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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/11/2025, n. 3450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3450 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3252/24 del ruolo civile contenzioso, promossa da
rappresentato e difeso dagli avv.ti Fasano Mario e Parte_1
IA GI, mandato in atti
Opponente
Contro Oggetto:
in persona il legale rappresentante p-t.
Opposizione ex Controparte_1 art.615 c.p.c. con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar 14.- CAP 00142 C.F. e P.I.
rappresentata e difesa dall' avv. Andrea Barbara P.IVA_1
Convenuta opposta
Nonché contro
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
Convenuta contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art.615 c.p.c. il sig. conveniva in Parte_1
giudizio l al fine di ottenere Controparte_3
l'annullamento della intimazione di pagamento 059 2024 9003023960000
notificata il 12.04.2024 con la quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di €.28.353,30 2
di cui euro 24.575,54 per presunti debiti riconducibili al seguente sconosciuto atto prodromico cartella di pagamento n.05920150007993062000
asseritamente notificata il 05.08.2015 limitatamente a ruolo sottesi a non meglio precisate Sanzioni Amministrative
Precisava le conclusioni chiedendo dichiararsi 1) la nullità dell'intimazione di pagamento n.05920249003023960000….; 2) la nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento n. 05920150007993062000
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l Controparte_4
in persona del legale rapp.te p-t contestando l'assunto attoreo
[...]
ne chiedeva il rigetto
La , Ente Impositore, sebbene regolarmente citata non si Controparte_2
costituiva e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia, precisate le conclusioni la causa veniva rinviata all'udienza del 09.072025 e quindi trattenuta per la decisione
Motivi della decisione
Opposizione è infondata e pertanto va rigettata
Quanto al primo motivo ( omessa notifica…) va disattesa l'eccezione di omessa notifica delle cartelle prodromiche alla intimazione di pagamento in oggetto, dalla documentazione versata in atti, si evince, che contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, le stesse sono state ritualmente notificate alla ricorrente stessa, personalmente.
Dalla verifica della ritualità della notifica delle cartelle esattoriali ne consegue che ogni altra censua deve ritenersi tardiva.
Ed invero la cartella esattoriale costituisce un vero e proprio titolo esecutivo (
ex art.474 c.p.c.) al pari delle sentenze e di altri provvedimenti 3
giurisdizionali ( decreti e ordinanze) è evidente che l'atto impugnabile per i motivi in oggetto erano proprio le cartella esattoriali su riportate , con le modalità e nei termini indicati nella stessa.
La mancata impugnazione della predetta cartella esattoriale comporta inevitabilmente la irretrattabilità del credito portato dalle predette cartelle di pagamento.
Peraltro alla ritenuta regolare (e consolidata) notifica della cartella esattoriale, ne consegue che alcuna prescrizione può ritenersi maturata.
Ogni altra questione pure sollevata dal ricorrente rientrando nell'alveo dell'art.617 c.p.c.( attenendo alle irregolarità formali del titolo esecutivo)
l'opposizione andava proposta nel rispetto dei termie di 20 giorni dalla notifica della intimazione, mentre nella specie il temine tra la notifica della intimazione di pagamento ed il deposito del ricorso è di gran lunga superiore ( 29 giorni ) .
Quanto alle spese, la definizione del giudizio come sopra riportato,
giustifica la compensazione integrale delle stesse tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio così provvede:
1)Rigetta ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto.
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Lecce,27.11.2025 Il G.O Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3252/24 del ruolo civile contenzioso, promossa da
rappresentato e difeso dagli avv.ti Fasano Mario e Parte_1
IA GI, mandato in atti
Opponente
Contro Oggetto:
in persona il legale rappresentante p-t.
Opposizione ex Controparte_1 art.615 c.p.c. con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar 14.- CAP 00142 C.F. e P.I.
rappresentata e difesa dall' avv. Andrea Barbara P.IVA_1
Convenuta opposta
Nonché contro
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
Convenuta contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art.615 c.p.c. il sig. conveniva in Parte_1
giudizio l al fine di ottenere Controparte_3
l'annullamento della intimazione di pagamento 059 2024 9003023960000
notificata il 12.04.2024 con la quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di €.28.353,30 2
di cui euro 24.575,54 per presunti debiti riconducibili al seguente sconosciuto atto prodromico cartella di pagamento n.05920150007993062000
asseritamente notificata il 05.08.2015 limitatamente a ruolo sottesi a non meglio precisate Sanzioni Amministrative
Precisava le conclusioni chiedendo dichiararsi 1) la nullità dell'intimazione di pagamento n.05920249003023960000….; 2) la nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento n. 05920150007993062000
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l Controparte_4
in persona del legale rapp.te p-t contestando l'assunto attoreo
[...]
ne chiedeva il rigetto
La , Ente Impositore, sebbene regolarmente citata non si Controparte_2
costituiva e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia, precisate le conclusioni la causa veniva rinviata all'udienza del 09.072025 e quindi trattenuta per la decisione
Motivi della decisione
Opposizione è infondata e pertanto va rigettata
Quanto al primo motivo ( omessa notifica…) va disattesa l'eccezione di omessa notifica delle cartelle prodromiche alla intimazione di pagamento in oggetto, dalla documentazione versata in atti, si evince, che contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, le stesse sono state ritualmente notificate alla ricorrente stessa, personalmente.
Dalla verifica della ritualità della notifica delle cartelle esattoriali ne consegue che ogni altra censua deve ritenersi tardiva.
Ed invero la cartella esattoriale costituisce un vero e proprio titolo esecutivo (
ex art.474 c.p.c.) al pari delle sentenze e di altri provvedimenti 3
giurisdizionali ( decreti e ordinanze) è evidente che l'atto impugnabile per i motivi in oggetto erano proprio le cartella esattoriali su riportate , con le modalità e nei termini indicati nella stessa.
La mancata impugnazione della predetta cartella esattoriale comporta inevitabilmente la irretrattabilità del credito portato dalle predette cartelle di pagamento.
Peraltro alla ritenuta regolare (e consolidata) notifica della cartella esattoriale, ne consegue che alcuna prescrizione può ritenersi maturata.
Ogni altra questione pure sollevata dal ricorrente rientrando nell'alveo dell'art.617 c.p.c.( attenendo alle irregolarità formali del titolo esecutivo)
l'opposizione andava proposta nel rispetto dei termie di 20 giorni dalla notifica della intimazione, mentre nella specie il temine tra la notifica della intimazione di pagamento ed il deposito del ricorso è di gran lunga superiore ( 29 giorni ) .
Quanto alle spese, la definizione del giudizio come sopra riportato,
giustifica la compensazione integrale delle stesse tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio così provvede:
1)Rigetta ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto.
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Lecce,27.11.2025 Il G.O Marilena Caroppo