Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/03/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7145/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Domenico Pellegrini Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Giorgio Scapolla,
Ricorrente
nei confronti di
, C.F. nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Alberto Figone e Giulio Montalcini,
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni della ricorrente: come da verbale di udienza del 18.7.2024;
conclusioni del resistente: come da verbale di udienza del 18.7.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
fosse pronunciata la separazione personale dal marito, con assegnazione a sé CP_1
della casa coniugale e l'adozione degli ulteriori provvedimenti opportuni.
Con memoria del 8.11.2021 si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha prestato adesione alla domanda di separazione personale, ha instato perché fosse disciplinato il regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e contribuzione al mantenimento del figlio minore della coppia (nato il [...]) e ha richiesto a propria volta che fosse Per_1
a lui assegnata la casa familiare.
Con ordinanza del 23.1.2022 il presidente facente funzioni, preso atto del carattere ormai conclamato della crisi coniugale, ha autorizzato le parti a vivere separate, e ha adottato le ulteriori statuizioni provvisorie ritenute opportune. Segnatamente, ha affidato in Per_1
via condivisa a entrambi i genitori;
ha previsto un regime di frequentazione paritetica del minore con ciascuno dei due genitori;
ha assegnato la casa coniugale alla madre;
ha posto a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, un assegno mensile di euro 100,00, con suddivisione paritaria tra i genitori delle relative spese straordinarie.
In parziale accoglimento del reclamo interposto da vverso il predetto provvedimento CP_1
presidenziale, la Corte di Appello di Genova, con decreto del 4.5.2022, ha precisato i tempi di permanenza del figlio con i genitori con riferimento al periodo delle vacanze estive.
Esaurita la fase istruttoria dinanzi al giudice istruttore, la causa è stata poi rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei termini precisati all'udienza del
18.7.2024.
***
1. Preliminarmente, considerate le richieste istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, il collegio ritiene di non poter ammettere tali istanze, che si rivelano in parte irrilevanti alla luce dei documenti in atti, nonché degli ulteriori elementi acquisiti e in parte aventi carattere generico;
occorre poi chiarire che eventuali carenze nella documentazione versata in atti dovranno valutarsi ai fini dell'esame del merito delle domande delle parti in relazione agli oneri probatori sulle medesime gravanti.
2 2. La domanda di separazione personale, spiegata dalla ricorrente, e alla quale controparte si
è associata, merita accoglimento.
Dalla documentazione agli atti risulta anzitutto che le parti hanno contratto matrimonio in
Genova il 30.9.2012 (atto trascritto nei registri di stato civile del Comune competente).
È poi emersa, dalle dichiarazioni delle parti, e dalle ulteriori risultanze procedimentali acquisite, una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, invero già da tempo interrotta: sussistono perciò nel caso di specie i presupposti di legge per la pronuncia della separazione personale tra i coniugi.
3. Deve poi confermarsi l'affidamento del figlio minore in via condivisa a entrambi i genitori, conformemente peraltro alle richieste, sul punto concordi, formulate dalle parti: basti qui evidenziare che non sono emersi elementi che valgano a giustificare alcuna deviazione rispetto al paradigma legale generale di affido (appunto condiviso in capo ai due genitori).
4. Deve parimenti confermarsi l'articolato regime di frequentazione paritaria tra il minore e ciascuno dei genitori delineato con ordinanza presidenziale del 23.1.2022, nei termini parzialmente riformulati dalla Corte di Appello di Genova in forza di decreto del 4.5.2022.
Parte resistente nelle proprie conclusioni, come da ultimo precisate, insta espressamente per la conferma del predetto regime;
nulla a ben vedere oppone la ricorrente.
Invero, si tratta di regime – che contempla ampi ed equilibrati tempi di permanenza del minore con ambedue i genitori e – che, a quanto consta, trova da tempo regolare attuazione e risulta allora ormai consolidato nell'assetto dei rapporti familiari.
Giova peraltro ribadire che restano salvi diversi accordi tra le parti in ordine al profilo, qui specificamente considerato, dei tempi di reciproca permanenza con il figlio: accordi che i genitori avranno cura di assumere, in ogni caso, nel preminente interesse del minore.
5. In ordine all'assegnazione della casa coniugale, sita in Genova, via Berghini 4/5, di proprietà esclusiva dell'odierno resistente, le richieste delle parti sono difformi.
