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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 6551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6551 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 3837/2021, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e
[...] C.F._2 Parte_3
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Ferrari C.F._3
( , come da procura in calce all'atto di appello, con il quale C.F._4
elett.te dom.liano in Napoli (NA) alla Via Bernini, n. 96.
APPELLANTI
E
( ), in proprio e nella qualità di Controparte_1 C.F._5
genitore esercente la patria potestà sui figli minori Persona_1
( e ( ), CodiceFiscale_6 Parte_4 C.F._7
rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale estesa su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto di costituzione in appello, dall'avv. Aurelio
AR ( ), con il quale elett.te dom.lia in Napoli, alla C.F._8
Riviera di Chiaia, n. 263.
APPELLATI Pag. 1 a 22 E
( ), rapp.tata e difesa dell'avv. Controparte_2 C.F._9
ES LO ( ), con quale elett.te dom.lia in Napoli, al C.F._10
viale del Poggio di Capodimonte, n. 33, palazzina F|G.
APPELLATA
NONCHE'
(CF ) Controparte_3 C.F._11
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni
Per gli appellanti: Nel merito: a) accogliere il presente appello, per i motivi suspiegati;
b) riformare la sentenza n. 6569/2021, pubblicata in data 15.7.2021, del Tribunale di Napoli, e per l'effetto: accertare e dichiarare che il sig.
[...]
con l'atto per notar del 28.06.2012, rep. 10072/5624, con il CP_3 Per_2
concorso dei genitori e e della sig.ra Parte_2 CP_4 CP_2
ha arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie della sig.ra
[...] [...]
e dei propri figli e CP_5 Parte_2 Parte_3
per i motivi indicati in premessa:
[...]
- accertare e dichiarare che i sigg.ri e , con il Parte_2 CP_4
concorso della sig.ra , con l'atto per notar del Controparte_1 Per_3
12.02.2013, rep. 40018/18201, hanno arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie della sig.ra e dei propri figli e Parte_1 Parte_2
per i motivi indicati nel corpo dell'atto di appello;
Parte_3
4) dichiarare la nullità e/o inopponibilità e/o l'inefficacia nei confronti della sig.ra (ex art.2901 die.) e dei propri figli Parte_1 Parte_2
b) dell'atto a rogito del Notaio di Torre
[...] Persona_4
Annunziata in data 12.02.2013, Rep. n. 40018, registrato a Castellammare di
Stabia il 21.02.2013 al n. 1336/1T, con cui i sigg.ri e Parte_2 CP_4
alienavano alla sig.ra , nata a [...] il [...], la quale Controparte_1
acquistava non per sé, ma per i propri figli minori , nata a [...] il Persona_1
Pag. 2 a 22 25.09.2008, e , nato a [...] [...], la nuda proprietà Parte_4
dell'immobile sito in Napoli alla via Posillipo n. 187, posto al primo piano della scala A e riportato nel catasto dei Fabbricati del Comune di Napoli alla sez. CHI, foglio 36, p.Ila 44, sub 23, z.c. 10, Cat. A/2, cl. 4, vani 7, via Posillipo n. 187, piano
1, R.C. € 1.048,41;
c) dell'atto a rogito del Notaio di Napoli in data 28.06.2012, Rep. Persona_5
n. 10072, registrato a Napoli 1 il 13.07.2012 al n. 15101/1T, con cui il sig.
, unitamente al sigg.ri e , Controparte_3 Parte_2 CP_4
alienava alla sig.ra , nata a [...] il [...], la piena Controparte_2
proprietà dell'immobile sito in Napoli alla via Posillipo п.187, posto al primo piano della scala A e riportato nel catasto del Fabbricati del Comune di Napoli alla sez. CHI, Foglio 36, p.lla 44, sub 22, z.c. 10, Cat. A/2, cl. 4, Vani 7, Via Posillipo
n.187, piano 1, R.C. € 1.048, 417;
5) in subordine, qualora il Giudice non ritenesse inefficace nei confronti dell'istante l'atto rep. 40018, accertare e dichiarare, ai sensi Per_3
dell'art.1414 c.c., che il suddetto atto simula una donazione e, per l'effetto, mancandone i requisiti di forma, ne dichiari la sua nullità e/o inefficacia e/o inopponibilità agli istanti, con conseguente rientro dei beni immobili, oggetto dell'atto, nel patrimonio del sig. ; Controparte_3
6) in via ulteriormente subordinata, sempre qualora il Giudice non ritenesse inefficace nei confronti dell'istante l'atto Vanacore, rep. 40018, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1414 c.c. che il suddetto è simulato non avendo gli stessi voluto stipulare alcun atto e per l'effetto ne dichiari la sua nullità e/o inefficacia e/o inopponibilità agli istanti, con conseguente rientro dei beni immobili oggetto dell'atto, nel patrimonio del sig. ; Controparte_3
7) condannare in solido i convenuti al risarcimento dei danni subiti dall'attore da liquidarsi in via equitativa dall'adita Corte;
Pag. 3 a 22 8) in via subordinata condannarsi il sig. , in solido, al Controparte_3
pagamento, in favore di parte attrice, di tutte le somme percepite per effetto delle alienazioni su indicate;
9) revocarsi la condanna alle spese a carico della sig.ra disposta dal Giudice Pt_1
di 1° grado o, in via subordinata, ridurla secondo i parametri di cui al DM. 55/14;
10) vittoria di spese e competenze di procedura a carico di chi di dovere con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario dei compensi per il doppio grado di giudizio.
Per l'appellata I. respingere tutti i motivi dell'appello di , CP_1 Parte_1
e perché inammissibili e/o Parte_2 Parte_3
infondati, in fatto e in diritto;
II. condannare la parte appellante alla refusione delle spese e dei compensi di causa, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfettario, per accessori tributari e per accessori previdenziali, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato per anticipo fattone.
Per l'appellata : CP_2
a) Rigettare integralmente l'appello proposto da , Parte_1 [...]
e;
CP_3 Parte_3
b) Nel merito, rigettare la domanda proposta da parte appellante nei confronti della odierna appellata poiché integralmente infondata in fatto come in diritto e comunque non provata, in quanto alcun pregiudizio alle ragioni creditorie di parte appellante vi è stato per le ragioni esposte;
c) rigettare la domanda proposta da parte appellante nei confronti della odierna appellata perché integralmente infondata in fatto come in diritto e comunque non provata, in quanto alcuna nullità e/o inopponibilità e/o inefficacia ex art.
2901 codice civile vi è stata nei confronti degli appellanti;
d) rigettare la domanda proposta da parte appellante nei confronti della odierna appellata perché integralmente infondata in fatto come in diritto e comunque
Pag. 4 a 22 non provata, in quanto alcuna simulazione vi è stata ex art. 1414 codice civile per le ragioni suesposte;
e) condannare parte appellante alla refusione del pagamento delle spese e competenze di lite anche ex art. 96 cpc per lite temeraria a favore di CP_2
.
[...]
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.1. , in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà Parte_1
genitoriale sui figli minori e Parte_2 Pt_3 [...]
convenne in giudizio Pt_3 Controparte_3 Parte_2 CP_4
, , quest'ultima in proprio e nella qualità di genitore
[...] Controparte_1
esercente la potestà genitoriale sui figli minori e , Persona_1 Parte_4
nonché , chiedendo che fosse accertata la lesione delle proprie Controparte_2
ragioni creditorie nei confronti di e che fossero Controparte_3
dichiarati inefficaci nei propri confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c.:
1. L'atto di retrocessione per notar del 19.12.2012, rep. 10333/5753, Per_6
con il quale in concorso con i genitori Controparte_3 Parte_2
e , aveva rinunciato alla donazione della nuda proprietà degli CP_4
immobili siti in Napoli alla Via Posillipo n. 187, primo piano, scala A, riportati nel N.C.E.U. del Comune di Napoli alla p.lla 79016, sezione CHI, categoria A/2, classe 4 ed annesso locale box auto posto al piano terra;
2. L'atto a rogito del notaio di Torre Annunziata rep. N. Persona_4
40018 del 12.02.2013, registrato a Castellammare di Stabia il 21.02.2013 al n.
1336/1T, con cui i e avevano alienato a Parte_2 CP_4 CP_1
, che aveva acquistato, per i figli minori e ,
[...] Persona_1 Parte_4
la nuda proprietà dell'immobile sito in Napoli alla via Posillipo n. 187, posto al primo piano, scala A, riportati nel N.C.E.U. del Comune di Napoli alla sez. CHI, foglio 36, p.lla 44, sub. 23, z.c. 10, Cat. A/2, cl. 4, vani 7, R.C. € 1.048,41;
3. L'atto a rogito del notaio di Napoli rep. N 10072 del Persona_5
28.06.2012, registrato a Napoli il 13.07.2012 al n. 15101/1T, con cui CP_3
Pag. 5 a 22 unitamente ai propri genitori, aveva alienato a CP_3 CP_2
l'uno la nuda proprietà e gli altri l'usufrutto dell'immobile sito a Napoli
[...]
alla via Posillipo n. 187, posto al primo piano, scala A, riportati nel N.C.E.U. del
Comune di Napoli alla sez. CHI, foglio 36, p.lla 44, sub. 22, z.c. 10, Cat. A/2, cl. 4, vani 7, R.C. € 1.048,41; e in subordine chiese che fosse dichiarata la nullità dell'atto rep. n. 40018, perché affetto da simulazione relativa, in quanto mancante dei requisiti essenziali previsti per l'atto di donazione e, in ulteriore subordine, la nullità del medesimo atto, in quanto affetto da simulazione assoluta, non avendo le parti voluto stipulare alcun atto.
