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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/06/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa. Francesca Coccoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 1251 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
(part. iva Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in Sora e P.IVA_1 Controparte_1 con domicilio eletto in L'Aquila, Via Vittorio Veneto n. 11, presso lo studio dell'avv. Fausto Corti che la rappresenta e difende come in atti (fax 0862.207604; pec: Email_1
-Appellante-
Contro
(C.f. ), in persona del suo Sindaco e, quindi, legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, Dott.ssa con sede in Balsorano (AQ), Piazza Tommaso Controparte_3
Baldassarre n. 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Colagrande (C.F. C.F._1
) del Foro di L'Aquila ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in L'Aquila, Via G.
[...]
Verdi, n. 18 (Telefax 06 8080731) nonché presso il domicilio digitale della corrispondente PEC:
come da procura in atti, rilasciata giusta Email_2
Deliberazione di G.C. del medesimo Comune n. Reg. 11 del 5.3.2024
-Appellato- Appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 131/2023 emessa dal Tribunale di Avezzano il 05 maggio
2023 e pubblicata in pari data.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: - 2 -
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande svolte dalla concludente che sono state rigettate dal Tribunale dell'Aquila e che di seguito si riportano:
1) dichiarare la illegittimità̀ della risoluzione in danno del contratto di appalto disposta dal CP_2
nei confronti della Impresa concludente con le determine n. 2/2018 e 3/2018 e per l'effetto
[...] dichiarare accertato il diritto di quest'ultima di ricevere il pagamento della somma di euro 33.564,69 a titolo di saldo del corrispettivo dell'appalto;
2) dichiarare accertato l'inadempimento del rispetto alle obbligazioni del Controparte_2 contratto di appalto, dichiarando per l'effetto risolto il medesimo contratto per colpa della
Amministrazione comunale e accertando che nulla è dovuto dalla Impresa a tale titolo e CP_1 specificamente a titolo di patto di sponsorizzazione;
3) condannare, per l'effetto, il a restituire alla Società̀ concludente la somma Controparte_2 complessiva di euro 251.655,12 versata a titolo di sponsorizzazione, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data domanda sino al saldo effettivo;
4) dichiarare che il non ha diritto ad escutere la polizza fideiussoria n. Controparte_2
G459/00A0446980 rilasciata dalla Agenzia di Roma Colombo del Gruppo AMA;
5) condannare il a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale arrecato Controparte_2 all'esponente, da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., la cui misura si quantifica a titolo meramente indicativo in euro 200.000,00 ovvero in quella, anche superiore, che verrà̀ accertata nel corso del giudizio, salvo appello, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'illecito fino al saldo effettivo;
6) condannare, inoltre, il al pagamento in favore dell'esponente della somma di Controparte_2 euro 43.120,00 ovvero di quella anche maggiore che risulterà equa all'esito del giudizio a titolo di danno curriculare, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'illecito fino al saldo effettivo;
7) condannare il al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio, Controparte_2 incluso rimborso spese generali, cassa forense e iva”.
Per l'appellata:
l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione voglia:
- in via principale e nel merito, dichiarare inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto l'appello avversario in ciascuna delle relative articolazioni;
- in accoglimento del motivo di appello incidentale spiegato nel presente atto, previa declaratoria della C relativa nullità, riformare la sentenza di primo grado disponendo la condanna della ''Impresa
“al pagamento della somma di € 67.679,37 ancora dovuta Parte_1 Controparte_1 per il contratto di sponsorizzazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria al soddisfo”.
Il tutto con vittoria degli onorari di causa, nonché delle spese generali nella percentuale del 15 % oltre oneri fiscali, I.V.A. e C.A.P. come per legge e refusione del contributo unificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE - 3 -
1.1Con sentenza n. 131/2023 pubblicata in data 05.05.2023 il Tribunale di Avezzano pronunciandosi sulla domanda proposta da nei confronti del Controparte_1
diretta a sentir accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione del contratto Controparte_2 di appalto disposta dal convenuto avente ad oggetto i lavori di costruzione di un edificio
CP_2 scolastico comunale in località Abbatello e, di contro, ad accertare l'inadempimento del
CP_2 rispetto alle obbligazioni previste a suo carico nel contratto di appalto rispetto al patto di sponsorizzazione, con dichiarazione di risoluzione del contratto per sua colpa e conseguente condanna del a restituire la somma di €. 251.655,12 a titolo di corrispettivo per la sponsorizzazione,
CP_2 nonché ad ottenere la dichiarazione di insussistenza del diritto del all'escussione della polizza
CP_2 fideiussoria con condanna del a rifondere all'attrice il danno patrimoniale, non patrimoniale,
CP_2 curricolare ed all'immagine arrecato, rigettava le domande principali, rigettava le domande riconvenzionali spiegate dal dirette all'escussione della polizza fideiussoria n. Controparte_2
G459/00A0446980 rilasciata dalla Agenzia di Roma Colombo del Gruppo AMA per la somma di €.
15.360,00 a titolo di penale per il ritardo, non riconosciuta ed al risarcimento del danno, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
1.2 A sostegno della domanda parte attrice esponeva che con contratto del 15.10.2014 il CP_2
le aveva affidato l'appalto per la realizzazione di un edificio scolastico sito in località
[...]
Abbatello per un importo preventivato di €. 1.061.503,67, di cui €. 863.651,49 per lavori, poi ridotto a
€. 860.106,14 in applicazione del ribasso d'asta offerto dalla stessa Impresa di costruzione;
vista la disponibilità da parte del della minor somma pari ad €. 800.000,00 derivante da un CP_2 finanziamento, nel contratto veniva inserito un patto di sponsorizzazione in base al quale l'impresa attrice si obbligava a versare al l'importo restante, pari ad €. 261.503,67, in cambio della CP_2 possibilità di pubblicizzare in appositi e determinati spazi il proprio nome logo, il marchio o il prodotto secondo modalità, posizione e dimensioni da concordare con il comune;
il termine per la conclusione dei lavori, inizialmente ricadente al 03.03.2015, successivamente era stato prorogato al 12 settembre 2015, data in cui l'opera veniva consegnata, ad eccezione della messa in opera dell'ascensore e del gruppo di pompaggio della centrale antincendio che, peraltro, non impediva al
Comune di aprire ugualmente la scuola agli studenti, consentendo l'utilizzo dell'edificio fin dal mese di settembre 2015; in pari data veniva emesso il certificato di ultimazione dei lavori;
in data 25 ottobre
2017 il Comune di predisponeva lo schema del certificato di regolare esecuzione nel quale CP_2 si dava atto che i lavori “sono stati regolarmente eseguiti”, con la liquidazione in favore dell'impresa di un credito di €. 33.564,69; in data 5 dicembre 2017 si svolgeva nel contraddittorio delle parti la verifica dei lavori all'esito della quale si accertava che nell'edificio non vi erano difetti o manchevolezze diverse da quelle riportate nello schema di certificato di regolare esecuzione, ove venivano riscontrati vizi della pavimentazione e la mancanza dell'ascensore e della pompa dell'impianto antincendio;
successivamente, con le determine nn. 2 e 3 del 25.01.2018 il CP_2 operava la risoluzione del contratto di appalto a causa del permanere all'atto della verifica in - 4 -
contraddittorio delle inadempienze e degli addebiti contestati con la nota del 20.09.2017, disponendo inoltre di applicare la penale per il ritardo determinata in €. 15.360,00, di recuperare il mancato versamento della somma di €. 67.679,37 prevista per il patto di sponsorizzazione, di escutere la polizza assicurativa di €. 261.503,67, di condizionare la liquidazione delle spettanze residue dell'impresa, pari ad €. 33.564,69, al recupero dei suddetti crediti, procedendo altresì alla comunicazione all'ANAC della risoluzione del contratto.