La ricorrente reitera la domanda di assegnazione a sé del predetto immobile;
il resistente contesta la fondatezza di una tale domanda e chiede che, revocato il provvedimento di assegnazione provvisoriamente adottato in sede presidenziale, sia riconosciuto in suo favore
3 il godimento esclusivo dell'immobile in virtù del regime di proprietà, ovvero, in alternativa, che la casa coniugale venga a lui assegnata.
Occorre preliminarmente rilevare che ha dedotto di essersi allontanato dalla casa CP_1
familiare fin dall'agosto 2021, sia pure solo provvisoriamente in considerazione del
“progressivo deteriorarsi del clima familiare”, e al precipuo scopo di prevenire che Per_1
“potesse risentire della forte conflittualità coniugale”, e per evitare al contempo che potesse Per esserne ulteriormente pregiudicato l'equilibrio psicologico di (la figlia, allora minorenne, di , da lei avuta da precedente relazione, e anch'ella già allora convivente Pt_1
nell'immobile per cui è causa).
Deve altresì rilevarsi che, a quanto consta, ha vissuto, da allora e senza soluzione Per_1
di continuità, nella casa coniugale con la madre e la sorella. Occorre poi aggiungere che nello stesso edificio di via Berghini è ubicata l'abitazione dei nonni materni del minore, i quali, secondo quanto rappresentato dalle parti, hanno finora avuto un ruolo di rilievo nella gestione di da parte della madre, e con lui hanno instaurato un significativo rapporto Per_1
affettivo.
Ora, ritiene il collegio che debba confermarsi l'assegnazione dell'immobile già adibito a casa coniugale alla madre perché vi continui ad abitare con il figlio.
Giova premettere che la previsione – dapprima in via provvisoria, e poi confermata con il presente provvedimento – di un regime paritario di frequentazioni di padre e madre con il figlio non osta all'assegnazione della casa familiare a uno dei due genitori (cfr. Cass., sez. I,
24.2.2023, n. 5738). Va poi rilevato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il provvedimento di assegnazione di cui all'art. 337 sexies c.c. persegue il precipuo fine di garantire che non venga a essere modificato l'habitat domestico e il contesto relazionale e sociale all'interno del quale il minore ha vissuto, evitando che possano esserne alterate le abitudini di vita nella delicata fase della disgregazione della coppia genitoriale.
Nel caso di specie è decisivo considerare che l'assetto dei rapporti familiari quale si è venuto a realizzare, e nel tempo a radicare, contempla, come più sopra evidenziato, la permanenza del minore nella casa coniugale con la madre, oltreché con la sorella, e con la prossimità dei nonni materni in altro appartamento dello stesso stabile.
4 Non si ritiene di condividere l'assunto, da cui muove il resistente, secondo cui con la revoca dell'assegnazione dell'immobile alla madre nulla cambierebbe per : solo verrebbe Per_1
a configurarsi un assetto familiare differente, ma in ogni caso del tutto equiparabile – per il minore – a quello attuale;
sia pure con la sostituzione del padre alla madre nella permanenza nell'immobile già casa coniugale;
con la ricostituzione del nucleo madre, minore e
(eventualmente) sorella altrove, potenzialmente in abitazione collocata nelle vicinanze di quella familiare;
con il subentro del padre alla madre nella “quotidiana relazione” tra e i nonni materni. Per_1
L'assunto non ha pregio. La revoca dell'assegnazione della casa familiare importerebbe non già la sola modifica della “cornice” di esplicazione delle relazioni familiari in essere;
comporterebbe di contro una ben più incisiva e radicale modifica del contesto relazionale e sociale in cui è inserito il minore: comporterebbe una potenzialmente dirompente alterazione dell'ambiente di vita di . E dall'istruttoria espletata non sono emerse evidenze per Per_1
ritenere che il nuovo assetto – come astrattamente prospettato dal resistente – sia in grado di assicurare parimenti l'equilibrato sviluppo psico-fisico del minore. Soprattutto, dagli elementi acquisiti non emerge in alcun modo la necessità, che sia giustificata dall'esigenza di assicurare il miglior interesse del minore, di sovvertire l'assetto familiare fin qui sperimentato e ormai consolidato per realizzare un nuovo assetto pure a esso potenzialmente equiparabile.