1.1. L'attrice dedusse di essere creditrice di con il quale Controparte_3
era separata e dalla cui unione erano nati i figli e Parte_2 Pt_3
in quanto dall'ottobre del 2012 il aveva smesso di versare
[...] CP_3
l'assegno di mantenimento di € 600,00 che il Tribunale aveva riconosciuto a lei ed ai loro figli. In particolare, dedusse: che il aveva ricevuto dai genitori -con atto di donazione per notar CP_3
del 13.12.1996, rep. 62252, registrato in Napoli il 30.12.1996 e Persona_7
trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Napoli in data
28.12.1996 ai nn. 22352/15202 e 22353/15203- la nuda proprietà
(conservandone i donanti e il diritto di Controparte_6 CP_4
abitazione) dell'appartamento sito in Napoli alla Via Posillipo, n. 187, -posto al primo piano della scala A, già censito al N.C.E.U. alla partita 79016, sez. CHI, foglio 36, mapp. 44, sub 4, zona cens. 10, cat. A/2, classe 4- ed annesso locale box posto al piano terra -già censito al N.C.E.U. alla partita 29445, sez. CHI, mapp. 527, sub. 3, cat. C/6, foglio 36, z.c. 10, classe 4-; che detto immobile era stato, poi, oggetto di frazionamento, dando vita a due distinte unità immobiliari (sub. 22 e sub. 23); che in data 28.06.2012 il nudo proprietario e gli usufruttuari avevano trasferito a la piena proprietà dell'immobile catastalmente identificato Controparte_2
al sub. 22, con atto del Notaio di Napoli, rep. n. 10072, mentre Persona_5
Pag. 6 a 22 era in corso il giudizio di separazione, avvenuta in data 22.06.2012, all'esito della quale il Presidente del Tribunale aveva riconosciuto a carico del CP_3
il versamento ad essa coniuge di un assegno di Parte_1
mantenimento di € 600,00; che successivamente in data 19.12.2012 aveva Controparte_3
rinunciato alla nuda proprietà dell'immobile catastalmente identificato al sub.
23, ricevuta dai genitori ed in favore degli stessi, con atto del 19.12.2012 rep.
10333/5753; che i coniugi e , riservandosene l'usufrutto fino al 31.1.2024, CP_3 CP_4
avevano alienato a , che acquistava per i propri figli minori, la Controparte_1
nuda proprietà dell'immobile identificato al sub. 23 con atto del notaio
[...]
di Torre Annunziata del 12.02.2013 rep. n. 40018. Persona_4
Ritenendo tali azioni tutte dolosamente preordinate, al fine di pregiudicare le ragioni creditorie proprie e dei suoi figli, chiese che fossero Parte_1
accertati i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 2901
c.c. e in subordine della simulazione ex art. 1414 c.c.
1.2. Si costituirono , in proprio e nella qualità di genitore Controparte_1
esercente la patria potestà sui figli minori e , Persona_1 Parte_4
chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto improponibili, improcedibili, inammissibili e infondate in fatto e in diritto.
Si costituì anche , chiedendo dichiararsi la nullità dell'atto di Controparte_2
citazione e, nel merito, rigettarsi le domande attoree in quanto infondate e non provate.
Nelle more del giudizio si costituì anche dichiarandosi Controparte_7
disponibile alla proposta conciliativa, nel frattempo intervenuta, per porre fine al giudizio e chiedendo il rigetto della domanda attorea perché improponibile, inammissibile ed improcedibile in rito nonché totalmente infondata nel merito.
1.3. Il Tribunale rigettò le domande di revocatoria e simulazione assoluta, avanzate nei confronti di;
accolse la domanda di revocatoria Controparte_2
Pag. 7 a 22 ex art. 2901 c.c. dell'atto per notaio del 19.12.12 rep. 10333/5753 di Per_6
retrocessione della donazione della nuda proprietà dell'immobile sito in Napoli alla Via Posillipo, n. 187 identificato al Catasto Urbano alla p.lla 44, foglio 36, sub 23, dichiarando la validità, nei confronti di , dell'atto per Parte_1
notaio rep. n. 40018 del 12.02.2013, avente ad oggetto il Per_3
trasferimento della nuda proprietà della medesima particella, in favore di
[...]
nella qualità di esercente la potestà sui figli minori e CP_1 Parte_4
, con originaria riserva di usufrutto in favore dei venditori;
Persona_1
condannò alla restituzione in favore di Controparte_3 [...]
di parte del prezzo della compravendita nei limiti della somma di € Parte_1
15.600, oltre interessi;
condannò al pagamento delle Controparte_3
spese nei confronti di;
condannò quest'ultima al pagamento Parte_1
delle spese nei confronti di e . Controparte_2 Controparte_1
§.
2. La sentenza del Tribunale di Napoli nr. 6569/2021 del 15.07.2021 è stata impugnata da nonché da e Parte_1 Parte_2
. Parte_3
2.1. Gli appellanti lamentano, con due motivi di gravame, l'erronea condanna alle spese del giudizio di primo grado, sebbene agli stessi fosse stato concesso il patrocinio a spese dello Stato e, nel merito, l'erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva revocato né l'atto di trasferimento della piena proprietà
a né l'atto di trasferimento della nuda proprietà ad Controparte_2 [...]
, in qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minorenni. CP_1
Sostengono, a riguardo, che sussistevano di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi affinché gli atti fossero revocati, anche alla luce della CTU espletata.
2.2. Costituitasi, in proprio e in qualità di esercente la potestà Controparte_1
genitoriale sui figli minori ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348
– bis e 342 c.p.c., per non aver gli appellanti riproposto nei motivi di appello la domanda di simulazione assoluta degli atti di compravendita, avendone fatto menzione solo nelle conclusioni, e per la genericità del secondo motivo di Pag. 8 a 22 appello non avendo l'appellante fornito puntuali riferimenti agli elementi oggettivi della valutazione e di critica alle argomentazioni del Tribunale, impedendo di delineare la cognizione del giudice di appello. Deduce, altresì, la infondatezza del primo motivo di appello relativo alla condanna alle spese processuali, che per l'appellante sarebbe erronea, in quanto ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ritendo l'irrilevanza di tale circostanza in caso di soccombenza.
In via ulteriormente subordinata eccepisce il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale nella parte in cui non era stato contestato l'importo riconosciuto a titolo di credito di € 15.600,00, risultando pertanto inammissibile l'allegazione per cui il credito vantato ammonterebbe ad oggi a sessanta mila euro.
Per ciò che invece concerne la presunta connivenza delle parti acquirenti tra loro e con i venditori, deduce che tali allegazioni sono state effettuate per la prima volta in sede di appello, e sono pertanto inammissibili, in quanto qualificabili come fatti nuovi.
Nel merito eccepisce la mancata prova della propria malafede, quale terzo, nell'aver concorso a realizzare l'atto al solo fine di ledere le ragioni creditorie degli appellanti, e l'assenza nel caso di specie delle condizioni dell'azione revocatoria, per ottenere la dichiarazione di inefficacia degli atti di disposizione a titolo oneroso posti in essere quali l'eventus damni, la scientia damni e il consilium fraudis.
A ciò si aggiunga la mancata argomentazione nel corpo dell'atto di appello circa la riproposizione della domanda di simulazione, che viene richiesta solo nella parte delle conclusioni.
2.3. Costituitasi, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e in Controparte_2
particolare la infondatezza in fatto e in diritto della domanda proposta nei suoi confronti, in quanto non provata.
Pag. 9 a 22 §.
3. La Corte di Appello, all'udienza del 24/10/2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 24.10.2025 ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
(20+20).
3.1. L'appello è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
3.1.1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'artt. 342 c.p.c., in quanto l'atto di appello proposto consente di individuare con sufficiente chiarezza le specifiche critiche mosse al provvedimento impugnato;
risultano, infatti, chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.
Un. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018, Cass. n.27391/2018, Cass. Sez. Un. n.
12587/2018), ciò che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere quale sia il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
E' sufficiente quindi che «il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione
(senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata» (cfr. Cass. n. 7675/2019). Non è necessario l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr Cass. n.
24262/2020).
Pag. 10 a 22
3.1.2. Nel merito, gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte relativa alla condanna alle spese a proprio carico, in quanto gli stessi erano stati ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
La censura non può essere accolta in quanto costante giurisprudenza sul punto si è espressa precisando che, nel caso in cui la parte ammessa al gratuito patrocinio sia soccombente, è in ogni caso, tenuta, quando vi sia condannata, a pagare le spese nei confronti della parte o delle parti vittoriose, a nulla rilevando la ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Invero la Cassazione ha precisato che “Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa, sicché ove anche quest'ultima sia stata ammessa al patrocinio, il soccombente dovrà effettuare il versamento in favore dell'Erario” (cfr. Cass. civ. n. 25653/2020; cass. civ. 8388/2017).
Ciò posto sarebbe impensabile che la parte ammessa al gratuito patrocinio, in caso di soccombenza non debba rispondere della condanna alle spese nei confronti della o delle parti vittoriose.
3.1.3. È invece fondata la doglianza relativa al governo delle spese di lite. Gli appellanti lamentano che la condanna sia “esosa” e non rispettosa dei parametri di cui al DM 55/2014, poiché il tribunale aveva condannato
[...]
al pagamento di € 17.339,00, in favore di e di € Parte_1 Controparte_2
16.726,00 in favore di . Tale condanna, invero, non rientra in Controparte_1
quello che la Corte ritiene sia lo scaglione per valore applicabile alla controversia, in relazione alle domande proposte.
Va infatti considerato che, con riguardo alla domanda di revocatoria la Suprema
Corte ha statuito che “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta
l'azione revocatoria stessa.” (cfr. Cass. 3697/2020), sicché in relazione a tale domanda lo scaglione di riferimento era quello sino ad € 26.000,00, Pag. 11 a 22 considerato il credito vantato dalla . Analogamente deve ritenersi per la Pt_1
domanda di simulazione assoluta, in relazione alla quale, se per le parti contraenti il valore della domanda è rappresentato dal valore dell'atto non voluto, per il terzo, che abbia interesse alla declaratoria di inefficacia di tale atto nei suoi confronti, il valore della controversia andrà, invece, parametrato al concreto interesse economico da questi perseguito, alla stregua della domanda revocatoria, interesse consistente, nel caso della , nel vedere realizzato, Pt_1
all'esito della dichiarazione di simulazione assoluta della vendita, il proprio credito nei confronti del che ella aveva indicato in € 15.000,00 circa, CP_3
sicché anche per tale domanda lo scaglione di riferimento sarà quello per le cause fino ad e 26.000,00.