Ritenendo arbitraria la condotta del non ravvisandosi ipotesi di inadempimento tali da CP_2 giustificare la risoluzione del contratto, parte attrice proponeva azione giudiziale diretta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità della risoluzione del contratto di appalto disposta dal CP_2
con accertamento del diritto in suo favore di ottenere il pagamento della somma di €.
[...]
33.564,69 a saldo del corrispettivo pattuito, l'esclusione del diritto del di Controparte_2 ricevere la somma di €. 5.360,00 trattenuta a titolo di penale per il ritardo nella conclusione dei lavori e, previo accertamento dell'inadempimento del rispetto alle obbligazioni derivanti dal patto
CP_2 di sponsorizzazione, la risoluzione del contratto per colpa del convenuto, con negazione del
CP_2 credito vantato dal a titolo di patto di sponsorizzazione, la condanna del convenuto alla
CP_2 restituzione della somma di €. 251.655,12 versata a titolo di sponsorizzazione, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data domanda sino al saldo effettivo, la dichiarazione negativa del diritto del ad escutere la polizza fideiussoria, la condanna del al risarcimento dei danni
CP_2 CP_2 patrimoniali e non patrimoniali arrecati alla attrice da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'illecito fino al saldo effettivo, la condanna del al Controparte_2 pagamento in suo favore della somma di €. 43.120,00 a titolo di danno curriculare, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'illecito fino al saldo effettivo, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.3 Si costituiva in giudizio il , il quale in via preliminare e in diritto eccepiva la Controparte_2 nullità dell'atto di citazione e la prescrizione del diritto all'azione, nel merito contestava la fondatezza dell'azione ritenendo legittima e conforme alla normativa di riferimento la risoluzione disposta in danno e svolgeva altresì domanda riconvenzionale per la condanna dell'attrice alle restituzioni ed al rimborso delle somme percepite e non dovute, al pagamento delle penali nella misura di €. 15.360,00, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati al a qualsiasi titolo prodotti CP_2 da liquidarsi nella misura di € 66.815,49, oltre al pagamento della somma di € 67.679,37 ancora dovuta per il patto di sponsorizzazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria al soddisfo, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.4 A fondamento della sua decisione, il Tribunale di Avezzano, previo rigetto delle eccezioni preliminari e ricostruzione cronologica dei fatti, nel merito respingeva la domanda principale ritenendo che sulla base delle risultanze istruttorie la risoluzione del contratto era stata disposta dal convenuto in conformità alla normativa speciale del settore che, in forza dei commi 4 e seguenti dell'art. 136 del codice appalti, allora vigente, consentiva alla stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento nel caso di ritardo nella consegna e di negligenza - 5 -
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma negoziale, laddove era risultato pacifico che il aveva ripetutamente intimato alla impresa attrice la conclusione dei lavori senza esito CP_2 positivo.
Rilevava infatti che:
- erano infatti emersi numerosi solleciti inviati dal convenuto nei confronti della parte attrice CP_2 contenenti diffide per il completamento dei lavori;
- a fronte dei solleciti, parte attrice non aveva provveduto a fornire alcuna prova contraria, non rilevando al riguardo la circostanza che il convenuto avesse deciso di aprire la scuola agli CP_2 studenti;
- la delibera di risoluzione del contratto in danno adottata dal ai sensi dei commi 4 e seguenti CP_2 dell'art. 136 Codice degli Appalti sul presupposto del ritardo nell'esecuzione dell'opera, era da ritenere del tutto legittima anche dal punto di vista procedurale, avuto riguardo al fatto che, pur volendo considerare quale termine ultimo per la consegna dei lavori il 12.09.2015, alla data di adozione della delibera di risoluzione del contratto tale termine era ampiamente scaduto, senza che i lavori fossero stati completati;
Per l'effetto, rigettava la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento a carico del CP_2 ritenendola non accoglibile in conseguenza dell'accertamento della intervenuta risoluzione del contratto, avvenuta prima dell'avvio del procedimento giudiziale, che aveva reso privo di effetti il contratto stesso;
Al riguardo riteneva che l'accertamento della legittimità della risoluzione del contratto disposta dal aveva precluso ogni interesse della attrice ad agire per ottenere la risoluzione giudiziale per CP_2 grave inadempimento imputabile al visto che la precedente risoluzione del contratto azionata CP_2 sulla base della normativa speciale di cui all'art. 136 del Codice Appalti, allora vigente, aveva determinato, quale effetto generale risolutorio, la caducazione retroattiva degli effetti del contratto che, quindi, si era già prodotta legittimamente ed in linea con il regime previsto dalla legge speciale.
Rigettava altresì la domanda di accertamento dell'inadempimento del patto di sponsorizzazione da parte del e di condanna al risarcimento dei danni, in quanto dalla lettura del contratto
CP_2 risultava evidente che la prestazione a carico del convenuto era subordinata al completamento
CP_2 del versamento da parte della attrice della quota di sponsorizzazione dell'appalto, per cui alcun inadempimento poteva essere addebitato al rispetto ad una prestazione (quella di
CP_2 sponsorizzazione) che non era mai diventata esigibile, per il fatto che parte attrice non aveva completato i pagamenti previsti a suo carico;
argomento che sarebbe confermato dall'art. 14 del contratto che riconosceva al la facoltà di rifiutare la propria prestazione di pagamento se
CP_2
l'Impresa “non adempie contemporaneamente la propria con riferimento alla prima obbligazione del contraente di anticipo della quota di sponsorizzazione”.
Evidenziava in particolare sul punto che l'oggetto della sponsorizzazione consisteva nell'esecuzione dei lavori e nel pagamento della somma dietro la possibilità per l'appaltatrice di pubblicizzare il - 6 -
proprio marchio, logo o prodotto da concordarsi con l'amministrazione e che sebbene non fosse ravvisabile un rapporto di corrispettività tra la prestazione avente ad oggetto il pagamento (da parte dell'Impresa) dell'importo per la sponsorizzazione e quella relativa al pagamento (da parte del CP_2 appaltante) del compenso per l'opera pubblica eseguita dall'Impresa appaltatrice, il regolamento contrattuale - quanto alla consecuzione temporale relativa all'esecuzione della prestazione/controprestazione afferente alla causa della sponsorizzazione - stabiliva che il corrispettivo della pubblicizzazione dei segni distintivi dell'appaltatore doveva essere versato prima dell'inizio dei lavori o, al più tardi, prima dell'emissione di ciascun certificato di pagamento pertinente ai vari SAL, e non dopo l'adempimento della prestazione pubblicitaria da parte dell'Ente.