D'altro canto, neppure varrebbe obiettare che “a distanza di quasi tre anni dal provvedimento presidenziale, ha ormai acquisito una confidenza tale con l'altra residenza, quella Per_1
paterna, per cui non è più sostenibile che la casa di Via Berghini rappresenti per lui l'unico e il più importante ambiente di riferimento, siccome è abituato a vivere due case Per_1
diverse, in due zone diverse dalla città e non per questo preferisce l'una all'altra. Ma soprattutto, il ragazzino gode di un rapporto fantastico con il padre, che è, alla pari della madre, figura di riferimento primaria per il figlio”. Il rilievo (che il resistente sviluppa nella comparsa conclusionale, v. pag. 15 s.) vale invero a escludere una caratterizzazione in termini di prevalenza della collocazione abitativa del figlio con la madre;
sennonché, già si è rilevato che la sussistenza di un regime di collocazione paritetico non esclude la possibilità di fare luogo all'assegnazione della casa familiare. Il predetto rilievo, semmai, rafforza piuttosto la convinzione che l'assetto fin qui realizzato risponda pienamente alle esigenze di tutela del minore, e debba qui allora essere confermato.
5 6. Deve di conseguenza trovare conferma altresì la statuizione circa la residenza anagrafica del minore presso l'immobile già casa coniugale.
7. In ordine ai provvedimenti di carattere economico, la ricorrente chiede che sia disposto l'obbligo del marito di corrispondere un assegno mensile di mantenimento per il figlio non inferiore a euro 100,00; il resistente insta perché sia escluso qualsiasi contributo indiretto al mantenimento del figlio a suo carico, e perché – nell'ipotesi di assegnazione della casa coniugale alla moglie – sia posto a carico di quest'ultima un assegno non inferiore a euro
300,00 mensili a titolo di concorso al mantenimento di . Per_1
ha rappresentato di aver lavorato dapprima come igienista dentale, poi presso Poste Pt_1
Italiane dal 20.1.2022 al 30.9.2022; quindi dal gennaio 2023 al 28.6.2023 in forza di
“sostituzione maternità” “con uno stipendio netto mensile di circa € 1100,00”; di essere stata poi assunta con decorrenza dal 11.9.2023 con contratto a tempo indeterminato e parziale (34 ore alla settimana) presso uno studio medico odontoiatrico verso una “retribuzione mensile di euro 1200 circa, oltre alla tredicesima e alla quattordicesima mensilità”; ha altresì riferito di aver percepito la NASPI per i periodi di inattività lavorativa.
Dalla documentazione agli atti risulta che la ricorrente ha percepito nel 2020 redditi pari in media a 780,00 euro circa al mese e nel 2021 a 870,00 euro circa al mese;
dalla dichiarazione dei redditi trasmessa dalla Guarda di Finanza risulta altresì che ella ha conseguito redditi mensili netti, in media, di circa 1.230,00 euro nel 2022.
La ricorrente risiede nell'immobile adibito a casa coniugale a lei assegnato già con ordinanza presidenziale del 23.1.2022. Ne segue che ella, in ragione del godimento dell'immobile a lei accordato, deve farsi carico delle relative spese di amministrazione ordinaria.
Di contro volge attività lavorativa come vigile del fuoco;
dalle dichiarazioni dei redditi CP_1
prodotte si ricava che ha conseguito redditi medi mensili, già decurtate le imposte, pari a circa
1.970,00 euro nel 2020, 1.850,00 euro nel 2021, 1.930,00 euro nel 2022; ha lamentato una contrazione della propria retribuzione lavorativa nei primi sei mesi del 2024 in ragione della dedotta impossibilità di svolgere straordinari, ma la circostanza è rimasta priva di adeguato supporto. Egli vive in appartamento da lui condotto in locazione con canone mensile di euro
500,00; sopporta gli oneri del mutuo ipotecario (a lui intestato in via esclusiva), contratto per l'acquisto della casa coniugale, di cui è proprietario esclusivo;
segnatamente, i predetti oneri
6 ammontavano inizialmente a circa 640,00 euro mensili, poi ridotti nel corso del procedimento a euro 570,00 circa al mese. Era inizialmente gravato da un finanziamento (con rata di 200,00 euro mensili) per l'acquisto di un'autovettura, estinto nelle more del procedimento;
tuttora corrisponde la somma di euro 178,00 al mese in funzione di ricongiunzione dei contributi.
Occorre poi considerare che in forza della disposta assegnazione della casa coniugale alla moglie, il resistente già concorre a soddisfare le esigenze abitative del figlio, oltre a quelle Per della moglie (e della figlia di quest'ultima ).