Pertanto, in accoglimento di tale motivo di gravame le spese di lite del primo grado di giudizio, andranno liquidate in favore di , per quanto Controparte_2
si dirà di seguito, come in dispositivo, secondo l'indicato scaglione di riferimento.
3.2. Con il secondo motivo gli appellanti censurano la decisone, nella parte in cui il primo giudice non ha ritenuto di accogliere la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. né in relazione all'atto di compravendita realizzato da
[...]
, in concorso con i suoi genitori (ad oggi defunti) nei confronti di CP_3
, né all'atto di trasferimento della nuda proprietà, posto in Controparte_2
essere dai genitori di , dopo che questi aveva rinunciato Controparte_3
alla donazione della nuda proprietà in suo favore dell'immobile de quo, nei confronti di , che lo aveva acquistato per i propri figli minori, in Controparte_1
quanto operazione preordinata, da , in concorso con i Controparte_3
propri genitori, a depauperare il proprio patrimonio al fine di danneggiare il diritto di credito di essi appellanti.
Sicché, afferma , che ella “a causa dell'inaccettabile scelta del Parte_1
giudice di avallare il depauperamento del patrimonio del sig. i trova a CP_3
dove far fronte da sola al mantenimento dei propri figli”. Pag. 12 a 22
3.2.1. Premesso che, come precisato anche dal primo giudice, lo scopo dell'azione revocatoria è quello di tutelare il creditore nei confronti degli atti con i quali il debitore tenta in maniera fraudolenta di impedire o rendere quantomeno difficoltosa la soddisfazione del credito, sottraendo beni al proprio patrimonio, ai fini dell'accoglimento l'azione revocatoria è necessario che il creditore dimostri l'eventus damni, quale presupposto oggettivo ed il consilium fraudis quale presupposto soggettivo.
Per ciò che attiene all'eventus damni è sufficiente il profilarsi di un concreto pericolo che il debitore non adempia all'obbligazione, e che i beni dallo stesso posseduti non siano sufficienti a coprire il debito.
Quanto al presupposto soggettivo, trattandosi, sia la vendita del 28.06.2012 alla che la vendita del 19.12.2012 alla di atti a titolo oneroso, era CP_2 CP_1
necessaria la dimostrazione, da parte del creditore, della effettiva consapevolezza del pregiudizio che l'atto di acquisto arrecava alla creditrice, in quanto diminuendo la consistenza patrimoniale del debitore, diminuiva la garanzia patrimoniale generica del creditore.
3.2.2. Nel caso di specie il Tribunale aveva ritenuto che, per ciò che concerne il trasferimento dell'immobile a , non fosse stata provata Controparte_2
l'effettiva incapienza del patrimonio del rispetto al Controparte_3
vantato credito di € 15.600,00 in quanto, secondo il tribunale, sebbene l'atto fosse idoneo a determinare una contrazione della garanzia patrimoniale generica del tuttavia questi, dopo l'alienazione di tale immobile, era CP_3
rimasto titolare della nuda proprietà dell'immobile identificato con la p.lla 23
(successivamente poi venduto a ), nuda proprietà alla quale solo in un CP_1
secondo momento aveva rinunciato in favore dei propri genitori.
Tale affermazione non è condivisibile, atteso che l'eventus damni si identifica non con “la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di Pag. 13 a 22 beni ereditari conclusa dall'erede con un terzo), l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'"eventus damni" (cfr. Cass. 1902/2015). Dunque, la vendita dell'immobile alla , benché non avesse compromesso, come aveva accertato il CP_2
tribunale, in modo totale il patrimonio del lo aveva tuttavia, CP_3
indubbiamente diminuito, riducendo la garanzia patrimoniale generica del creditore. Conseguentemente tale atto integrava con certezza l'eventus damni.
Quanto all'elemento soggettivo, trattandosi, come detto, di atto a titolo oneroso era necessaria la prova che l'acquirente fosse consapevole del pregiudizio che tale acquisto avrebbe arrecato alle ragioni del creditore. Prova che, ad avviso del tribunale era mancata.
Gli appellanti lamentano a riguardo che il tribunale avesse mal valutato gli elementi indiziari a sostegno della consapevolezza in capo alla che CP_2
l'atto di compravendita arrecasse pregiudizio alle loro ragioni creditorie. In particolare, sostengono che non potesse costituire prova della buona fede dell'acquirente la circostanza, valorizzata dal tribunale, che la avesse CP_2
appreso che l'immobile era in vendita tramite un annuncio su rivista nazionale.
Al contrario ritengono che l'avere la conservato detto annuncio, dal CP_2
2012 sino alla data del giudizio, costituisse elemento indiziario della sua volontà di precostituirsi una prova della sua buona fede, nella consapevolezza che la vendita era pregiudizievole alle ragioni di essi creditori. Peraltro, evidenziano gli appellanti, a riprova della consapevolezza della , che CP_2
dell'agenzia immobiliare, incaricata della mediazione della vendita dell'immobile acquistato dalla , era titolare , marito di CP_2 Persona_8
, che si era resa acquirente, il successivo 19.12.2012, del sub23. CP_1
Sostengono gli appellanti che fosse ben consapevole della Persona_8
situazione familiare del e della volontà sua e dei suoi genitori di CP_3
sottrarre gli immobili ad essi creditori, cedendo l'immobile sub 22 ad un prezzo Pag. 14 a 22 incongruo, in quanto più basso, di almeno il 25%, rispetto al valore reale del bene, che era composto da sette vani catastali e le cui condizioni, al momento dell'acquisto, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, non erano peggiori di quando lo ebbe a stimare il CTU, piuttosto era vero il contrario, essendosi inevitabilmente deteriorato per il trascorrere del tempo.
Invero gli appellanti non hanno ben censurato i passaggi della motivazione della sentenza gravata poiché, diversamente da quanto da essi sostenuto, dall'esame della CTU emerge, in ordine al lamentato deprezzamento dell'immobile, che rispetto al valore dell'immobile di € 375.625,00 come valutato dal CTU senza considerare la riduzione per le dimensioni non regolari di alcuni locali, il prezzo della vendita, pari ad € 283.000,00 era di circa il 25% inferiore al prezzo di mercato, mentre rispetto al prezzo, calcolato dal CTU con la riduzione dovuta alle dimensioni non regolari di alcuni locali di €
338.000,00, il prezzo di vendita è inferiore di circa il 16%. Tale ribasso è stato ritenuto dal primo giudice giustificato dalla circostanza, ritenuta notoria, delle difficoltà connesse alla crisi immobiliare in quel periodo, oltre alle condizioni in cui versava il Fabbricato in cui si trovava l'immobile, descritte dal CTU come mediocri “tanto da far programmare lavori di ordinaria e straordinaria amministrazione al poi non realizzati”. Dunque, il tribunale ha Parte_5
ritenuto congruo il prezzo di € 283.000,00, con un ribasso del 16% rispetto al valore di mercato, sia per la flessione del mercato immobiliare in quel frangente storico, sia per le condizioni del che necessitava di lavori Parte_5
straordinari. Aggiungendo che risultava documentato che vi era stato “già nel
2008 (allorquando non era immaginabile, almeno stando alle allegazioni delle parti, la crisi coniugale tra l'attrice ed il convenuto) un primo tentativo di vendita di entrambe le particelle n. 22 e n. 23 era stato fissato ad euro 750.000,00 (cfr. proposta di vendita del 09.10.08 allegato n. 23 alla comparsa di costituzione di
), dunque, sostanzialmente in linea con i prezzi di vendita dei due Controparte_1
immobili ( venduti di fatto poi in piena crisi del mercato immobiliare dopo circa Pag. 15 a 22 4/5 anni) e con la evidente differenza di qualità e posizione dei due beni ( uno con affaccio interno e l'altro con affaccio fronte strada, con visuale paesaggistica e conseguente maggiore luminosità)”.
Elementi di valutazione che gli appellanti non hanno confutato, essendosi limitati a ribadire l'intento fraudolento del venditore e la circostanza che l'immobile avesse una consistenza di sette vani catastali i quali, tuttavia, come ha accertato il CTU, avevano una complessiva superfice utile di mq 82,04 ed una superficie commerciale di mq 106,31.
Inoltre, il tribunale ha affermato che non era stata data la prova, da parte dei creditori che vi fosse un rapporto di “parentela o di previa conoscenza e frequentazione” da parte del con la “che avesse potuto agevolare Per_1 CP_2
la conoscenza da parte sua della situazione debitoria del convenuta”. Anche tale passaggio motivazionale non è stato confutato dagli appellanti che si sono limitati a ribadire le medesime doglianze sollevate nel primo grado, senza tuttavia indicare da quali elementi di prova, non valutati dal primo giudice, emergesse che la fosse stata resa edotta dal delle vicende della CP_2 Per_1
famiglia CP_3
In definitiva gli appellanti non hanno confutato adeguatamente le argomentazioni della sentenza impugnata e, pertanto, il motivo di gravame non può trovare accoglimento.
3.3. Quanto all'atto di compravendita del 19.12.2012 del sub 23 da parte della
, gli appellanti sostengono che la circostanza che il avesse CP_1 CP_3
accettato il pagamento rateale del prezzo da parte di un'estranea, senza la prestazione di alcuna garanzia, né ipoteca, né patto di riservato dominio, era stato mal valutato dal tribunale che aveva considerato la vicenda solo in relazione all'interesse dell'acquirente e non anche in relazione a quello CP_1
del venditore i dismettere la proprietà. CP_3
Inoltre, gli appellanti lamentano che il primo giudice non abbia tenuto conto, al fine di ritenere presuntivamente provati presupposti dell'actio pauliana, della Pag. 16 a 22 tempistica di tale vendita rispetto all'insorgenza del credito, e che non abbia valutato che non risultava provato il pagamento del prezzo della vendita, poiché i coniugi , che essi ritenevano partecipi dell'intento Controparte_8
fraudolento del figlio ai loro danni -avendo essi ricevuto, in retrocessione della donazione, la nuda proprietà dell'immobile- benché essi avessero quietanzato gli assegni dati in pagamento dalla , non era stata, tuttavia, data la prova CP_1
dell'effettiva riscossione degli stessi.
