al quale la convenzione funge non da titolo della pretesa, ma esclusivamente da parametro per procedere alla liquidazione equitativa del danno.
Pertanto, poiché quelli riconosciuti nella sentenza impugnata sono importi dovuti all'odierna appellante a titolo di risarcimento del danno, su di essi non si deve applicare l'IVA, in conformità a quanto disposto dall'art. 15, comma 1, n. 1, D.P.R. n. 633/1972, né sono dovuti gli interessi di cui al d.lgs. 231/2002, inerenti alle sole transazioni commerciali.
Inoltre, sempre in ragione del titolo risarcitorio su cui si fonda la domanda attorea, correttamente il primo giudice ha calcolato l'importo da liquidare senza applicarvi l'IVA e ha detratto da esso l'intera somma percepita dall'appellante per la medesima causa petendi, ossia per la mancata copertura di tutti i posti di ospitalità contrattualmente pattuiti.
Devono, quindi, ritenersi irrilevanti le argomentazioni dell'appellante volte a censurare la sottrazione anche delle somme percepite in sede esecutiva a titolo di interessi, nonché a chiedere che sulla somma riconosciuta come dovuta a titolo di risarcimento venisse applicata l'Iva per omogeneità delle partite.
Invero, siccome l'importo percepito in sede esecutiva in relazione alla fattura 27/c ha anch'esso natura risarcitoria, in quanto rivendicato per la mancata copertura del numero di ospiti garantiti (40 giornalieri), a prescindere dall'imputazione fattane dal nella fattura, correttamente il Pt_6
Tribunale lo ha detratto nella sua interezza dal complessivo risarcimento riconosciuto come dovuto.
Per completezza, va osservato che, sebbene l'appellante nell'esporre i fatti per cui è causa abbia fatto riferimento anche all'importo percepito in sede esecutiva in relazione alla fattura n. 18/C, sul punto non risulta formulato nessuno specifico motivo di appello. Né, pervero, l'appellante avrebbe un interesse ad impugnare la sentenza su tale aspetto, poiché l'eventuale errore del primo giudice nel non avere detratto dal risarcimento riconosciuto come dovuto anche tale ulteriore somma costituirebbe un'omissione favorevole all'appellata, passibile di appello incidentale da parte Cont dell' che nel caso di specie non è stato spiegato.
Con il quinto motivo di appello, infine, la società . ha censurato il mancato Pt_4 accoglimento dell'ulteriore domanda di risarcimento del danno derivante dalla violazione dei principi di correttezza e buona fede. In particolare, ha sostenuto che la condotta contraria a buona Cont fede dell' consisteva, da un lato, nel non aver immesso nella struttura tutti i pazienti pattuiti,
8 nonostante le numerose richieste di ricovero;
dall'altro lato, nell'avere, senza preventiva comunicazione, trasferito tutti i pazienti ricoverati nella struttura presso altre CP_4
SS.II.RR., comunicando tale spostamento alla struttura soltanto ad operazione già compiuta. Ha aggiunto che tale recesso improvviso aveva causato un pregiudizio al centro che aveva fatto
Cont affidamento, nell'organizzare la propria attività, nell'adempimento continuo dell' quantificabile moltiplicando il numero delle presenze pattuite per la retta dovuta per sei mesi quale periodo di mancato preavviso.
Il motivo è inammissibile.
Il Tribunale ha rigettato la domanda rilevando un difetto di allegazione e prova circa le violazioni dedotte e circa il paventato danno all'immagine.
L'appellante non ha contestato specificamente la motivazione del primo giudice, essendosi limitato sostanzialmente a riproporre le difese già svolte in primo grado, senza evidenziare in quali punti dei propri scritti difensivi aveva allegato puntuali fatti costitutivi della domanda e quali documenti in atti la supportavano.
Inammissibili sono anche le doglianze relative alla risoluzione improvvisa del contratto, con conseguente danno legato al periodo di mancato preavviso: tali circostanze così come dettagliatamente specificate nell'atto di appello costituiscono circostanze nuove, mai dedotte in primo grado, nel quale l'odierno appellante aveva solo genericamente indicato in comparsa di costituzione l'interruzione improvvisa del servizio, senza null'altro specificare in ordine alle conseguenze dannose.
Per tutto quanto innanzi rilevato l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante, in favore , liquidate nella misura di cui al dispositivo, al valore CP_3
minimo dello scaglione di riferimento, considerata la non particolare complessità delle questioni affrontate, sulla base delle tabelle ex DM 147/2022, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria non svolta in appello.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società
. avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2795 pubblicata il Pt_4 Pt_1
20.12.2018, nei confronti di , ogni ulteriore istanza rigetta e disattesa, così CP_3
provvede:
9 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata , delle spese di CP_3
lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 12.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso nella camera di consiglio del 29.1.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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