Valorizzando le implicazioni economiche della predetta statuizione di assegnazione, e tenuto conto che le disponibilità reddituali del resistente, di per sé superiori a quelle della moglie, risultano parzialmente erose dagli oneri – cui in questa sede può annettersi rilevanza – sul medesimo gravanti, si ritiene che non trovi, né trovasse ragionevole giustificazione la previsione di un contributo indiretto a carico del padre per il mantenimento del figlio, con conseguente necessità di revocare ab origine la relativa statuizione adottata in sede presidenziale. Al contempo i predetti rilievi fondano di contro la previsione di un contributo riequilibrativo, per le esigenze di mantenimento ordinario del figlio, a carico di . Pt_1
7.1. Giova al riguardo ulteriormente considerare, per un verso, che la documentazione reddituale versata in atti dalla ricorrente non risulta completa, e che solo in parte le espletate indagini tributarie hanno potuto colmare le evocate carenze documentali;
per altro verso, che già ampiamente concorre in via diretta al mantenimento del minore in virtù del Pt_1
regime di frequentazione paritaria in essere, e in questa sede confermato. Ancora, deve opportunamente tenersi conto della stabilità lavorativa raggiunta dalla ricorrente con l'assunzione in forza di contratto a tempo indeterminato a far data da metà settembre 2023.
Alla stregua di una complessiva considerazione degli elementi fin qui passati in rassegna, e valutate le esigenze di vita del minore rapportate alla sua età, questo collegio ritiene congruo porre a carico della ricorrente l'obbligo di versare al marito, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di , la somma mensile di euro 200,00, con decorrenza Per_1
dalla mensilità di gennaio 2022 fino a quella di settembre 2023, nonché la somma mensile di euro 250,00 a partire dalla mensilità di ottobre 2023. Reputa altresì congruo confermare la ripartizione paritaria tra i genitori delle spese straordinarie relative al minore.
7 7.2. Occorre poi dare atto che, in ragione del regime di affidamento condiviso di , Per_1
e in assenza di accordi sul punto raggiunti dalle parti, l'assegno unico per il figlio potrà essere percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo la disciplina
(dispositiva) dettata dalla legge.
8. In ordine alle spese processuali, ritiene il collegio di dover compensare le predette spese tra le parti nella misura dei due terzi, condannando la ricorrente alla refusione del residuo terzo in favore di controparte: ciò in considerazione della natura della causa, e tenuto conto dell'esito complessivo della lite, e dunque della parziale reciproca soccombenza delle parti.
Le spese processuali devono liquidarsi secondo quanto indicato nel dispositivo, sulla scorta dei valori previsti dalle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, di valore indeterminabile e complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio, e alle ulteriori incombenze di legge;
- affida il minore nato a (GE) il 14.2.2013, in via condivisa a entrambi i Persona_3
genitori, e Parte_1 CP_1
- dispone che i genitori e possano frequentare e tenere con sé il Parte_1 CP_1
figlio secondo quanto previsto in motivazione;
- dispone che il minore abbia residenza anagrafica presso l'immobile in Genova, Per_1
via Berghini 4/5;
- assegna l'immobile sito in Genova, via Berghini 4/5, a , con ogni arredo e Parte_1
pertinenza;
8 - revoca l'obbligo posto a carico di on ordinanza del 23.1.2022 di versare a CP_1 [...]
una somma quale contributo indiretto al mantenimento ordinario del figlio Pt_1
; Per_1
- pone a carico di l'obbligo di versare a a titolo di contributo Parte_1 CP_1
indiretto al mantenimento ordinario del figlio , la somma mensile di euro 200,00 Per_1
con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2022 a quella di settembre 2023; nonché, a decorrere dalla mensilità di ottobre 2023 la somma mensile di euro 250,00, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice
ISTAT;
- pone a carico dei genitori, e il pagamento delle spese Parte_1 CP_1
straordinarie per il figlio (per la cui individuazione si rinvia al verbale della riunione Per_1
ex art. 47 quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale, qui richiamato altresì per la distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non necessitano del previo accordo), suddivise al 50% a carico di ciascuno dei due;
- compensa per due terzi le spese di lite e condanna alla refusione in favore di Parte_1
del restante terzo, liquidato nella misura di euro 2.538,67 per compenso CP_1
tabellare, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 28.2.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Domenico Pellegrini
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