Gli appellanti evidenziano, poi, che non era vero che la non fosse a CP_1
conoscenza della situazione familiare del che non fosse provato che CP_3
la non avesse visto l'immobile prima di acquistarlo, sostenendo a CP_1
riguardo la contraddittorietà dell'affermazione della di avere visto CP_1
l'immobile, prima di comprarlo, con l'affermazione della stessa di non conoscere le vicende relative alla separazione dei coniugi . Persona_9
Ritengono che, se la TA avesse realmente visto l'immobile, avrebbe constatato che lo stesso era occupato dalla e dai figli, cui l'immobile era Pt_1
stato assegnato in sede di separazione, conseguentemente, ella avrebbe dovuto dedurre -e quindi sapere- che detto immobile poteva essere un bene aggredibile in caso di inadempimento dell'obbligo di mantenimento. Invece, dando credito all'affermazione della ne conseguirebbe, secondo gli CP_1
appellanti, che ella avrebbe acquistato “a scatola chiusa”, senza effettuare alcun controllo. Ciò, tuttavia, secondo gli appellanti non sarebbe credibile, poiché chiunque si rende acquirente di un immobile effettua i dovuti controlli sull'esistenza di vincoli e pesi sullo stesso, sicché ella doveva necessariamente essere venuta a conoscenza che l'immobile in questione era stato assegnato alla
, in sede di separazione, e quindi doveva sapere che il veva un Pt_1 CP_3
debito verso la . Pt_1
Invero il tribunale aveva negato la revocabilità di tale acquisto, sulla base della considerazione, richiamando a giurisprudenza di merito sul punto, che
“L'azione revocatoria ordinaria esperibile nei confronti dei cd. “acquisti a Pag. 17 a 22 cascata”, ovvero quelli effettuati dal terzo sub-acquirente dall'acquirente del debitore, presuppone in via principale la revocabilità dell'atto (cioè, del primo acquisto) ed in secondo luogo la prova (il cui onere incombe sul creditore) della malafede del terzo subacquirente, che la giurisprudenza intende come piena consapevolezza della revocabilità del primo atto ex art. 2901 c.c.”.
In sostanza il primo giudice ha ritenuto che per poter essere revocato l'atto di acquisto della , era necessario che i creditori provassero la malafede di CP_1
quest'ultima, intesa come consapevolezza della revocabilità del primo atto, cioè della retrocessione della nuda proprietà da parte del ai propri CP_3
genitori. Inoltre, il primo giudice ha precisato, richiamando precedenti di legittimità e merito, che la malafede del terzo subacquirente, rilevante ai sensi dell'art. 2901, u.c., cod. civ., consiste nella semplice consapevolezza del carattere pregiudizievole dell'atto per i creditori del primo venditore, con la precisazione che può giovare alla dichiarazione di inefficacia nei confronti del subacquirente la conoscenza che questi abbia di qualunque condizione di revocabilità del primo atto, se quella condizione in concreto sussista, e quindi anche la conoscenza della revocabilità dello stesso per il pregiudizio che esso arrecava ai creditori del disponente e del personale dissesto di quest'ultimo.
Ciò premesso, il tribunale ha ritenuto che i creditori non avessero provato, nemmeno in via presuntiva la consapevolezza in capo alla che l'atto di CP_1
retrocessione della nuda proprietà fosse revocabile, né che la fosse a CP_1
conoscenza della situazione debitoria del e, dunque, della sua CP_3
situazione familiare.
In particolare, aveva escluso che le modalità di pagamento rateale potessero essere sintomatiche di tale consapevolezza, giustificandosi, piuttosto, nella circostanza che i venditori, genitori del si fossero riservati l'usufrutto CP_3
dell'immobile sino al 30.01.2024, sicché non v'era stato l'immediato trasferimento del possesso in capo all'acquirente. Inoltre, il tribunale aveva escluso che il prezzo della vendita non fosse stato corrisposto, sia in ragione Pag. 18 a 22 della presenza degli assegni quietanzati, sia perché le rate scadute successive alla morte del padre del urono pagate a mezzo bonifici, dapprima in CP_3
favore della madre del e poi di quest'ultimo. Inoltre, la nel CP_3 CP_1
procedimento di esecuzione mobiliare con pignoramento presso terzi -poi rinunciato dalla aveva reso dichiarazione ex art. 547 c.p.c. per l'allora Pt_1
quota di titolarità del a seguito della morte del padre. Dichiarazione CP_3
che ella, se fosse stata a conoscenza della revocabilità della retrocessione, secondo il primo giudice, non avrebbe reso. Infine, ad avviso del tribunale la scelta della di sospendere i pagamenti in corso di lite provava, oltre ad CP_1
una conflittualità con l'erede dei venditori sulla prosecuzione del rapporto, il suo concreto interesse alla positiva conclusione dell'acquisto.
In definitiva, gli elementi presuntivi, da cui desumere la malafede della , CP_1
consistente nella sua consapevolezza della revocabilità dell'atto di retrocessione della nuda proprietà da parte del ai propri genitori, CP_3
sono stati ritenuti insussistenti dal tribunale.
Ciò premesso, le censure degli appellanti sono condivisibili.
Invero, a prescindere dalla deduzione, rimasta indimostrata, che la non CP_1
avrebbe mai visitato l'immobile acquistato, la doglianza di omessa prova del pagamento del prezzo ai venditori è condivisibile. Controparte_8
È vero che, come ha accertato il primo giudice, parte del prezzo è stato corrisposto a mezzo bonifici, prodotti in atti, tuttavia la restante parte del prezzo, che la assume di avere corrisposto a mezzo assegni, non risulta CP_1
provato. Va, infatti, considerato che la quietanza rilasciata dai venditori per gli assegni, come ha affermato la Suprema Corte, appartenendo al genus delle
“scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse nè la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., nè quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del Pag. 19 a 22 giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. Nell'ambito delle scritture private deve, peraltro, riservarsi diverso trattamento a quelle la cui natura conferisce loro una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l'autenticità"
(Cass. sez. unite 15169/2010; conf. Cass. 23788/2014; conf. Cass. 24208/2010, secondo cui "nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle parti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata. Ne consegue che, sorta controversia sulla autenticità di tali documenti, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provarne la genuinità grava su chi la invoca")” (cfr. Cass. 6650/2020).
Dunque, avendo contestato l'autenticità della quietanza Parte_1
rilasciata dai venditori, affermando che in realtà le somme riportate negli assegni quietanzati non erano state pagate, e non essendo stata prodotta la copia della parte retrostante degli assegni, riportante la girata per l'incasso, non risulta provato il pagamento della parte di prezzo che la assume di avere CP_1
versato a mezzo assegni. Risultando, quindi provato il pagamento di solo parte del prezzo, quello relativo ai bonifici, ne consegue che, come hanno lamentato gli appellanti, il prezzo pagato per l'immobile è notevolmente inferiore a quello indicato nel rogito.
Tale elemento costituisce palese indizio del consilium fraudis, non trovando diversa giustificazione la corresponsione di un prezzo considerevolmente inferiore al prezzo di mercato se non la consapevolezza della rischiosità dell'acquisto in quanto esposto ad azione revocatoria.
In conclusione, il mancato versamento di buona parte del prezzo di vendita indicato nel rogito, ad avviso della Corte, costituisce indizio di gravità tale da assurgere a prova della consapevolezza da parte della che l'acquisto era CP_1
revocabile, in quanto la precedente retrocessione della nuda proprietà Pag. 20 a 22 dell'immobile da parte del ai propri genitori, avrebbe potuto essere, Per_10
come poi lo è stata, dichiarata inefficace nei confronti della ex coniuge e dei suoi figli.
§.
4. L'appello va dunque accolto nei limiti di quanto esposto e le spese di lite, quanto al rapporto processuale con , poichè l'appello è stato Controparte_2
accolto solo con riguardo alla statuizione sulle spese del primo grado, vanno compensate;
nei riguardi di , nei cui confronti l'appello è stato Controparte_1
interamente accolto, le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo nei valori medi dello scaglione di valore fino ad € 26.000,00, secondo le tabelle di cui al DM 147/22
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 [...]
, avverso la sentenza n. 6569/2021, emessa dal Tribunale di Parte_3
Napoli, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello nei confronti di , Controparte_2
ridetermina la condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio di , in proprio e nella qualità di esercente la potestà Parte_1
genitoriale sui figli minori e , in Parte_2 Parte_3
favore di , in complessivi € 5.077,00 per compensi ed oltre iva, Controparte_2
cpa e spese generali al 15%.
3. In accoglimento dell'appello proposto nei confronti di , Controparte_1
dichiara l'inefficacia dell'atto a rogito del Notaio di Torre Persona_4
Annunziata in data 12.02.2013, Rep. n. 40018, registrato a Castellammare di
Stabia il 21.02.2013 al n. 1336/1T, intercorso tra e Controparte_1 Parte_2
e , nei confronti di ,
[...] CP_4 Parte_1 Parte_2
e . Parte_3
4. Compensa le spese del grado tra e , Controparte_2 Parte_1
e . Parte_2 Parte_3
Pag. 21 a 22
5. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
, e che liquida ,quanto Parte_1 Parte_2 Parte_3
al primo grado, in complessivi € 5.077,00 per compensi ed € 237,00 per spese, oltre iva, cpa e spese generali al 15% e quanto al grado di appello in complessivi € 5.809,00 per compensi ed € 355,50 per spese, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 09.12.2025
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 22 a 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 3837/2021, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e
[...] C.F._2 Parte_3
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Ferrari C.F._3
( , come da procura in calce all'atto di appello, con il quale C.F._4
elett.te dom.liano in Napoli (NA) alla Via Bernini, n. 96.