Da tale circostanza riteneva ricavabile la volontà della P.A. (cui l'appaltatore aveva aderito con la stipula del contratto) di posporre l'adempimento della propria prestazione, consistente nel consentire la concordata sponsorizzazione, al pagamento integrale del corrispettivo previsto per essa;
interpretazione in linea con l'interesse pubblicistico sotteso alla scelta dell'Ente di stipulare un contratto misto, d'appalto e di sponsorizzazione, laddove nelle stesse premesse del documento contrattuale si evidenzia che la copertura finanziaria dell'opera pubblica proveniva in parte dal mutuo di € 800.0000,00 contratto dall'Ente e in parte dall'importo incamerato in virtù del patto di sponsorizzazione.
Riteneva quindi che l'accertamento della legittimità della risoluzione del contratto in danno dell'impresa ai sensi dell'art. 136 d.lgs. n. 163/06, commi 4 e seguenti, comportava, quale diretta conseguenza, il rigetto delle domande risarcitorie avanzate da parte attrice.
Quanto alla domanda riconvenzionale del convenuto volta a sentir accertare il proprio diritto CP_2 ad esigere l'importo delle penali, si riteneva che le stesse non fossero dovute, non avendo il CP_2 tenuto in considerazione la proroga concessa per il completamento dell'opera, così come non erano provati i danni asseritamente subiti;
2. Nel proprio atto di impugnazione parte appellante ha contestato la decisione del Tribunale di
Avezzano chiedendone la riforma sulla base dei motivi di seguito sintetizzati:
2.1 Violazione degli artt. 1454 e 1455 del Codice civile. Omessa motivazione.
Con tale motivo l'appellante contesta la decisione del primo giudice in relazione al capo della sentenza in cui ha dichiarato la legittimità della risoluzione del contratto disposta dall'odierno appellato sul presupposto della ricorrenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa speciale di riferimento allora vigente, ovvero i commi 4 e seguenti dell'art. 136 D.Lgs. 163/2006 (Codice degli
Appalti), che disciplinano il potere della stazione appaltante di risolvere il contratto in caso di ritardo nei lavori, prendendo come riferimento le diffide a adempiere inviate alla odierna appellante contenenti solleciti per il completamento dei lavori e la mancata loro ottemperanza. Parte appellante, in particolare, eccepisce che la normativa speciale del settore, allora vigente, che è stata presa come esclusivo riferimento dal primo giudice, in realtà doveva essere letta e interpretata in combinato disposto con i principi dettati dal codice civile in tema di inadempimento e risoluzione del contratto, - 7 -
articoli 1453 e seguenti c.c., in forza dei quali la risoluzione del contratto presuppone la verifica della non scarsa importanza dell'inadempimento, quindi la sua gravità, che deve essere di natura e portata tale da incidere sul contrapposto interesse della controparte al mantenimento del rapporto.
In sostanza, la disciplina speciale di settore dettata per gli appalti pubblici, secondo l'appellante, andrebbe ad integrare ma non a sostituire la normativa codicistica privata, con la conseguenza che il potere del di risolvere il contratto di appalto restava subordinato alle previsioni dell'art. 1455 CP_2
c.c. secondo cui “Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”.
Non solo, parte appellante rileva che secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità la disposizione di cui all'art. 1455 c.c. opererebbe anche nei casi di risoluzione preceduta dalla diffida ad adempiere, atteso che la legittimità della risoluzione andrebbe valutata anche in tale caso sulla base della gravità dell'inadempimento, posto che la notifica della diffida di per sé sola non esclude da parte del giudice la necessaria valutazione sulla gravità dell'inadempimento, che deve essere condotta anche d'ufficio e a prescindere dalle contestazioni della parte che, in ogni caso, nella fattispecie in esame erano state puntualmente e ritualmente sollevate nel corso del giudizio di primo grado.
Viceversa, secondo l'appellante, il primo giudice si sarebbe limitato a collegare in modo diretto e automatico l'effetto risolutivo del contratto all'invio delle diffide a adempiere ed alla loro mancata ottemperanza, omettendo di svolgere, quale attività necessaria, ogni valutazione in merito alla rilevanza e alla gravità dell'inadempimento anche rispetto all'interesse del CP_2
Nel caso oggetto di lite, dunque, la risoluzione disposta nei confronti della appellante risulterebbe oggettivamente illegittima, poiché non ricorrevano i presupposti per ritenere l'inadempimento “grave” anche rispetto all'interesse del , tenendo all'uopo presente che, come stabilito Controparte_2 dalla Corte di Cassazione “la gravità deve essere accertata non solo in relazione all'entità oggettiva dell'inadempimento, ma anche con riguardo all'interesse che l'altra parte intende realizzare, sulla base di un criterio che consente di coordinare il giudizio sull'elemento oggettivo della mancata prestazione, nel quadro dell'economia generale del contratto, con gli elementi soggettivi, investendo le modalità e le circostanze del concreto svolgimento del rapporto” (Cass. civ. 3477/2012).
Sotto tale profilo, rappresenta che dal punto di vista oggettivo il preteso inadempimento avrebbe avuto una rilevanza del tutto marginale rispetto all'entità dell'appalto, considerato che la spesa che il appellato ha dovuto sostenere per il completamento dell'opera, secondo la Determinazione n. CP_2
30/2018, ammonta complessivamente ad €. 23.676,86, corrispondenti al 2,75% dell'importo totale dell'appalto, pari ad €. 863.651,49. Tra l'altro, dalla somma imputabile ai vizi dell'opera dovrebbe in ogni essere esclusa quella relativa all'impianto ascensore dato che lo stesso Comune con apposita
Determina del 23 marzo 2018 aveva disposto lo stralcio dell'opera e la sua sostituzione con un montascale. Per cui, anche sotto tale profilo emerge l'impossibilità di imputare alla appellante la mancata esecuzione di un'opera che lo stesso committente aveva valutato come ineseguibile perché contraria alla normativa sismica, al punto da stralciarla dal progetto. - 8 -
Alla stessa conclusione, prosegue l'appellante, dovrebbe giungersi anche in riferimento all'elemento soggettivo, ossia “alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione” (Cass. civ. 14034/2005). Infatti, rilevato che si trattava di un appalto finalizzato alla costruzione di un edificio scolastico che secondo il programma negoziale prefissato dal Comune di avrebbe dovuto essere pronto per l'utilizzo entro l'inizio dell'anno CP_2 scolastico 2015/2016, tale obiettivo sarebbe stato pienamente raggiunto visto che la scuola costruita dalla appellante era risultata perfettamente funzionante e agibile per l'apertura del suddetto anno scolastico.
