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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/09/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2228/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2228/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BONFIGLIOLI CHIARA Parte_1 C.F._1
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. BONI ALBERTO CP_1 C.F._2
EMANUELE
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. CASA FAMILIARE:
pagina 1 di 4 La signora ha rilasciato la casa familiare posta in Savignano s.P. (Mo), con benestare del Parte_1 signor attuale intestatario del contratto di locazione impegnandosi entrambi, di comune CP_1 accordo, a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza dove riterranno opportuno. Per_ La signora si è trasferita insieme alla figlia in Vignola (Mo), in via Corso Italia n. 13 Pt_1 presso i genitori che la stanno aiutando dal punto di vista economico e personale.
2. MANTENIMENTO FIGLI:
Il signor verserà alla ricorrente tramite accredito in c/c, entro e non oltre CP_1 Parte_1
Per_ il giorno 15 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 250,00 assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
3. SPESE STRAORDINARIE:
Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo del Tribunale di Modena, ovvero: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
A fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, email, fax ecc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il pagina 2 di 4 genitore che le anticiperà avrà diritto di ottenere il rimborso della metà entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo alla presentazione delle ricevute di pagamento.
4. DIRITTO DI VISITA: Per_ La figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Per_
- La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita nei week end dal sabato pomeriggio alla domenica, prima di cena, Per_ quando il padre riaccompagnerà la piccola dalla madre - è escluso ogni tipo di pernottamento fino all'età di 4 anni compiuti, vista la tenera età della minore -;
- durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di 2 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
5.RAPPORTI PATRIMONIALI
I coniugi dichiarano di aver già regolamentato le pendenze di natura patrimoniale e pertanto di nulla avere a pretendere reciprocamente, rilasciandosi a vicenda ampia ed illimitata liberatoria.
6. SITUAZIONE LAVORATIVA:
La signora ha un lavoro a tempo determinato partito da febbraio 2025 presso Aldi srl Parte_1 con un salario mensile di quasi euro 600 come da buste allegate sub.doc. 2 – buste paga ) Parte_1 mentre il marito signor ha un lavoro presso VDL SPA, con contratto a tempo determinato, con CP_1 un guadagno mensile di euro 1.250,00 come da certificazioni uniche allegate doc. 3 – certificazioni uniche Cu 2025, 2023,). Per_ Al momento la signora usufruisce dell'Assegno Unico per la figlia , già accreditato Parte_1 al 100%, per euro 230,00 quale genitore collocatario della minore.
7. SITUAZIONE BANCARIA
Entrambi i coniugi dichiarano che le proprie sostanze economico-patrimoniali sono quelle risultanti dalle certificazioni bancarie allegate doc 4 – Unicredit per e doc. 5 – lista movimentazioni CP_1
) CP_2
8. IMPEGNI PERSONALI: pagina 3 di 4
Ognuno dei coniugi assume formale impegno a non interferire nella vita privata dell'altro e si impegna a rispettare scrupolosamente gli obblighi assunti con il presente atto.
9. PASSAPORTO Per_ La figlia potrà essere iscritta nel passaporto di entrambi i genitori.
10. COMPETENZE LEGALI:
Ognuno dei coniugi provvederà a saldare le competenze legali spettanti all'avvocato, mentre le spese di giustizia saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno”.
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data 04/09/2023; Per_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata in [...] il [...] e Parte_1 CP_1 nato in [...] il [...] si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 15/09/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
III – spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2228/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BONFIGLIOLI CHIARA Parte_1 C.F._1
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. BONI ALBERTO CP_1 C.F._2
EMANUELE
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. CASA FAMILIARE:
pagina 1 di 4 La signora ha rilasciato la casa familiare posta in Savignano s.P. (Mo), con benestare del Parte_1 signor attuale intestatario del contratto di locazione impegnandosi entrambi, di comune CP_1 accordo, a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza dove riterranno opportuno. Per_ La signora si è trasferita insieme alla figlia in Vignola (Mo), in via Corso Italia n. 13 Pt_1 presso i genitori che la stanno aiutando dal punto di vista economico e personale.
2. MANTENIMENTO FIGLI:
Il signor verserà alla ricorrente tramite accredito in c/c, entro e non oltre CP_1 Parte_1
Per_ il giorno 15 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 250,00 assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
3. SPESE STRAORDINARIE:
Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo del Tribunale di Modena, ovvero: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
A fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, email, fax ecc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il pagina 2 di 4 genitore che le anticiperà avrà diritto di ottenere il rimborso della metà entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo alla presentazione delle ricevute di pagamento.
4. DIRITTO DI VISITA: Per_ La figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Per_
- La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita nei week end dal sabato pomeriggio alla domenica, prima di cena, Per_ quando il padre riaccompagnerà la piccola dalla madre - è escluso ogni tipo di pernottamento fino all'età di 4 anni compiuti, vista la tenera età della minore -;
- durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di 2 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
5.RAPPORTI PATRIMONIALI
I coniugi dichiarano di aver già regolamentato le pendenze di natura patrimoniale e pertanto di nulla avere a pretendere reciprocamente, rilasciandosi a vicenda ampia ed illimitata liberatoria.
6. SITUAZIONE LAVORATIVA:
La signora ha un lavoro a tempo determinato partito da febbraio 2025 presso Aldi srl Parte_1 con un salario mensile di quasi euro 600 come da buste allegate sub.doc. 2 – buste paga ) Parte_1 mentre il marito signor ha un lavoro presso VDL SPA, con contratto a tempo determinato, con CP_1 un guadagno mensile di euro 1.250,00 come da certificazioni uniche allegate doc. 3 – certificazioni uniche Cu 2025, 2023,). Per_ Al momento la signora usufruisce dell'Assegno Unico per la figlia , già accreditato Parte_1 al 100%, per euro 230,00 quale genitore collocatario della minore.
7. SITUAZIONE BANCARIA
Entrambi i coniugi dichiarano che le proprie sostanze economico-patrimoniali sono quelle risultanti dalle certificazioni bancarie allegate doc 4 – Unicredit per e doc. 5 – lista movimentazioni CP_1
) CP_2
8. IMPEGNI PERSONALI: pagina 3 di 4
Ognuno dei coniugi assume formale impegno a non interferire nella vita privata dell'altro e si impegna a rispettare scrupolosamente gli obblighi assunti con il presente atto.
9. PASSAPORTO Per_ La figlia potrà essere iscritta nel passaporto di entrambi i genitori.
10. COMPETENZE LEGALI:
Ognuno dei coniugi provvederà a saldare le competenze legali spettanti all'avvocato, mentre le spese di giustizia saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno”.
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data 04/09/2023; Per_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata in [...] il [...] e Parte_1 CP_1 nato in [...] il [...] si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 15/09/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
III – spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Dott. Riccardo Di Pasquale
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