APPELLANTI
E
( ), in proprio e nella qualità di Controparte_1 C.F._5
genitore esercente la patria potestà sui figli minori Persona_1
( e ( ), CodiceFiscale_6 Parte_4 C.F._7
rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale estesa su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto di costituzione in appello, dall'avv. Aurelio
AR ( ), con il quale elett.te dom.lia in Napoli, alla C.F._8
Riviera di Chiaia, n. 263.
APPELLATI Pag. 1 a 22 E
( ), rapp.tata e difesa dell'avv. Controparte_2 C.F._9
ES LO ( ), con quale elett.te dom.lia in Napoli, al C.F._10
viale del Poggio di Capodimonte, n. 33, palazzina F|G.
APPELLATA
NONCHE'
(CF ) Controparte_3 C.F._11
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni
Per gli appellanti: Nel merito: a) accogliere il presente appello, per i motivi suspiegati;
b) riformare la sentenza n. 6569/2021, pubblicata in data 15.7.2021, del Tribunale di Napoli, e per l'effetto: accertare e dichiarare che il sig.
[...]
con l'atto per notar del 28.06.2012, rep. 10072/5624, con il CP_3 Per_2
concorso dei genitori e e della sig.ra Parte_2 CP_4 CP_2
ha arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie della sig.ra
[...] [...]
e dei propri figli e CP_5 Parte_2 Parte_3
per i motivi indicati in premessa:
[...]
- accertare e dichiarare che i sigg.ri e , con il Parte_2 CP_4
concorso della sig.ra , con l'atto per notar del Controparte_1 Per_3
12.02.2013, rep. 40018/18201, hanno arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie della sig.ra e dei propri figli e Parte_1 Parte_2
per i motivi indicati nel corpo dell'atto di appello;
Parte_3
4) dichiarare la nullità e/o inopponibilità e/o l'inefficacia nei confronti della sig.ra (ex art.2901 die.) e dei propri figli Parte_1 Parte_2
b) dell'atto a rogito del Notaio di Torre
[...] Persona_4
Annunziata in data 12.02.2013, Rep. n. 40018, registrato a Castellammare di
Stabia il 21.02.2013 al n. 1336/1T, con cui i sigg.ri e Parte_2 CP_4
alienavano alla sig.ra , nata a [...] il [...], la quale Controparte_1
acquistava non per sé, ma per i propri figli minori , nata a [...] il Persona_1
Pag. 2 a 22 25.09.2008, e , nato a [...] [...], la nuda proprietà Parte_4
dell'immobile sito in Napoli alla via Posillipo n. 187, posto al primo piano della scala A e riportato nel catasto dei Fabbricati del Comune di Napoli alla sez. CHI, foglio 36, p.Ila 44, sub 23, z.c. 10, Cat. A/2, cl. 4, vani 7, via Posillipo n. 187, piano
1, R.C. € 1.048,41;
c) dell'atto a rogito del Notaio di Napoli in data 28.06.2012, Rep. Persona_5
n. 10072, registrato a Napoli 1 il 13.07.2012 al n. 15101/1T, con cui il sig.
, unitamente al sigg.ri e , Controparte_3 Parte_2 CP_4
alienava alla sig.ra , nata a [...] il [...], la piena Controparte_2
proprietà dell'immobile sito in Napoli alla via Posillipo п.187, posto al primo piano della scala A e riportato nel catasto del Fabbricati del Comune di Napoli alla sez. CHI, Foglio 36, p.lla 44, sub 22, z.c. 10, Cat. A/2, cl. 4, Vani 7, Via Posillipo
n.187, piano 1, R.C. € 1.048, 417;
5) in subordine, qualora il Giudice non ritenesse inefficace nei confronti dell'istante l'atto rep. 40018, accertare e dichiarare, ai sensi Per_3
dell'art.1414 c.c., che il suddetto atto simula una donazione e, per l'effetto, mancandone i requisiti di forma, ne dichiari la sua nullità e/o inefficacia e/o inopponibilità agli istanti, con conseguente rientro dei beni immobili, oggetto dell'atto, nel patrimonio del sig. ; Controparte_3
6) in via ulteriormente subordinata, sempre qualora il Giudice non ritenesse inefficace nei confronti dell'istante l'atto Vanacore, rep. 40018, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1414 c.c. che il suddetto è simulato non avendo gli stessi voluto stipulare alcun atto e per l'effetto ne dichiari la sua nullità e/o inefficacia e/o inopponibilità agli istanti, con conseguente rientro dei beni immobili oggetto dell'atto, nel patrimonio del sig. ; Controparte_3
7) condannare in solido i convenuti al risarcimento dei danni subiti dall'attore da liquidarsi in via equitativa dall'adita Corte;
Pag. 3 a 22 8) in via subordinata condannarsi il sig. , in solido, al Controparte_3
pagamento, in favore di parte attrice, di tutte le somme percepite per effetto delle alienazioni su indicate;
9) revocarsi la condanna alle spese a carico della sig.ra disposta dal Giudice Pt_1
di 1° grado o, in via subordinata, ridurla secondo i parametri di cui al DM. 55/14;
10) vittoria di spese e competenze di procedura a carico di chi di dovere con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario dei compensi per il doppio grado di giudizio.
Per l'appellata I. respingere tutti i motivi dell'appello di , CP_1 Parte_1
e perché inammissibili e/o Parte_2 Parte_3
infondati, in fatto e in diritto;
II. condannare la parte appellante alla refusione delle spese e dei compensi di causa, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfettario, per accessori tributari e per accessori previdenziali, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato per anticipo fattone.
Per l'appellata : CP_2
a) Rigettare integralmente l'appello proposto da , Parte_1 [...]
e;
CP_3 Parte_3
b) Nel merito, rigettare la domanda proposta da parte appellante nei confronti della odierna appellata poiché integralmente infondata in fatto come in diritto e comunque non provata, in quanto alcun pregiudizio alle ragioni creditorie di parte appellante vi è stato per le ragioni esposte;
c) rigettare la domanda proposta da parte appellante nei confronti della odierna appellata perché integralmente infondata in fatto come in diritto e comunque non provata, in quanto alcuna nullità e/o inopponibilità e/o inefficacia ex art.
2901 codice civile vi è stata nei confronti degli appellanti;
d) rigettare la domanda proposta da parte appellante nei confronti della odierna appellata perché integralmente infondata in fatto come in diritto e comunque
Pag. 4 a 22 non provata, in quanto alcuna simulazione vi è stata ex art. 1414 codice civile per le ragioni suesposte;
e) condannare parte appellante alla refusione del pagamento delle spese e competenze di lite anche ex art. 96 cpc per lite temeraria a favore di CP_2
.
[...]
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.1. , in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà Parte_1
genitoriale sui figli minori e Parte_2 Pt_3 [...]
convenne in giudizio Pt_3 Controparte_3 Parte_2 CP_4
, , quest'ultima in proprio e nella qualità di genitore
[...] Controparte_1
esercente la potestà genitoriale sui figli minori e , Persona_1 Parte_4
nonché , chiedendo che fosse accertata la lesione delle proprie Controparte_2
ragioni creditorie nei confronti di e che fossero Controparte_3
dichiarati inefficaci nei propri confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c.:
1. L'atto di retrocessione per notar del 19.12.2012, rep. 10333/5753, Per_6
con il quale in concorso con i genitori Controparte_3 Parte_2
e , aveva rinunciato alla donazione della nuda proprietà degli CP_4
immobili siti in Napoli alla Via Posillipo n. 187, primo piano, scala A, riportati nel N.C.E.U. del Comune di Napoli alla p.lla 79016, sezione CHI, categoria A/2, classe 4 ed annesso locale box auto posto al piano terra;
2. L'atto a rogito del notaio di Torre Annunziata rep. N. Persona_4
40018 del 12.02.2013, registrato a Castellammare di Stabia il 21.02.2013 al n.
1336/1T, con cui i e avevano alienato a Parte_2 CP_4 CP_1
, che aveva acquistato, per i figli minori e ,
[...] Persona_1 Parte_4
la nuda proprietà dell'immobile sito in Napoli alla via Posillipo n. 187, posto al primo piano, scala A, riportati nel N.C.E.U. del Comune di Napoli alla sez. CHI, foglio 36, p.lla 44, sub. 23, z.c. 10, Cat. A/2, cl. 4, vani 7, R.C. € 1.048,41;
3. L'atto a rogito del notaio di Napoli rep. N 10072 del Persona_5
28.06.2012, registrato a Napoli il 13.07.2012 al n. 15101/1T, con cui CP_3
Pag. 5 a 22 unitamente ai propri genitori, aveva alienato a CP_3 CP_2
l'uno la nuda proprietà e gli altri l'usufrutto dell'immobile sito a Napoli
[...]
alla via Posillipo n. 187, posto al primo piano, scala A, riportati nel N.C.E.U. del
Comune di Napoli alla sez. CHI, foglio 36, p.lla 44, sub. 22, z.c. 10, Cat. A/2, cl. 4, vani 7, R.C. € 1.048,41; e in subordine chiese che fosse dichiarata la nullità dell'atto rep. n. 40018, perché affetto da simulazione relativa, in quanto mancante dei requisiti essenziali previsti per l'atto di donazione e, in ulteriore subordine, la nullità del medesimo atto, in quanto affetto da simulazione assoluta, non avendo le parti voluto stipulare alcun atto.