Alla luce di tali fatti, in luogo della risoluzione per inadempimento che non era applicabile, in considerazione dei difetti contestati, il avrebbe dovuto avvalersi degli altri rimedi previsti CP_2 dall'art. 1453 c.c. da ritenere più adeguati al caso in esame, ossia la riduzione del prezzo (di cui peraltro si è effettivamente avvalso, poiché ha detratto dal corrispettivo dell'appalto i costi subiti per le opere non eseguite dalla esponente) e il risarcimento del danno, restando esclusa la possibilità di risolvere il contratto.
2.2 Violazione e falsa applicazione del contratto di appalto.
Con tale motivo si contesta la parte della sentenza in cui il primo giudice in cui ha inteso rigettare la domanda di risoluzione del contratto di appalto per l'inadempimento a carico del del patto di CP_2 sponsorizzazione con richiesta di restituzione della somma di €. 251.655,12 corrisposta a tale titolo, ritendendola per un verso inaccoglibile, a causa della legittimità della intervenuta risoluzione intimata dal e per altro verso infondata, sul rilievo che il contratto prevedeva che il avrebbe CP_2 CP_2 dovuto eseguire la sua prestazione di sponsorizzazione solo dopo il completamento dei pagamenti da parte della odierna appellante, evento non verificatosi.
Entrambi gli argomenti, lamenta l'appellante, sono errati e immotivati.
Per quanto attiene il primo aspetto l'appellante rileva che la decisione sul punto era stata condizionata evidentemente dalla valutazione circa la legittimità della risoluzione del contratto di appalto disposta dall'appellato che, invece, era da escludere alla luce delle ragioni esposte nel primo motivo dell'impugnazione per effetto della ritenuta assenza del requisito della gravità dell'inadempimento.
In relazione al secondo aspetto, deduce l'oggettiva erroneità della conclusione in quanto contraria al contenuto del contratto di appalto, dato che, a differenza di quanto affermato dal primo giudice, il contratto di sponsorizzazione doveva avere esecuzione durante lo svolgimento dei lavori di costruzione della scuola e la sponsorizzazione era legata strettamente alla durata dei lavori, tanto che il materiale pubblicitario avrebbe dovuto essere esposto anche nelle “aree di cantiere”, ossia nel luogo in cui venivano svolti materialmente i lavori. Sotto tale profilo, sarebbe del tutto irrilevante il richiamo operato dal primo giudice alla disposizione di cui all'art. 14 del contratto di appalto, posto che tale norma autorizzava il comune di a rifiutarsi di emettere i certificati di pagamento nel caso CP_2 specifico in cui l'impresa di costruzione non avesse a sua volta versato la quota di sponsorizzazione, in - 9 -
Part altre parole il poteva non pagare il se non riceveva prima il versamento della CP_2 CP_1
Ma tale ipotesi esula dal patto di sponsorizzazione, in forza del quale la somma residua del prezzo dell'appalto (per €. 261.503,67) sarebbe stata compensata dalla possibilità per l'impresa di pubblicizzare in appositi e determinati spazi il proprio nome logo, il marchio o il prodotto secondo modalità, posizione e dimensioni da concordare con il nella fattispecie oggetto di causa, CP_2 parte appellante contesta che fronte del suo impegno economico (per €. 261.503,67) non aveva ricevuto nulla in cambio da parte del il quale si era reso totalmente inadempiente ad una CP_2 precisa obbligazione prevista a suo carico. E tale inadempimento, nella valutazione complessiva del rapporto contrattuale e nel quadro dell'economia generale del contratto, sarebbe da ritenere molto più grave rispetto all'inadempimento imputato alla appellante e posto a fondamento della risoluzione, incidendo maggiormente sull'interesse contrapposto delle parti stesse.
In ogni caso, specifica l'appellante, tale circostanza evidenzia che le parti si trovavano entrambe in una condizione di reciproco inadempimento, con la particolarità (non secondaria) che quello del convenuto era di dimensioni imparagonabili rispetto a quello della appellante, sia dal punto di CP_2 vista oggettivo della sua entità che di quello dell'interesse alla prestazione, avuto riguardo al fatto che il aveva sostanzialmente completato il suo programma contrattuale (ricevendo e utilizzando CP_2 per tre anni prima della risoluzione del contratto, una scuola perfettamente funzionante), mentre parte appellante non aveva ricevuto alcuna prestazione. In tale quadro, la inottemperanza della parte appellante, comunque da ritenere non grave, sarebbe da ritenere giustificabile e, quindi legittima, in forza del principio inadimplenti non est adimplendum.
3. Nella sua compara di costituzione in giudizio parte appellata contesta nel merito avverse deduzioni e richieste perché inammissibili e infondate in fatto e in diritto, chiedendo il rigetto del proposto gravame, con vittoria di spese e competenze di lite;
in diritto, eccepisce il passaggio in giudicato di alcuni capi della sentenza (sfavorevoli all'appellante) in quanto non sarebbero stati impugnati con doglianze specifiche, con la conseguente inammissibilità delle relative richieste di condanna reiterate nelle conclusioni dell'atto di appello. In particolare, per quanto attiene le domande di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale il primo giudice aveva provveduto a rigettare con apposita motivazione la richiesta sia del danno curriculare che quello all'immagine sul rilievo che “la pubblicazione presso l'Albo pretorio del Comune e la comunicazione della risoluzione all'ANAC costituiscono una conseguenza imposta dalla normativa di riferimento, senza che per tale obbligo di legge possa quindi configurarsi, nella legittimità complessiva dell'operato dell'Ente, alcun obbligo risarcitorio a suo carico”. Nell'atto di impugnazione, tuttavia, parte appellante avrebbe omesso ogni censura rispetto al suddetto capo di pronuncia che, pertanto, deve ritenersi definitivamente passato in giudicato con conseguente rigetto delle corrispondenti conclusioni rassegnate dall'appellante in tale fase di giudizio .
Parte appellata, inoltre, svolge appello incidentale reiterando la domanda di condanna della parte appellante al pagamento della somma di € 67.679,37 dovuta per il contratto di sponsorizzazione, oltre - 10 -
interessi e rivalutazione monetaria al soddisfo, rilevando ed eccependo a tale proposito la nullità della sentenza per omessa pronuncia ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e, comunque, per violazione e/o falsa applicazione, a causa dell'insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., in relazione alla parte in cui, in riferimento alla predetta richiesta di condanna, il primo giudice pur avendo rilevato che “il rifiuto dell'Impresa rispetto al versamento della quota percentuale di importo della sponsorizzazione calcolata sull'ultimo SAL deve dunque ritenersi illegittimo, in quanto opposto in spregio alle previsioni contrattuali che prevedono una precisa consecuzione temporale tra detto versamento e l'emissione del certificato di pagamento” (pagina 11 della motivazione), nel successivo capo di pronuncia relativa alla ''domanda riconvenzionale del CP_2
e, quindi, nel relativo ''dispositivo'' avrebbe omesso di pronunciarsi in maniera corrispondente.
4. All'udienza tenutasi in data 22 aprile 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il
Collegio ha riservato la causa in decisione.
