Art. 2. 1. L'attivita' di vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione di cui all'articolo 1 e' svolta dal Ministro delle politiche agricole e forestali che a tale fine puo' conferire, con proprio decreto, la vigilanza stessa a soggetti pubblici o privati che rispondono ai requisiti richiesti in materia ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie ed in particolare di quelle di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92.
2. Il soggetto incaricato della vigilanza ai sensi del comma 1 puo' utilizzare un proprio contrassegno sul prodotto confezionato, la cui tipologia e' approvata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, per contraddistinguere l'avvenuta vigilanza ai fini della produzione e della commercializzazione del prodotto stesso.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 10 del sopracitato regolamento (CEE) n. 2081/92, e' il seguente:
"Art. 10. - 1. Gli Stati membri provvedono a che entro sei mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti una denominazione protetta rispondano ai requisiti del disciplinare.
2. La struttura di controllo puo' essere composta da una o piu' autorita' di controllo designate e/o da uno o piu' organismi privati autorizzati a tal fine dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorita' e/o degli organismi autorizzati, nonche' le loro rispettive competenze: la commissione pubblica queste informazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee.
3. Le autorita' di controllo designate e/o gli organismi privati devono offrire garanzie sufficienti di obiettivita' e di imparzialita' nei confronti di ogni produttore o trasformatore soggetto al controllo e disporre permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per assicurare i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari recanti una denominazione protetta.
Se la struttura di controllo si avvale, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve offrire le stesse garanzie. Tuttavia, le autorita' di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati sono tuttavia responsabili, nei confronti dello Stato membro, della totalita' dei controlli.
A decorrere dal 1o gennaio 1998, per ottenere l'autorizzazione dello Stato membro ai fini del presente regolamento, gli organismi devono adempiere le condizioni stabilite nella norma EN 45011, del 26 giugno 1989.
4. Qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante una denominazione protetta originaria del suo Stato membro non risponde ai requisiti del disciplinare, le autorita' di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento. Essi informano lo Stato membro delle misure adottate nell'esercizio dei controlli. Le decisioni prese devono essere notificate agli interessati.
5. Qualora le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano piu' soddisfatte, lo Stato membro revoca l'autorizzazione dell'organismo di controllo. Esso ne informa la Commissione che pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee un elenco riveduto degli organismi autorizzati.
6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore che rispetta il presente regolamento abbia accesso al sistema di controllo.
7. I costi dei controlli previsti dal presente regolamento sono sostenuti dai produttori che utilizzano le denominazione protetta".
2. Il soggetto incaricato della vigilanza ai sensi del comma 1 puo' utilizzare un proprio contrassegno sul prodotto confezionato, la cui tipologia e' approvata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, per contraddistinguere l'avvenuta vigilanza ai fini della produzione e della commercializzazione del prodotto stesso.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 10 del sopracitato regolamento (CEE) n. 2081/92, e' il seguente:
"Art. 10. - 1. Gli Stati membri provvedono a che entro sei mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti una denominazione protetta rispondano ai requisiti del disciplinare.
2. La struttura di controllo puo' essere composta da una o piu' autorita' di controllo designate e/o da uno o piu' organismi privati autorizzati a tal fine dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorita' e/o degli organismi autorizzati, nonche' le loro rispettive competenze: la commissione pubblica queste informazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee.
3. Le autorita' di controllo designate e/o gli organismi privati devono offrire garanzie sufficienti di obiettivita' e di imparzialita' nei confronti di ogni produttore o trasformatore soggetto al controllo e disporre permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per assicurare i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari recanti una denominazione protetta.
Se la struttura di controllo si avvale, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve offrire le stesse garanzie. Tuttavia, le autorita' di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati sono tuttavia responsabili, nei confronti dello Stato membro, della totalita' dei controlli.
A decorrere dal 1o gennaio 1998, per ottenere l'autorizzazione dello Stato membro ai fini del presente regolamento, gli organismi devono adempiere le condizioni stabilite nella norma EN 45011, del 26 giugno 1989.
4. Qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante una denominazione protetta originaria del suo Stato membro non risponde ai requisiti del disciplinare, le autorita' di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento. Essi informano lo Stato membro delle misure adottate nell'esercizio dei controlli. Le decisioni prese devono essere notificate agli interessati.
5. Qualora le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano piu' soddisfatte, lo Stato membro revoca l'autorizzazione dell'organismo di controllo. Esso ne informa la Commissione che pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee un elenco riveduto degli organismi autorizzati.
6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore che rispetta il presente regolamento abbia accesso al sistema di controllo.
7. I costi dei controlli previsti dal presente regolamento sono sostenuti dai produttori che utilizzano le denominazione protetta".