1.1. L'attrice dedusse di essere creditrice di con il quale Controparte_3
era separata e dalla cui unione erano nati i figli e Parte_2 Pt_3
in quanto dall'ottobre del 2012 il aveva smesso di versare
[...] CP_3
l'assegno di mantenimento di € 600,00 che il Tribunale aveva riconosciuto a lei ed ai loro figli. In particolare, dedusse: che il aveva ricevuto dai genitori -con atto di donazione per notar CP_3
del 13.12.1996, rep. 62252, registrato in Napoli il 30.12.1996 e Persona_7
trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Napoli in data
28.12.1996 ai nn. 22352/15202 e 22353/15203- la nuda proprietà
(conservandone i donanti e il diritto di Controparte_6 CP_4
abitazione) dell'appartamento sito in Napoli alla Via Posillipo, n. 187, -posto al primo piano della scala A, già censito al N.C.E.U. alla partita 79016, sez. CHI, foglio 36, mapp. 44, sub 4, zona cens. 10, cat. A/2, classe 4- ed annesso locale box posto al piano terra -già censito al N.C.E.U. alla partita 29445, sez. CHI, mapp. 527, sub. 3, cat. C/6, foglio 36, z.c. 10, classe 4-; che detto immobile era stato, poi, oggetto di frazionamento, dando vita a due distinte unità immobiliari (sub. 22 e sub. 23); che in data 28.06.2012 il nudo proprietario e gli usufruttuari avevano trasferito a la piena proprietà dell'immobile catastalmente identificato Controparte_2
al sub. 22, con atto del Notaio di Napoli, rep. n. 10072, mentre Persona_5
Pag. 6 a 22 era in corso il giudizio di separazione, avvenuta in data 22.06.2012, all'esito della quale il Presidente del Tribunale aveva riconosciuto a carico del CP_3
il versamento ad essa coniuge di un assegno di Parte_1
mantenimento di € 600,00; che successivamente in data 19.12.2012 aveva Controparte_3
rinunciato alla nuda proprietà dell'immobile catastalmente identificato al sub.
23, ricevuta dai genitori ed in favore degli stessi, con atto del 19.12.2012 rep.
10333/5753; che i coniugi e , riservandosene l'usufrutto fino al 31.1.2024, CP_3 CP_4
avevano alienato a , che acquistava per i propri figli minori, la Controparte_1
nuda proprietà dell'immobile identificato al sub. 23 con atto del notaio
[...]
di Torre Annunziata del 12.02.2013 rep. n. 40018. Persona_4
Ritenendo tali azioni tutte dolosamente preordinate, al fine di pregiudicare le ragioni creditorie proprie e dei suoi figli, chiese che fossero Parte_1
accertati i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 2901
c.c. e in subordine della simulazione ex art. 1414 c.c.
1.2. Si costituirono , in proprio e nella qualità di genitore Controparte_1
esercente la patria potestà sui figli minori e , Persona_1 Parte_4
chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto improponibili, improcedibili, inammissibili e infondate in fatto e in diritto.
Si costituì anche , chiedendo dichiararsi la nullità dell'atto di Controparte_2
citazione e, nel merito, rigettarsi le domande attoree in quanto infondate e non provate.
Nelle more del giudizio si costituì anche dichiarandosi Controparte_7
disponibile alla proposta conciliativa, nel frattempo intervenuta, per porre fine al giudizio e chiedendo il rigetto della domanda attorea perché improponibile, inammissibile ed improcedibile in rito nonché totalmente infondata nel merito.
1.3. Il Tribunale rigettò le domande di revocatoria e simulazione assoluta, avanzate nei confronti di;
accolse la domanda di revocatoria Controparte_2
Pag. 7 a 22 ex art. 2901 c.c. dell'atto per notaio del 19.12.12 rep. 10333/5753 di Per_6
retrocessione della donazione della nuda proprietà dell'immobile sito in Napoli alla Via Posillipo, n. 187 identificato al Catasto Urbano alla p.lla 44, foglio 36, sub 23, dichiarando la validità, nei confronti di , dell'atto per Parte_1
notaio rep. n. 40018 del 12.02.2013, avente ad oggetto il Per_3
trasferimento della nuda proprietà della medesima particella, in favore di
[...]
nella qualità di esercente la potestà sui figli minori e CP_1 Parte_4
, con originaria riserva di usufrutto in favore dei venditori;
Persona_1
condannò alla restituzione in favore di Controparte_3 [...]
di parte del prezzo della compravendita nei limiti della somma di € Parte_1
15.600, oltre interessi;
condannò al pagamento delle Controparte_3
spese nei confronti di;
condannò quest'ultima al pagamento Parte_1
delle spese nei confronti di e . Controparte_2 Controparte_1
§.
2. La sentenza del Tribunale di Napoli nr. 6569/2021 del 15.07.2021 è stata impugnata da nonché da e Parte_1 Parte_2
. Parte_3
2.1. Gli appellanti lamentano, con due motivi di gravame, l'erronea condanna alle spese del giudizio di primo grado, sebbene agli stessi fosse stato concesso il patrocinio a spese dello Stato e, nel merito, l'erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva revocato né l'atto di trasferimento della piena proprietà
a né l'atto di trasferimento della nuda proprietà ad Controparte_2 [...]
, in qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minorenni. CP_1
Sostengono, a riguardo, che sussistevano di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi affinché gli atti fossero revocati, anche alla luce della CTU espletata.
2.2. Costituitasi, in proprio e in qualità di esercente la potestà Controparte_1
genitoriale sui figli minori ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348
– bis e 342 c.p.c., per non aver gli appellanti riproposto nei motivi di appello la domanda di simulazione assoluta degli atti di compravendita, avendone fatto menzione solo nelle conclusioni, e per la genericità del secondo motivo di Pag. 8 a 22 appello non avendo l'appellante fornito puntuali riferimenti agli elementi oggettivi della valutazione e di critica alle argomentazioni del Tribunale, impedendo di delineare la cognizione del giudice di appello. Deduce, altresì, la infondatezza del primo motivo di appello relativo alla condanna alle spese processuali, che per l'appellante sarebbe erronea, in quanto ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ritendo l'irrilevanza di tale circostanza in caso di soccombenza.
In via ulteriormente subordinata eccepisce il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale nella parte in cui non era stato contestato l'importo riconosciuto a titolo di credito di € 15.600,00, risultando pertanto inammissibile l'allegazione per cui il credito vantato ammonterebbe ad oggi a sessanta mila euro.
Per ciò che invece concerne la presunta connivenza delle parti acquirenti tra loro e con i venditori, deduce che tali allegazioni sono state effettuate per la prima volta in sede di appello, e sono pertanto inammissibili, in quanto qualificabili come fatti nuovi.
Nel merito eccepisce la mancata prova della propria malafede, quale terzo, nell'aver concorso a realizzare l'atto al solo fine di ledere le ragioni creditorie degli appellanti, e l'assenza nel caso di specie delle condizioni dell'azione revocatoria, per ottenere la dichiarazione di inefficacia degli atti di disposizione a titolo oneroso posti in essere quali l'eventus damni, la scientia damni e il consilium fraudis.
A ciò si aggiunga la mancata argomentazione nel corpo dell'atto di appello circa la riproposizione della domanda di simulazione, che viene richiesta solo nella parte delle conclusioni.
2.3. Costituitasi, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e in Controparte_2
particolare la infondatezza in fatto e in diritto della domanda proposta nei suoi confronti, in quanto non provata.
Pag. 9 a 22 §.
3. La Corte di Appello, all'udienza del 24/10/2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 24.10.2025 ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
(20+20).
3.1. L'appello è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
3.1.1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'artt. 342 c.p.c., in quanto l'atto di appello proposto consente di individuare con sufficiente chiarezza le specifiche critiche mosse al provvedimento impugnato;
risultano, infatti, chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.
Un. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018, Cass. n.27391/2018, Cass. Sez. Un. n.
12587/2018), ciò che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere quale sia il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
E' sufficiente quindi che «il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione
(senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata» (cfr. Cass. n. 7675/2019). Non è necessario l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr Cass. n.
24262/2020).
Pag. 10 a 22
3.1.2. Nel merito, gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte relativa alla condanna alle spese a proprio carico, in quanto gli stessi erano stati ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
La censura non può essere accolta in quanto costante giurisprudenza sul punto si è espressa precisando che, nel caso in cui la parte ammessa al gratuito patrocinio sia soccombente, è in ogni caso, tenuta, quando vi sia condannata, a pagare le spese nei confronti della parte o delle parti vittoriose, a nulla rilevando la ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Invero la Cassazione ha precisato che “Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa, sicché ove anche quest'ultima sia stata ammessa al patrocinio, il soccombente dovrà effettuare il versamento in favore dell'Erario” (cfr. Cass. civ. n. 25653/2020; cass. civ. 8388/2017).
Ciò posto sarebbe impensabile che la parte ammessa al gratuito patrocinio, in caso di soccombenza non debba rispondere della condanna alle spese nei confronti della o delle parti vittoriose.
3.1.3. È invece fondata la doglianza relativa al governo delle spese di lite. Gli appellanti lamentano che la condanna sia “esosa” e non rispettosa dei parametri di cui al DM 55/2014, poiché il tribunale aveva condannato
[...]
al pagamento di € 17.339,00, in favore di e di € Parte_1 Controparte_2
16.726,00 in favore di . Tale condanna, invero, non rientra in Controparte_1
quello che la Corte ritiene sia lo scaglione per valore applicabile alla controversia, in relazione alle domande proposte.
Va infatti considerato che, con riguardo alla domanda di revocatoria la Suprema
Corte ha statuito che “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta
l'azione revocatoria stessa.” (cfr. Cass. 3697/2020), sicché in relazione a tale domanda lo scaglione di riferimento era quello sino ad € 26.000,00, Pag. 11 a 22 considerato il credito vantato dalla . Analogamente deve ritenersi per la Pt_1
domanda di simulazione assoluta, in relazione alla quale, se per le parti contraenti il valore della domanda è rappresentato dal valore dell'atto non voluto, per il terzo, che abbia interesse alla declaratoria di inefficacia di tale atto nei suoi confronti, il valore della controversia andrà, invece, parametrato al concreto interesse economico da questi perseguito, alla stregua della domanda revocatoria, interesse consistente, nel caso della , nel vedere realizzato, Pt_1
all'esito della dichiarazione di simulazione assoluta della vendita, il proprio credito nei confronti del che ella aveva indicato in € 15.000,00 circa, CP_3
sicché anche per tale domanda lo scaglione di riferimento sarà quello per le cause fino ad e 26.000,00.