5. L'appello è infondato per i motivi di seguito indicati.
5.1 In via preliminare, in relazione alla eccezione sollevata dalla parte appellata con la quale si contesta l'avvenuto passaggio in giudicato di alcuni capi della sentenza di primo grado che non sarebbero stati oggetto di specifica e articolata impugnazione, segnatamente i capi di rigetto della domanda risarcitoria per il danno curriculare ed all'immagine avverso i quali parte appellante si sarebbe limitata riproporre e reiterare le domanda di risarcimento senza operare una critica della parte del provvedimento in cui si motiva il rigetto, questa Corte osserva che la doglianza è fondata e merita di essere accolta. In effetti, a fronte della reiterazione anche in tale grado della domanda risarcitoria sulla base della rappresentazione dei fatti operata in primo grado, non è ravvisabile la prospettazione di adeguate argomentazioni o specifici rilevi di critica nei confronti delle ragioni giuridiche addotte dal primo giudice a fondamento del rigetto della domanda risarcitoria. Pertanto, le domande svolte in grado di appello dirette al riconoscimento di tale tipologia di danno devono essere dichiarate inammissibili per mancanza di impugnazione.
5.2 Nel merito, il primo motivo non appare fondato e, quindi, deve essere rigettato, in quanto non si ravvisa il vizio denunciato dall'appellante.
La normativa applicabile, ratione temporis, alla vicenda oggetto di lite era costituita dal D.Lgs.
163/2006 (Codice degli Appalti) il quale all'art. 136 disciplina e prevede i casi e le procedure da adottare per disporre la risoluzione del contratto di appalto pubblico per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.
I primi tre commi del citato articolo attengono all'ipotesi della risoluzione del contratto a seguito dell'accertamento di un grave inadempimento dell'appaltatore alle obbligazioni oggetto del contratto stesso. I successivi commi 4, 5, e 6 disciplinano l'ipotesi della risoluzione del contratto per ritardo che - 11 -
può essere deliberata dalla stazione appaltante allorquando, al di fuori dei casi previsti dai primi tre commi, l'esecuzione dell'opera è stata ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni di programma e tale inadempimento permane e viene riscontrato anche all'esito del termine assegnato all'appaltatore per eseguire e ultimare i lavori.
Si tratta di due ipotesi differenti che prevedono e sanzionano due diversi profili di responsabilità a carico dell'appaltatore e che rispondono a specifiche esigenze di tutela della stazione appaltante.
Parte appellante nel suo atto di impugnazione si concentra nella esposizione di una critica avverso la sentenza impugnata che è imperniata sulla ravvisata assenza del requisito della gravità dell'inadempimento imputato alla stessa appellante attraverso una lunga dissertazione argomentativa, esplicitata anche mediante il richiamo a diverse pronunce giurisprudenziali, amministrative e ordinarie.
In linea generale, alla luce della concorde interpretazione giurisprudenziale, non vi è dubbio che in tema di contratti di appalto pubblico, ai fini della corretta applicazione dell'istituto della risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore per inadempimento alle prescrizioni contrattuali, le disposizioni di cui ai primi tre commi dell'art. 136 D.Lgs. 163/2006 devono essere lette e applicate in combinato disposto con i principi e le regole previste dalla normativa codicistica privata, in particolare dall'art. 1455 c.c., con il quale devono necessariamente rapportarsi e integrarsi. Il che significa che l'inadempimento dell'appaltatore per poter giustificare la risoluzione a suo carico del contratto deve essere di non scarsa importanza, ovvero grave, tanto dal punto di vista oggettivo, ovvero in relazione alla portata, entità e natura delle inadempienze che devono essere rapportate all'opera nel suo complesso, quanto dal punto di vista soggettivo, collegate quindi al grado della colpa e negligenza dell'appaltatore nonché all'interesse sostanziale della controparte.
Secondo l'appellante nella fattispecie in esame non sarebbe ravvisabile il requisito relativo alla gravità dell'inadempimento, sia dal punto di vista oggettivo poiché l'incidenza dell'inadempimento, in termini di costi, sarebbe da ritenere minima rispetto all'entità dell'appalto, sia dal punto di vista soggettivo in quanto lo scopo del contratto sarebbe stato raggiunto, atteso che l'edificio scolastico è stato aperto agli studenti nel settembre 2015 nel rispetto delle previsioni di programma.
Tuttavia, nella fattispecie oggetto di lite la risoluzione del contratto di appalto è stata disposta con apposita determina n. 2 del 20.01.2018, parzialmente modificata dalla determina n. 3 di pari data, relativamente agli importi della penale, che risulta adottata dal appellato ai sensi e per gli CP_2 effetti del comma 4 del codice degli Appalti allora vigente, ovvero in relazione all'ipotesi del ritardo per negligenza dell'appaltatore nella esecuzione dei lavori rispetto alle previsioni programmatiche. E tale provvedimento è stato emesso sul rilievo che il ritardo nel completamento dell'opera, come attestato dalla relazione n. 442 del 20.01.2018 a firma del D.L. e responsabile del procedimento, era perdurato, restando quindi inosservato, anche oltre il termine concesso all'appaltatrice per ultimare i lavori a seguito della diffida Prot. 4861/2017 del 20.09.2017. - 12 -
Tale ipotesi, è da ritenere del tutto diversa e autonoma rispetto quella disciplinata dai primi tre commi del citato art. 136 Codice degli Appalti, non a caso il quarto comma esordisce affermando “al di fuori dei precedenti casi”, il che evidenzia una forma di responsabilità in danno della appaltatrice che opera oltre l'ipotesi delle inadempienze relative alle prescrizioni contrattuali riferite alla realizzazione dell'opera in quanto tale, concentrandosi invece sul ritardo nell'esecuzione.
Dal punto di vista procedurale ovvero del rispetto delle forme e delle condizioni che devono precedere l'emissione del provvedimento definitivo di risoluzione, la determina n. 2 del 20.01.2018 con la quale
è stata disposta la risoluzione risulta emessa in conformità alle previsioni normative, tanto che sul punto non è stata sollevata alcuna censura.
Dal punto di vista sostanziale, ovvero della ricorrenza delle condizioni legittimanti la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatrice, occorre osservare che, come rilevato dal primo giudice e come evincibile, del resto, dagli atti acquisiti in giudizio, sussiste certamente un ritardo nella esecuzione dei lavori rispetto al termine previsto nel contratto.