Pertanto, in accoglimento di tale motivo di gravame le spese di lite del primo grado di giudizio, andranno liquidate in favore di , per quanto Controparte_2
si dirà di seguito, come in dispositivo, secondo l'indicato scaglione di riferimento.
3.2. Con il secondo motivo gli appellanti censurano la decisone, nella parte in cui il primo giudice non ha ritenuto di accogliere la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. né in relazione all'atto di compravendita realizzato da
[...]
, in concorso con i suoi genitori (ad oggi defunti) nei confronti di CP_3
, né all'atto di trasferimento della nuda proprietà, posto in Controparte_2
essere dai genitori di , dopo che questi aveva rinunciato Controparte_3
alla donazione della nuda proprietà in suo favore dell'immobile de quo, nei confronti di , che lo aveva acquistato per i propri figli minori, in Controparte_1
quanto operazione preordinata, da , in concorso con i Controparte_3
propri genitori, a depauperare il proprio patrimonio al fine di danneggiare il diritto di credito di essi appellanti.
Sicché, afferma , che ella “a causa dell'inaccettabile scelta del Parte_1
giudice di avallare il depauperamento del patrimonio del sig. i trova a CP_3
dove far fronte da sola al mantenimento dei propri figli”. Pag. 12 a 22
3.2.1. Premesso che, come precisato anche dal primo giudice, lo scopo dell'azione revocatoria è quello di tutelare il creditore nei confronti degli atti con i quali il debitore tenta in maniera fraudolenta di impedire o rendere quantomeno difficoltosa la soddisfazione del credito, sottraendo beni al proprio patrimonio, ai fini dell'accoglimento l'azione revocatoria è necessario che il creditore dimostri l'eventus damni, quale presupposto oggettivo ed il consilium fraudis quale presupposto soggettivo.
Per ciò che attiene all'eventus damni è sufficiente il profilarsi di un concreto pericolo che il debitore non adempia all'obbligazione, e che i beni dallo stesso posseduti non siano sufficienti a coprire il debito.
Quanto al presupposto soggettivo, trattandosi, sia la vendita del 28.06.2012 alla che la vendita del 19.12.2012 alla di atti a titolo oneroso, era CP_2 CP_1
necessaria la dimostrazione, da parte del creditore, della effettiva consapevolezza del pregiudizio che l'atto di acquisto arrecava alla creditrice, in quanto diminuendo la consistenza patrimoniale del debitore, diminuiva la garanzia patrimoniale generica del creditore.
3.2.2. Nel caso di specie il Tribunale aveva ritenuto che, per ciò che concerne il trasferimento dell'immobile a , non fosse stata provata Controparte_2
l'effettiva incapienza del patrimonio del rispetto al Controparte_3
vantato credito di € 15.600,00 in quanto, secondo il tribunale, sebbene l'atto fosse idoneo a determinare una contrazione della garanzia patrimoniale generica del tuttavia questi, dopo l'alienazione di tale immobile, era CP_3
rimasto titolare della nuda proprietà dell'immobile identificato con la p.lla 23
(successivamente poi venduto a ), nuda proprietà alla quale solo in un CP_1
secondo momento aveva rinunciato in favore dei propri genitori.
Tale affermazione non è condivisibile, atteso che l'eventus damni si identifica non con “la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di Pag. 13 a 22 beni ereditari conclusa dall'erede con un terzo), l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'"eventus damni" (cfr. Cass. 1902/2015). Dunque, la vendita dell'immobile alla , benché non avesse compromesso, come aveva accertato il CP_2
tribunale, in modo totale il patrimonio del lo aveva tuttavia, CP_3
indubbiamente diminuito, riducendo la garanzia patrimoniale generica del creditore. Conseguentemente tale atto integrava con certezza l'eventus damni.
Quanto all'elemento soggettivo, trattandosi, come detto, di atto a titolo oneroso era necessaria la prova che l'acquirente fosse consapevole del pregiudizio che tale acquisto avrebbe arrecato alle ragioni del creditore. Prova che, ad avviso del tribunale era mancata.
Gli appellanti lamentano a riguardo che il tribunale avesse mal valutato gli elementi indiziari a sostegno della consapevolezza in capo alla che CP_2
l'atto di compravendita arrecasse pregiudizio alle loro ragioni creditorie. In particolare, sostengono che non potesse costituire prova della buona fede dell'acquirente la circostanza, valorizzata dal tribunale, che la avesse CP_2
appreso che l'immobile era in vendita tramite un annuncio su rivista nazionale.
Al contrario ritengono che l'avere la conservato detto annuncio, dal CP_2
2012 sino alla data del giudizio, costituisse elemento indiziario della sua volontà di precostituirsi una prova della sua buona fede, nella consapevolezza che la vendita era pregiudizievole alle ragioni di essi creditori. Peraltro, evidenziano gli appellanti, a riprova della consapevolezza della , che CP_2
dell'agenzia immobiliare, incaricata della mediazione della vendita dell'immobile acquistato dalla , era titolare , marito di CP_2 Persona_8
, che si era resa acquirente, il successivo 19.12.2012, del sub23. CP_1
Sostengono gli appellanti che fosse ben consapevole della Persona_8
situazione familiare del e della volontà sua e dei suoi genitori di CP_3
sottrarre gli immobili ad essi creditori, cedendo l'immobile sub 22 ad un prezzo Pag. 14 a 22 incongruo, in quanto più basso, di almeno il 25%, rispetto al valore reale del bene, che era composto da sette vani catastali e le cui condizioni, al momento dell'acquisto, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, non erano peggiori di quando lo ebbe a stimare il CTU, piuttosto era vero il contrario, essendosi inevitabilmente deteriorato per il trascorrere del tempo.
Invero gli appellanti non hanno ben censurato i passaggi della motivazione della sentenza gravata poiché, diversamente da quanto da essi sostenuto, dall'esame della CTU emerge, in ordine al lamentato deprezzamento dell'immobile, che rispetto al valore dell'immobile di € 375.625,00 come valutato dal CTU senza considerare la riduzione per le dimensioni non regolari di alcuni locali, il prezzo della vendita, pari ad € 283.000,00 era di circa il 25% inferiore al prezzo di mercato, mentre rispetto al prezzo, calcolato dal CTU con la riduzione dovuta alle dimensioni non regolari di alcuni locali di €
338.000,00, il prezzo di vendita è inferiore di circa il 16%. Tale ribasso è stato ritenuto dal primo giudice giustificato dalla circostanza, ritenuta notoria, delle difficoltà connesse alla crisi immobiliare in quel periodo, oltre alle condizioni in cui versava il Fabbricato in cui si trovava l'immobile, descritte dal CTU come mediocri “tanto da far programmare lavori di ordinaria e straordinaria amministrazione al poi non realizzati”. Dunque, il tribunale ha Parte_5
ritenuto congruo il prezzo di € 283.000,00, con un ribasso del 16% rispetto al valore di mercato, sia per la flessione del mercato immobiliare in quel frangente storico, sia per le condizioni del che necessitava di lavori Parte_5
straordinari. Aggiungendo che risultava documentato che vi era stato “già nel
2008 (allorquando non era immaginabile, almeno stando alle allegazioni delle parti, la crisi coniugale tra l'attrice ed il convenuto) un primo tentativo di vendita di entrambe le particelle n. 22 e n. 23 era stato fissato ad euro 750.000,00 (cfr. proposta di vendita del 09.10.08 allegato n. 23 alla comparsa di costituzione di
), dunque, sostanzialmente in linea con i prezzi di vendita dei due Controparte_1
immobili ( venduti di fatto poi in piena crisi del mercato immobiliare dopo circa Pag. 15 a 22 4/5 anni) e con la evidente differenza di qualità e posizione dei due beni ( uno con affaccio interno e l'altro con affaccio fronte strada, con visuale paesaggistica e conseguente maggiore luminosità)”.
Elementi di valutazione che gli appellanti non hanno confutato, essendosi limitati a ribadire l'intento fraudolento del venditore e la circostanza che l'immobile avesse una consistenza di sette vani catastali i quali, tuttavia, come ha accertato il CTU, avevano una complessiva superfice utile di mq 82,04 ed una superficie commerciale di mq 106,31.
Inoltre, il tribunale ha affermato che non era stata data la prova, da parte dei creditori che vi fosse un rapporto di “parentela o di previa conoscenza e frequentazione” da parte del con la “che avesse potuto agevolare Per_1 CP_2
la conoscenza da parte sua della situazione debitoria del convenuta”. Anche tale passaggio motivazionale non è stato confutato dagli appellanti che si sono limitati a ribadire le medesime doglianze sollevate nel primo grado, senza tuttavia indicare da quali elementi di prova, non valutati dal primo giudice, emergesse che la fosse stata resa edotta dal delle vicende della CP_2 Per_1
famiglia CP_3
In definitiva gli appellanti non hanno confutato adeguatamente le argomentazioni della sentenza impugnata e, pertanto, il motivo di gravame non può trovare accoglimento.
3.3. Quanto all'atto di compravendita del 19.12.2012 del sub 23 da parte della
, gli appellanti sostengono che la circostanza che il avesse CP_1 CP_3
accettato il pagamento rateale del prezzo da parte di un'estranea, senza la prestazione di alcuna garanzia, né ipoteca, né patto di riservato dominio, era stato mal valutato dal tribunale che aveva considerato la vicenda solo in relazione all'interesse dell'acquirente e non anche in relazione a quello CP_1
del venditore i dismettere la proprietà. CP_3
Inoltre, gli appellanti lamentano che il primo giudice non abbia tenuto conto, al fine di ritenere presuntivamente provati presupposti dell'actio pauliana, della Pag. 16 a 22 tempistica di tale vendita rispetto all'insorgenza del credito, e che non abbia valutato che non risultava provato il pagamento del prezzo della vendita, poiché i coniugi , che essi ritenevano partecipi dell'intento Controparte_8
fraudolento del figlio ai loro danni -avendo essi ricevuto, in retrocessione della donazione, la nuda proprietà dell'immobile- benché essi avessero quietanzato gli assegni dati in pagamento dalla , non era stata, tuttavia, data la prova CP_1
dell'effettiva riscossione degli stessi.