Sotto tale profilo, per tabulas, emergono i seguenti dati inconfutabili:
-il termine per la ultimazione dei lavori previsto nel contratto di appalto, originariamente stabilito in giorni 220 dall'inizio dei lavori stessi, scadeva il 03.03.15, mentre l'opera risulta consegnata in data
11.09.2015;
-in pari data veniva emesso il certificato di ultimazione dei lavori nel quale si dava atto del fatto che i lavori erano stati completati ad eccezione della messa in opera dell'ascensore e del sistema di pompaggio dell'impianto antincendio, per l'esecuzione dei quali veniva assegnato il termine di giorni
60;
-in data 10.11.2015, verificato l'inadempimento dell'appaltatrice nel termine previsto, poiché persistevano le inadempienze e le mancanze riscontrate, veniva disposta dal D.L. la inefficacia del precedente certificato di ultimazione dei lavori;
-con la nota n. 3702 del 5 luglio 2016, perdurando la situazione di inadempienza dell'appaltatrice, a riscontro di una precedente nota dell'appaltatrice, il Direttore dei Lavori informava l'odierna appellante del fatto che le attività scolastiche erano ferme e che non risultava alcun tipo di impedimento all'esecuzione dei lavori di messa in opera dell'impianto ascensore e del gruppo di pompaggio della centrale antincendio;
con la stessa nota, si ribadiva l'inefficacia del certificato di ultimazione dei lavori e la non idoneità dell'edificio scolastico alla previsione progettuale e programmatica atteso il mancato rispetto delle norme di sicurezza e antincendio e la presenza di barriere architettoniche;
inoltre, si evidenziava l'insorgere di difetti inerenti la pavimentazione in gomma che in diverse aree dell'edificio risultava sollevata;
-il primo dicembre 2016 e il 13 dicembre 2016 venivano inviati ulteriori solleciti con diffida a adempiere;
-con le note datate 08.04.17, 14.07.17 e 25.07.17 il appellato concedeva ulteriori termini per CP_2 completare le opere mancanti con diffida a adempiere e sanare i vizi a pena di risoluzione del - 13 -
contratto; con la nota del 03.08.17 si accertava che la appellante aveva operato solo alcuni rattoppi e piccole riparazioni non definitive;
-perdurando l'inadempimento, in data 20.09.2017 il Comune appellato formalizzava nei confronti della appellante una ulteriore diffida, Prot. 4861/2017, con la quale si intimava la realizzazione dell'impianto ascensore e antincendio nonché il rifacimento della pavimentazione delle tre aule interessate entro il termine di giorni 15;
-in data 25.10.2017 tramite il D.L. il inviava lo schema del certificato di regolare esecuzione CP_2 nel quale veniva riscontrata la mancata ultimazione dell'opera oltre ai difetti sulla pavimentazione e inoltre si dava atto del fatto che non erano state concesse proroghe rispetto al termine di consegna dei lavori previsto nel contratto di appalto, ragione per cui la scadenza da considerare ai fini del contratto era quella originaria del 03.03.2015;
-il 05 dicembre 2017, come previsto dalla normativa allora vigente, veniva effettuato il sopralluogo in contraddittorio all'esito del quale si accertava che permanevano ancora le mancanze e gli stessi difetti più volte contestati;
-per tale motivo, vista la inottemperanza alla formale diffida del 20.09.2017, in data 20.01.2018, richiamata la relazione tecnica n. 442, veniva emessa la determina di risoluzione del contratto n.
2/2018 in danno della appellante adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e seguenti del D.Lgs.
163/2006. Nella citata determina si evidenziava la permanenza all'atto della verifica compiuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 4, D.Lgs. 163/2006 dell'inadempimento e degli addebiti contestati con la nota 4861 del 20.09.2017.
Sulla base della ricostruzione cronologica, un dato certo rispetto al quale non vi è contestazione è quello relativo al ritardo accumulato dalla appellante nella consegna dei lavori e tale dato oggettivo non muta neppure volendo considerare, accedendo alla tesi della appellante, quale data ultima per la consegna dei lavori quella del 12.09.2015 in luogo del 03.03.2015; emerge, inoltre, l'incompletezza dell'opera relativamente ad aspetti non secondari, tanto da determinare l'inagibilità dell'edificio scolastico;
infatti, alla data di adozione della determina di risoluzione del 20.01.2018, decorsi oltre due anni dalla data prevista per la riconsegna dei lavori avvenuta l'11.09.2015, l'opera non era stata completata.
I dati e gli elementi ricavabili dalla corposa documentazione richiamata hanno trovato una puntuale conferma nella espletata prova orale.
L'Arch. , escusso all'udienza del 16.06.2019, quale progettista esecutivo e direttore Controparte_4 dei lavori fino al 03.11.16, ha dichiarato di avere personalmente redatto il certificato di ultimazione dei lavori dell'11.09.2015 ad eccezione del gruppo di pompaggio del sistema antincendio e dell'impianto ascensore per la cui messa in opera concedeva alla impresa un termine di giorni 60. Ha precisato che mentre il collaudo statico era stato eseguito, non era stata rilasciata l'agibilità per l'apertura dell'edificio scolastico e che l'impianto antincendio pur essendo funzionante poiché collegato all'acquedotto non era comunque conforme alla normativa, tanto che in caso di “interruzione - 14 -
dell'erogazione di acqua dall'acquedotto comunale in concomitanza con un incendio l'impianto non funzionerebbe”.
L'Ing. , escusso all'udienza del 16.05.2019, quale dipendente e poi responsabile Testimone_1 dell'ufficio tecnico del comune, ha precisato che la procedura di risoluzione del contratto era stata attivata ai sensi dell'art. 136, commi 4 e seguenti, che era stata concessa una proroga alla impresa per consentire alla stessa di ultimare l'opera mediante la realizzazione del gruppo antincendio e dell'ascensore, che l'impresa era stata più volte diffidata dal senza mai rispettare l'invito ad CP_2 agire, tanto che ancora alla data del sopralluogo del 05 dicembre 2017 non erano stati realizzati né
l'ascensore né l'impianto antincendio e la pavimentazione in gomma si presentava in vari punti rigonfiata, affermando che la situazione non era mutata all'attualità. Infine, ha affermato che, ad eccezione del collaudo statico, non erano mai state ottenute le ulteriori certificazioni necessarie per ottenere l'agibilità, quali la certificazione antincendio e la certificazione della ASL.
Il geom. , escusso sempre all'udienza del 16.05.2019 quale geometra e RUP, ha ribadito che CP_5 al dicembre 2017 non erano stati realizzati né l'ascensore né l'impianto antincendio, confermando solo la presenza delle tubazioni senza l'installazione del gruppo pompaggio.
E ancora, il teste escusso a teste all'udienza del 21.01.2021, a precisa domanda ha Testimone_2 risposto dichiarando che, recatosi sul posto per incarico del al fine di attivare l'impianto CP_2 antincendio, aveva accertato non solo che l'impianto non funzionava ma non poteva funzionare a causa della mancanza delle pompe e del materiale necessario per la sua attivazione.
Dall'analisi del materiale istruttorio, documentale ed orale, questa Corte ritiene che il ritardo accumulato dall'appellante, secondo quanto previsto dal quarto comma del citato art. 136 Codice degli
Appalti vigente, risulta addebitabile alla negligenza della appaltatrice, odierna appellante, la quale, a fronte degli elementi di responsabilità accertati a suo carico, non ha fornito la prova che il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da una causa allo stessa non imputabile né tantomeno ha dimostrato la sussistenza di circostanze obiettivamente apprezzabili, idonee a far escludere l'elemento psicologico (Cass. civ. n. 2770/2024); ciò anche alla luce dei diversi solleciti inviati dal comune appellato che, tra l'altro, non risultano contestati dalla appellante. Tenuto anche conto del fatto che le inadempienze e gli addebiti contestati attengono ad aspetti dell'opera da ritenere non di certo secondari, essendo relativi alla sicurezza dell'edificio.
Lo slittamento del termine iniziale di per sé solo, lungi dal rappresentare una legittima causa di giustificazione, era stato determinato proprio dalla constatazione del mancato completamento dell'opera e le varie diffide inviate dal appellato avevano appunto il fine di sollecitare la CP_2 definizione dell'opera in vista della previsione programmatica che, tuttavia, ancora al 05 dicembre
2017, la data del sopralluogo congiunto disposto all'esito del termine concesso con l'ultima diffida del
20.09.17, quindi a distanza di oltre due anni dalla scadenza naturale del contratto e, comunque, da - 15 -
ritenere oltremodo tardiva pur volendo considerare la data del 12.09.15, non era stata completata né tantomeno realizzata a regola d'arte.
Nè vale ad escludere la responsabilità della appellante il fatto che il abbia deciso ugualmente CP_2 di aprire la scuola agli studenti per l'anno scolastico 2015 – 2016 e per la annualità seguenti, in quanto ciò non può rappresentare un fattore determinante e rilevante ai fini della valutazione del ritardo e dell'inadempimento in danno dell'appellato; neppure tale decisione potrebbe equivalere ad una sanatoria per il ritardo accumulato, per le inadempienze, le mancanze e i vizi accertati, trattandosi di una decisione adottata per motivi di necessità dettata dalla mancanza di altri edifici da destinare all'attività scolastica, adottata a proprio rischio e pericolo, esponendo eventualmente il ad CP_2 azioni di responsabilità da parte degli utenti della struttura.
Ne deriva che, accertati sia il ritardo che la condotta negligente della appellante e, comunque,
l'assenza di cause di forza maggiore o di cause legittime di giustificazione, la risoluzione del contratto disposta dall'appellato appare conforme e adeguata alla normativa, sia dal punto di vista procedurale che sostanziale. Il motivo di appello rappresentato dall'appellante, attenendo fra l'altro al diverso caso della risoluzione per inadempimento di cui ai primi tre commi del citato art. 136 Codice degli Appalti che esulano dall'ipotesi in oggetto, deve essere pertanto essere disatteso e rigettato, dovendosi confermare la legittimità della risoluzione in danno dell'appaltatrice per il grave ritardo accumulato disposta dal appellato, rilevandosi in ogni caso anche concreti profili tali da giustificare la CP_2 risoluzione per grave inadempimento dell'appellante.
Per l'effetto, correttamente si è riconosciuto nella gravata sentenza che la domanda di risoluzione del contratto a carico dell'appellato per il suo presunto inadempimento non può che essere rigettata, tenuto conto del fatto che all'atto della domanda giudiziale già si era legittimamente verificata a tutti gli effetti la risoluzione del contratto in danno dell'appellante per causa alla stessa imputabile, ovvero il ritardo nella consegna ed esecuzione dell'opera per condotta negligente della appellante.
Per le stesse ragioni devono essere rigettate anche le domande risarcitorie relative ai pretesi danni, curriculare e all'immagine, subiti dalla appellante a seguito della risoluzione del contratto disposta dal che, oltre che inammissibili per le ragioni in diritto sopra esplicitate, risultano infondate CP_2 anche nel merito proprio in conseguenza del rigetto della domanda diretta ad ottenere la illegittimità della risoluzione del contratto in suo danno. In effetti, operando la legittimità della risoluzione del contratto disposta dall'odierno appellato, viene meno la rilevanza di ogni domanda di tipo risarcitorio collegata ad una attività che è risultata eseguita in conformità alle disposizioni di legge e del contratto stesso o addirittura eseguita per imposizione di legge, come nel caso della comunicazione della risoluzione all'ANAC.
5.6 Parimenti è da rigettare il secondo motivo di gravame. Come rilevato dal primo giudice, alla luce del rigetto della domanda di accertamento circa la illegittimità della risoluzione in danno della appellante, la domanda diretta a ottenere l'inadempimento dell'appellato circa l'esecuzione di un patto - 16 -
contenuto in un contratto già risolto per cause imputabili alla stessa appellante, appare con evidenza inaccoglibile in diritto.
In ogni caso, la doglianza appare infondata anche nel merito. Analizzando il contratto di appalto e le clausole in esso contenute, emerge che il patto di sponsorizzazione era stato convenuto al fine di integrare o compensare il corrispettivo residuo dell'appalto a fronte della mancanza di liquidità del che aveva ricevuto un finanziamento per una somma inferiore rispetto al prezzo dell'appalto. CP_2
Per tale motivo era stato inserito il patto di sponsorizzazione con il quale le parti avevano convenuto che la appellante avrebbe versato al Comune la somma residua del prezzo dell'appalto per ottenere in cambio la facoltà di pubblicizzare nel corso dei lavori il marchio e, in genere, i segni distintivi dell'impresa appellante.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla appellante, la facoltà o possibilità di pubblicizzazione era connesso non già all'esecuzione dei lavori, bensì al versamento della somma residua che non è stata effettuata per intero.
Dal complesso della disciplina contrattuale, in riferimento alla questione temporale concernente l'esecuzione della controprestazione in ordine alla causa della sponsorizzazione, si deve desumere anche attraverso una interpretazione estensiva della volontà delle parti che il corrispettivo previsto in cambio della possibilità della pubblicizzazione dei segni distintivi dell'appaltatrice, odierna appellante, avrebbe dovuto essere versato prima dell'inizio dei lavori o, comunque, prima dell'emissione di ciascun certificato di pagamento relativo ai vari SAL e non già, come sostenuto dall'appellante, dopo l'adempimento della prestazione pubblicitaria da parte del Comune appellato;
dunque, prima doveva avvenire il pagamento della somma imputata a carico della impresa appellante e solo dopo tale adempimento sarebbe maturato il diritto in favore della stessa appellante, quale controprestazione a carico del comune.
Sotto tale profilo, tale dato, oltre che dalla indicata interpretazione del contratto si può desumere, come già rilevato in prime cure, in via indiretta dall'art. 14 che, in tema di eccezione di inadempimento, dispone che “Indipendentemente dalla possibilità di incamerare in parte o in toto la fideiussione e risolvere il contratto (art. 1453 codice civile), l'Ente committente nella emissione dei certificati di pagamento dei SAL può ricusare di adempiere la sua obbligazione se l'altra non adempie contemporaneamente la propria (art. 1460 codice civile: c.d. eccezione di inadempimento) con riferimento alla primaria obbligazione del contraente di anticipo della quota di sponsorizzazione”.
Anche se tale clausola non tratta direttamente del patto di sponsorizzazione, dal tenore e dal contenuto della stessa, specie laddove si definisce come primaria l'obbligazione del contraente (odierna appellante) di anticipo della quota di sponsorizzazione, l'interpretazione che induce ad ancorare la controprestazione a carico del appellato al preventivo versamento della somma a titolo di CP_2 sponsorizzazione da parte della odierna appellante appare più adeguata alla reale volontà delle parti e, in generale, alla disciplina contrattuale nel suo complesso. - 17 -
Ma, a prescindere da tale argomento, si deve osservare che agli atti manca la prova dell'inadempimento dell'odierno appellato a eseguire la sua controprestazione, posto che non risultano circostanze tali da evidenziare un rifiuto o impedimenti frapposti dal appellato rispetto alle CP_2 pretese della odierna appellante.