Gli appellanti evidenziano, poi, che non era vero che la non fosse a CP_1
conoscenza della situazione familiare del che non fosse provato che CP_3
la non avesse visto l'immobile prima di acquistarlo, sostenendo a CP_1
riguardo la contraddittorietà dell'affermazione della di avere visto CP_1
l'immobile, prima di comprarlo, con l'affermazione della stessa di non conoscere le vicende relative alla separazione dei coniugi . Persona_9
Ritengono che, se la TA avesse realmente visto l'immobile, avrebbe constatato che lo stesso era occupato dalla e dai figli, cui l'immobile era Pt_1
stato assegnato in sede di separazione, conseguentemente, ella avrebbe dovuto dedurre -e quindi sapere- che detto immobile poteva essere un bene aggredibile in caso di inadempimento dell'obbligo di mantenimento. Invece, dando credito all'affermazione della ne conseguirebbe, secondo gli CP_1
appellanti, che ella avrebbe acquistato “a scatola chiusa”, senza effettuare alcun controllo. Ciò, tuttavia, secondo gli appellanti non sarebbe credibile, poiché chiunque si rende acquirente di un immobile effettua i dovuti controlli sull'esistenza di vincoli e pesi sullo stesso, sicché ella doveva necessariamente essere venuta a conoscenza che l'immobile in questione era stato assegnato alla
, in sede di separazione, e quindi doveva sapere che il veva un Pt_1 CP_3
debito verso la . Pt_1
Invero il tribunale aveva negato la revocabilità di tale acquisto, sulla base della considerazione, richiamando a giurisprudenza di merito sul punto, che
“L'azione revocatoria ordinaria esperibile nei confronti dei cd. “acquisti a Pag. 17 a 22 cascata”, ovvero quelli effettuati dal terzo sub-acquirente dall'acquirente del debitore, presuppone in via principale la revocabilità dell'atto (cioè, del primo acquisto) ed in secondo luogo la prova (il cui onere incombe sul creditore) della malafede del terzo subacquirente, che la giurisprudenza intende come piena consapevolezza della revocabilità del primo atto ex art. 2901 c.c.”.
In sostanza il primo giudice ha ritenuto che per poter essere revocato l'atto di acquisto della , era necessario che i creditori provassero la malafede di CP_1
quest'ultima, intesa come consapevolezza della revocabilità del primo atto, cioè della retrocessione della nuda proprietà da parte del ai propri CP_3
genitori. Inoltre, il primo giudice ha precisato, richiamando precedenti di legittimità e merito, che la malafede del terzo subacquirente, rilevante ai sensi dell'art. 2901, u.c., cod. civ., consiste nella semplice consapevolezza del carattere pregiudizievole dell'atto per i creditori del primo venditore, con la precisazione che può giovare alla dichiarazione di inefficacia nei confronti del subacquirente la conoscenza che questi abbia di qualunque condizione di revocabilità del primo atto, se quella condizione in concreto sussista, e quindi anche la conoscenza della revocabilità dello stesso per il pregiudizio che esso arrecava ai creditori del disponente e del personale dissesto di quest'ultimo.
Ciò premesso, il tribunale ha ritenuto che i creditori non avessero provato, nemmeno in via presuntiva la consapevolezza in capo alla che l'atto di CP_1
retrocessione della nuda proprietà fosse revocabile, né che la fosse a CP_1
conoscenza della situazione debitoria del e, dunque, della sua CP_3
situazione familiare.
In particolare, aveva escluso che le modalità di pagamento rateale potessero essere sintomatiche di tale consapevolezza, giustificandosi, piuttosto, nella circostanza che i venditori, genitori del si fossero riservati l'usufrutto CP_3
dell'immobile sino al 30.01.2024, sicché non v'era stato l'immediato trasferimento del possesso in capo all'acquirente. Inoltre, il tribunale aveva escluso che il prezzo della vendita non fosse stato corrisposto, sia in ragione Pag. 18 a 22 della presenza degli assegni quietanzati, sia perché le rate scadute successive alla morte del padre del urono pagate a mezzo bonifici, dapprima in CP_3
favore della madre del e poi di quest'ultimo. Inoltre, la nel CP_3 CP_1
procedimento di esecuzione mobiliare con pignoramento presso terzi -poi rinunciato dalla aveva reso dichiarazione ex art. 547 c.p.c. per l'allora Pt_1
quota di titolarità del a seguito della morte del padre. Dichiarazione CP_3
che ella, se fosse stata a conoscenza della revocabilità della retrocessione, secondo il primo giudice, non avrebbe reso. Infine, ad avviso del tribunale la scelta della di sospendere i pagamenti in corso di lite provava, oltre ad CP_1
una conflittualità con l'erede dei venditori sulla prosecuzione del rapporto, il suo concreto interesse alla positiva conclusione dell'acquisto.
In definitiva, gli elementi presuntivi, da cui desumere la malafede della , CP_1
consistente nella sua consapevolezza della revocabilità dell'atto di retrocessione della nuda proprietà da parte del ai propri genitori, CP_3
sono stati ritenuti insussistenti dal tribunale.
Ciò premesso, le censure degli appellanti sono condivisibili.
Invero, a prescindere dalla deduzione, rimasta indimostrata, che la non CP_1
avrebbe mai visitato l'immobile acquistato, la doglianza di omessa prova del pagamento del prezzo ai venditori è condivisibile. Controparte_8
È vero che, come ha accertato il primo giudice, parte del prezzo è stato corrisposto a mezzo bonifici, prodotti in atti, tuttavia la restante parte del prezzo, che la assume di avere corrisposto a mezzo assegni, non risulta CP_1
provato. Va, infatti, considerato che la quietanza rilasciata dai venditori per gli assegni, come ha affermato la Suprema Corte, appartenendo al genus delle
“scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse nè la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., nè quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del Pag. 19 a 22 giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. Nell'ambito delle scritture private deve, peraltro, riservarsi diverso trattamento a quelle la cui natura conferisce loro una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l'autenticità"
(Cass. sez. unite 15169/2010; conf. Cass. 23788/2014; conf. Cass. 24208/2010, secondo cui "nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle parti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata. Ne consegue che, sorta controversia sulla autenticità di tali documenti, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provarne la genuinità grava su chi la invoca")” (cfr. Cass. 6650/2020).
Dunque, avendo contestato l'autenticità della quietanza Parte_1
rilasciata dai venditori, affermando che in realtà le somme riportate negli assegni quietanzati non erano state pagate, e non essendo stata prodotta la copia della parte retrostante degli assegni, riportante la girata per l'incasso, non risulta provato il pagamento della parte di prezzo che la assume di avere CP_1
versato a mezzo assegni. Risultando, quindi provato il pagamento di solo parte del prezzo, quello relativo ai bonifici, ne consegue che, come hanno lamentato gli appellanti, il prezzo pagato per l'immobile è notevolmente inferiore a quello indicato nel rogito.
Tale elemento costituisce palese indizio del consilium fraudis, non trovando diversa giustificazione la corresponsione di un prezzo considerevolmente inferiore al prezzo di mercato se non la consapevolezza della rischiosità dell'acquisto in quanto esposto ad azione revocatoria.
In conclusione, il mancato versamento di buona parte del prezzo di vendita indicato nel rogito, ad avviso della Corte, costituisce indizio di gravità tale da assurgere a prova della consapevolezza da parte della che l'acquisto era CP_1
revocabile, in quanto la precedente retrocessione della nuda proprietà Pag. 20 a 22 dell'immobile da parte del ai propri genitori, avrebbe potuto essere, Per_10
come poi lo è stata, dichiarata inefficace nei confronti della ex coniuge e dei suoi figli.
§.
4. L'appello va dunque accolto nei limiti di quanto esposto e le spese di lite, quanto al rapporto processuale con , poichè l'appello è stato Controparte_2
accolto solo con riguardo alla statuizione sulle spese del primo grado, vanno compensate;
nei riguardi di , nei cui confronti l'appello è stato Controparte_1
interamente accolto, le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo nei valori medi dello scaglione di valore fino ad € 26.000,00, secondo le tabelle di cui al DM 147/22
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 [...]
, avverso la sentenza n. 6569/2021, emessa dal Tribunale di Parte_3
Napoli, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello nei confronti di , Controparte_2
ridetermina la condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio di , in proprio e nella qualità di esercente la potestà Parte_1
genitoriale sui figli minori e , in Parte_2 Parte_3
favore di , in complessivi € 5.077,00 per compensi ed oltre iva, Controparte_2
cpa e spese generali al 15%.
3. In accoglimento dell'appello proposto nei confronti di , Controparte_1
dichiara l'inefficacia dell'atto a rogito del Notaio di Torre Persona_4
Annunziata in data 12.02.2013, Rep. n. 40018, registrato a Castellammare di
Stabia il 21.02.2013 al n. 1336/1T, intercorso tra e Controparte_1 Parte_2
e , nei confronti di ,
[...] CP_4 Parte_1 Parte_2
e . Parte_3
4. Compensa le spese del grado tra e , Controparte_2 Parte_1
e . Parte_2 Parte_3
Pag. 21 a 22
5. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
, e che liquida ,quanto Parte_1 Parte_2 Parte_3
al primo grado, in complessivi € 5.077,00 per compensi ed € 237,00 per spese, oltre iva, cpa e spese generali al 15% e quanto al grado di appello in complessivi € 5.809,00 per compensi ed € 355,50 per spese, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 09.12.2025
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
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