Non solo, le uniche istanze avanzate dalla odierna appellante nei confronti del comune risultano formalizzate solo nel periodo successivo al 03.03.15, ovvero successivamente alla data di scadenza per la consegna dell'opera e, segnatamente:
l'istanza del 6.5.2015 con la quale l'odierna appellante chiedeva la concessione di spazi pubblicitari al di fuori dell'area di cantiere e delle sue adiacenze (casello, superstrada, impianti sportivi, scuolabus comunali, inserimento di logo dell'Impresa su manifesti e materiale divulgativo relativo a manifestazioni patrocinate dal pubblicità su radio e giornali); CP_2 una seconda istanza del 26.1.2016 con la quale si chiedeva il posizionamento di materiale pubblicitario all'interno della scuola, all'interno di un cantiere non più esistente, quindi in un ambito non previsto dagli atti di gara.
Mentre, relativamente all'inserimento nel sito web del della sponsorizzazione, non risultano CP_2 agli atti degli inviti rivolti in tal senso al ragione per cui non è dato rivenire a suo carico CP_2 obbligazione non adempiute, anche per la considerazione che il contratto prevede una concorde valutazione in ordine alle modalità di sponsorizzazione.
Quanto all'ulteriore obbligazione consistente nella proposta di deliberazione consiliare di intitolazione dell'edificio scolastico a persona di gradimento dell'Impresa, la stessa è stata compiutamente e perfettamente adempiuta. Infatti, il Comune di non solo ha proposto al Consiglio comunale CP_2
l'intitolazione della scuola al sig. ma si è spinto anche oltre provvedendo a Testimone_3 deliberare l'approvazione di tale proposta. Dunque, il ha adempiuto esattamente Controparte_2 le obbligazioni derivanti dal patto di sponsorizzazione pur a fronte dell'inadempimento dell'appellante la quale, dal canto suo, ha omesso di versare il saldo della quota di sponsorizzazione pari ad €.
67.679,37.
Alcun inadempimento, pertanto, può essere addebitato al appellato neppure in termini CP_2 residuali. Per tale ragione deve essere rigettata la domanda di risoluzione proposta dalla odierna appellante nei confronti del Comune appellato con conseguente esclusione del diritto a ottenere la restituzione delle somme incamerate dallo stesso Comune.
6. Passando ad esaminare l'appello incidentale proposto dal appellato con il quale si chiede in CP_2 riforma della sentenza di primo grado la condanna della appellante al pagamento della somma di €.
67.679,37, a titolo somma residua dovuta per il patto di sponsorizzazione, esso è da ritenere infondato.
L'appellante incidentale si duole del fatto che il primo giudice, dopo aver disposto nella parte motiva della sentenza riferita alla valutazione della patto di sponsorizzazione ed alle relative responsabilità delle parti in causa che l'omesso versamento integrale dell'importo per la sponsorizzazione previsto a carico della odierna appellante doveva ritenersi illegittimo, quindi sostanzialmente riconoscendo il - 18 -
diritto del ad ottenere il pagamento della quota residua, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla CP_2 domanda riconvenzionale proposta dall'odierno appellato, tralasciando totalmente tale richiesta, in tal modo incorrendo anche nella violazione dell'art. 156 c.p.c. e comunque nel vizio di omessa pronuncia.
In via preliminare, occorre rilevare la sussistenza del vizio denunciato dall'appellante incidentale di omessa pronuncia, nel senso che il primo giudice effettivamente non si è pronunciato sulla domanda riconvenzionale proposta dall'allora convenuto per ottenere per il pagamento della somma residua da versare da parte della odierna appellante in forza del patto di sponsorizzazione, domanda che, quindi, in tale sede deve essere trattata e valutata.
Non ricorre, invece, il vizio inerente alla pretesa contraddittorietà tra parte motiva e dispositivo, atteso che l'accertamento della condotta illegittima della appellante in ordine al mancato versamento integrale dell'importo per la sponsorizzazione se da un lato impedisce la dichiarazione di risoluzione del contratto per colpa del appellato, dall'altro non implica e non determina in via automatica CP_2 il riconoscimento del diritto del appellato ad ottenere il pagamento della quota residua. CP_2
Al riguardo il patto di sponsorizzazione era stato inserito nel contratto di appalto al fine di compensare il minor importo a disposizione del per pagare il prezzo dell'appalto, prevedendo un CP_2 meccanismo in forza del quale l'appaltatrice si impegnava a corrispondere al la somma di €. CP_2
261.503,67 da versare o in unica soluzione prima dell'avvio dei lavori oppure mediante quota percentuale sui vari SAL prima del relativo certificato di pagamento, ottenendo in cambio la possibilità di pubblicizzare i segni distintivi dell'impresa secondo modalità e tempi da concordare con il CP_2
La dichiarazione di avvenuta risoluzione del contratto di appalto determina l'inefficacia del contratto, delle singole clausole in esso contenute e delle prestazioni previste a carico delle parti che diventano ineseguibili, stante il venir meno del vincolo contrattuale. Sotto tale profilo costituisce un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il contratto di appalto non è un contratto ad efficacia istantanea e neppure a prestazioni continuative o periodiche, ma configura un contratto ad esecuzione prolungata con la conseguente efficacia retroattiva della risoluzione ex art. 1458 c.c. (Cass. Civ. n. 8765/2024; Cass. civ. 4225/2022).
Ciò implica che il non ha diritto a pretendere il versamento della quota residua prevista a CP_2 saldo di un patto che è venuto meno e per il quale non può più essere eseguita da parte del la CP_2 controprestazione, dato che la pubblicizzazione dei segni distintivi dell'impresa era comunque connessa alla realizzazione dei lavori e alla validità del contratto, atteso che la risoluzione del contratto per inadempimento o ritardo ha un effetto liberatorio ex nunc rispetto alle prestazioni ancora da eseguire (Cass. civ. 27640/2018) e a seguito della risoluzione (giudiziale o no che sia) il vincolo negoziale non esiste più (Cass. Civ. 3455/2015).
7. Conclusivamente, sia l'appello principale che quello incidentale devono essere rigettati per i motivi espressi nella motivazione. - 19 -
8. Le spese di lite del presente grado di giudizio, alla luce della reciproca soccombenza, devono essere integralmente compensate fra le parti.
9. Trova, inoltre, applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594/2016, Cass. n.
18523/2014), principio applicabile anche in relazione all'appello incidentale;
pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante principale e l'appellante incidentale, entrambi soccombenti, saranno altresì tenuti al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello principale e rigetta l'appello incidentale;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
4) dichiara entrambe le parti tenute al versamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20.06.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Mariangela Fuina
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono